Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 dicembre 1999
Modificazioni dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' turisticoalberghiere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, modificato con decreto 7 aprile 1999, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione ed esercizio delle attivita' turistico-alberghiere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto l'art. 6, comma 10, della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante proroga agli adeguamenti di prevenzione incendi previsti dal decreto 9 aprile 1994 per le attivita' turistico-alberghiere esistenti, con ricettivita' superiore a venticinque posti letto, a condizione che entro il termine stabilito alla lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al sopracitato decreto, venga acquisito il necessario parere di conformita' dal comando provinciale dei Vigili del fuoco;
Valutata la necessita' di concedere una proroga temporale per consentire la redazione dei progetti, da presentare ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, al fine di acquisire il necessario parere di conformita';
Decreta:
Articolo unico
Il termine temporale stabilito alla lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, cosi' come modificato dal decreto 7 aprile 1999, e' prorogato al 30 giugno 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1999
Il Ministro: Russo Jervolino
 
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