Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
Vista l'istanza del 16 giugno 1998 della regione Basilicata intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Grottino di Roccanova";
Ha espresso, nella riunione del 18 novembre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di disciplinare di produzione come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Grottino di Roccanova"
Art. 1.
L'Indicazione geografica tipica, in sigla IGT, "Grottino di Roccanova", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, viene riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", e' riservata ai seguenti vini:
rossi, anche nella tipologia novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante ed amabile;
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito.
I vini di cui al comma precedente, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza.
L'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" con specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno; in tal caso possono concorrere da sole o congiuntamente le uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza fino ad un massimo del 15%.
L'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" con specificazione di due dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per il 100% dai corrispondenti vitigni.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di Sant'Arcangelo ricadenti in provincia di Potenza.
Art. 4.
Le condizioni pedo-climatiche e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di mosti e di vini di cui al precedente art. 2, devono essere quelle tradizionali ed in uso nella zona.
La produzione massima di uva per ettaro di un vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" rossi, rosati e bianchi a tonnellate 11; per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", con specificazione del o dei vitigni, a tonnellate 10. Nel caso di vigneti in coltura promiscua, la resa dovra' essere calcolata in riferimento alla effettiva superficie occupata dalle viti.
Le uve destinate alla produzione di mosti e vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" seguita o meno dal riferimento al o ai vitigni devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% per i vini rossi;
10,50% per i vini rosati;
10,0% per i vini bianchi;
13,0% per i vini bianchi passiti.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ed al 50% per il passito.
Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino cosi' ottenuto, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 13%.
Art. 6.
l vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", anche con specificazione del nome o dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:
"Grottino di Roccanova" rosso 11.0%;
"Grottino di Roccanova" rosato ed amabile 11.0%;
"Grottino di Roccanova" novello 11.0%;
"Grottino di Roccanova" frizzante ed amabile 10.5%;
"Grottino di Roccanova" bianco 10.5%;
"Grottino di Roccanova" passito 14.0%.
Art. 7.
Alla Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significati laudativi e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone