Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 ottobre 1999
Disposizioni in materia di tariffazione telefonica. (Deliberazione n. 286/99).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella seduta del Consiglio del 28 ottobre 1999;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 settembre 1996, recante "Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS)";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";
Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998, n. 85/98, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
Vista la propria delibera del 16 marzo 1999, n. 10/99, recante "Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999;
Vista la propria delibera del 25 giugno 1999, n. 101/99, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
Vista la propria delibera del 28 luglio 1999, n. 170/99, recante "Introduzione della tariffa a tempo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999;
Considerata l'opportunita' di un primo intervento di semplificazione regolamentare al fine di adeguare la normativa vigente al nuovo sistema di tariffazione a tempo introdotto dalla suddetta delibera n. 170/99;
Udita la relazione al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali" e' modificato come segue:
a) all'art. 2:
1) al comma 2, l'espressione "condizioni tariffarie" e' sostituita dalla seguente: "condizioni economiche";
b) all'art. 5:
1) il testo del comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali) da impianto di abbonato si applicano i prezzi definiti secondo i criteri stabiliti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo .";
2) il testo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
"L'addebito relativo ai consumi rilevati e relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.";
3) il testo del comma 3 e' sostituito dal seguente:
"In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.";
c) all'art. 6:
L'espressione "condizioni tariffarie" e' sostituita dalla seguente: "condizioni economiche";
d) l'art. 7 e' soppresso;
e) all'art. 8 e' aggiunto il seguente comma:
"7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono aggiornate alla luce del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico , e delle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni numeri 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali e 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo .";
f) il testo dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni interurbane da impianto di abbonato si applicano i prezzi definiti secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo .".
 
Art. 2.
1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali" e' modificato come segue:
a) all'art. 1:
1) il testo del comma 1 e' sostituito dal seguente:
"I prezzi delle conversazioni internazionali da impianto di abbonato sono stabilite secondo i principi definiti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo .";
2) il testo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
"Per le comunicazioni in teleselezione si applica un prezzo determinato sulla base dei consumi rilevati secondo le modalita' previste per il traffico nazionale.";
b) all'art. 3:
1) il testo del comma 4 e' sostituito dal seguente:
"L'addebito relativo ai consumi rilevati avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.";
2) il testo del comma 5 e' sostituito dal seguente:
"In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.".
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Napoli, 28 ottobre 1999
Il presidente: Cheli
 
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