Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 1999, n. 534
Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3923):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
30 marzo 1999.
Assegnato alla 3a Commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 aprile 1999, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 13a e giunta
affari comunita' europee.
Esaminato dalla 3a Commissione il 19 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n.
3923/A) - (relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6106):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 giugno 1999 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 21 e 27 ottobre
1999.
Relazione scritta annunciata il 9 novembre 1999 (atto
n. 6160/A) - (relatore on. Pezzoni).
Esaminato in aula il 29 novembre 1999 e approvato, il
17 dicembre 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 107 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
 
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1999.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

ALLEGATI
 
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