Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1999
Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1998, con il quale e' stato conferito al Ministro Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante "Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40";
Visto l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 1998 istitutivo della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito in ciascuna provincia un Consiglio territoriale per l'immigrazione.
2. Il Consiglio e' presieduto dal prefetto ed e' composto come previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
3. La nomina dei componenti e' effettuata dal prefetto, su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni od enti interessati.
4. Il Consiglio opera anche in raccordo con gli organi gia' costituiti, con analoghe finalita', presso i comuni della provincia.
5. Il prefetto assicura altresi' il raccordo tra gli organi di cui al comma 4 e la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Roma, 18 dicembre 1999

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
 
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