Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DELL' ADIGE
DELIBERAZIONE 26 ottobre 1999
Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. Adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate. Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2. (Deliberazione n. 1/99).

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o dicembre 1998: "Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999: "Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";
Visto infine il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132: "Interventi urgenti in materia di protezione civile", convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile";
Considerato che l'insieme delle norme citate indica come obiettivo principale di medio periodo per l'Autorita' di bacino dell'Adige l'adozione, entro il 30 giugno 2001, di un piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico contenente l'individuazione e la perimetrazione di tutte le diverse categorie di aree a rischio, le relative misure di salvaguardia, e gli interventi per la prevenzione ed il controllo dei rischi;
Osservato che nel frattempo l'Autorita' di bacino dell'Adige deve comunque approvare, entro il 31 ottobre 1999, in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, un piano straordinario di bacino diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatto anche sulla base delle proposte delle province autonome di Bolzano e Trento, della regione Veneto e degli enti locali interessati, e costruito necessariamente su decisioni da assumere entro un termine molto breve dall'entrata in vigore della disposizione che lo prevede;
Sottolineato che il piano straordinario dovrebbe prioritariamente ricomprendere le aree per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma che non si sono verificate le condizioni per tali provvedimenti con riferimento al territorio del bacino dell'Adige;
Osservato che lo stesso piano straordinario, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;
Visto che per le aree cosi' perimetrate devono essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, comma 3, lettera d), e comma 6-bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Ritenuto che tra le situazioni a rischio idrogeologico piu' alto e le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, espressioni entrambi utilizzate dal citato art. 1, comma 1-bis, della legge n. 226/1999, non esiste diversita' sostanziale;
Considerato che le aree contemplate dalla presente delibera corrispondono quindi alle aree a rischio idraulico, di frana e valanga indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 come aree a rischio molto elevato, per le quali rileva la classe di rischio R4, e che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato e' tuttora applicabile alle fattispecie oggetto del piano straordinario e delle relative misure di salvaguardia;
Viste in special modo tutte le norme di indirizzo e di contenuto riportate dal citato decreto del Presidente del Consiglie dei Ministri, con particolare riferimento a quelle concernenti i metodi per l'individuazione di massima delle aree a rischio molto elevato, per la rispettiva perimetrazione, per la valutazione dei livelli di rischio molto elevato di classe R4, e per la definizione delle relative misure di salvaguardia;
Preso atto che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i ristretti termini per provvedere hanno reso opportuno il ricorso ad un metodo speditivo - comunque tecnicamente adeguato e sufficiente - per individuare e perimetrare le aree in questione in tutto il territorio del bacino, metodo fondato sulle analisi conoscitive di area vasta disponibili, sulla varia cartografia tematica esistente, sulle informazioni storiche di carattere piu' specifiche basate sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio nonche' sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, ed infine su tutte le altre conoscenze disponibili presso gli enti territoriali compresi nel bacino dell'Adige, come dettagliatamente esposto nella relazione illustrativa;
Rilevato che i tempi a disposizione ed i metodi speditivi necessariamente adottati implicano l'immediata prosecuzione delle attivita' conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a rischio idrogeologico molto elevato;
Osservato che le misure di salvaguardia da adottarsi in attuazione del piano straordinario devono riguardare, in virtu' dei gia' citati richiami operati dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 226/1999, e con gli opportuni adattamenti: l'individuazione la quantificazione delle situazioni di rischio idrogeologico; le norme di tutela temporanee e l'imposizione di adeguati limiti per l'uso del territorio e dei beni su di esso ubicati al fine di assicurare l'incolumita' delle persone, la sicurezza delle infrastrutture, l'integrita' del patrimonio culturale e ambientale; prescrizioni speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di interventi antropici; le eventuali prescrizioni relative all'estrazione dei materiali litoidi, ai fini della conservazione del regime delle acque e dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni; indicazioni preliminari sulle opere necessarie per la mitigazione del rischio;
Rilevato che di conseguenza le stesse norme di salvaguardia disciplinano situazioni a piu' alto rischio in cui possono tra l'altro essere ricompresi: gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione; le aree destinate a servizi pubblici e privati quantitativamente piu' significativi; le strutture sportive, ricreative e ricettive maggiormente utilizzate; le aree con insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli impianti tecnologici di maggiore rilevanza strategica; gli ambienti naturali piu' integri o fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il patrimonio culturale riconosciuto di grande valore scientifico o di decisiva importanza locale;
