Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 21 gennaio 2000
Direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di trasmissione nazionale deve adottare proprie delibere per stabilire le regole per il dispacciamento;
Ritenuta l'opportunita' di definire alcuni primi indirizzi strategici ed operativi, necessari a far si' che l'attivita' del Gestore della rete di trasmissione nazionale sia in linea con l'evoluzione del settore elettrico;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La societa' concessionaria delle attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, di seguito denominata "Gestore", ottempera alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come "decreto legislativo", nel rispetto della presente direttiva.
2. Il Gestore adotta, con una o piu' delibere, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attivita' e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene:
a) per l'attivita' di trasmissione ai criteri di cui all'art. 2 della presente direttiva nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo;
b) per l'attivita' di dispacciamento ai criteri di cui all'art. 3 della presente direttiva;
c) per la sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione nazionale alle direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo.
 
Art. 2.
1. Con riferimento all'attivita' di trasmissione il Gestore:
a) sentite le societa' che dispongono delle diverse parti della rete di trasmissione nazionale, elabora piani e delibera gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete al fine di garantire la sicurezza e la continuita' del servizio di trasmissione, anche con l'obiettivo di ridurre le perdite di energia ed il costo del servizio stesso;
b) predispone opportune procedure di verifica, controllo e consuntivazione degli effettivi flussi di energia in rete ai fini della corretta attribuzione dei costi e dei corrispettivi connessi alle operazioni di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nonche' di fornitura dei servizi ausiliari;
c) formula, sottoponendoli alle autorita' competenti, piani di risanamento delle tratte della rete di trasmissione nazionale che si rendono necessari perottemperare a disposizioni legislative di carattere ambientale o sanitario, verificando la successiva attuazione da parte dei proprietari;
d) assicura il necessario coordinamento con i gestori delle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale; in particolare, prende accordi con i gestori esteri, anche definendo opportune procedure, per gestire i flussi di energia sulle connessioni internazionali;
e) provvede, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare attestazioni relativamente alle quantita' di energia di produzione nazionale fornite a clienti esteri;
f) assicura la raccolta dei dati statistici di produzione e consumo dell'intero settore elettrico nazionale.
 
Art. 3.
1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, il Gestore adotta, entro trenta giorni dall'emanazione della presente direttiva, le regole per il dispacciamento secondo i seguenti criteri:
a) il Gestore assicura l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di dispacciamento;
b) il Gestore esercita l'attivita' di dispacciamento su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA; in casi particolari, che il Gestore indichera' espressamente nelle proprie delibere, detta attivita' verra' esercitata anche su impianti di potenza inferiore;
c) al fine di verificare il diritto alla priorita' nel dispacciamento ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo, il Gestore dispone i necessari controlli;
d) fino alla data di entrata in funzione del mercato di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore garantisce il servizio di riserva di potenza tramite la stipula di apposite convenzioni con i produttori nazionali individuati con procedure trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto della necessaria diversificazione degli impianti; nelle convenzioni viene, fra l'altro, stabilita la remunerazione spettante ai produttori, su parere conforme dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
e) il Gestore risolve le congestioni di rete in modo efficiente ed economico, senza operare discriminazioni tra i diversi operatori e tra utenza libera e vincolata;
f) fino alla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore, salvo vincoli di rete, consente l'accesso alla rete esclusivamente sulla base dei contratti bilaterali stipulati; a tal fine il Gestore acquisisce da produttori, distributori e grossisti, con l'anticipo necessario a garantire il corretto funzionamento del sistema, tutte le necessarie informazioni, ivi inclusi i programmi di produzione;
g) il Gestore effettua, in varie fasi temporali, la previsione del fabbisogno nazionale di energia, tenendo conto anche dell'energia autoconsumata, e la confronta con i programmi di immissione di energia in rete dei soggetti di cui alla lettera f), al fine di verificare la corretta copertura del fabbisogno suddetto, l'esistenza di congestioni di rete e ottimizzare il servizio di riserva di potenza;
h) il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera g), modifica i programmi di cui alla lettera f), anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali. Il soggetto interessato si attiene alle modifiche apportate, ed esegue la conduzione degli impianti sulla base dei programmi di produzione finali, emessi dal Gestore a seguito delle verifiche di cui alla lettera g).
 
Art. 4.
1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo, e' responsabile dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, il Gestore assicura che tale attivita' sia finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) aumento dell'efficienza e dell'economicita' del servizio tramite un'idonea progettazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
b) sviluppo della rete nel Mezzogiorno e nelle zone ove il servizio di trasmissione e' caratterizzato da minore efficienza in termini di continuita' ed affidabilita';
c) miglioramento della qualita' del servizio, anche tramite il potenziamento delle linee di trasporto utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale;
d) riduzione delle congestioni di rete;
e) sviluppo e potenziamento delle strutture di interconnessione con l'estero anche allo scopo di perseguire una maggiore integrazione delle reti, e una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;
f) rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.
 
Art. 5.
1. Inoltre il Gestore per ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo:
a) emette le previste certificazioni relative all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e verifica il rispetto, da parte dei produttori e degli importatori, degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo;
b) fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati, al fine di minimizzare i costi per l'intero sistema elettrico, cede direttamente ai distributori l'energia acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste nei contratti di fornitura vigenti con ENEL S.p.a. richiamati all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo, o, nel caso ENEL distribuzione S.p.A., alle condizioni stabilite nel provvedimento CIP 19 dicembre 1990, n. 45, e successive modifiche e integrazioni;
c) valuta, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed in alternativa a quanto previsto alla lettera b), l'opportunita' economica di adottare procedure di cessione, attraverso appositi bandi, dell'energia acquisita;
d) valuta, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e qualora ne ricorrano le circostanze, l'opportunita' economica di recedere dai contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali da operatori nazionali, ceduti al Gestore dall'ENEL S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo;
e) stipula le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo, attenendosi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, apportando le necessarie modifiche formali alla convenzione tipo ad esso allegata; in particolare, per gli impianti non ancora collegati alla rete elettrica, la durata di dette convenzioni decorre dalla data di primo parallelo dell'impianto con la rete medesima per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, cosi' come stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994; per gli impianti che alla data della stipula della convenzione sono gia' connessi alla rete elettrica, la scadenza della convenzione stessa e' fissata in modo da assicurare la medesima durata complessiva, come sopra definita;
f) in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, secondo criteri preliminarmente determinati e verificati ai sensi della normativa vigente, e a comunicare tempestivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali incompatibilita' con la continuita' del servizio.
Roma, 21 gennaio 2000
Il Ministro: Letta
 
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