Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO DI ASCOLI PICENO |
DELIBERAZIONE 29 ottobre 1999 |
Integrazione e modifica ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito, con modificazioni in legge n. 226 del 13 luglio 1999, delle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 23 ottobre 1998. (Deliberazione n. 2). |
|
|
IL COMITATO ISTITUZIONALE Vista la delibera n. 5 del 23 ottobre 1998, del Comitato istituzionale avente per oggetto: Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993, per la riduzione del rischio idraulico, e per la difesa del territorio nel bacino del fiume Tronto; Visto l'art. 9, del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni in legge n. 226 del 13 luglio 1999; Visti: il parere espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 14 ottobre 1999; il verbale della seduta del 29 ottobre 1999 di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa interregionale, dai presidenti delle giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, ovvero da assessori dagli stessi opportunamente delegati per la funzione, dai presidenti delle province di Ascoli Piceno, L'Aquila, Rieti e Teramo, ovvero gli assessori dagli stessi appositamente delegati per la funzione e dal segretario generale, con voto consultivo; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di approvare le seguenti modifiche redatte ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni nella legge n. 226 del 13 luglio 1999, alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 23 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1998: il comma 1 dell'art. 3 delle misure di salvaguardia cui alla deliberazione del Comitato istituzionale di questa autorita' n. 5 del 23 ottobre 1998, e' sostituito dal seguente: "1. Sono considerate aree a rischio idraulico molto elevato quelle individuate in corografia alla scala 1:25.000 (allegato "C1 , ex allegato "B ), desunte dal piano stralcio relativo al rischio idraulico dell'asta terminale del fiume Tronto, redatto dalla Soc. di Ingegneria C. Lotti & Associati di Roma, approvato dal Comitato istituzionale di questa autorita' con deliberazione n. 5 del 7 novembre 1997, nonche' quelle individuate sulle tavole in scala 1:10.000 (allegato "A ) del piano straordinario degli interventi redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito in legge n. 226/1999. L'allegato C (elenco dei comuni del bacino del fiume Tronto interessati dalle misure di prevenzione del rischio idraulico), dell'art. 16 delle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale di questa autorita' n. 5 del 23 ottobre 1998, e' integrato con il comune di Ascoli Piceno"; 2) di approvare le seguenti integrazioni redatte ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni in legge n. 226, del 13 luglio 1999, alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 23 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 276, del 25 novembre 1998: "Art. 1 (Aree a riscio idrogeologico molto elevato (class. R4) per frane e valanghe individuate ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/1998 e successive modificazioni". - In tali zone, individuate sulle tavole in scala 1: 10.000 (allegato "A" del piano straordinario degli interventi redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito in legge n. 226/1999), sono consentiti esclusivamente: tutte le opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi; gli interventi di demolizione di fabbricati senza ricostruzione; gli interventi di manutenzione ordinaria di fabbricati cosi' come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge n. 457/1978; gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita' degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumita', senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico; gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico. Art. 2 (Norme generali di salvaguardia del territorio). - 1. Regimazione idrica superficiale. I proprietari e i conduttori, specialmente nelle lavorazioni agricole, sono tenuti a proteggere i terreni dal dilavamento mediante raccolta ed allontanamento delle acque di superficie: realizzando una rete scolante principale e secondaria all'interno dei terreni lavorati; realizzando fossi di raccolta delle acque di superficie provenienti dai terreni a monte dei coltivi poi confluenti nella rete scolante generale (fossi di scolo, cunette stradali); mantenendo in efficienza e libera da residui la rete scolante generale. 2. Movimentazione dei terreni. Sono da evitare le movimentazioni di terreno, salvo quelle necessarie alla realizzazione di opere di consolidamento o alla formazione e manutenzione della rete scolante. Sui versanti di qualunque pendenza soggetti ai fenomeni di erosione calanchiva, caratterizzati dalla progressiva perdita, per intensa erosione, della copertura vegetale, devono essere sospese tutte le attivita' ed avviati interventi di consolidamento del suolo e di rinaturalizzazione del versante. 3. Tutela opere di consolidamento ed idrauliche. E' fatto divieto di danneggiare o modificare le opere pubbliche di sistemazione superficiale e profonda, anche se sotterranee, che in tal modo potrebbero perdere la loro efficienza. 4. Scarpate stradali e fluviali. Le scarpate stradali e fluviali non possono essere soggette a lavorazioni agricole. E' vietata l'aratura dei terreni agricoli nella fascia dei 4 metri a lato del margine superiore delle scarpate fluviali e nella fascia dei 2 metri ai lati del margine inferiore e superiore delle scarpate stradali. 5. Viabilita' minore. Le strade poderali ed interpoderali devono essere mantenute efficienti, dotandole di cunette, taglia acqua e altre opere atte ad evitare l'incanalamento delle acque superficiali nella sede stradale. Anche in questo caso, e' prescritto di mantenere, nelle lavorazioni agricole, una fascia di rispetto di almeno 2 metri. 6. Filari, siepi ed alberi isolati. Nella lavorazione dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e filari, nonche' le siepi a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari. Art. 3 (Estrazione del materiale litoide). - 1. In materia vige il principio generale che la ghiaia non deve essere asportata dai corsi d'acqua, in quanto il litorale marchigiano ha notevoli problemi di erosione per carenza di trasporto solido. Qualora risultasse necessario riprofilare corsi d'acqua per eccesso di sedimentazione di materiale ghiaioso, il materiale in eccesso deve essere sistemato in loco o nelle immediate pertinenze dell'alveo, ovvero trasportato in un altro tratto del corso d'acqua ove prevalgano fenomeni di tipo erosivo o in altri corsi d'acqua nei tratti in erosione. Qualora questo non fosse possibile il materiale ghiaioso in eccesso verra' trasportato compatibilmente con le caratteristiche dell'arenile, lungo i tratti costieri in evidente erosione per ripascimenti. Art. 4 (Piani di protezione civile). - 1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato, gli organi di protezione civile come definiti dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge regionale n. 11/1996, le amministrazioni locali devono predisporre piani urgenti di emergenza specifici per dette aree; tali piani devono contenere ai sensi dell'art. 1 del comma 4 del decreto-legge n. 180/1998, convertito in legge n. 267/1998 le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. Tali piani devono comunque prevedere la sorveglianza ed il monitoraggio di zone particolarmente pericolose. Art. 5 (Modifica della perimetrazione delle aree a rischio individuate ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/1998 e successive modificazioni). - E' consentito alle regioni, agli enti locali, o per il tramite degli enti locali che accompagneranno la richiesta con una breve relazione-parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito con modificazioni in legge n. 226 del 1999, con le stesse procedure adottate per l'approvazione delle presenti perimetrazioni, di inoltrare istanze per la sua modifica: a) per la deperimetrazione, per la modifica della perimetrazione, per nuove perimetrazioni: di aree a rischio idraulico molto elevato, alla autorita' competente per la vigilanza sui corsi d'acqua, ai fini idraulici, ai sensi dell'art. 57 del testo unico n. 523 del 1904, accertata con idonea documentazione l'assenza o la presenza di rischio idraulico o idrogeologico molto elevato; per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, all'autorita', accertata con idonea documentazione l'assenza o la presenza di rischio idraulico o idrogeologico molto elevato; b) per la perimetrazione e per la modifica della perimetrazione: in relazione agli interventi realizzati per la messa in sicurezza delle aree interessate, accertata con idonea documentazione l'assenza di rischio idraulico o idrogeologico per frane e valanghe molto elevato; c) per la modifica delle perimetrazioni: qualora non sia possibile definire con certezza se un intervento ricade all'interno o all'esterno delle aree perimetrate a rischio molto elevato. La modifica va richiesta alla autorita' competente per la vigilanza sui corsi d'acqua, ai fini idraulici, ai sensi dell'art. 57 del testo unico n. 523 del 1904, se trattasi di aree a rischio idraulico molto elevato; all'autorita' se trattasi di aree a rischio idrogeologico molto elevato per frane e valanghe, accertata con idonea documentazione l'assenza o la presenza di rischio idraulico o idrogeologico molto elevato."; 3) che copia della presente deliberazione, completa degli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, e' depositata, ai fini della consultazione presso la segreteria dell'autorita' di bacino del fiume Tronto; 4) che la presente delibera sara' notificata ai comuni nei confronti dei quali le niisure di prevenzione del rischio idraulico sono destinate ad esplicare efficacia e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei bollettini ufficiali delle regioni Marche, Abruzzo e Lazio; 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Ascoli Piceno, 29 ottobre 1999 Il presidente: Di Odoardo |
|
|
|