Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2000, n. 3
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la societa' "Sviluppo Italia".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 3, e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole: "Per il coordinamento e il controllo" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La societa' di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette attivita' siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu' societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita' separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.";
"4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.".



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, reca:
"Riordino degli enti e delle societa' di promozione e
istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistatura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 11, commi 1, lettera b), come da
ultimo modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e 3,
e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c)-d) (omissis).
(Omissis);
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dall'art.
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- La legge 30 giugno 1998, n 208, reca: "Attivazione
delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per
l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree
depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale
nelle aree depresse".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 1 del 1999, cosi' come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per lo svolgimento delle attivita'
considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999
e' istituita una societa' per azioni cori sede in Roma,
denominata Sviluppo Italia.
2. La societa' di cui al comma 1 ha per scopo,
attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di
partecipazioni, di promuovere attivita' produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali
e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di
innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei
settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le
predette attivita' siano sempre correlate a iniziative
d'impresa concorrenziali; dare supporto alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali per la
programmazione finanziaria, la progettualita' dello
sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli
incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni
del presente decreto e con particolare riferimento per il
Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai
sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al
comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative
eventualmente costituite ai sensi del comma 4.
3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o
fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa
SPI, ITAINVEST, IG - Societa' per l'imprenditoria
giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e
le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da
questo controllate. La partecipazione azionaria di
ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che
esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino
ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e
delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un
unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu'
societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero
in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita'
separata, ferma restando la distinzione funzionale fra
servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali
perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia
opposizione immediata e motivata da parte di azionisti
diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque
assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con
l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel
rispetto delle specificita' di settore, con particolare
riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la
massima efficienza delle strutture aziendali e la massima
efficacia delle politiche di sviluppo industriale e
dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle
priorita' determinati con direttiva del Presidente del
Consiglio di Ministri, su proposta del CIPE;
4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed
ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di
attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e
le finanziarie locali di promozione.
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti
nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al
comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse
dell'obiettivo 1.
5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112".



 
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'.".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 1 del 1999, cosi' come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i
rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali
interessate, utili per la realizzazione delle attivita'
proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle
attivita' a queste collegate, strumentali per il
perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette
amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto
dei propri fondi, alla medesima societa'. Il contenuto
minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.



 
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "definitivamente entro il 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente entro il 30 giugno 2000,"; e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 15 aprile 2000 la societa' di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il cui schema e' rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi.";
b) al comma 2, le parole: "Dal 1o luglio 1999" sono soppresse; dopo le parole: "ovvero le sue" e' inserita la seguente: "eventuali";
c) al comma 3, le parole: "Dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1o luglio 1999";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la societa' di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 1 del 1999, cosi' come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Le operazioni di riordino e di
accorpamento delle societa' e delle attivita' conferite ai
sensi dell'art. 1 sono approvate definitivamente entro il
30 giugno 2000, assicurando comunque anche nel periodo
transitorio, l'operativita', la continuita' e la qualita'
degli interventi e delle attivita'. Entro il 15 aprile 2000
la societa' di cui all'art. 1, in coerenza con il programma
di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino
societario ai sensi dell'art. 1, comma 4, il cui schema e'
rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo
trasmette alle competenti commissioni parlamentari
unitamente al programma degli interventi.
2. La societa' Sviluppo Italia, ovvero le sue eventuali
dirette controllate, subentrano nelle funzioni gia'
esercitate dalla societa' di cui all'art. 1, comma 3, che
risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei
relativi rapporti giuridici e finanziari.
3. Dal 1o luglio 1999 i programmi di attivita', che
risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno
1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in
particolare, a quelle dell'obiettivo 1, prioritariamente
per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse
gia' assegnate alle societa' di cui all'art. 1, comma 3,
che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni
contrattualmente definite e per il completamento dei
programmi in corso.
3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da
parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma
3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non
impegnate, la societa' di cui all'art. 1 comunica i
risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
alle competenti commissioni parlamentari.
4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio,
prevista dal comma 4 dell'art. 1, possono essere
individuate specificita' di settore, in base alle quali
sono ammessi nuovi interventi, in particolare per
l'agricoltura in territori diversi da quelli riconosciuti
come aree depresse".



 
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile.".
"Art. 4-ter. - 1. L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. e' trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.".
"Art. 4-quater. - 1. La titolarita' delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta societa', e' comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.".
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone