Con nota del 28 dicembre 1998 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni operative in base alle quali le societa' cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria, tra cui le "casse peote", possono - entro il 31 dicembre 1999 - adeguare la propria operativita' alle vigenti disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Al riguardo, si fa presente che il termine di cui sopra e' prorogato sino al 31 marzo 2000. Il contenuto del presente messaggio verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |