Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 dicembre 1999
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania. (Ordinanza n. 3032).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e sono stati nominati commissari delegati il presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli;
Vista da ultimo l'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999;
Vista la nota del commissario delegato - presidente della regione Campania n. 6525/CD dell'11 novembre 1999 con la quale sono state trasmesse schede riepilogative sullo stato delle procedure in corso per la realizzazione degli impianti finali di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti;
Vista la nota n. P/42441/Dis del 15 novembre 1999, con la quale il prefetto di Napoli delegato ha rappresentato l'impossibilita' di realizzare nuove discariche ed ha comunicato le date di esaurimento dei quantitativi assentiti alle discariche ora in esercizio;
Considerato che nel corso della riunione convocata dal sottosegretario Minniti tenutasi il giorno 17 novembre 1999 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti, e' emersa la necessita' di provvedere, nell'immediato, a prorogare lo stato di emergenza nella regione Campania e, conseguentemente, i poteri conferiti con le precedenti ordinanze al commissario delegato „- presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato per raggiungere l'obbiettivo della soluzione dello stato di emergenza attraverso la riduzione del quantitativo dei rifiuti da conferire agli impianti definitivi mediante l'accelerazione delle attivita' di raccolta differenziata, attraverso l'immediato avvio della realizzazione degli impianti definitivi per il trattamento dei rifiuti, nonche' attraverso il prosieguo, per il tempo minimo necessario, dell'esercizio delle discariche esistenti, per assicurare comunque la continuita' di smaltimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 101549 del 21 dicembre 1999;
Su proposta del Ministro dell'ambiente;
Dispone:
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.
 
Art. 2.
1.1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dopo le parole "provvedimento CIP 6/92" sono aggiunte le seguenti: ", e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 5".
2. L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole "dell'accordo di programma sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "degli accordi di programma . Conseguentemente e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Qualora la valutazione di compatibilita' ambientale sui progetti degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia indichi l'opportunita' di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato - presidente della regione Campania definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell'ambiente il parere di compatibilita' ambientale, promuove la stipula degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara del servizio di smaltimento rifiuti. Tale rilocalizzazione non comporta oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della regione Campania ".
3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania mette in atto ogni intervento per accelerare l'avvio dei lavori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e definisce con l'aggiudicataria la riduzione dei termini di realizzazione dei medesimi impianti. La riduzione dei termini deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della regione Campania.
4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, analogamente a quanto disposto dal prefetto di Napoli delegato, dispone un contributo, a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sara' erogato nella misura di lire 5 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.
 
Art. 3.
1. Il prefetto di Napoli delegato assicura lo smaltimento dei rifiuti fino all'entrata in esercizio degli impianti di produzione di CDR di cui al precedente art. 2, mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio, anche oltre i limiti quantitativi gia' assentiti, previo parere di apposito gruppo, non ricompreso nel numero delle 55 unita', composto da sette unita' di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, universita' ed altri enti pubblici, specializzati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il prefetto di Napoli delegato e' autorizzato anche a prorogare, ovvero a rinnovare, le concessioni e/o le convenzioni gia' stipulate nell'ambito dello stato di emergenza.
 
Art. 4.
1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvalendosi del sub-commissario nominato ai sensi del comma 1, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, accelera le attivita' di raccolta differenziata predisponendo e realizzando direttamente i progetti, acquisendo i mezzi necessari e subentrando, ove necessario, nell'affidamento del servizio ai comuni inadempienti.
2. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 le parole "15 dicembre 1999" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2000".
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, anche al fine della rilocalizzazione degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti, puo' adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze:
legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo n. 402 del 20 ottobre 1998, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18.
2. Al comma 1, dell'art. 18, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 l'ultima linea e' soppressa e sostituita dalla seguente: "legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34, cosi' come novellati dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".
 
Art. 6.
1. Per le maggiori attivita' connesse agli interventi da realizzare il divieto di cumulo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 non si applica all'indennita' corrisposta al prefetto di Napoli delegato ed ai vice-commissari dallo stesso nominati ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996. Lo stesso divieto non si applica ai vicecommissari, ai sub-commissari ed al dirigente che sovraintende alle attivita' della struttura commissariale nominati dal commissario delegato - presidente della regione Campania.
2. All'art. 12, comma 2„-bis, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 1, comma 17 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, dopo le parole "Il compenso spettante", sono aggiunte le seguenti parole: "al vice-commissario nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998,".
3. Al personale di cui si avvale il commissario delegato - presidente della regione Campania si applica un'indennita' pari a quella prevista dal comma 3, dell'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 253, in aggiunta al limite di cui al comma 2, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.
4. Conseguentemente, all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 sono soppresse le parole: "e che comunque non puo' essere cumulato con alcun altro compenso a carico dei fondi stanziati per interventi straordinari".
5. All'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, come integrata dal comma 11, art. 1 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, e' aggiunto il seguente periodo: "Per la istruttoria tecnicoamministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi dei competenti uffici regionali e provinciali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da tre unita' di personale della pubblica amministrazione, cui sara' corrisposto un compenso mensile nel limite di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della regione Campania".
 
Art. 7.
1. All'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 le parole "sei unita'" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dieci unita'".
2. Il Ministero dell'ambiente si avvale fino al 31 dicembre 2000 del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dalla presente ordinanza, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.
 
Art. 8.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 1999
Il Ministro: Russo Jervolino
 
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