Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 25 novembre 1999 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Fonte Guizza", in comune di Scorze'. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la societa' Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., con sede in Scorze' (Venezia), viale Kennedy n. 65, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Guizza" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Guizza" sita in comune di Scorze' (Venezia); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla do-manda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 14 luglio 1999: "favorevole affinche' la societa' Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte Guizza di Scorze' (Venezia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici . La dicitura "favorisce il processo della digestione potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attivita' digestiva"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Guizza" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Guizza" sita in comune di Scorze' (Venezia). |
| Art. 2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 25 novembre 1999 p. Il dirigente generale: Scriva |
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