Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2000, n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6579):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), e dal Ministro delle comunicazioni (Cardinale)
il 20 novembre 1999.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 22 novembre 1999, con pareri delle
commissioni I, V, IX, XIV e del Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla VII commissione il 2, 7, 9 e 10
dicembre 1999.
Esaminato in aula il 13 dicembre 1999 e approvato il 17
dicembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4394):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 17 dicembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a, 5a e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 17 dicembre 1999.
Esaminato dalla 8a commissione il 17 dicembre 1999.
Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 1999.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
273 del 20 novembre 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 32.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1999, N. 433.
All'articolo 1:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
al comma 1, terzo periodo, le parole: "1o settembre" e le parole: "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1o ottobre" e: "31 dicembre";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.
1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".
All'articolo 2:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Rilascio delle concessioni";
al comma 1, terzo periodo, le parole: "gli opportuni" sono soppresse;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria .
1-ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attivita' non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni.";
al comma 2, primo periodo, le parole: "articolo 6, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, lettera f)"; la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "venti"; e dopo le parole: "bacino provinciale" sono inserite le seguenti: "e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilita', per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "non vi sono" sono sostituite dalle seguenti: "non vi siano";
al comma 3, primo periodo, le parole: "adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249";
al comma 4, secondo periodo, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
al comma 4, terzo periodo, le parole: "Chi abbia ottenuto" sono sostituite dalle seguenti: "Chi ottiene";
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti che chiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.";
al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "un milione" e le parole: "un milione" sono sostituite dalla seguente: "cinquecentomila";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il medesimo soggetto presenti";
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. E' in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonche' del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e' richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.".
 
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