Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 gennaio 2000
Determinazione, per l'anno 2000, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzione secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1999, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 23, del 29 gennaio 1999, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2000 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1o gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misura risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.
 
Art. 3.
I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
 
Art. 4.
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
 
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