Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 14 gennaio 2000 |
Commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 2000, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale; Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2000 la misura della commissione omnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate; Decreta: La commissione omnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata nelle seguenti misure: a) 1% per i contratti condizionati stipulati nel 2000; b) 1% per i contratti definitivi stipulati nel 2000 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2000 Il Ministro: Amato |
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