Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

A V V E R T E N Z A
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, le relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito sia al contenuto degli estratti di deliberazione riportati nel presente supplemento sia alla non rinvenuta pubblicazione dell'estratto relativo al comune che interessa dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso gli uffici comunali di competenza. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante: Disposizioni integrative e correttive del sopra richiamato decreto legislativo n. 446 del 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 232/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999), che ha abrogato il suindicato comma 4 dell'art. 58 ed ha apportato la seguente modificazione all'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997: "Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi". In seguito a tale modificazione, che entrera' in vigore il 15 gennaio 2000, dovra essere emanato il previsto decreto interministeriale, che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), "al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale", e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
 
Il comune di ACATE
(Ragusa)
Il comune di ACATE (provincia di Ragusa) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,70 per mille per la prima casa e nella misura del 5,20 per mille per le seconde case. (Omissis).
comune di ALDINO - ALDEIN
(Bolzano)
Il comune di ALDINO - ALDEIN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera successiva in L. 600.000 = euro 309,88 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 13 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sull'ordinamento dei comuni entro il periodo di pubblicazione di dieci giorni ogni cittadino puo' presentare alla giunta comunale reclamo avverso questa deliberazione e che entro sessanta giorni dall'esecutivita' di questa puo' essere presentato al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano. (Omissis).
comune di ARCE
(Frosinone)
Il comune di ARCE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota unica del 5 per mille sugli immobili per l'anno 2000, dando mandato agli uffici competenti di provvedere a quanto di competenza.
(Omissis).
comune di BARZIO
(Lecco)
Il comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni gia' in vigore nell'anno 1999 come meglio specificato di seguito: abitazione principale: 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;
detrazione imposta I.C.I. per abitazioni principali: L. 500.000; 2. di dare atto che qualora il competente organo di controllo approvi le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. di cui alla delibera C.C. n. 67 in data odierna, l'agevolazione riguardante l'abitazione principale verra' estesa anche alle sue pertinenze.
(Omissis).
comune di BASTIDA PANCARANA
(Pavia)
Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in L. 200.000.
(Omissis).
comune di BENE LARIO
(Como)
Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: abitazioni adibite a "prima casa": 5 per mille; tutti gli altri immobili: 5 per mille; di determinare per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione "prima casa": L. 200.000; di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente. (Omissis).
comune di BOLGARE
(Bergamo)
Il comune di BOLGARE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis).
comune di BONATE SOPRA
(Bergamo)
Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le stesse aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 1999 e precisamente: 5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito daIl'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2 o grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
comune di BORDOLANO
(Cremona)
Il comune di BORDOLANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, in questo comune nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quella locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro isituito dalle regioni: 5 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' completamente esentata per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostituitiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione pricipale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; dall'imposta dovuta per le abitazioni principali degli anziani ultra sessantacinquenni la detrazione e' di L. 300.000 fino a concorrenza dell'importo da pagare. Se in casa vi sono due anziani, basta che uno soltanto dei due abbia 65 anni. (Omissis).
comune di CADERZONE
(Trento)
Il comune di CADERZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. ridotta aI 4 per mille per: l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualita' di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di 1 o grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di 2 o grado (fratelli e sorelle); gli immobili adibiti ad attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.); gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile; 3. di assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile ospite di Case di riposo o altri Istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purche' non locata; 4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di 1 o grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di 2 o grado (fratelli e sorelle); 5. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; 6. aumentare del 2% (due per cento), arrotondato alle cinquecento lire superiori, i valori, stabiliti con precedente deliberazione consiliare n. 24 di data 25 novembre 1998, delle aree fabbricabili da applicare ai fini I.C.I.; 7. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potra' annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse e' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992.
(Omissis).
comune di CAINES - KUENS
(Bolzano)
Il comune di CAINES - KUENS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue: alloggi non locati ed abitazioni secondarie - 7 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti - 4 per mille; unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale - 4 per mille;
tutti gli altri immobili - 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2000 in L. 400.000; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dalI'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata. (Omissis).
comune di CAIRATE
(Varese)
Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,25 per mille per le abitazioni principali e del 4,75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis).
comune di CALDES
(Trento)
Il comune di CALDES (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale, confermando cosi' le aliquote determinate per l'anno precedente; 2. di fissare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in L. 250.000; 3. di riconoscere che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale alle quali e' attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 4. di riconoscere che la detrazione e l'aliquota agevolata del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 7 del regolamento I.C.I., sono applicabili anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti sia in linea retta che collaterale entro il secondo grado. (Omissis).
comune di CAMASTRA
(Agrigento)
Il comune di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 2 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari al 5 per mille; di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000. (Omissis).
comune di CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL
(Trento)
Il comune di CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL (provincia di Trento) ha adottato, il 24 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare anche per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno precedente, da applicarsi come segue: aliquota ridotta pari al 4 per mille: a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica;
b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino percio' anagraficamente residenti;
e) alle abitazioni locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale dove risulti anagraficamente residente; aliquota ordinaria pari al 5 per mille: indistintamente a tutti gli altri immobili; 2. di elevare a L. 400.000 l'importo della detrazione spettante nelle ipotesi di cui al punto 1. lettere a), b), c), d); 3. di dare atto che la detrazione non spetta nel caso di abitazioni locate di cui al punto 1. lettera e); 4. di dare atto che ai sensi del regolamento adottato con delibera consiliare n. 39 datata 1o ottobre 1998, le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze (box, cantina, soffitta), intese come parte integrante della stessa anche se accatastate separatamente. (Omissis).
comune di CANAL SAN BOVO
(Trento)
Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura unica del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a valere per l'anno 2000; 2. di elevare, con effetto per il periodo d'imposta anno 2000, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 26 dicembre 1996, n. 662. (Omissis).
comune di CANAZEI - CIANACEI
(Trento)
Il comune di CANAZEI - CIANACEI (provincia di Trento) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille; 3. di fissare per l'anno 2000 la riduzione al 50%, oltre alle L. 200.000 di legge, dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La riduzione si applica anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
comune di CAPPELLE SUL TAVO
(Pescara)
Il comune di CAPPELLE SUL TAVO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, le aliquote in atto relative all'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), giusta delibera C.C. n. 6 del 2 marzo 1998, e precisamente: 5 per mille per la prima abitazione e 5,5 per mille quale aliquota ordinaria. (Omissis).
comune di CASALMORO
(Mantova)
Il comune di CASALMORO (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: 6 per mille: ordinaria; 5,5 per mille: prima casa; 7 per mille: case sfitte; 2. fissare in L. 230.000 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis).
comune di CASTEL D'AIANO
(Bologna)
Il comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. gia' approvata con atto di consiglio comunale n. 78 del 14 dicembre 1998 determinando l'aliquota I.C.I. per il 2000 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2000 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie:
a) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'amministrazione comunale. L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'amministrazione comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente. Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo; b) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota. Sono esclusi gli immobili (aree e fabricati) rientranti nella lettera a). L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti. L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (art. 8 comma 2, decreto legislativo n. 504/1992).
(Omissis).
comune di CASTELNUOVO RANGONE
(Modena)
Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta: Aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille con:
una detrazione di L. 200.000 per: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. la suddetta detrazione e' elevata a L. 500.000 e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti: possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C2/C6/C7), quale unica proprieta' immobiliare;
compimento del 65o anno di eta' al 1o gennaio 2000;
la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno gia' compiuto i 65 anni di eta' al 1o gennaio 2000; reddito medio pro-capite non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1998; l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6; nella misura del 5 per mille: per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza. nella misura del 4 per mille per: a) gli immobili di Enti senza scopo di lucro; b) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 7 per mille per: a) gli alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti; b) aree fabbricabili e terreni agricoli. aliquota del 4 per mille:
abitazioni affittate direttamente al comune per particolari emergenze abitative. aliquota del 2 per mille: abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(Omissis).
comune di CASTEL SAN PIETRO TERME
(Bologna)
Il comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5,4 per mille, fatta eccezione, per i motivi di cui alle premesse, per le seguenti fattispecie: l'aliquota ridotta del 5,1 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale), nonche' per le unita' immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata, con conseguente riconoscimento della detrazione per abitazione principale a favore degli stessi soggetti. L'aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata. In tal caso l'unita' immobiliare destinata ad uso abitativo deve essere non locata o non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti, essendo altrimenti assoggettata all'aliquota ordinaria del 5,4 per mille. Resta esclusa dall'aliquota del 7 per mille, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unita' tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, relativa alle istruzioni ministeriali in materia di dichiarazione ai fini I.C.I. ed ai fini delle imposte sui redditi. Sono, inoltre, esclusi dall'aliquota del 7 per mille, in quanto soggetti all'aliquota ordinaria, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 2. di riconoscere per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta I.C.I. di L. 100.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali, gia' prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 1) Pensionati. a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare. b) avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 1999; c) essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1999: fino a L. 14.000.000, se unico componente; fino a L. 22.000.000, riferito a tutti i componenti del nucleo familiare piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. 2) Famiglie numerose. a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1o gennaio 2000; c) reddito familiare imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1999, non superiore a L. 70.000.000 nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 annui per ogni componente superiore a cinque. 3) Famiglie con presenza di portatori di handicap. a) possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) nucleo familiare con la presenza di uno o piu' soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3; c) reddito convenzionale pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1999 pari a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni nucleo familiare di un'ulteriore quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap. Sia nel caso di cui al punto 1) (pensionati) che in quello di cui al punto 2) (famiglie numerose) e 3) (famiglie con presenza di portatori di handicap), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno del 2000 ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all'ufficio tributi del comune di Castel San Pietro Terme - P.zza XX Settembre, 3, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
(Omissis).
comune di CEDEGOLO
(Brescia)
Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i terreni edificabili e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali: A - B - C e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - D/9, al fine di agevolare le attivita' che in essi si svolgono normalmente, con particolare riferimento alle abitazioni ed alle attivita' legate al settore terziario; 2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per i fabbricati delle seguenti categorie del gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del gruppo catastale D non iscritti in catasto di cui al comma 3, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 3. di fissare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 260.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
comune di CHIUSAFORTE
(Udine)
Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille, per quanto esposto in premessa.
(Omissis). di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
comune di COMMEZZADURA
(Trento)
Il comune di COMMEZZADURA (provincia di Trento) ha adottato, il 15 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare (omissis) l'aliquota del 4 per mille, ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2000; di determinare, per quanto espresso in premessa a valere per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale e pertinenze agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 400.000 stabilendo inoltre che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile e pertinenze, come definite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., manterra' la caratteristica di prima abitazione. (Omissis).
comune di CORFINIO
(L'Aquila)
Il comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Corfinio per l'anno 2000 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis).
comune di CURTAROLO
(Padova)
Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive integrazioni e modificazioni: a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze; b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili; c) 7 per mille per gli alloggi non locati; d) detrazione "prima casa" di L. 250.000:
e) maggiore detrazione "prima casa di L. 450.000 a favore dei:
1) titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 2000; 2) soggetti in possesso esclusivamente di reddito da pensione riferito all'anno 1999 non superiore a L. 12.800.000 comprensivo del reddito relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (garage). Nel caso di nuclei familiari composti da due persone in possesso esclusivamente di redditi da pensione ed abitazione principale e pertinenza (garage), il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e' elevato a L. 19.000.000. In entrambi i casi l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2000, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita' abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1999. Detta certificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 2000 al settore tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione. Tutto cio' premesso si prevede una entrata complessiva di L. 1.660 milioni con imputazione al capitolo delle entrate n. 155. (Omissis).
comune di DON
(Trento)
Il comune di DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
comune di DURONIA
(Campobasso)
Il comune di DURONIA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 senza differenzazioni o riduzione. (Omissis).
comune di ENEMONZO
(Udine)
Il comune di ENEMONZO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire per il 2000 l'aliquota I.C.I. come segue: riduzione dell'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 5 per mille; elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per gli edifici classificati nelle categorie catastali "A5 e A6" posseduti: a) da una persona sola con godimento del solo reddito da pensione non superiore ad annue L. 12.000.000 oltre al reddito della sola abitazione principale; b) da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale;
aliquota I.C.I. per tutti i restanti immobili al 7 per mille.
(Omissis).
comune di ENNA
Il comune di ENNA ha adottato, il 27 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
comune di FALZES - PFALZEN
(Bolzano)
Il comune di FALZES - PFALZEN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2. per le unita' immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P.G.R. datato 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di proprieta' di residenti nel comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille; 3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in L. 500.000, secondo l'art. 2 del regolamento I.C.I., approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 1 del 28 gennaio 1999. (Omissis).
comune di FORNACE
(Trento)
Il comune di FORNACE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: nella misura ordinaria del 5 per mille:
per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;
aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo o dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze della abitazioni principali ed alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado alle condizioni previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento I.C.I.;
detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento I.C.I. (Omissis).
comune di FROSOLONE
(Isernia)
Il comune di FROSOLONE (provincia di Isernia) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 e' confermata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili da applicare da questo comune. (Omissis).
comune di GALATRO
(Reggio Calabria)
Il comune di GALATRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, determinata dalla Giunta con delibera n. 142 del 9 dicembre 1999, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 4 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
comune di GIBA
(Cagliari)
Il comune di GIBA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. anche per l'anno 2000 e precisamente per l'abitazione principale l'aliquota del 4,5 per mille e per gli altri immobili, terreni e fabbricati, quella del 5,5 per mille, tenendo inalterata la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis).
comune di GORNATE OLONA
(Varese)
Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 26 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: 4,5 per mille: per la prima casa e box di pertinenza, con detrazione di L. 200.000; 4,5 per mille: per le seconde case affittate con regolare contratto di affitto utilizzate come prime case e box di pertinenza, senza detrazione di L. 200.000.
4,5 per mille: per le seconde case concesse in locazione gratuita ad un figlio o parente di primo grado e box di pertinenza, senza detrazione di L. 200.000; 5,5 per mille: per le seconde case, box di pertinenza, terreni edificabili, industrie ed altri; 7 per mille: per le seconde case sfitte e box di pertinenza. (Omissis).
comune di GRISIGNANO DI ZOCCO
(Vicenza)
Il comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nei valori applicati nell'anno d'imposta 1999: a) abitazione principale e pertinenze all'abitazione principale ancorche' iscritte distintamente in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille; b) altri immobili: 5 per mille; 3. di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale: a) generalita' dei casi, L. 200.000 (Euro 103,29); b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, L. 500.000 (Euro 258,22): I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune; II. abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilita'; III. abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annue, erogata a lavoratori dipendenti; IV. abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita' non superiore a L. 13.500.000 annue; V. abitazioni occupate da nuclei familiari con handicappati, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annue;
VI. abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone. Le condizioni debbono sussistere alla data del 1o gennaio 2000. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. lnoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all'abitazione principale, con diritto pertanto all'aliquota del 4 per mille ed alla detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29): l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il terzo grado; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. Per l'anno 2000, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro quindici giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune. Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovra' allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, come confermato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente. Il comune di Grisignano di Zocco, in sede di controllo, potra' accedere ad idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilito. (Omissis).
comune di ITALA
(Messina)
Il comune di ITALA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 1) tariffa ordinaria aliquota del 6 per mille; 2) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; 3) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota del 5,5 per mille; 4) alloggi non locati aliquota del 5,5 per mille; 5) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille; 6) abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille; dare atto che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene fissata la detrazione nella misura di L. 200.000. (Omissis).
comune di LAINO
(Como)
Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 6 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 e dell'art. 3, comma da 53 a 59, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille. 2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 200.000, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado); f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato prima del 1o gennaio 2000, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis).
comune di LAMBRUGO
(Como)
Il comune di LAMBRUGO (provincia di Como) ha adottato, il 26 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare il medesimo valore dell'anno precedente l'aliquota relativa all'I.C.I. che pertanto viene fissata per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo vigente, per le unita' adibite ad abitazione principale e' fissata in L. 250.000 annue; di non avvalersi delle facolta' di cui all'art. 8 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n.662/1996; di far proprio il disposto dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996, il quale testualmente recita: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; di far proprio il disposto dell'art. 1 comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari al 2 per mille. (Omissis).
comune di LAVIS
(Trento)
Il comune di LAVIS (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota nella misura del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali e agli altri fabbricati; aliquota del 6,5 per mille da applicare alle aree fabbricabili; 2. di confermare l'elevazione a L. 300.000 l'importo della detrazione annuale prevista dalla legge (art. 8, secondo comma, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni) per l'abitazione principale e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento comunale e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2000 in L. 100.000, l'ulteriore detrazione (portando la detrazione I.C.I. sulla abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000) prevista dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti: il beneficiario della detrazione dovra' possedere esclusivamente unica unita' immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purche' abbia un valore catastale non superiore a L. 90.000.000; il beneficiario della detrazione dovra' possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare; Il beneficiario della detrazione dovra' appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi: nucleo familiare composto da una persona L. 17.500.000; nucleo familiare composto da due persone L. 20.000.000; nucleo familiare composto da tre persone L. 22.000.000; nucleo familiare composto da quattro persone L. 24.000.000; nucleo familiare composto da cinque persone L. 26.000.000; nucleo familiare composto da sei o piu' persone L. 28.000.000; iI beneficiario della detrazione non dovra' possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a L. 4.000; in caso di contitolarita' sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari; per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito;
per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;
l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta previa presentazione di domanda all'ufficio tributi del comune; le domande, corredate di una copia autentica della dichiarazione dei redditi presentate neI 1999 e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di non essere in possesso di redditi soggetti a ritenuta di imposta alla fonte, dovranno essere inoltrate entro le ore 12,30 del 30 aprile 2000 e verranno esaminate, con relativa decisione, dalla giunta comunale non oltre il 31 maggio 2000 previa istruttoria dell'ufficio tributi; 5. di dare atto che permane anche per l'anno 2000 (terzo anno di applicazione), ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997, l'aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archittettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (Omissis).
comune di LIGNANA
(Vercelli)
Il comune di LIGNANA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis).
comune di MALALBERGO
(Bologna)
Il comune di MALALBERGO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio; 2. di differenziare l'aliquota come segue: a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione; b) al 4 quattro per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, individuati con i principi di cui all'allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di elevare a L. 300.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:
a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 in caso di unico componente e a L. 8.000.000 pro-capite in caso di piu' componenti; b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse eventuali pertinenze all'abitazione principale); c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta; 4. di elevare inoltre a L. 300.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti: 1) abitazione occupata esclusivamente da famiglia composta da un unico genitore con figlio/i minori o da entrambi i genitori con almeno 3 figli minori; 2) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 70.000.000; 3) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse eventuali pertinenze all'abitazione principale); 4) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta; 5) di dare atto che: i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, come indicato negli allegati A e B, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 1999 utilizzando i modelli C e/o D allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa. (Omissis).
comune di MARIANO COMENSE
(Como)
Il comune di MARIANO COMENSE (provincia di Como) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,9 per mille; di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 annue.
(Omissis).
comune di MARUDO
(Lodi)
Il comune di MARUDO (provincia di Lodi) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, con unica detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale. (Omissis).
comune di MAZIN
(Trento)
Il comune di MAZIN (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare anche per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno precedente, da applicarsi come segue: aliquota ridotta pari al 4 per mille
a) all'abitazione principale (dimora abituale) del soggetto passivo persona fisica, comprese le sue pertinenze (box, cantina, soffitta), intese come parte integrante della stessa anche se accatastate separatamente, purche' a servizio dell'abitazione principale; b) all'abitazione principale (dimora abituale) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) ed in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli, sorelle), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino percio' dimorare abitualmente;
aliquota ordinaria pari al 5 per mille
indistintamente a tutti gli altri immobili. (Omissis).
comune di MINERBIO
(Bologna)
Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio; 2. di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2000 nel seguente modo: 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.; 5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 18 del regolamento I.C.I.; 4 per mille per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3, art. 2 della legge n. 431/1998. 3. di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 200.000 annue. (Omissis).
comune di MISTERBIANCO
(Catania)
Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il 20 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota abitazione principale: 5 per mille; b) aliquota unita' immobiliari diverse da quelle di cui al punto a): 6 per mille; c) detrazione abitazione principale: L. 300.000; d) detrazione di L. 500.000 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unita' immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare L. 100.000.000: sub 1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale;
sub 2) nuclei familiari al cui interno e' presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidita' al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile Irpef 1999 non superi L. 23.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; sub c) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31 maggio 2000, con reddito del nucleo familiare imponibile Irpef 1999 non superiore a L. 10.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico. (Omissis).
comune di MOMO
(Novara)
Il comune di MOMO (provincia di Novara) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti nel territorio comunale. (Omissis).
comune di MONASTIR
(Cagliari)
Il comune di MONASTIR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1¯0 gennaio 2000: 1) aliquota ordinaria 7 per mille; 2) abitazione principale 4.5 per mille;
3) terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli, artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l'`attivita' professionale 5,5 per mille; 4. detrazione prima casa L. 200.000 aumentata a L. 350.000 per le seguenti categorie:
a) pensionati: soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito delI'unita' abitativa;
b) famiglie numerose: nucleo famiIiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l'importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale (pubblicato nel BURAS all'inizio di ogni anno); c) famiglie con invalidi nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno precedente cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro. Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra: a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale; b) sono escluse dall'agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10 e A/11. ESENZIONI:
a) prima casa di persona ultrasessantacinquenne ricoverata in modo permanente in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata; b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici; c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilita', per quanto dura il blocco; d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a,) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si da' atto che nella determinazione delle aliquote, nonche' della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equiIibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento produttivo del settore tributi, un fondo speciale. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato annualmente con l'accantonamento del 2,5 per cento delle riscossioni dell'imposta sugli immobili. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
comune di MONTALCINO
(Siena)
Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate: 5,50 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. in applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 la detrazione di imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e' elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.300.000 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; 3. coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 aprile 2000 la domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune. 4. le maggiori detrazioni saranno concesse: con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alla lettera a e b del precedente punto 2;
con deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2. (Omissis).
comune di MONTECCHIO EMILIA
(Reggio Emilia)
Il comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per i motivi espressi nelle premesse, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di: alloggi non locati: da intendersi le unita' immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille; seconda casa: si intende l'unita' immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare (in proprieta' o in locazione): aliquota 7 per mille. (Omissis).
comune di MONZAMBANO
(Mantova)
Il comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili; e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
comune di MORI
(Trento)
Il comune di MORI (provincia di Trento) ha adottato, il 25 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nel 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2000; 2. di determinare nel 4 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2000 relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di avvalersi della facolta' di cui all'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, considerando quindi dal periodo 2000 come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
comune di NURACHI
(Oristano)
Il comune di NURACHI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota l.C.l. prevista negli anni precedenti, determinata nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).
comune di OLGIATE COMASCO
(Como)
Il comune di OLGIATE COMASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta sugli immobili nella misura del 4 per mille dal 1o gennaio 2000.
(Omissis).
comune di ORTISEI
(Bolzano)
Il comune di ORTISEI (provincia di Bolzano) ha adottato, il 6 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare, con decorrenza dal 1o gennaio 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 5 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti; 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto; 4 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e relative pertinenze; 4 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e relative pertinenze, purche' utilizzate come abitazione principale; 7 per mille per le unita' abitative possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze; di determinare in L. 450.000, per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta dovuta. Tale detrazione verra' applicata, come previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa, nei seguenti casi: alle abitazioni principali dei soggetti passivi;
alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purche' utilizzate come abitazione principale; alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella Provincia autonoma di Bolzano vengono assegnati dall'Istituto per l'edilizia sociale - IPES, ai sensi delle vigenti norme di legge. (Omissis).
comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO
(Avellino)
Il comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille e di confermare la detrazione d'imposta per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis).
comune di PALATA
(Campobasso)
Il comune di PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, (omissis), del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000. (Omissis).
comune di PALAU
(Sassari)
Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo: 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili); 2. di determinare in L. 400.000 la detrazione di imposta per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune. (Omissis).
comune di PERGINE VALSUGANA
(Trento)
Il comune di PERGINE VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune: aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili; aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Pergine Valsugana oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune medesimo, nonche' per la prima e/o unica unita' immobiliare di pertinenza; 2. di fissare per il 2000 la detrazione l.C.I., in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di disagio economico-sociale, al valore massimo di L. 500.000 alle seguenti condizioni: a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti di un unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprieta' sul territorio nazionale e comunque di altre proprieta' o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi. L'inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Sono comunque escluse da tale beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9. Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze. identificate dalle unita' immobiliari accatastate C/2 - C/6 - C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato: il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilita' di fruire dell'agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lettera b);
b) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF incluso reddito di pensione, riferito all'anno precedente non superiore a L. 13.770.000 per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare. (Omissis).
comune di POGNO
(Novara)
Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,7 per mille; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente. (Omissis).
comune di PRAVISDOMINI
(Pordenone)
Il comune di PRAVISDOMINI (provincia di Pordenone) ha adottato, il 9 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota, le riduzioni e le detrazioni d'imposta per l'anno 2000 nel modo seguente: A) di fissare l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4,5 per mille; B) di fissare l'aliquota I.C.I. da applicare sui terreni agricoli nella misura del 4 per mille; C) quantificare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale in L. 270.000; D) di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine. soffitte, ripostigli, ecc.); E) di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondoo grado di parentela in linea retta ed al primo grado di parentela in linea collaterale, adibite a loro abitazione principale; F) di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; G) di quantificare la detrazione d'imposta in misura pari a L. 500.000 o superiore, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari, utilizzate da nuclei famigliari con presenza di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale che saranno valutate di volta in volta dalla giunta comunale su segnalazione dell'assistente sociale. (Omissis).
comune di PREMANA
(Lecco)
Il comune di PREMANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione; 3. (Omissis). 4. di dare atto che oltre all'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui ai precedenti punti, saranno applicate le esenzioni, agevolazioni ed obblighi previ'sti dal regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione di CC. n. 53 del 21 dicembre 1998, esecutiva Co.Re.Co, Atti n. 225 del 30 dicembre 1998. (Omissis).
comune di RIFIANO
(Bolzano)
Il comune di RIFIANO (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue: alloggi non locati ed abitazioni secondarie, unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti, unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' tutti gli altri immobili - 4 per mille; 2. di fissare per l'anno 2000 come detrazione per l'abitazione principale l'importo di L. 624.000. Questo corrisponde all'importo tributario corrispondente all'unita' immobiliare della categoria A/2, classe I, con 8 vani catastali, applicando un'aliquota del 4 per mille; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata. (Omissis).
comune di SAN DONATO VAL DI COMINO
(Frosinone)
Il comune di SAN DONATO VAL DI COMINO (provincia di Frosinone) ha adottato, l'11 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni: a) per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille; b) per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; c) detrazione per l'abitazione principale L. 230.000; d) terreni edificabili: 5 per mille. (Omissis).
comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA
(Roma)
Il comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione, principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per quale la destinazione medesima, si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
comune di SAURIS
(Udine)
Il comune di SAURIS (provincia di Udine) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2000 un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille a favore dei soggetti in premessa meglio specificati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi; 2. di fissare contestualmente l'aliquota principale, per i restanti soggetti, in misura pari al 6 per mille al fine di garantire per il 2000 un gettito almeno pari a quello dell'anno corrente; 3. di fissare in lire 200.000, la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).
comune di SPERONE
(Avellino)
Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis) determinare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille. (Omissis).
comune di SPIAZZO
(Trento)
Il comune di SPIAZZO (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare e quindi stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, "in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale", ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, 27 dicembre 1994 n. 719. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2000, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (art. 540 C.C.) in L. 400.000; (Omissis).
comune di SUISIO
(Bergamo)
Il comune di SUISIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 6 per mille per abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 2000, in L. 250.000 la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali. (Omissis).
comune di TEORA
(Avellino)
Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis).
comune di TRANSACQUA
(Trento)
Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 18 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unita' immobiliari, appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille; 2. di lasciare inalterata, per l'anno 2000, a L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale. (Omissis).
comune di UBIALE CLANEZZO
(Bergamo)
Il comune di UBIALE CLANEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000 (omissis) nella misura unica del 6 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in oggetto. (Omissis).
comune di VALLE LOMELLINA
(Pavia)
Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis).
comune di VANDOIES - VINTL
(Bolzano)
Il comune di VANDOIES - VINTL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 900.000.
(Omissis).
comune di VELTURNO - FELDTHURNS
(Bolzano)
Il comune di VELTURNO - FELDTHURNS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per I'anno 2000 e' approvata l'aliquota per I'imposta comunale sugli immobili in misura minima del 4 per mille; 2. per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, e' stabilita in misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unita' immobiliare. (Omissis).
comune di VENTOTENE
(Latina)
Il comune di VENTOTENE (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis).
comune di ZERFALIU
(Oristano)
Il comune di ZERFALIU (provincia di Oristano) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis) anche per l'anno 2000, nella percentuale del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili attualmente in vigore nel comune di Zerfaliu; tale nuova aliquota trovera' applicazione con decorrenza dal 1o gennaio 2000. (Omissis).
 
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