Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 5 gennaio 2000
Scioglimento della societa' cooperativa "S. Marciano - Coop. edilizia a r.l.", in Atina.

IL DIRETTORE
della direzione provinciale del lavoro
di Frosinone
Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale e' stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 febbraio 1999 eseguito nei confronti della societa' cooperativa "S. Marciano - Societa' coop. edilizia a r.l.", dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
Vista la nota prot. n. 6920 del 20 dicembre 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV/5, da cui emerge l'inopportunita' di procedere alla nomina di commissario liquidatore in considerazione della presenza di una situazione patrimoniale di scarsa consistenza;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Decreta:
La societa' cooperativa "S. Marciano - Coop. edilizia a r.l.", con sede in Atina, costituita a rogito notaio dott. Enrico Corsetti Antonini in data 28 maggio 1974, repertorio n. 37171, registro imprese n. 491, del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 616/136058, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Frosinone, 5 gennaio 2000
Il direttore: Necci
 
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