Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, concernente: "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999). |
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Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 21, nella seconda colonna, l'art. 1, commi 1 e 2 deve intendersi pubblicato come segue: "Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilita' del conduttore dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere. 2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate: a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; b) unita' da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. 3. Per la navigazione intrapresa con unita' da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonche' per il motore ausiliario". |
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