Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 7 gennaio 2000 |
Determinazione, per l'anno 2000, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzione secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1999, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 23, del 29 gennaio 1999, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999; Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2000 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione; Decreta: Art. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1o gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misura risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. |
| Art. 3. I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. |
| Art. 4. Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato |
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