Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 24 dicembre 1999
Prospetti contabili dei fondi comuni e della SICAV.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico");
Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), numero 3) del testo unico, che stabilisce che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina le regole applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito "O.I.C.R.") aventi ad oggetto gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio e le societa' di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono redigere periodicamente;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 228 del 24 maggio 1999 recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, che ha stabilito, tra l'altro, i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e le SICAV sono tenute a redigere nonche' i relativi obblighi di pubblicita';
Sentita la CONSOB; Emana l'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.
Art. 1.
Prospetti contabili degli O.I.C.R.
1. Le SGR, con riferimento a ciascun fondo comune di investimento, sono tenute a redigere:
a) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non e' richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale;
c) nel caso dei fondi aperti, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote;
2. Le SICAV sono tenute a redigere:
a) il bilancio di esercizio;
b) una relazione semestrale relativa alla gestione, entro trenta giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non e' richiesta nel caso delle SICAV per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale;
c) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della SICAV, con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle azioni.
 
Art. 2.
Schemi-tipo e modalita' di redazione dei prospetti
1. Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori.
2. Nel caso degli O.I.C.R. che - al fine di procedere alla distribuzione dei proventi - redigono con cadenza infrannuale il rendiconto o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale. Gli O.I.C.R. che utilizzano tale facolta' devono in ogni caso procedere alla redazione di un rendiconto o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti ad un esercizio di dodici mesi.
3. La relazione semestrale si compone di una situazione patrimoniale ed e' accompagnata da una nota illustrativa.
4. Nel caso degli O.I.C.R. ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto.
5. Negli allegati A, B e C del presente provvedimento sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei fondi comuni chiusi e delle SICAV. Nell'allegato D sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale.
6. Nei prospetti e nella nota integrativa e' talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
7. Il contenuto degli schemi e' minimale, essendo rimessa alle societa' la possibilita' di ampliarne il contenuto informativo. Tale facolta', peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziche' un accrescimento, della capacita' informativa dei documenti di cui si tratta. E' altresi' consentita l'omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione.
 
Art. 3.
Indicazione degli importi
1. Il rendiconto, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unita' di euro, senza cifre decimali.
2. Con riferimento ai prospetti redatti in unita' di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unita' superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci e' ricondotta tra le "altre" attivita' o passivita' per la situazione patrimoniale, tra gli "altri" ricavi od oneri per la sezione reddituale.
3. La nota integrativa puo' essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purche' sia assicurata significativita' e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al migliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le presenti disposizioni si applicano a partire dal primo esercizio degli O.I.C.R. successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le SGR e le SICAV hanno facolta' fino al 31 dicembre 2000 di redigere i prospetti contabili facendo riferimento agli schemi-tipo e alle modalita' di redazione previsti dalle disposizioni vigenti, a condizione che:
appongano in calce ai prospetti contabili redatti in deroga alle presenti disposizioni la dicitura seguente:
"Il presente prospetto e' redatto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento della Banca d'Italia attuativo dell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
non abbiano gia' redatto in precedenza prospetti contabili secondo gli schemi-tipo e le modalita' di redazione previsti dal presente provvedimento.
Roma, 24 dicembre 1999
Il Governatore: Fazio
 
----> Allegato A - Prospetti contabili dei fondi comuni di investime nto aperti <----
 
----> Allegato B - Prospetti contabili dei fondi comuni di investime nto chiusi <----
 
----> Allegato C - Prospetti contabili delle societa' di investiment o a capitale variabile (SICAV) <----
 
Allegato D - Nota illustrativa della relazione semestrale e relazione degli amministratori

Nota illustrativa della relazione semestrale
La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'O.I.C.R.
In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'O.I.C.R. in cui e' ripartito.
Relazione degli amministratori al rendiconto dei fondi e al bilancio delle SICAV
Il rendiconto dei fondi e il bilancio delle SICAV sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'O.I.C.R. nel suo complesso, nonche' le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento.
In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:
l'illustrazione dell'attivita' di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento del fondo;
la descrizione di eventi di particolare importanza per l'O.I.C.R. verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV) e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;
le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;
l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre societa' del gruppo della SGR (nonche' del gruppo dell'eventuale gestore) o della SICAV, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;
l'illustrazione dell'attivita' di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;
in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV, i motivi che hanno determinato tale risultato;
eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;
l'operativita' posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite dal gestore in tale comparto.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone