Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 5 agosto 1999, n. 524
Regolamento recante norme perla fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 modificato con decreto ministeriale del 15 dicembre 1998, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali del 29 ottobre 1983, n. 298 e del 24 febbraio 1999, n. 45;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni del Dipartimento del tesoro;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente la coniazione e l'emissione delle monete metalliche;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione del Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1o ottobre 1998, n. 229;
Considerato che occorre adeguare le prescrizioni del citato decreto ministeriale 30 luglio 1983 al nuovo contesto normativo interno e comunitario, procedendo contestualmente al riordino ed alla semplificazione dell'attuale modulo organizzativo e procedurale;
Sentita la Banca centrale europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 835024 del 20 luglio 1999; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Per la copertura del fabbisogno della circolazione fino al 31 dicembre 2001, la coniazione delle monete di Stato e' autorizzata, ai sensi delle leggi che ne prevedono l'emissione e previa approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, secondo quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea, con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A partire dal 1o gennaio 1999, la coniazione delle monete metalliche in euro, nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, e previa approvazione, ai fini della immissione in circolazione, della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, e' autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Tali decreti fissano, in conformita' con i relativi provvedimenti della Comunita' europea, le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli, i contingenti di emissione, la data di inizio del corso legale nonche' la data di cessazione dello stesso.
4. Con successivi provvedimenti il Dipartimento del tesoro fissera' modalita' e procedure, per il periodo 1o gennaio 1999 - 30 giugno 2002 per tutte le operazioni inerenti la monetazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 20 aprile 1978, n. 154, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124, reca:
"Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto
Poligrafico dello Stato".
- Il decreto ministeriale 30 luglio 1983, reca:
"Regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle
monete e dei biglietti a debito dello Stato".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' il
seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a)-b) (omissis);
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie".
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n.
433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro), e' il
seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare
piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul
passaggio alla moneta unica europea e per favorire un
ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'euro,
nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento
nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del trattato
che istituisce la Comunita' europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le
norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno
essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la
disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle
pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti
dall'introduzione della moneta unica europea, in
conformita' dei principi e criteri generali della presente
legge e delle disposizioni comunitarie in materia".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94), e' il seguente:
"Art. 2 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento
del tesoro ha competenza nel settore della politica
economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali;
b) affari economici e finanziari comunitari e
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri e del Ministero del commercio con
l'estero;
c) elaborazione delle linee di programmazione
economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di
convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea;
d) copertura del fabbisogno finanziario,
indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni
finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e
flussi;
e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema
creditizio;
f) adempimenti in materia valutaria e per il
contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;
g) gestione finanziaria delle partecipazioni
azionarie dello Stato; esercizio dei diritti
dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato
finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e
relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
h) consulenza per l'attivita' pre-deliberativa del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli
aspetti di competenza del Dipartimento;
i) gestione della mobilita' interna al Dipartimento e
formazione specialistica nelle materie di competenza.
2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento
assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle
disposizioni del trattato istitutivo della Comunita'
europea in materia di politica monetaria e di Sistema
europeo delle banche centrali), e' il seguente:
"Art. 5 (Monete metalliche). - 1. La coniazione delle
monete metalliche e' effettuata con l'approvazione della
BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi
dell'art. 105 A, paragrafo 2 del trattato.
2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche
in euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate
dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli
105 A, paragrafo 2, e 109 L, paragrafo 4, del trattato.
3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del
29 ottobre 1983, e' modificato in coerenza con quanto
previsto nel presente articolo".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998 (Regolamento
recante norme sull'articolazione organizzativa e le
dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94), e' il seguente:
"Art. 1 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento
del tesoro e' articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a)-b)-c)-d)-e) (omissis);
f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a
favore di enti pubblici e attivita' produttive;
finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione
creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso
comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello
Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto
stabilito nell'art. 105 A, paragrafo 2, del trattato
istitutivo della CE;
g) (omissis);
commi 2 e 3 (omissis).
- Il decreto ministeriale 28 settembre 1998, reca:
"Indicazione della data di entrata in vigore di talune
disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43, e delle corrispondenti modifiche allo statuto
della Banca d'Italia".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 106, paragrafo 2 (ex art. 105,
paragrafo A), del trattato che istituisce la Comunita'
europea e' il seguente:
"Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con
l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del
conio. Il Consiglio, deliberando in conformita' della
procedura di cui all'art. 252 e previa consultazione della
BCE, puo' adottare misure per armonizzare le denominazioni
e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche
destinate alla circolazione, nella misura necessaria per
agevolare la loro circolazione nella Comunita'".
- Il testo dell'art. 252 (ex art. 189 C) del trattato
che istituisce la Comunita' europea e' il seguente:
"Quando nel presente trattato si fa riferimento al
presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la
seguente procedura:
a) il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, su proposta della Commissione e previo parere
del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;
b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata
al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione
informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi
che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione
comune, nonche', della posizione della Commissione. Se,
entro il termine di tre mesi da tale comunicazione, il
Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se
esso non si e' pronunciato entro detto termine, il
Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in
conformita' della posizione comune;
c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera
b) il Parlamento europeo puo', a maggioranza assoluta dei
membri che lo compongono, proporre emendamenti alla
posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo puo'
anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione
comune del Consiglio. Il risultato delle delibere e'
trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il
Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del
Consiglio, quest'ultimo puo' deliberare in seconda lettura
soltanto all'unanimita';
d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti
proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine
di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha
adottato la propria posizione comune. La Commissione
trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta
riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che
essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli
stessi. Il Consiglio puo' adottare all'unanimita' detti
emendamenti;
e) il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla
Commissione. Il Consiglio puo' modificare la proposta
riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimita';
f) nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il
Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In
mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta
della Commissione si considera non adottata;
g) i termini di cui alle lettere b) e f) possono
essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo
tra il Consiglio e il Parlamento europeo.



 
Art. 2.
1. Con provvedimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti il contingente delle monete di prova, la destinazione di queste ultime, nonche' le modalita' di recupero dei relativi materiali.
 
Art. 3.
1. Tutte le lavorazioni di monete di cui ai precedenti articoli sono sottoposte alla vigilanza e al controllo di apposita sezione costituita all'interno dell'ufficio dipendente dalla direzione VI del Dipartimento del tesoro. Detto ufficio puo' altresi' intervenire in tutte le operazioni previste dai successivi articoli.
2. Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dal Dipartimento del tesoro.
3. Alla vigilanza e al controllo di cui ai precedenti commi sono altresi' sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, nonche' ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari.
4. Le operazioni di deformazione sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i materiali di recupero restano di proprieta' dell 'Istituto stesso.
5. Per le deformazioni effettuate l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascia alle amministrazioni interessate ricevuta di discarico, vistata dall'ufficio di vigilanza e controllo di cui al primo comma.
 
Art. 4.
1. I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto vigilanza costituiscono un "Comprensorio" dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori.
2. I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di piu' serrature a differente congegno.
 
Art. 5.
1. Il responsabile della sezione cui e' affidata la vigilanza sulle fabbricazioni di cui all'articolo 3, e' nominato con provvedimento del dirigente generale preposto alla direzione VI del Dipartimento del tesoro.
2. Eventuali ispezioni, autorizzate dal capo dell'ufficio, possono essere effettuate fuori dal normale orario di servizio.
3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede a mettere a disposizione idonei locali, attrezzature e materiali d'uso per gli interventi del personale dipendente dall'ufficio cui spetta la vigilanza.
 
Art. 6.
1. L'ufficio di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo 3:
a) riceve e conserva copia delle ordinazioni dei conii per la monetazione e copia del relativo buono di carico del magazzino di serra e vigila sulla conformita' delle scritture per numero e serie dei conii punzonati;
b) riceve e conserva copia delle ordinazioni del materiale di cui al terzo comma dell'articolo 3, copia del buono di carico del prodotto finito e l'attestato di spedizione dal relativo magazzino spedizioni, accertando la conformita' delle scritture;
c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari delle materie prime;
d) vigila sulla rilevazione giornaliera delle monete in lavorazione e che i dati siano riportati in appositi registri distinti per taglio;
e) vigila sulla rilevazione del passaggio a scarto del materiale controllato e della sua distruzione;
f) provvede al riscontro dei documenti relativi alla consegna e alla spedizione del materiale di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 3, effettuate dal competente magazzino spedizioni;
g) puo' effettuare controlli e riscontri di scritture nel magazzino di custodia dei materiali di creazione delle fabbricazioni di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 3, nonche' a quelle relative al secondo comma del medesimo articolo qualora le coniazioni siano state sottoposte al controllo del suddetto ufficio;
h) puo' effettuare, durante tutte le fasi di produzione, verifiche ai valori ed ai materiali.
 
Art. 7

1. I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere consegnatario e una dalla direzione della sezione Zecca.
2. La gestione e la custodia di detti materiali e' affidata ad un funzionario della sezione Zecca che assume la qualifica di magazziniere consegnatario e viene nominato con provvedimento del direttore generale del Tesoro, sentita la sezione Zecca. Detto funzionario risponde ad ogni effetto al direttore generale del Tesoro del regolare espletamento dei compiti ad esso affidati.
3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresi', custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione.
4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene altresi' custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente articolo 3.
5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al magazziniere consegnatario che provvede alle procedure tecnico amministrative.
6. Le ordinazioni di allestimento debbono essere numerate progressivamente per anno di produzione e debbono contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle virole e dei cuscinetti da fabbricare.
7. Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo.
 
Art. 8.
1. I punzoni tipo per le monete in lire e in euro, limitatamente per questi ultimi alla faccia nazionale, che recano impresso l'anno di fabbricazione, hanno il segno caratteristico riportato nel provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che approva le caratteristiche dei singoli tagli.
2. Dovendosi provvedere alla loro deformazione, viene redatto un apposito verbale firmato dal magazziniere consegnatario, da un rappresentante dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro e dal direttore della sezione Zecca.
 
Art. 9.
1. Il magazziniere consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra.
2. Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere consegnatario.
3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti.
4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa.
5. Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonche' per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato.
6. I conii non piu' idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro.
7. Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno, nonche' il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento del tesoro.



Nota all'art. 9:
- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del
regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n.
154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito
dell'Istituto Poligrafico dello Stato), approvato con
decreto ministeriale 8 agosto 1979, e' il seguente:
"Tutte le lavorazioni di monete aventi corso legale nel
territorio dello Stato italiano sono sottoposte al
controllo dell'apposito ufficio costituito presso la
sezione Zecca, dipendente dalla Direzione generale del
tesoro.
Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri, di
cui all'art. 2 del presente decreto, possono essere
sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia
richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dalla
Direzione generale del tesoro.
Al controllo di cui ai precedenti commi sono altresi'
sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei
contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato nonche' ogni altra
operazione prevista da speciali norme di legge o
regolamentari".



 
Art. 10.
1. La fabbricazione di contingenti di monete, commissionate o autorizzate dal Dipartimento del tesoro, deve avere un numero d'ordine progressivo per ciascun taglio e per anno finanziario e viene annotata in apposito registro.
2. Alle contazioni e alle verifiche delle monete e dei materiali, buoni e di scarto, provvede il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
3. I responsabili dei reparti ed il personale della contazione e delle verifiche rispondono ad ogni effetto della perfetta e regolare esecuzione dei compiti ad essi affidati.
 
Art. 11.
1. I passaggi di semilavorati e di materiali tra reparti sono effettuati dai relativi responsabili con la determinazione dei carichi e dei discarichi per tipi e quantitativi di valore.
2. Al fine di accertare la rispondenza dell'effettiva consistenza delle lavorazioni con le risultanze delle scritture tenute dal responsabile del reparto, al termine della lavorazione giornaliera possono essere effettuati accertamenti dei valori esistenti in ciascuna officina da parte del personale incaricato delle contazioni. Le consistenze dei valori a fine della giornata nonche' dei materiali da stampa sono custoditi nei magazzini dei reparti con le dovute cautele.
3. La quantita' dei valori coniati e di quelli di scarto, per la consegna al magazzino di custodia, sono pure accertate dal personale incaricato delle contazioni e delle verifiche. Su ogni confezione o collo devono essere indicati il numero dei pezzi contenuti, ed il loro valore, con apposita dichiarazione sottoscritta dai suddetti incaricati.
 
Art. 12.
1. Il responsabile del reparto tiene la contabilita' giornaliera di tutti i materiali ricevuti per lavorazione nel rispettivo reparto e di quelli ceduti ad altro reparto o magazzino.
2. Egli tiene inoltre scritture in relazione alle singole commesse.
3. Il responsabile del reparto conserva le bollette di carico e di discarico relative ai movimenti avvenuti per valori e per materiali.
4. Le scritture anzidette sono tenute a disposizione della direzione della sezione Zecca e dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro per i rispettivi accertamenti e controlli.
 
Art. 13.
1. Le monete coniate in attesa della consegna alla cassa speciale per le monete e gli altri prodotti la cui fabbricazione e' soggetta a controllo vengono custoditi nel magazzino di custodia di cui al precedente articolo 11, munito di serrature a diverso congegno di chiusura.
2. Il direttore dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro, anche a mezzo di propri delegati, puo' presenziare alle operazioni di contazione, confezione e sigillatura dei valori prodotti, da effettuarsi con le modalita' previste dal successivo articolo 17.
3. Il responsabile della sezione Zecca deve trasmettere mensilmente al Dipartimento del tesoro una situazione riassuntiva delle monete coniate e consegnate alla cassa speciale, nonche' una situazione giornaliera delle produzioni effettuate.
 
Art. 14.
1. Per il giudizio tecnico sulla emissibilita' delle monete d'oro e d'argento comunque coniate presso le officine della sezione Zecca, si applicano le norme previste dall'articolo 3 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154.



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 3 del regolamento di attuazione
della legge 20 aprile 1978, n. 154, approvato con decreto
ministeriale 8 agosto 1979, e' il seguente:
"Art. 3. - Per il giudizio sulla emissibilita' delle
monete d'oro e di argento coniate dall'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, si applicano le norme previste dal
regolamento per il servizio metrico, approvato con regio
decreto del 31 gennaio 1909, n. 242, per la parte
compatibile con la nuova disciplina disposta con la legge
20 aprile 1978, n. 154".



 
Art. 15.
1. Ai fini dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, le monete metalliche prive di corso legale e presentate alle sezioni di tesoreria per il cambio con monete di nuova emissione vengono accentrate presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvedera' alla loro custodia ed alla successiva demonetizzazione. Di quest'ultima operazione deve essere data comunicazione scritta, almeno dieci giorni prima, al Dipartimento del tesoro.
2. Il Dipartimento del tesoro, sentita la Banca d'Italia, puo' con proprio provvedimento, qualora ne ravvisi la necessita', disporre che le operazioni previste nel presente articolo, nel periodo 1o gennaio 1999-30 giugno 2002, siano effettuate, anche per le monete metalliche aventi corso legale, in sedi e con modalita' diverse da quelle indicate al primo comma.



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 7 del regolamento di attuazione
della legge 20 aprile 1978, n. 154, approvato con decreto
ministeriale 8 agosto 1979, e' il seguente:
"Art. 7. - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
provvede alla demonetizzazione delle monete ritirate dalla
circolazione e dichiarate fuori corso legale, su richiesta
della Direzione generale del tesoro.
I rapporti derivanti dalle operazioni di
demonetizzazione saranno concordati in sede di richiesta.
Il compenso sara' fissato con le modalita' previste
dall'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154".



 
Art. 16.
1. La cassa speciale per le monete concentra il servizio delle monete e costituisce un comprensorio controllato.
2. La porta di tale "comprensorio" e' dotata di serrature a differente congegno le cui chiavi, con i relativi doppi sono custodite dal cassiere speciale e dal controllore capo presso la cassa speciale.
3. La cassa speciale custodisce le monete di nuova fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed e' tenuta alla loro diretta somministrazione alla tesoreria centrale dello Stato ed a tutte le sezioni di tesoreria provinciale.
4. Tali somministrazioni vengono effettuate in osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli e con le modalita' di cui alle istruzioni generali sui servizi del Tesoro e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Consiglio della Comunita' europea, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 103, paragrafo 2 (ex art. 104 B)
del trattato che istituisce la Comunita' europea e' il
seguente:
"Se necessario, il Consiglio, deliberando in
conformita' della procedura di cui all'art. 252, puo'
precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui
all'art. 101 e al presente articolo".
- Il testo dell'art. 101 (ex art. 104), del trattato
che istituisce la Comunita' europea e' il seguente:
1. E' vietata la concessione di scoperti di conto o
qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte
della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati
membri (in appresso denominate "banche centrali
nazionali"), a istituzioni o organi della Comunita', alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o
altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico
o a imprese pubbliche degli Stati membri, cosi' come
l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da
parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano
agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel
contesto dell'offerta di liquidita' da parte delle banche
centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e
dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi
privati.



 
Art. 17.
1. Le monete coniate dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono confezionate in appositi contenitori sigillati previa contazione da effettuarsi, all'interno del comprensorio di cui all'articolo 4. Ai contenitori su cui e' indicato il taglio, il numero delle monete e la data della contazione presso le officine, viene apposto il sigillo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. Detti contenitori vengono consegnati alla cassa speciale per le monete da un rappresentante della sezione Zecca.
 
Art. 18.
1. Per ogni consegna la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato emette una bolletta a matrice e contromatrice delle monete che trasferisce alla cassa speciale, firmata dal rappresentante dell 'Istituto.
2. La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, del valore e della data della confezione delle monete consegnate alla cassa speciale. La contromatrice e' consegnata al cassiere speciale.
 
Art. 19.
1. La cassa speciale per le monete assume in carico, per valore dichiarato, le monete nell'ambito dei quantitativi prodotti, verificati e confezionati a norma dell'articolo 17, previo rilascio da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della bolletta relativa ai valori trasferiti. Tale bolletta, contenente l'indicazione dei tagli, del valore nominale e della data della confezione, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto.
2. Il cassiere speciale, a fronte della consegna, rimette all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ricevuta dei valori assunti in carico, munita del visto del controllore capo presso la cassa medesima.
 
Art. 20.
1. Qualora nelle somministrazioni di monete ricevute dovessero riscontrarsi delle differenze deve darsene notizia al Dipartimento del tesoro.
2. Su disposizione di detto Dipartimento la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuta a retrocedere alla cassa speciale l'ammontare delle monete risultate mancanti in sede di accertamento dei valori da parte delle casse destinatarie.
3. La cassa speciale, dopo aver scritturato tali valori in un "conto speciale", provvedera' a reintegrare le relative consegne tramite la tesoreria centrale dello Stato o la tesoreria provinciale di Roma ricevendone verbale di discarico.
4. La tesoreria centrale o la sezione di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno, ad ogni chiusura di esercizio, a restituire alla cassa speciale le monete eventualmente rinvenute in piu' nelle somministrazioni ricevute. Anche tali operazioni devono risultare da verbali.
5. La cassa speciale, a seguito di apposita disposizione del Dipartimento del tesoro, provvede a versare in conto entrate del bilancio dello Stato, con imputazione a capo X - "Entrate eventuali e diverse" - le somme corrispondenti.
6. Quando si tratti di monete somministrate in sostituzione di quelle logore o difettose e ritirate dalla circolazione, si fa invece luogo da parte del tesoriere centrale alla emissione di quietanza di fondo somministrato.
 
Art. 21.
1. I valori assunti in carico vengono posti, in ordine di consegna, nella sacristia di riserva in settori distinti per taglio.
2. Tale sacristia e' dotata di opportuni sistemi di sicurezza; la porta di accesso e' munita di due serrature a diverso congegno le cui chiavi ed i relativi doppi sono custoditi dal cassiere speciale e dal controllore capo della cassa speciale.
 
Art. 22.
1. La cassa speciale, su conformi disposizioni del Dipartimento del tesoro, provvede, con le opportune cautele, a somministrare alla tesoreria centrale, alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, nonche' a tutte le altre sezioni di tesoreria provinciale, le monete di nuova emissione del cui valore nominale dichiarato viene scaricata con quietanza di entrata di bilancio emessa a favore del cassiere speciale. L'estratto di detta quietanza e' inviato al Dipartimento del tesoro per l'aggiornamento delle proprie scritture.
2. Le relative spedizioni possono essere affidate alle Ferrovie dello Stato, alle Poste italiane e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'onere sostenuto sara' regolato con apposita convenzione.
 
Art. 23.
1. Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto del ricevimento delle monete custodite in contenitori muniti del sigillo di cui all'articolo 17, provvederanno alla verifica dei valori in conformita' delle vigenti disposizioni in materia, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro e delle norme per il servizio di tesoreria provinciale.
2. Dei valori cosi' verificati viene redatto apposito verbale da inviare alla cassa speciale per discarico delle proprie scritture e la parificazione di eventuali differenze viene effettuata in conformita' delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
 
Art. 24.
1. La cassa speciale ha il deposito giudiziale delle monete false o falsificate e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorita' giudiziarie.
2. Essa dispone per le relative perizie, da eseguirsi gratuitamente da parte della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e provvede alla restituzione delle monete periziate, costituenti corpo di reato, alle autorita' interessate.
3. La cassa speciale provvedera' al rimborso alle sezioni di tesoreria provinciale del controvalore delle monete logore o danneggiate ammesse al cambio.
4. Al riguardo si osserveranno le disposizioni delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
 
Art. 25.
1. Le monete di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, da cedere, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, nell'ambito dei contingenti autorizzati con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono assunte in carico dalla cassa speciale, con le modalita' di cui al precedente articolo 19 e custodite in separati settori della sacristia di riserva.



Nota all'art. 25:
- La legge 18 marzo 1968, n. 309, reca: "Norme per
l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della
monetazione".



 
Art. 26.
1. La cessione delle monete, di cui all'articolo precedente, a privati, enti e associazioni italiani e stranieri puo' essere affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con successivo provvedimento saranno altresi' stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovra' versare ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110.
2. Le somme corrisposte per la cessione di cui al primo comma affluiranno ad un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico".



Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110
(Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.
6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni
e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e
sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria), e'
il seguente:
"Art. 8 (Monete commemorative o celebrative). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la produzione delle monete a corso legale, di
speciale scelta, da cedere, per finalita' commemorative o
celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui
coniazione e' affidata alla sezione Zecca dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2
dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa
direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui
e' demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche
preziosi.
2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le
caratteristiche tecnico artistiche delle singole emissioni
di monete commemorative o celebrative e ne determinano i
relativi contingenti di emissione, sono determinati i
ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni,
commisurati al contingente per le stesse stabilito.
3. Nulla e' innovato per quanto attiene alle procedure
e alle modalita' relative alla produzione delle monete di
Stato di ordinaria circolazione".



 
Art. 27.
1. Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, prelevera' dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria centrale un importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X.
2. La somma residua viene versata dalla cassa speciale ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate - capo X - "ricavi netti versati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
3. A fronte di tale operazione, la Tesoreria centrale, dietro autorizzazione del Dipartimento del tesoro, provvede a discaricare la cassa speciale, con quietanza di entrata di bilancio, dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle suddette monete di serie speciale consegnate dalla cassa speciale all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 
Art. 28.
1. La commissione permanente tecnico artistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, e' composta come appresso:
a) presidente: il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, il bilancio e la programmazione economica;
b) vice presidente: il direttore generale del Tesoro;
c) membri: due dirigenti dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno, appositamente delegato, sostituisce nella vice presidenza il direttore generale del Tesoro in caso di sua assenza o impedimento; il presidente ed il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; tre esperti nel campo dell'arte e della storia dell'arte, dei quali almeno uno con competenza specifica nel campo delle incisioni; un esperto con specifiche competenze in materia di monetazione metallica in euro; un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; un rappresentante del Consiglio per i beni culturali e ambientali; un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma; un rappresentante dell'insigne Accademia nazionale di San Luca; il direttore della sezione Zecca.
2. Le mansioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'amministrazione del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Nota all'art. 28:
- Il regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, reca: "Regio
decreto che istituisce presso il Ministero del tesoro una
commissione reale permanente tecnico-artistica per l'esame
dei conii delle monete e per lo studio delle questioni
affini o attinenti alla monetazione".



 
Art. 29.
Norme transitorie e finali
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 30 luglio 1983 e le successive modificazioni, fatte salve, comunque, tutte le disposizioni del titolo II relative al ritiro ed alla distruzione dei biglietti di Stato da L. 500, la cui prescrizione per il cambio e' prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 aprile 1997, n. 96.
Il presente regolamento sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 301



Note all'art. 29:
- Per il decreto ministeriale 30 luglio 1983 si veda in
nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96
(Norme in materia di circolazione monetaria), e' il
seguente:
"Art. 3 (Prescrizione delle banconote e dei biglietti a
debito dello Stato). - 1. Le banconote ed i biglietti a
debito dello Stato si prescrivono a favore dell'erario
decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso
legale.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le
banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia'
stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del
corso legale si prescrivono a favore dell'erario nel
termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".



 
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