Accertato che l'indicazione delle opere per la riduzione del rischio non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilita' ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per le proposte che le Autorita' di bacino sono chiamate ad inoltrare al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n, 267, come modificato dall'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per la predisposizione dei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;
Constatato che in applicazione di quanto sopra il piano straordinario e le relative misure di salvaguardia sono caratterizzati in particolare: dal collegamento tra le informazioni utilizzate per la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte in modo coordinato nell'ambito degli studi finalizzati alla preparazione del piano di bacino; dall'inquadramento nel sistema della pianificazione territoriale vigente nelle province autonome di Bolzano e Trento e nella regione Veneto; dalla selezione delle aree a rischio piu' alto oggetto del piano tra l'insieme delle aree a rischio idrogeologico esistenti nel bacino dell'Adige; dalla connessione tra le scelte del piano straordinario, la predisposizione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed i piani urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 267/1998;
Viste le indicazioni di carattere preliminare inserite nel piano straordinario in ordine agli interventi di mitigazione del rischio nelle aree a rischio geologico molto elevato;
Considerato che l'elenco dei comuni del bacino idrografico dell'Adige in cui sono individuate aree a rischio molto elevato di frana e valanga costituisce il presupposto per procedere alla effettiva individuazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio e contestualmente il presupposto per il trasferimento alle province autonome di Bolzano e Trento e alla regione Veneto delle risorse finanziarie disponibili;
Visto che nel bacino idrografico dell'Adige non sono in questa fase dell'attivita' ricognitiva individuate aree a rischio idraulico molto elevato;
Considerato che e' tuttavia opportuno adottare misure di salvaguardia valide per le aree a rischio idraulico molto elevato che dovessero essere individuate in sede di integrazioni future del piano straordinario;
Tenuto conto che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera potranno essere integrate e specificate, oltre che in base a nuove necessita' urgenti, anche grazie a conoscenze aggiuntive ed agli effetti delle azioni di mitigazione del rischio, nel quadro dei piu' puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico da adottarsi entro il 30 giugno 2001 nonche' collegati alla restante pianificazione stralcio ed alla pianificazione di sottobacino nel bacino idrografico dell'Adige;
Osservato che i vincoli temporanei posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari, non hanno contenuto espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;
Preso atto della particolare situazione istituzionale esistente nel bacino dell'Adige, caratterizzata dalle competenze primarie delle province autonome di Bolzano e Trento nelle materie oggetto della presente delibera, con particolare sottolineatura della salvaguardia delle prerogative della rispettiva autonomia operata dall'art. 8-sexies, della legge 3 agosto 1998, n. 267, e dall'art. 1, paragrafo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998;
Osservato che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, il piano di bacino di rilievo nazionale nelle province autonome di Bolzano e Trento costituisce uno strumento di coordinamento delle competenze e degli interventi statali e provinciali, creando per le stesse province vincoli di obiettivo e di risultato;
Vista la collaborazione che si e' instaurata con le province autonome e con la regione Veneto per confrontare i risultati delle elaborazioni analitiche condotte dall'Autorita' di bacino dell'Adige con le prescrizioni delle diverse pianificazioni urbanistiche e di settore, anche allo scopo di recepirne le proposte e le prescrizioni nella presente delibera;
Visto che grazie a tale collaborazione si e' verificata la convergenza delle stesse province autonome e della stessa regione sull'elenco delle aree a rischio predisposto dall'Autorita' di bacino;
Osservato che non sono pervenute all'Autorita' di bacino proposte di altri enti locali interessati al piano straordinario;
Ricordato che il piano straordinario oggetto della presente delibera e' direttamente approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dell'Adige in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di conseguenza senza applicare le norme in materia di adozione del piano di bacino e di consultazione dei soggetti ad esso interessati previste dall'art. 18 della stessa legge;
Visto il parere del Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino dell'Adige espresso all'unanimita' nella seduta del 20 ottobre 1999;
Delibera:
Art. 1.
Piano straordinario
Per le finalita' di cui alle premesse, e' approvato il "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto" nel bacino di rilievo nazionale del fiume Adige, allegato alla presente delibera.
Il piano e' costituito dagli elaborati seguenti:
relazione illustrativa;
tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nel bacino idrografico del fiume Adige:
A) Aree esondate ed esondabili:
relazione tecnica:
tavola A.1, ubicazione delle aree storicamente esondate, scala 1:250.000;
tavole da A.2.1 a A.2.8, ubicazione delle aree storicamente esondate e punti critici di esondazione o allagamento, scala 1:100.000;
tavole da A.3.1 a A.3.7, ubicazione delle aree esondabili, scala 1:10.000.
B) Aree a rischio molto elevato da frana e valanga:
relazione tecnica:
tavola B.1, carta geologica del bacino dell'Adige e schema stratigrafico, scala 1:500.000;
tavola B.2, ubicazione dei fenomeni franosi, scala 1:250.000;
tavola B.3, individuazione delle aree a rischio molto elevato da frana, scala 1:250.000;
tavola B.4, individuazione delle aree a rischio molto elevato da valanga, scala 1:250.000;
perimetrazione delle aree a rischio molto elevato da frana, scala 1:10.000, e relative schede tecniche;
Perimetrazione delle aree a rischio molto elevato da valanga, scala 1:25.000, e relative schede tecniche;
misure di salvaguardia.
Per quanto concerne la tutela dal rischio idraulico molto elevato, il piano straordinario non individua nell'attuale fase dell'attivita' ricognitiva aree con tale livello di rischio in nessun territorio comunale del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Adige.
Per quanto concerne la tutela dal rischio di frana e valanga molto elevato, il piano straordinario interessa quindi le aree del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Adige ubicate nei territori dei seguenti comuni: Aree a rischio molto elevato da frana:
provincia di Bolzano:
Badia / Abtei;
Bolzano / Bozen;
Brennero / Brenner;
Campo Tures / Sand in Taufers;
Castelrotto / Kastelruth;
Chienes / Kiens;
Cornedo all'Isarco / Karneid;
Corvara in Badia / Corvara;
Fie' allo Sciliar / Vls am Schlern;
Fortezza / Franzensfeste;
Lagundo / Algund;
Laives / Leifers;
La Valle / Wengen;
Merano / Meran;
Montagna / Montan;
Moso in Passiria / Moos in Passeier;
Naturno / Naturns;
Renon / Ritten;
S. Genesio Atesino / Jenesien;
S. Leonardo in Passiria / St. Leonhard in Passeier;
S. Lorenzo di Sebato / St. Lorenzen;
S. Martino in Passiria / St. Martin in Passeier;
S. Cristina Val Gardena / St. Christina in Grden;
Selva di Val Gardena / Wolkenstein in Grden;
Stelvio / Stilfs;
Velturno / Feldthurns;
provincia di Trento:
Avio;
Caldes;
Calliano;
Canazei;
Faedo;
Lona-Lases;
Male';
Mori;
Nomi;
Peio;
Predazzo;
Rovereto;
Spormaggiore;
Tassullo;
Terragnolo;
Trento;
Vallarsa. Aree a rischio molto elevato da valanga:
provincia di Bolzano:
Curon Venosta / Graun im Vinschgau;
Moso in Passiria / Moos in Passeier;
Predoi / Prettau;
Senales / Schnals;
Selva dei Molini / Mühlwald;
Stelvio / Stilfs;
provincia di Trento:
Monclassico;
Peio;
Pellizzano;
Rabbi;
Tesero;
Vermiglio.
Le prescrizioni del piano straordinario si applicano alle aree individuate e perimetrate come aree a rischio di frana e valanga molto elevato secondo le cartografie di cui al comma 2, ed alle aree a rischio idraulico molto elevato che dovessero essere individuate in sede di future varianti.
Il piano straordinario contiene:
l'individuazione delle aree esondate ed esondabili;
l'individuazione e la perimetrazione delle aree considerate a rischio di frana o di valanga molto elevato per l'incolumita' delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche, la conservazione del patrimonio ambientale e culturale;
le misure di salvaguardia adottate per le aree a rischio perimetrate;
la previsione e la regolamentazione organizzativa delle attivita' conoscitive necessarie per adeguare l'individuazione e la perimetrazione iniziali alle eventuali emergenze ambientali o idrogeologiche sopravvenute, alle nuove conoscenze acquisite in virtu' di indagini specifiche di area o nell'ambito dell'elaborazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.
Le disposizioni del piano straordinario si aggiungono a quelle delle leggi e degli strumenti di programmazione e di pianificazione generale o di settore delle province autonome di Bolzano e Trento e della regione Veneto che delimitano aree a rischio idrogeologico diverse, con i relativi sistemi di vincoli e di salvaguardie.
 
Art. 2.
Misure di salvaguardia
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in attuazione del "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto", sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana e valanga molto elevato, come individuate e perimetrate dal piano stesso, e per le aree a rischio idraulico che dovessero essere individuate in future varianti.
Le misure di salvaguardia introducono norme transitorie di limitazione all'uso del territorio e dei beni e di regolazione delle attivita' antropiche nelle aree perimetrate, allo scopo di eliminare o ridurre significativamente i rischi indicati nelle premesse.
 
Art. 3. Pubblicita' ed effetti del piano straordinario e delle misure di
salvaguardia
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui Bollettini ufficiali delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto.
L'Autorita' di bacino, rispettivamente dopo l'approvazione e dopo l'adozione, notifica alle province autonome di Bolzano e Trento, alla regione Veneto, alle province ed a tutti i comuni interessati per territorio copia della presente delibera, delle misure di salvaguardia, della cartografia di perimetrazione e delle schede tecniche di rispettivo interesse indicate nell'art. 1.
Copia degli stessi atti e' depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo) e il Ministero dell'ambiente.
Entro dieci giorni dal ricevimento della notifica i comuni di cui al comma 2 provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di quindici giorni, copia della presente delibera, delle misure di salvaguardia, della cartografia di perimetrazione e delle schede tecniche di rispettivo interesse.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale le province autonome di Bolzano e Trento e la regione Veneto emanano proprie disposizioni per l'attuazione del piano straordinario di cui all'art. 1, curando in particolare di verificare la corrispondenza tra le perimetrazioni delle aree a rischio molto elevato e le previsioni della rispettiva pianificazione urbanistica generale e locale, e garantendo inoltre che la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato approvata dall'Autorita' di bacino dell'Adige faccia parte del patrimonio conoscitivo cui i comuni interessati si riferiscono per procedere all'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti.
In conformita' alle disposizioni di attuazione provinciali e regionali di cui al comma 5, i comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del piano straordinario entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse, in applicazione dell'art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato di frana e valanga adottate dalla presente delibera sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano stralcio di bacino dell'Adige per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
A decorrere dalla data in cui ricevono la notifica e le copie di cui al comma 2, le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle misure di salvaguardia adottate dall'Autorita' di bacino dell'Adige relativamente alle aree perimetrate dal piano straordinario ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.
Le limitazioni all'uso del territorio ed i vincoli alle attivita' edilizie ed agli interventi posti temporaneamente dal piano straordinario e dalle misure di salvaguardia a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio idrogeologico molto elevato, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.
Nell'ipotesi in cui, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, le province di Bolzano e Trento e la regione Veneto adottino secondo le norme dei rispettivi ordinamenti propri strumenti di piano per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico molto elevato, le previsioni di tali strumenti, una volta approvati, sostituiscono le prescrizioni del piano straordinario di cui alla presente delibera, purche' risultino coerenti con i principi e le finalita' di queste ultime e comunque non comportino una diminuzione del grado di tutela.
Si producono gli effetti di cui al precedente comma, alle medesime condizioni, nell'ipotesi in cui le province di Bolzano e Trento e la regione Veneto adottino misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico oggetto della presente delibera.
Anche ai fini del successivo art. 4, l'Autorita' di bacino dell'Adige, d'intesa con le province autonome di Bolzano e Trento e con la regione Veneto, controlla sul piano tecnico l'attuazione del piano straordinario, valuta gli effetti, i costi-benefici e gli stati di avanzamento delle azioni di mitigazione del rischio stabilite dalle misure di salvaguardia e dal programma di interventi urgenti, interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, esamina le interrelazioni sorte tra le aree perimetrate a rischio molto elevato e le prescrizioni urbanistiche degli enti territoriali, elabora ed imposta le misure correttive necessarie.
L'osservanza delle misure di salvaguardia stabilite dalla presente delibera e' assicurata dalle autorita' dello Stato, delle province autonome di Bolzano e Trento, della regione Veneto competenti per la vigilanza nei settori di intervento del piano straordinario. Le stesse autorita' dispongono gli interventi inibitori e sanzionatori stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dalle corrispondenti norme della regione Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento, ivi compresa la demolizione delle opere abusive.
 
Art. 4. Integrazioni e modifiche del piano straordinario e delle misure di
salvaguardia
Il piano straordinario e le relative misure di salvaguardia rispettivamente approvato e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 possono essere integrati o modificati in variante con le stesse modalita' applicate per la presente delibera e di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, specialmente in funzione della variazione delle condizioni di rischio derivante dal completamento degli interventi di messa in sicurezza, ed inoltre in base a segnalazioni di amministrazioni pubbliche, a nuove emergenze ambientali, nuovi eventi idraulici, franosi o valanghivi ed a conoscenze aggiuntive conseguite durante l'elaborazione del piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico e della restante pianificazione stralcio di bacino.
In particolare, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico operata dal piano straordinario puo' essere modificata ed integrata, con aumento o diminuzione del numero di aree perimetrate ovvero con revisione dei perimetri delle aree gia' regolate dal piano stesso.
Roma, 26 ottobre 1999
Il presidente: Mattioli
 
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