Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 22 dicembre 1999 |
Autorizzazione all'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica, Societa' consortile a responsabilita' limitata a certificare talune categorie di dispositivi individuali di protezione ai sensi della direttiva 89/686/CEE. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto 10 gennaio 1995 con cui l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Societa' consortile a responsabilita' limitata, con sede in Longarone (Belluno), via Fortogna n. 1, e' stato autorizzato a certificare taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva 89/686/CEE; Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica, con sede in Longarone (Belluno), via Fortogna n. 1, in forza del citato decreto legislativo ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui al decreto 10 gennaio 1995 e l'estensione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998; Vista altresi' la convenzione sottoscritta dall'Istituto scientifico Breda S.p.a. e dall'organismo Certottica S.c. a r.l. per l'esecuzione dei servizi di laboratorio inerenti le prove sui dispositivi di protezione degli occhi dalle radiazioni X; Considerato che per l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica permangono i requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Decretano: Articolo unico 1. L'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica, Societa' consortile a responsabilita' limitata, e' autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE, ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera A), della direttiva 89/686/CEE per i dispositivi di protezione individuale di seguito elencati, appartenenti alla categoria a fianco indicata: Dispositivi di protezione degli occhi: Tutti i dispositivi di protezione degli occhi compresi i filtri (cat. II); Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per consentire l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura uguale o superiore a 100 oC, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione (cat. III); Dispositivi di protezione degli occhi e filtri che proteggono contro le radiazioni ionizzanti (cat. III); Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici (cat. III). Dispositivi di protezione del capo: Tutti i tipi di caschi inclusi quelli sportivi (cat. II); Caschi progettati e fabbricati per l'uso in ambienti ad alta temperatura i cui effetti siano paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria pari o superiore a 100 oC. o in ambienti che possano essere caratterizzati o meno dalla presenza di radiazioni infrarosse, fiamme, lancio di grosse quantita' di metalli fusi (cat. III); Caschi progettati e fabbricati per fornire protezione da rischi elettrici (cat. III). Dispositivi di protezione della faccia completa: Tutti i tipi di DPI (cat. II); DPI progettati e fabbricati per l'uso in ambienti ad alta temperatura i cui effetti siano paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria pari o superiore a 100 oC. o in ambienti che possano essere caratterizzati o meno dalla presenza di radiazioni infrarosse, fiamme, lancio di grosse quantita' di metalli fusi (cat. III); DPI progettati e fabbricati per l'uso in ambienti a bassa temperatura i cui effetti siano paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria di --50 oC o inferiore (cat. III); DPI progettati e fabbricati per fornire protezione da rischi elettrici (cat. III). 2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. La presente autorizzazione ha validita' fino al 3 marzo 2002 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione puo' essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo. 5. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione. 6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1999 .off; Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro |
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