Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 24 novembre 1999
Riconoscimento dell'acqua minerale "Lynx" in comune di Bedonia.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 29 aprile 1992, con la quale la societa' Lynx S.p.a., con sede in Masanti (Parma), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Lynx" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fontanino" sita in comune di Bedonia (Parma);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 26 maggio 1999: "favorevole affinche' la societa' Lynx S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Lynx di Bedonia (Parma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici . La dicitura "facilita la digestione potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attivita' digestiva".
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Lynx" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fontanino" sita in comune di Bedonia (Parma).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 24 novembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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