Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 14 gennaio 2000
Commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 1o dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);
Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2000 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2000 nella misura dell'1,05 per cento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2000
Il Ministro: Amato
 
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