Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433
Testo del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 20 novembre 1999), coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 2000, n. 5 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 13), recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . .)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999. (( 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.)) (( 1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".))



Riferimenti normativi:
Comma 1 - L'art. 3, comma 3, del decreto-legge
30 gennaio 1999, n. 15, recante: "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo", e' il seguente:
"3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali
legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che
dismettano la propria attivita' e si impegnino a non
acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque
anni in societa' titolari di emittenti televisive o in
societa' direttamente o indirettamente controllate o
collegate alle stesse, presentano al Ministero delle
comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda
documentata per ottenere un indennizzo, calcolato in base
al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito
negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse
disponibili, nelle seguenti misure massime:
a) lire cento milioni se emittente operante in ambito
provinciale;
b) lire centottanta milioni se emittente operante in
ambito interprovinciale".
Comma 1-bis - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 2),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
(Omissis);
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;".
Comma 1-ter - L'art. 3, comma 3, lettera b), numero 4),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
il seguente:
"3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato
dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, prevede:
(Omissis);
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la
radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri
direttivi:
(Omissis);
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
locali di trasmettere programmi informativi differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;".



 
Art. 2.
Rilascio delle concessioni
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. (( 1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria".)) (( 1-ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attivita' non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni.))
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1o dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il venti per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale (( e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilita', per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4")). Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni ((adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249)). Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria e' formata per le domande di concessione a carattere comunitario.
4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere concessioni in piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. (( I soggetti che chiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.))
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire ((un milione)) per bacino provinciale ed a lire ((cinquecentomila)) per concessione a carattere comunitario. ((Qualora il medesimo soggetto presenti)) piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. ((Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.)) (( 6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decretolegge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazionedella domanda di concessione. E' in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.))
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. (( 7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonche' del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e' richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.))



Riferimenti normativi:
Comma 1 - L'art. 2, comma 6, lettera e), della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
il seguente:
"6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da
o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di
irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale,
trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano
delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
nel rispetto dei princi'pi del pluralismo e della
concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti
previsti nel presente comma. L'Autorita' puo' stabilire per
l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una
percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei
princi'pi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per
l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine
di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa
il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito
nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
(Omissis);
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;".
- L'art. 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
(Omissis);
c) il consiglio:
(Omissis).
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;".
Comma 1-bis. - L'art. 3, comma 19, della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
il seguente:
"19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la
radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e
la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari
radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui
agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 13,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650".
- L'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, recante: "Provvedimenti urgenti in
materia radiotelevisiva", e' il seguente:
"6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonche' quelle
previste dall'art 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della
presentazione della documentazione necessaria al rilascio
della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per
tutta la durata della concessione, di trasmettere
pubblicita' in qualunque forma non oltre i limiti previsti
per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le
stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di
concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'art. 22
della legge 6 agosto 1990, n. 223".
Comma 1-ter - L'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito
locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e
radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere
piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative
prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva digitale e' concesso alla
concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o
autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora
in modulazione di frequenza, che a tal fine possono
costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per
la gestione dei relativi impianti".
Comma 2 - L'art. 1, lettera f), del regolamento per il
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri, approvato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con
delibera n. 78/98 del 1o dicembre 1998, e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - (Omissis);
f) "emittente a carattere comunitario : emittente per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita
da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione
o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti a carattere culturale,
etnico, politico e religioso, e si impegna:
1) a non trasmettere piu' del 5 per cento di
pubblicita' per ogni ora di diffusione;
2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il
50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero
compreso tra le ore 7 e le ore 21;".
Comma 3 - Per l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 6),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, si veda in nota al
comma 1.
Comma 6 - Per il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
si veda in nota al comma 1.
- L'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, recante: "Disposizioni urgenti
per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI
S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per
l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche'
per le trasmissioni televisive in forma codificata", e' il
seguente:
"14. Sono consentite durante il periodo di validita'
delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito
locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o
di societa' cooperative a responsabilita' limitata, che
intendano operare in ambito locale, di concessionarie
costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha
efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di
concessione".
- L'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di
societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
costituite in societa' cooperative a responsabilita'
limitata".
Comma 7-bis. - Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 482, reca: "Proroga dei termini in materia di
impianti di radiodiffusione".
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva".
- L'art. 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato", e' il seguente:
"5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di
azioni o quote di societa' concessionarie private che
interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o
piu' del 2 per cento se trattasi di societa' quotate in
borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo
soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359
del codice civile vengano a disporre di una quota di
capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento del
capitale della societa' concessionaria privata, la stessa
societa' e' tenuta ad inoltrare domanda di conferma della
concessione, con la stessa scadenza di quella originale,
cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di
trasferimento di imprese individuali il titolare delle
quali era in possesso di concessione ai sensi del presente
articolo, il titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare
domanda di conferma della concessione con la stessa
scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente,
sentito il Garante".



 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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