Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 7 gennaio 2000, n. 1
Legge 3 agosto 1999, n. 265 - Adeguamento statutario.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante dello Stato nella
regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento della Valle d'Aosta
Come e' noto, la legge n. 265/1999 ha modificato in gran parte la legge n. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali ed ha ridefinito aspetti essenziali del sistema amministrativo locale.
La riforma e' diretta ad ampliare l'autonomia degli enti locali in ordine alle scelte attinenti la propria organizzazione, quali l'assetto del territorio, l'organizzazione delle funzioni, il funzionamento degli organi; viene riconosciuta, in sostanza, la possibilita' di adottare soluzioni differenziate in relazione agli interessi localmente presenti e l'abbandono di modelli organizzativi precostituiti destinati ad operare ugualmente in tutti i casi.
Alla maggiore autonomia attribuita agli enti locali (che assume gli specifici contenuti indicati nell'art. 2, comma 4, nuovo testo, della legge n. 142/1990), si ricollega necessariamente l'ampliamento dei contenuti statutari e regolamentari ma anche, e soprattutto, una diversa collocazione dello statuto nel sistema delle fonti di produzione normativa.
Infatti, il comma 2-bis, dell'art. 4, della legge n. 142/1990, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 265 citata, prevede che la legge statale indichi "espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni".
Per effetto di questa previsione le norme locali sono vincolate alle leggi dello Stato che contengono i principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali, ma non sono subordinate alle altre leggi statali in materia.
Si tratta di innovazioni di particolare rilievo che attribuiscono allo statuto ed al regolamento comunale un ruolo centrale nella attivita' normativa di ambito locale, in aderenza al principio di sussidiarieta', rece-pito nella legge n. 59/1997 e nel decreto legislativo 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali.
Viene ampliato il contenuto precettivo degli statuti e dei regolamenti, a cui il legislatore affida la disciplina di aspetti essenziali per lo svolgimento della vita amministrativa e democratica dell'ente.
Allo statuto sono affidati poteri decisionali sulla forma di governo dell'ente, attraverso la definizione del numero degli assessori (art. 33, nuovo testo), la disciplina sulla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio (comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 142), la scelta sulla figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (cfr. art. 31, comma 3-bis, della legge n. 142/ 1990).
E' rafforzato il ruolo del consiglio, ed e' rimessa alla potesta' decisionale dell'ente la definizione dei rapporti politico-amministrativi tra il consiglio comunale e gli altri organi di governo dell'ente, con la previsione di forme di vigilanza e modi di partecipazione del consiglio alla definizione ed attuazione delle linee programmatiche proposte dal sindaco o dal presidente della provincia (cfr. art. 34, comma 2-bis, della legge n. 142/1990).
Risulta, inoltre, valorizzata la posizione delle minoranze all'interno del consiglio ed all'interno dell'ente locale, attraverso il riconoscimento di nuove forme di garanzia delle minoranze (cfr. art. 4, comma 2, nuovo testo, legge n. 142/1990), ed e' riconsiderato, in una visione piu' ampia, il ruolo dei cittadini alla partecipazione alla vita amministrativa dell'ente, con l'introduzione del principio di sussidiarieta' orizzontale (cfr. art. 2, comma 5, nuovo testo della legge n. 142/1990) e con la previsione di nuove disposizioni in materia di consultazione popolare e di referendum (cfr. art. 6, nuovo testo, legge n. 142/1990).
Si richiamano, infine, tra le altre, le innovazioni in materia di riordino territoriale ed in materia di decentramento (cfr. la disciplina sui municipi e sulla forme di decentramento) (cfr. articoli 12 e 13 della legge n. 142/1990, come sostituiti rispettivamente dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 8 della legge n. 265/1999).
Per garantire l'attuazione della riforma introdotta dalla legge n. 265 e la realizzazione del nuovo sistema di governo degli enti locali, nonche' il corretto svolgimento dei poteri locali, e' necessario quindi che gli enti locali provvedano al piu' presto ad adeguare le proprie disposizioni statutarie ai nuovi principi introdotti dalla legge.
Si tratta di un impegno fondamentale che gli enti locali sono chiamati ad assolvere per rendere sempre piu' pieno e concreto il ruolo istituzionale a loro assegnato dalla legge.
Le SS.LL. sono invitate a richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni locali sulla necessita' di provvedere al segnalato adempimento, assicurando alle stesse - ove richiesta - la massima collaborazione e consulenza anche da parte di questa amministrazione.
Il Ministro: Bianco
 
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