Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
COMUNICATO
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un posto di ruolo di seconda fascia da destinare al settore scientifico disciplinare N18X "Diritto romano e diritti dell'antichita'" (primo corso di laurea), alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.
Con procedura di valutazione comparativa la facolta' intende provvedere a soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche relative alla storia del diritto romano ed in particolare alla storia della costituzione romana e degli eventi economico-sociali della storia di Roma antica.
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande all'ufficio di presidenza della suddetta facolta', entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
Ai fini della tempestivita' della domanda, fara' fede la data del timbro postale di spedizione.
La domanda dovra' essere corredata di:
a) curriculum;
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute piu' significative.
Per i soli docenti di altro ateneo, l'istanza dovra' essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'ateneo di appartenenza affestante:
1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si intende per tale la facolta' di appartenenza per i docenti interni), anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma, da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio e' inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.
Il trasferimento potra' esse richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta' per gli interni) di attuale afferenza.
 
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