Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1999 |
Fusione per incorporazione della Polaris assicurazioni S.p.a., in Milano, ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze. (Provvedimento n. 01415). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare gli articoli 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e 65 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare gli articoli 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Liberta' n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Polaris assicurazioni S.p.a. (gia' Sipea - Societa' italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, via Copernico n. 38, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonche' quello di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo credito; Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 3 settembre 1999, con la quale le societa' hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Polaris assicurazioni S.p.a. ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a. nonche' delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante; Viste le delibere assunte in data 12 ottobre 1999 dalle assemblee straordinarie della Polaris assicurazioni S.p.a. e de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili dal 1o gennaio dell'anno nel corso del quale avra' effetto la fusione; Vista la citata delibera assunta in data 12 ottobre 1999 dall'assemblea straordinaria de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. che ha altresi' approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 8, 10, 34 e 36 dello statuto sociale; Vista la modifica in data 19 ottobre 1999 della suddetta delibera relativa alla variazione della formulazione dell'art. 6 dello statuto sociale; Visti i decreti in data 18 e 21 ottobre 1999 con i quali i tribunali di Milano e Firenze, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina assicurativa; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 22 dicembre 1999; Dispone: Art. 1. E' approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalita', della Polaris assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze. |
| Art. 2. Sono approvate le nuove norme statutarie della societa' incorporante La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli: art. 5 (Capitale - Azioni): aumento del capitale sociale di L. 8.160.240.000, in relazione alla fusione per incorporazione ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a. della Polaris assicurazioni S.p.a.; art. 6 (Capitale - Azioni): precisazione relativa alle modalita' di circolazione delle azioni ordinarie, solo nominative, e di risparmio, nominative o al portatore, a scelta dell'azionista; art. 8 (Capitale - Azioni): modalita' relative all'annotazione sul libro soci del trasferimento delle azioni ed eliminazione dell'ultimo comma relativo alle spese per l'emissione di nuovi certificati; art. 10 (Assemblee): riferimento alle disposizioni di legge in merito al diritto di intervento dei soci in assemblea; art. 34 (Bilancio): eliminazione, dal testo, delle parole "conto dei profitti e delle perdite"; art. 36 (Bilancio): nuove modalita' di pagamento dei dividendi. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1999 Il presidente: Manghetti |
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