IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999 istitutivo del diploma universitario per "Operatore culturale per il turismo"; Vista la delibera del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 4 marzo 1999, contenente la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario del corso di D.U. per "Operatore culturale per il turismo", relativamente ai capoversi 3 e 4 dell'art. 630 del decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1999 e del senato accademico del 26 luglio 1999, con le quali sono state approvate modifiche al decreto n. 666 del 3 febbraio 1999 istitutivo del suindicato corso di diploma universitario; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 4410 del 2 agosto 1999 intesa a ottenere modifiche all'art. 630 del decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999, istitutivo del diploma universitario in "Operatore culturale per il turismo"; Vista la nota ministeriale n. 1785 del 25 novembre 1999 contenente il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale, in data 16 settembre 1999; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. Art. 1. Il decreto rettorale n. 666 del 3 febbraio 1999 relativo all'istituzione del diploma universitario per "Operatore culturale per il turismo" e' modificato relativamente ai capoversi 3 e 4 dell'art. 630 come segue: 3o capoverso: "n unita' didattiche, equivalenti a 10 unita' didattiche semestrali, di cui almeno 5 semestrali, a scelta fra quelle caratterizzanti l'indirizzo prescelto"; 4o capoverso: "n unita' didattiche modulari, equivalenti a 6 semestralita', scelte fra quelle disponibili nel "Manifesto annuale degli studi . L'esame finale consiste in una relazione scritta, che permetta di accertare le conoscenze globalmente acquisite durante il corso, e in una prova pratica dimostrativa". Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 27 dicembre 1999 Il rettore: Mistretta |