Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalita' della legge

1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 688):
Presentato dall'on. Sbarbati il 10 maggio 1996.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I,
V, VIII, XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
18 settembre 1996; il 16, 22 gennaio 1997; il 5, 6, 11
febbraio 1997; il 4, 5, 19 marzo 1997; il 3, 8, 9 aprile
1997; il 29 luglio 1997; il 24 settembre 1997.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 28 ottobre 1997.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 29 ottobre 1997 ed approvato il 5 novembre 1997 in un
testo unico con atti n. 829 (on. Sbarbati ed altri); n.
1343 (on. Rodeghiero ed altri); n. 1397 (on. Burani
Procaccini); n. 1998 (on. Napoli).
Senato della Repubblica (atto n. 2881):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
referente, il 18 novembre 1997, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
10, 17, 24, 26 marzo 1998; il 29 luglio 1998; il 24, 29
settembre 1998; il 17, 24 febbraio 1999; il 6 aprile 1999;
l'11, 12, 19, 25 maggio 1999.
Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede
deliberante, il 6 luglio 1999.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed
approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 688/B):
Asseganto alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 23 luglio 1999, con pareri delle commissioni
I, V, VIII, XI e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
29 luglio 1999; il 14, 22 settembre 1999; il 20 ottobre
1999.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 21 ottobre 1999.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 26, 27, 28 ottobre 1999 ed approvato, con modificazioni,
il 10 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 2881/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 19 novembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione il 30 novembre 1999; il
1o dicembre 1999 ed approvato il 2 dicembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalita' della legge

1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 688):
Presentato dall'on. Sbarbati il 10 maggio 1996.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I,
V, VIII, XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
18 settembre 1996; il 16, 22 gennaio 1997; il 5, 6, 11
febbraio 1997; il 4, 5, 19 marzo 1997; il 3, 8, 9 aprile
1997; il 29 luglio 1997; il 24 settembre 1997.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 28 ottobre 1997.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 29 ottobre 1997 ed approvato il 5 novembre 1997 in un
testo unico con atti n. 829 (on. Sbarbati ed altri); n.
1343 (on. Rodeghiero ed altri); n. 1397 (on. Burani
Procaccini); n. 1998 (on. Napoli).
Senato della Repubblica (atto n. 2881):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
referente, il 18 novembre 1997, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
10, 17, 24, 26 marzo 1998; il 29 luglio 1998; il 24, 29
settembre 1998; il 17, 24 febbraio 1999; il 6 aprile 1999;
l'11, 12, 19, 25 maggio 1999.
Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede
deliberante, il 6 luglio 1999.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed
approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 688/B):
Asseganto alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 23 luglio 1999, con pareri delle commissioni
I, V, VIII, XI e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
29 luglio 1999; il 14, 22 settembre 1999; il 20 ottobre
1999.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 21 ottobre 1999.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 26, 27, 28 ottobre 1999 ed approvato, con modificazioni,
il 10 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 2881/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 19 novembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione il 30 novembre 1999; il
1o dicembre 1999 ed approvato il 2 dicembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princi'pi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princi'pi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
"Art. 33. - 1. L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e grado.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
5. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- Il titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica), riguarda l'istituzione e le
funzioni del Ministero.
- Il testo dell'art. 9, comma 5, della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), e' il seguente:
"5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma
6, e dall'art. 4, con decreti del Presidente della
Repubblica adottati su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri interessati, possono essere
individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le
attivita' professionali per accedere ai quali sono
richiesti i titoli di studio previsti dalla presente
legge".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 270, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, e' il seguente:
"Art. 270 (Accesso ai ruoli del personale docente,
degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori). - 1. L'accesso ai ruoli del
personale docente ed assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei
posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi
per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
attingendo a graduatorie nazionali permanenti".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), e' il seguente:
"2. Nella prima integrazione delle graduatorie
nazionali permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del
testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di
un precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o
superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della
preparazione culturale e del possesso delle capacita'
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;
all'onere derivante dallo svolgimento della predetta
sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di
cui all'art. 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".



 
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princi'pi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princi'pi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
"Art. 33. - 1. L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e grado.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
5. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- Il titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica), riguarda l'istituzione e le
funzioni del Ministero.
- Il testo dell'art. 9, comma 5, della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), e' il seguente:
"5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma
6, e dall'art. 4, con decreti del Presidente della
Repubblica adottati su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri interessati, possono essere
individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le
attivita' professionali per accedere ai quali sono
richiesti i titoli di studio previsti dalla presente
legge".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 270, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, e' il seguente:
"Art. 270 (Accesso ai ruoli del personale docente,
degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori). - 1. L'accesso ai ruoli del
personale docente ed assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei
posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi
per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
attingendo a graduatorie nazionali permanenti".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), e' il seguente:
"2. Nella prima integrazione delle graduatorie
nazionali permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del
testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di
un precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o
superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della
preparazione culturale e del possesso delle capacita'
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;
all'onere derivante dallo svolgimento della predetta
sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di
cui all'art. 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".



 
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo. 4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. 5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
 
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo. 4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. 5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
 
Art. 4
Validita' dei diplomi

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalita' e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).



Nota all'art. 4:
- ll testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge 19
novembre 1990, n. 341, e' il seguente:
"2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta' di magistero, le universita' provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie".



 
Art. 4
Validita' dei diplomi

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalita' e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).



Nota all'art. 4:
- ll testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge 19
novembre 1990, n. 341, e' il seguente:
"2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta' di magistero, le universita' provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie".



 
Art. 5.
(Edilizia) 1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
 
Art. 5.
(Edilizia) 1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
 
Art. 6.
(Diritto allo studio) 1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.



Nota all'art. 6:
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: "Norme sul
diritto agli studi universitari".



 
Art. 6.
(Diritto allo studio) 1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.



Nota all'art. 6:
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: "Norme sul
diritto agli studi universitari".



 
Art. 7.
(Norma transitoria e finale) 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalita' per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilita' per gli stessi di completare i corsi iniziati.
 
Art. 7.
(Norma transitoria e finale) 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalita' per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilita' per gli stessi di completare i corsi iniziati.
 
Art. 8. (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano) 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge e' realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 8. (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano) 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge e' realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 9.
(Norme finanziarie) 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unita' previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonche' all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Art. 9.
(Norme finanziarie) 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unita' previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonche' all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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