IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per i beni e le attivita' culturali Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1953, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo, sita nell'ambito del comune di Napoli"; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 6 novembre 1957, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune di Napoli"; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 ottobre 1960, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra via Alessandro Manzoni e la strada comunale di porta Posillipo, sita nell'ambito del comune di Napoli"; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 4 maggio 1966, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della localita' Scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l'isola di Nisida, in comune di Napoli"; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nel comune di Napoli. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico"; Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con voto n. 47 del 24/25 giugno 1996, avente per oggetto la proposta di vincolo ex lege n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia relativa ai manufatti e al terreno dell'ex fabbrica interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, sita nella zona occidentale del comune di Napoli in localita' Bagnoli-Coroglio ha ritenuto di dover "esaminare con urgenza la questione, tenuto conto dei rilevanti aspetti di natura paesistica e territoriale che essa presenta"; Considerato che a seguito del parere n. 47 del 24/25 giugno 1996 del predetto Comitato di settore, e previo accordo, per le vie brevi, con il comune di Napoli, la Soprintendenza predetta con nota n. 16695 del 14 maggio 1997 trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939, corredata della relativa documentazione, per l'area di Bagnoli-Coroglio sita nel comune di Napoli; Considerato che il predetto Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici con parere n. 49 del 23/24 luglio 1996 ha ritenuto indispensabile mettere a confronto la proposta di vincolo avanzata dalla stessa Soprintendenza ex lege n. 1089/1939 con la variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale di Napoli con delibera n. 14 del 13 gennaio 1996 riguardante l'area di Coroglio e Bagnoli, per esaminare congiuntamente i problemi relativi alla tutela ex lege n. 1089/1939, della riqualificaziorie dell'intera zona litoranea e della bonifica dell'area industriale ex ILVA da destinare a verde urbano; Considerato che nella medesima seduta del 23/24 luglio 1996 il Comitato di settore, non concordando con la proposta di vincolo ex lege n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza competente, ha invece proposto per la zona litoranea l'adozione del vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, poiche' "detto sito possiede nella sua totalita' cospicui caratteri di bellezza naturale e di bellezza panoramica, considerato sia come quadro naturale che come organizzazione paesaggistica di punti di vista di belvedere accessibili e fruibili da parte del pubblico, cosi come per la zona a monte di via Coroglio"; Considerato che con nota n. 8285 del 10 marzo 1998 la Soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale ulteriore relazione e documentazione iconografica in ordine alla proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'area in questione; Considerato che l'area in questione risulta cosi' perimetrata: 1a localita': zona compresa tra via Nisida (limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica dal confine della zona vincolata con decreto ministeriale 28 marzo 1985, prolungamento di via E. Cocchia, limite del foglio catastale n. 27 della sez. Chiaia, limite del Parco pubblico come delimitato nella delibera di adozione della variante n. 14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via Pozzuoli fino al confine comunale con Pozzuoli, linea di battigia dal confine comunale con Pozzuoli al limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966; 2a localita': fascia di mare per una profondita' di metri cinquecento dalla linea di battigia compresa tra il confine della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966 ed il limite del territorio comunale al confine con Pozzuoli; 3a localita': zona compresa tra il viale della Liberazione, via Beccadelli, via S. Gennaro (s.s. 7 Domitiana), confine comune di Pozzuoli, strada ferrata Ferrovie dello Stato, viale della Liberazione; Considerato che l'area attigua al confine dell'area gia' vincolata con decreto ministeriale 11 gennaio 1955, compresa tra il viale della Liberazione, via Beccadelli, via S. Gennaro (s.s. 7 Domitiana), confine comune di Pozzuoli, strada ferrata Ferrovie dello Stato e viale della Liberazione, non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la fascia di mare per una profondita' di metri cinquecento dalla linea di battigia compresa tra il confine della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966 e il limite del territorio comunale al confine con Pozzuoli non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la zona compresa fra via Nisida, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, prolungamento di via Enrico Cocchia, limite del foglio catastale n. 27 della sezione Chiaia, limite del Parco pubblico come delimitato nella delibera di adozione della variante n. 14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via Pozzuoli fino al limite con il confine con Pozzuoli, linea di battigia dal confine comunale con Pozzuoli al limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966, nonostante costituisca parte integrante del tipico territorio dei Campi Flegrei e presenti notevole valore paesistico e ambientale, non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che l'attivita' industriale e' da tempo definitivamente cessata e che il consiglio comunale di Napoli, nell'approvazione della variante per la zona occidentale avente ad oggetto "un segmento dei Campi Flegrei", al fine del recupero e salvaguardia di tale zona degradata dalla speculazione e dagli abusi edilizi, ha stabilito la realizzazione di un programma di riqualificazione dell'area in questione mediante la predisposizione di un grande parco urbano, una rete di attivita' produttive connesse alla ricerca e un'attrezzatura integrata per la ripresa del turismo; Considerato che con nota n. 5019 del 16 febbraio 1999 il predetto ufficio periferico comunicava all'ufficio centrale di aver affrontato la problematica della tutela dei valori del "paesaggio industriale" nel progetto generale di risanamento e bonifica dell'area industriale di Bagnoli, in virtu' della legge n. 582 del 18 novembre 1996 recante "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni", specificando inoltre di aver individuato nell'area dell'ex ILVA, in considerazione della storia dei luoghi e del "Paesaggio industriale", gli elementi piu' significativi meritevoli di conservazione e tutela; Considerato che l'azione di riqualificazione delle aree di Bagnoli e Coroglio e la bonifica e il recupero dell'area industriale ex ILVA, con destinazione della medesima a parco urbano, non possa attuarsi se non dopo un'efficace azione di tutela da realizzarsi con l'apposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939; Considerato che la piana di Bagnoli, delimitata dai rilievi collinari di Posillipo, Monte S. Angelo, Monte Spina e Monte Olibano, e' la parte che ricade nel comune di Napoli del caratteristico territorio dei Campi Flegrei, la cui caratteristica morfologica e' legata alla sua origine vulcanica e il cui fascino straordinario dal punto di vista paesaggistico deriva anche dalla ricchezza delle testimonianze della cultura e della civilta' greca e romana presenti in ogni parte del territorio; Riconosciuto che la predetta zona riveste notevole interesse pubblico poiche', oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica, uno straordinario spettacolo di bellezze panoramiche o quadri naturali che si susseguono senza soluzione di continuita' quali la collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia e, verso l'entroterra, i rilevi del Monte Spina, Monte S. Angelo e Monte Olibano; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che il predetto Comitato di settore nella seduta del 12 aprile 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di apposizione di vincolo ex lege n. 1497/1939 sull'area di Bagnoli-Coroglio, formulata dalla Soprintendenza competente, "in quanto il vincolo potra' salvaguardare la coesistenza degli edifici dell'insediamento industriale ormai storicizzati con la bellezza panoramica e paesaggistica dei luoghi: tutto cio' allo scopo di permettere e favorire la riqualificazione della zona litoranea e il recupero attraverso la bonifica dell'area industriale ex ILVA"; Decreta: Le aree site nel comune di Napoli, cosi' come sopra delimitate, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 6 agosto 1999 Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea |