Nella proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1999, denominazione registrata con regolamento della Commissione n. 123/97 del 23 gennaio 1997, il cui disciplinare era stato gia' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 28 agosto 1998, devono essere apportate le seguenti correzioni, consistenti nella sottolineatura delle parti degli articoli sotto elencati: per quanto riguarda l'art. 2: comma 2 - le percentuali riportate rispettivamente per le varieta' di olivo "Taggiasca" e per le altre varieta' presenti negli oliveti; comma 3 - l'inserimento della varieta' "Frantoio" e le percentuali delle varieta' presenti e consentite. per quanto riguarda l'art. 4: comma 7 - la data finale della raccolta delle olive; comma 11 - piano dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. per quanto riguarda l'art. 5: comma 1 - l'elenco dei comuni rientranti nella zona di oleificazione della denominazione di origine "Riviera Ligure" accompagnata dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori". per quanto riguarda l'art. 6: comma 1, 2 e 3 - le caratteristiche del colore, dell'odore e del sapore e il valore del parametro "K 232" dell'olio extravergine a denominazione di origine "Riviera Ligure" rispettivamente accompagnata dalle menzioni geografiche "Riviera dei Fiori", "Riviera del Ponente Savonese" e "Riviera di Levante"; comma 7 - le modalita' di designazione alla fase di confezionamento. per quanto riguarda l'art. 7: comma 3 - le condizioni per utilizzare nomi di aziende, tenuta, fattorie e loro localizzazione territoriale; comma 4 - il riferimento alla denominazione "Riviera Ligure" e il rimando al disposto dell'art. 5, comma 1 del medesimo disciplinare. |