Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 1999
Integrazione al decreto dirigenziale 6 aprile 1999 relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale 6 apri1e 1999 con il quale e' stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", intesa ad ottenere integrazione dell'art. 2 del decreto sopra citato;
Visto il parere favorevole della regione Marche sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione dell'art. 2 del decreto dirigenziale 6 aprile 1999;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Articolo unico
All'art. 2 del decreto dirigenziale 6 aprile 1999 recante modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" sono aggiunti in calce i seguenti comma:
"Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro o "Lacrima di Morro d'Alba , in deroga a quanto previsto dall'art. 2, dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono permanere iscritti, su richiesta degli interessati e a titolo provvisorio, nell'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro o "Lacrima di Morro d'Alba i vigneti gia' iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro o "Lacrima di Morro d'Alba ".
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare agli stessi le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana.
Roma, 22 dicembre 1999
Il direttore generale: Di Salvo
 
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