Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 3 novembre 1999, n. 509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Visto il parere della VII commissione della Camera dei deputati, reso il 13 ottobre 1999;
Considerato che la VII commissione del Senato non ha espresso parere;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e L'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni del
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, riguarda: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
142, prevede: "Norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: "Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo".
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997 n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, (Riforma degli ordinamenti didattici universitari),
prevede:
"1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui
all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato,
per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d)".
- Il decreto ministeriale 23 giugno 1997 concerne:
"Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari".



 
Art. 2.
F i n a l i t a'
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita', con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita' con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
3 luglio1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
"Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del
dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie
per esercitare, presso universita', enti pubblici o
soggetti privati, attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al
comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti
di idoneita' delle sedi determinati con decreto del
Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario
nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da
consorzi di universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Minisiri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'".
- Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre1990, n.
341, (Riforma sugli ordinamenti didattici universitari),
cosi' recita:
"Art. 6 - 1. Gli statuti delle universita' debbono
prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti
dalle universita' anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di
studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale
tecnico e amministrativo;
c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura e degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio
e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai
concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e
formative esterne, ivi compresi quelli per aggiornamento
culturale degli adulti, nonche', quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando
le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale.
3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita'
dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e
delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste
dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle
strutture didattiche e scienfifiche, secondo le norme
stabiIite nel regolamento di cui all'articolo 11".
- Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge
14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonche' il
servizio di mensa nelle scuole), prevede:
"15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, sono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialta' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) in ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
c) al comma 11, dopo le parole: "dai diplomi
universitari, sono inserite le seguenti: "dai diplomi di
scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a) ;
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole
"comma 8, lettere a) e' inserita la seguente: ", b) ;
e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria
e' soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del
corso di laurea , sono inserite le seguenti: "in scienze
della formazione primaria ".



 
Art. 4.
Classi di corsi di studi
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle universita' e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita' formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
 
Art. 5.
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Tale frazione non puo' comunque essere inferiore a meta', salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.
 
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresi', il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito, purche' nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
 
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalita' stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica.
 
Art. 8.
Durata normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio e' definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica e' di ulteriori due anni dopo la laurea.
 
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le universita' attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le universita' assicurano comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Una universita' puo' istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea puo' essere attivato presso un'altra universita'.
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima universita', nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre universita'.



Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, prevede: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 10.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
f) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potra' essere superiore al 66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attivita' di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attivita' di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b,), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.



Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto del Ministero del lavoro
del 25 marzo 1998, n. 142, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 11.
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
l) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte;
h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 11, comma 2, della legge n.
341/1990, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le universita' riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.
4. L'istituzione da parte di un'universita' dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea gia' attivati nell'anno accademico 1996-97, ovvero istituiti dalle universita' ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998-2000 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresi' ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle universita' negli anni accademici 1997-98 e 1998-99, purche' risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica e' assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonche' dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita1iana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 1999
Il Ministro: Zecchino ./ri; Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 225



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25:
"4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le
universita', sulla base di una relazione tecnica del nucleo
di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente
istituire nuove facolta' e corsi nel territorio sede
dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e
senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione
dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al
Ministero".
- L'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto
ministeriale 6 marzo 1998 (Determinazione degli obiettivi
del sistema universitario per il triennio 1998-2000), cosi'
recita:
"1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25, sono obiettivi del sistema universitario per il
triennio 1998-2000:
a)-c) (omissis);
d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il
sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n.
127, il consolidamento, la razionalizzazione e la
qualificazione degli interventi previsti dai precedenti
piani di sviluppo".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 101, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 1,
comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
"101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo".



 
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