Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1999
Aliquota di diversificazione delle mediazioni di affari assicurativi. (Provvedimento n. 1418).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha disposto la modifica dell'art. 8, terzo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1984, n. 792, demandando all'ISVAP la determinazione, in via generale, della misura della diversificazione tra piu' imprese di assicurazione e riassicurazione delle mediazioni di affari assicurativi;
Ritenuto che ai fini della determinazione della suddetta aliquota di diversificazione si rende necessario tenere conto del processo di concentrazione in atto nel settore assicurativo italiano;
Dispone:
I mediatori di assicurazione o riassicurazione, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione nell'albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, e successivamente ogni anno, devono dimostrare di avere effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra piu' imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi lordi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori al quarantanove per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio.
Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 1999
Il presidente: Manghetti
 
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