Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 25 novembre 1999, n. 1
Disposizioni relative agli equipaggi delle navi che effettuano servizi di cabotaggio marittimo.

Il regolamento CEE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 (allegato 1) ha previsto la liberalizzazione di tutti i servizi di cabotaggio marittimo tra porti nazionali, compresi quelli di collegamento con le isole, e l'ammissione a tali servizi delle navi battenti bandiera degli Stati comunitari, alle condizioni da esso indicate.
In particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che alle navi che effettuano servizi di collegamento marittimo con e tra le isole si applicano, per tutte le questioni relative agli equipaggi, "le condizioni dello Stato ospitante" (vale a dire, dello Stato in cui la nave effettua il servizio).
Resta comunque ferma, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del regolamento, l'applicabilita' della normativa dello Stato ospitante, per tutte le questioni relative agli equipaggi, alle navi di stazza lorda fino a 650 tonnellate, per i servizi di cabotaggio continentale e di crociera.
Si rende noto che per condizioni dello Stato ospitante debbono intendersi quelle in vigore per le navi con bandiera italiana, cosi' come specificato nell'allegato 2 della presente circolare. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 1999, nei casi sopramenzionati gli equipaggi devono conformarsi alle disposizioni in esso previste.
Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del sopracitato regolamento comunitario, si applica invece la normativa in materia di equipaggi prevista dallo Stato di bandiera alle navi di stazza lorda superiore a 650 tonnellate, impegnate in servizi di cabotaggio continentale o di crociera, e alle navi da carico (sempre eccedenti 650 tonnellate di stazza lorda), impegnate in servizi di trasporto con le isole e tra le isole qualora, in quest'ultima fattispecie, i viaggi in questione seguano o precedano viaggi in provenienza da o diretti verso altri Stati.
Il comando della nave che intende operare in una delle fattispecie sopra esposte presentera' all'autorita' marittima, anche tramite il proprio agente raccomandatario, la nota informativa di cui all'art. 179 del codice della navigazione (integrata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 novembre 1999), comprensiva della dichiarazione attestante la conformita' alle condizioni riportate nell'allegato 2, unitamente alla documentazione di supporto.
Qualora una nave svolga un servizio di linea, l'autorita' marittima puo' esonerare il comandante dal produrre, in occasione di ogni corsa, la dichiarazione e la documentazione informativa. Per servizio di linea si intende una serie di traversate effettuate in modo da assicurare il traffico fra i medesimi porti in base ad un orario pubblicato oppure con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.
L'autorita' marittima provvede all'immediato inoltro di copia della dichiarazione e della documentazione informativa trasmesse, anche attraverso l'ausilio di mezzi telematici, al Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento della navigazione marittima ed interna, unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
Il Dipartimento della navigazione marittima e interna, unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvarra', per i controlli susseguenti l'entrata in servizio della nave, delle autorita' marittime dei porti interessati dall'impiego programmato della nave rientrante nell'ambito di applicazione della presente circolare.
La presente circolare, per la quale si e' conclusa positivamente la procedura di cui all'art. 9 del citato regolamento CEE 3577/92, sostituisce la circolare n. 0650/U.l. del 29 dicembre 1998 che e' conseguentemente ritirata.
Il Ministro: Treu Registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999 Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 67
 
Allegato 1 ----> Vedere Allegato I da pag. 65 a pag. 67 <----
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi' 7 dicembre 1992
Per il Consiglio
Il Presidente
J. MacGREGOR
 
Allegato 2

CONDIZIONI DELLO STATO OSPITANTE
Le seguenti disposizioni stabiliscono le condizioni dello Stato ospitante, per quanto attiene agli equipaggi delle navi che effettuano il cabotaggio con le isole, ne casi previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento n. 3577(CEE) del Consiglio, concernente l'applicazione dei principi della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo). Dette disposizioni si applicano, altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento 3577/92, alle navi che effettuano cabotaggio continentale e alle navi da crociera, sempreche' tali navi siano inferiori alle 650 tonnellate lorde.
1. Nazionalita' dell'equipaggio.
Tutti i membri dell'equipaggio devono essere di nazionalita' comunitaria. (1)
2. Obbligo di contratto di lavoro scritto per ciascun membro dell'equipaggio.
L'imbarco di ciascun marittimo deve risultare da un contratto scritto (2), firmato dalle due parti identificate nominativamente, nel quale devono essere indicate le clausole relative alla durata dell'imbarco, agli elementi costitutivi del salario, alle ferie retribuite, all'orario di lavoro.
3. Determinazione degli effettivi.
Ai fini della sicurezza della navigazione, la tabella di armamento deve essere conforme alle prescrizioni della convenzione Solas. Per le navi che non rientrano nell'ambito di applicazione della predetta convenzione la tabella di armamento deve essere conforme a quella prevista per una nave similare di bandiera italiana impiegata per un servizio simile sulla medesima direttrice di traffico.
4. Livello minimo di formazione dell'equipaggio.
4.1 Qualifiche professionali.
I marittimi imbarcati a bordo devono essere in possesso di certificazioni professionali in conformita' con quanto disposto dalla Convenzione STCW e dalla Direttiva 94/58/CE, come modificata dalla Direttiva 98/35CE.
4.2 Lingua parlata a bordo.
I marittimi devono soddisfare le disposizioni contenute nella Direttiva 94/58CE, modificata dalla Direttiva 98/35CE, e in particolare quanto previsto dall'art. 8 di quest'ultima:
a) deve essere stabilita e iscritta nel Giornale nautico una lingua comune di lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che presta servizio a bordo e' tenuta a comprendere e, se del caso a impartire ordini e istruzioni nonche' a riferire in tale lingua;
b) a bordo delle navi passeggeri il personale incaricato di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza, cosi' come individuato nel Ruolo di appello, deve essere facilmente identificabile e dotato di sufficiente conoscenza della lingua italiana.
c) gli annunci di emergenza devono essere trasmessi anche in lingua italiana.
5. Disciplina dell'orario di lavoro, riposo e congedo.
In materia di orario e durata del lavoro, riposo e congedo si applicano le norme e i contratti collettivi (3) in vigore per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e operanti sui traffici di cabotaggio marittimo con caratteristiche similari.
6. Remunerazione.
La remunerazione di un marittimo imbarcato a bordo non deve essere inferiore alla retribuzione minima fissata dai contratti collettivi per una qualifica professionale corrispondente impiegata a bordo di una nave di bandiera italiana.
7. Protezione sociale.
I marittimi imbarcati a bordo delle navi impiegate in servizi di cabotaggio devono essere coperti dalla legislazione applicabile in materia di Sicurezza Sociale di uno degli Stati Membri della Comunita'.
I rischi coperti e gli istituti di protezione devono riguardare quanto meno l'assicurazione malattie ed infortuni, la inabilita' al lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione, la pensione di vecchiaia e la tutela della maternita'.
8. Prevenzione e sicurezza sul lavoro a bordo.
I criteri di prevenzione, di igiene, sicurezza sul lavoro a bordo delle navi, degli alloggi equipaggi, del rimpatrio devono essere conformi alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia ed alla normativa comunitaria.
9. Attitudini fisiche.
Tutti i marittimi devono essere in possesso dei certificati medici conformi alla convenzione STCW.
I limiti di eta' sono quelli fissati dalla legge italiana.
10. Controllo dell'applicazione delle condizioni dello Stato Ospitante.
Il controllo del rispetto delle predette condizioni fissate in qualita' di Stato Ospitante e' effettuato dalle Autorita' competenti del porto interessato dal servizio.
(1) Articolo 318 del Codice della navigazione - nazionalita' dei componenti dell'equipaggio.
(2) Articoli 323 e seguenti, Codice della navigazione - Convenzione di arruolamento.
(3) Convenzione internazionale ILO 180/1996; Contratti Collettivi per tipologia di navi.
 
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