Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 27 dicembre 1999 |
Nuove modalita' di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e le successive integrazioni e modifiche; Visti l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed il decreto ministeriale 5 marzo 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1971) concernenti le modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali e loro successivo riversamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; Visto l'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, concernente il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario; Visto l'art. 24, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede il pagamento dei tributi e delle altre entrate anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facolta', per i soggetti interessati, di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che determina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Considerata la necessita' e l'opportunita' di aggiornare la disciplina concernente le modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali ed il loro successivo versamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, allo scopo di consentire l'utilizzazione di nuove forme di pagamento tramite istituti bancari; Sentita la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi di Tesoreria statale; Decreta: Art. 1. Conti correnti bancari intestati ai ricevitori doganali 1. Il pagamento ed il deposito dei diritti doganali e delle somme la cui riscossione e' demandata agli uffici doganali possono essere eseguiti, oltre che con le modalita' stabilite all'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di attuazione, anche con accredito, mediante bonifico bancario a valuta fissa, su conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali. 2. I conti correnti di cui al comma 1 sono aperti esclusivamente presso istituti di credito o gruppi bancari che abbiano stipulato con il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette apposita convenzione, che assicuri il rispetto delle condizioni e degli obblighi sanciti per le parti dai successivi articoli. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette o da un suo delegato, con gli istituti bancari e gruppi bancari, dotati dei requisiti richiesti, individuati mediante procedure e di evidenza pubblica. 4. In attuazione delle convenzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i ricevitori principali sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso un istituto o un gruppo bancario convenzionato, individuato sulla base di criteri di opportunita' e di convenienza pubblica, da ricercarsi nella offerta economicamente piu' vantaggiosa, nella disponibilita' di maggiori o migliori servizi aggiuntivi, nonche' nella vicinanza dell'istituto prescelto alla sede dell'ufficio doganale. |
| Art. 2. Requisiti degli istituti di credito 1. Per la tutela degli interessi erariali ed al fine di agevolare l'attivita' degli operatori economici, il dipartimento stipula le convenzioni di cui al presente decreto solo con istituti di credito e gruppi bancari che: assicurino l'operativita' di una propria agenzia, o sportello con facolta' equivalenti, in almeno l'80% delle province nelle quali coesistano una dogana principale ed una sezione di tesoreria provinciale; siano titolari della licenza d'uso dei marchi Pago Bancomat e C.B.I. (Corporate Banking Interbancario); si impegnino a mantenere in esercizio un collegamento telematico con l'apparecchiatura informatica installata presso l'ufficio del ricevitore intestatario del conto, per la visualizzazione e la stampa dei movimenti sul conto corrente, nell'arco delle ventiquattro ore ed in qualsiasi giorno della settimana, compresi i festivi, sia sotto forma di lista che di risultato di una singola ricerca, aggiornati alla chiusura della data contabile del giorno lavorativo precedente. Ai fini predetti, ciascun movimento deve essere contrassegnato dall'identificativo del soggetto che ha effettuato il pagamento e dagli altri riferimenti atti a consentire la ricerca; si impegnino ad attivare, nei sei mesi successivi alla richiesta scritta del ricevitore competente, presso le casse delle dogane principali nelle quali sia ritenuto utile, il sistema di pagamento "PagoBancomat" con accredito immediato sul conto corrente del ricevitore. |
| Art. 3. Durata dei contratti 1. Le convenzioni ed i contratti di cui all'art. 1 possono avere una durata massima quadriennale e sono rinnovabili. 2. E' riservata all'amministrazione la facolta' di recesso, con un preavviso di almeno sei mesi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero di risoluzione con effetto immediato, alla data del venir meno di una delle condizioni previste all'art. 2 del presente decreto. In ogni caso, non compete all'istituto bancario o gruppo bancario alcun diritto di indennizzo. |
| Art. 4. Caratteristiche dei conti correnti dei ricevitori 1. I conti correnti dei ricevitori sono intestati, a firme disgiunte, al ricevitore principale ed al suo sostituto, i cui nominativi sono ufficialmente comunicati all'istituto di credito dal direttore della circoscrizione doganale competente. 2. I conti correnti dei ricevitori sono vincolati al riversamento delle somme ivi affluite esclusivamente a favore delle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed a favore degli enti diversi dallo Stato per conto dei quali sono state effettuate le riscossioni. |
| Art. 5. Requisiti e svolgimento delle operazioni 1. Per ciascun accredito risultante visualizzato dall'ufficio doganale mediante accesso al sistema informatico dell'istituto di credito, questi ne garantisce la disponibilita' della valuta ed il buon fine. 2. A chiusura di ciascuna giornata lavorativa il ricevitore doganale fornisce all'istituto di credito, mediante apposito messaggio informatico, le disposizioni per il riversamento delle somme accreditate sul conto e relative ai pagamenti effettuati nella giornata, indicando: a) gli importi da acquisire al bilancio dello Stato a titolo definitivo, ripartiti per capitoli ed articoli; b) gli importi destinati a confluire nella "contabilita' speciale" intestata al ricevitore presso la Tesoreria dello Stato, da assumere in deposito; c) gli importi da versare agli enti diversi dallo Stato, con le rispettive causali. 3. Le istruzioni di cui al comma precedente possono essere impartite fino alle ore dieci del giorno lavorativo successivo a quello della chiusura di fine giornata. 4. L'istituto di credito effettua il riversamento degli importi in Tesoreria o agli altri enti aventi diritto entro i due giorni lavorativi successivi al messaggio informatico di chiusura inviato dal ricevitore doganale. 5. Gli interessi maturati sulle somme versate sui predetti conti sono fatti affluire annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. |
| Art. 6. Costo del servizio 1. Le spese connesse ai contratti stipulati ai sensi del presente decreto, valutate in L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 2000, sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo n. 5386 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e della corrispondente unita' previsionale di base per gli anni successivi. |
| Art. 7. Norme di attuazione 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il versamento tramite bonifico bancario e' limitato ai titolari di conto di debito per il pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali ed all'assunzione di somme in deposito da chiunque versate. 2. Con provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono dettate disposizioni di attuazione del presente decreto per gli uffici doganali e per gli operatori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1999
Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Del Giudice
Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio |
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