Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 21 gennaio 2000, n. 9522
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Circolare esplicativa sul controllo degli indicatori di progetto che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie delle iniziative agevolate.

Alle imprese interessate
Alle organizzazioni imprenditoriali
Il procedimento per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/1992 prevede, com'e' noto, l'assegnazione, ai fini della formazione delle graduatorie, di un punteggio complessivo sulla base della valutazione di specifici elementi riferiti al progetto. I singoli elementi ed i corrispondenti punteggi sono stati definiti con decreto ministeriale del 20 dicembre 1996, recante i criteri per la selezione delle domande.
Il punteggio complessivo attribuito alle singole iniziative e' dato dalla somma dei punti assegnati per ciascuno degli elementi sopra menzionati, che rappresentano pertanto gli indicatori progettuali su cui si fonda la valutazione dell'amministrazione.
Sebbene il citato decreto non detti disposizioni esplicite riguardo al caso in cui si verifichino o vengano rilevate variazioni dei dati progettuali tali da determinare una modifica del punteggio complessivamente assegnato in fase di graduatoria, il sistema da esso delineato consente tuttavia di trarre le indicazioni necessarie circa le conseguenze di tali modifiche.
Considerato infatti che l'inserimento in graduatoria delle iniziative avviene in ordine decrescente di punteggio e che l'agevolazione viene concessa nello stesso ordine, fino ad esaurimento fondi, ne deriva che lo scostamento dei dati progettuali rispetto a quelli originari non determina alcuna conseguenza fino a quando il nuovo punteggio complessivo risultante rientri tra i valori che, sulla base della graduatoria di riferimento, hanno consentito la concessione dell'agevolazione.
Qualora, invece, il nuovo punteggio derivante dalla modifica dei dati progettuali si collochi al di sotto dei valori sopracitati, ne consegue la revoca dell'agevolazione.
La revoca sara' solo parziale nel caso in cui la nuova posizione in graduatoria occupata dal progetto rientri tra quelle che sin dall'origine hanno consentito, a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, la concessione di una quota parte dell'agevolazione.
Le imprese dovranno pertanto prestare attenzione alle eventuali variazioni da apportare all'iniziativa, tenendo presente quanto sopra detto e valutando le conseguenze che alcune scelte imprenditoriali potranno avere sul punteggio e quindi sul mantenimento dell'agevolazione.
Cio' premesso, si forniscono alcune utili indicazioni riguardo alla rilevazione dei singoli dati progettuali che sara' effettuata da questa amministrazione nella fase dei controlli.
I dati progettuali non soggetti a variazione sono da intendersi riferiti al momento della presentazione della domanda.
Per i dati soggetti a variazione occorre fare riferimento all'anno a regime, intendendosi per tale l'anno solare successivo all'entrata a regime dell'iniziativa; l'entrata a regime deve comunque verificarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti agevolato, a tal fine occorre precisare quanto segue:
il numero degli occupati dell'anno a regime deve intendersi come numero medio mensile nei dodici mesi di riferimento, calcolato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese;
il rapporto investimenti/occupazione e' determinato in base ai nuovi valori dell'investimento definitivamente ammesso ad agevolazione e del livello occupazionale conseguito a regime;
per quanto riguarda la quota di partecipazione femminile, oltre alla verifica del dato dichiarato al momento della domanda, viene altresi' verificato il dato dell'anno a regime ai fini della rilevazione dello scostamento dal punteggio iniziale; anche in tal caso la quota di partecipazione femminile nell'impresa e' calcolata come media mensile dei dati dell'anno a regime, considerando la situazione risultante alla fine di ciascun mese dell'anno di riferimento.
Rispetto all'elemento della partecipazione femminile, giova comunque ricordare che, al di la' della questione fin qui trattata concernente il controllo del valore degli indicatori di progetto, sussiste comunque per tutte le imprese beneficiarie l'obbligo sancito dall'art. 10 del regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 706/1996) di mantenere la quota di presenza femminile entro il limite minimo indicato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 215/1992, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto che ha sancito la concessione delle agevolazioni.
La riduzione della presenza femminile al di sotto del predetto limite comporta la perdita del requisito soggettivo di "impresa femminile" stabilito dalla legge e determina in ogni caso la revoca delle agevolazioni, a prescindere dal valore complessivo degli indicatori di cui si e' prima trattato.
Ai fini del controllo del suddetto requisito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca, questa amministrazione porra' comunque attenzione alla sostanziale continuita' nel possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformita' alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non potra' essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.
Si richiama infine l'attenzione delle imprese beneficiarie sull'obbligo, sancito dall'art. 10, comma 2, del medesimo regolamento di attuazione, di mantenere la proprieta' dei beni agevolati per tre anni a decorrere dalla concessione dell'agevolazione. Tale obbligo va inteso non soltanto come mantenimento della formale titolarita' dei beni, ma anche come vincolo riferito alla destinazione d'uso degli stessi, atteso che l'agevolazione viene concessa per una finalita' specifica, che e' quella di consentire la realizzazione di un determinato programma di investimenti.
Ne consegue che i beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso originario per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del beneficio. Nel caso in cui l'impresa abbia necessita' di procedere all'alienazione o distrazione dall'uso di alcuni beni, deve comunque darne preventiva comunicazione al Ministero, ai fini dell'autorizzazione, fermo restando che l'agevolazione sara' comunque decurtata pro-quota, in relazione al periodo di permanenza dei beni stessi nella destinazione originaria.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Sappino
 
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