Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
ART. 1
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.



Avvertenza:
Il testo de1le note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
468 del 1978, come da ultimo modificato dalla legge n. 208
del 1999:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, presenta al Parlamento, entro il mese
di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle
detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono
sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale,
delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella,
della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella,
delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata
o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale
quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno
compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere
utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli artt. 3 e 11-bis della legge n. 468 del 1978:
"Art. 3 (Documento di programmazione
economico-finanziaria). - 1. Entro il 30 giugno di ogni
anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle
conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione
economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e
motivata degli andamenti reali e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti
documenti di programmazione economico-finanziaria e della
evoluzione economico-finanziaria internazionale in
particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati
e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei
flussi di entrata e di spesa del settore statale e del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate
sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di
risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con
l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei
servizi e delle prestazioni offerte;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in
particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in
termini di rapporto al prodotto interno lordo, del
fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto
e al lordo degli interessi, e del debito del settore
statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui
alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo,
di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle
pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli
interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto
all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza
pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative
cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle
entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato
e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi
nell'articolazione degli interventi per il periodo cui si
riferisce il bilancio pluriennale;
f) l'articolazione degli interventi, anche di
settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione
economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al
comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il documento di programmazione
economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati,
di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno
dei quali reca disposizioni omogenee per materia,
evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di
cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis. In occasione della presentazione del
Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea,
il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che
motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le
eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici
e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle
contenute nel documento di programmazione
economico-finanziaria precedentemente approvato.".
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma
1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate
e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente
e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati
da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.".
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca:
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale" ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, Supplemento ordinario.



 
ART. 2.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:
" 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".
2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:
"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".
3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del
decreto-legge n. 79 del 1997, come modificato, da ultimo,
dalla presente legge:
"Art. 7 (Programma straordinario di dismissione
di beni immobiliari). - 1. Al fine di consentire
l'immediata realizzazione di un programma straordinario di
dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali
pubblici di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore
commerciale del predetto programma sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili
aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle
indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni
oggetto del predetto programma per un valore complessivo
non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema-tipo di contratto
d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro,
le modalita' e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare tramite procedura competitiva
il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non
inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra
stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma,
ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente
interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in
ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi,
nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi'
acquistati, a garantire il rispetto del diritto di
prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si
impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate
in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in
locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1
stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma
dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il
relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto
o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di
detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione
degli organi ordinari dell'ente.
2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento
una relazione sul programma straordinario di dismissione di
cui al presente articolo indicando per ciascun ente
previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di quelli
da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore
commerciale, le entrate gia' realizzate e quelle attese e
la tipologia degli acquirenti.
2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di
dismissione di beni e diritti immobiliari di enti
previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle
norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle
condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina
generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in
caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con
poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati
anche di effettuare la stima del valore di mercato dei
beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali
conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano
prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto
di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al
comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati
singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i
termini che seguono. Gli intermediari acquirenti
corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere
gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di
acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri
stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in
cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli
immobili neltermine concordato, l'intermediario corrisponde
la differenza tra il valore di mercato degli immobili,
indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo
di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui
al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale
previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate
alla rivendita, ivi inclusa anche un asta pubblica. In caso
contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e'
calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo
periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i
diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le
stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione
degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per
gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui
all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non
piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma
di vendita degli immobili attuato in base al presente
articolo, con esclusione della commissione percentuale, in
questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi,
in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies. L'ente venditore e' esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi
della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti della stessa
legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione,
i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti
previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad
oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un
provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e
storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei
programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la
sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti
previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale dell'assistenza di uno o piu'
consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o diconsulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incaricoricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione
di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione
degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando
sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in
caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari
scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie banche
nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a prestare la
garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai
fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o di consulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000
non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una
prima quota di immobili per un valore pari almeno alla
meta' del valore complessivo del programma di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo'
essere disposto che la realizzazione del detto programma
avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a
2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000
il programma di alienazione di immobili residenziali come
definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei
relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto
che la realizzazione del dettoprogramma avvenga secondo
quanto previsto ai commi da 2-ter a2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e
diritti immobiliari prevista dal presente articolo
affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti
beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i
ricavi sono acquisiti al bilancio per essere
successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli
immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli
enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla
giacenza determinata per l'applicazione della presente
disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del terzo comma
dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le
contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti
soggetti al regime di tesoreria unica.".
- Si riporta il testo degli artt. 24, 25, 26, 27
e 28 della legge n. 1089 del 1939, recante: "Tutela delle
cose d'interesse artistico":
"Art. 24. - Il Ministro per l'educazione, sentito
il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e
delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di cose di
antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri
enti o istituti pubblici, purche' non ne derivi danno alla
loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
Il Ministro puo' altresi' autorizzare la
alienazione di duplicati e, in genere, di cose di
antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le
collezioni dello Stato o di altro ente o istituto
pubblico.".
"Art. 25. - Il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione,
delle scienze e delle arti, puo' autorizzare, con le
cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose
d'antichita' e d'arte con altre appartenenti ad enti,
istituti e privati anche stranieri.".
"Art. 26. - Le cose appartenenti ad enti o
istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli
indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa
autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione delle scienze e delle arti puo' rifiutare
l'autorizzazione qualora ritenga che l'alienazione produca
un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla
presente legge o al pubblico godimento della cosa.".
"Art. 27. - E vietata l'alienazione delle
collezioni o serie di oggetti, di proprieta' di enti o
istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia
intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.
Il Ministro per l'educazione nazionale puo'
autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi
di cui all'art. 24.".
"Art. 28. - Le disposizioni degli artt. 23, 24,
26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e
di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che
possono importare alienazioni.
Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e'
riservato allo Stato il diritto di prelazione, da
esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 e
32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in
cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.".
- Il testo dell'art. 14-bis della legge n. 86 del
1994 (richiamato nell'art. 7 del decreto-legge n. 79/1997)
e' riportato nella Nota all'art. 3.
- Per opportuna conoscenza si riporta il terzo
comma dell'art. 1 della legge n. 720/1984 (richiamato
nell'art. 7 del decreto legge n. 79/1997):
"Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 109,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
legge:
"109. Le amministrazioni pubbliche che non
rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
(CONSAP) e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio
immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata
e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari
dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi,
sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera
a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di
cui alla lettera b), nonche' le modalita' di determinazione
del prezzo di vendita di cui alla lettera d), si applicano
anche nel caso di dismissione del patrimonio im-mobiliare
da parte delle societa' privatizzate o di societa' da
queste controllate;
d) per la determinazione del prezzo di vendita
degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato
degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta
salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente
comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione
delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita
e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della
dismissione degli immobili appartenenti alle
amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono
definiti con circolare del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli
immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario
medio di mercato degli imnmobili superiore del 70 per cento
rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comnma.All'offerta degli immnobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente".
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1,
della legge n. 144 del 1999:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini
tariffari, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito
della gestione industria dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modificazioni, di seguito denominato "testo
unico", delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali
credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di
cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei
datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle
gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del testo
unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe
di cui alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di un premio integrativo a
copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera
che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo
restando che tali retribuzioni non potranno comunque
risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
degli artt. 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con
riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 e degli artt. 80 e 146 del
testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali
certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei
propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'INAIL
successivamente al riconoscimento delle prestazioni
conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a
dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
dell'Istituto, ai sensi degli artt. 83, 137 e, 146 del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita'
delle rendite, non integra gli estremi di un errore
rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei
contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori
autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e
previsione, per gli anni successivi, della loro
rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le
specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare
il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della
gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto
dagli artt. 1 e 4 del testo unico, dell'estensione
dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'art. 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici;
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari; previsione, in via
sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle
spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di
congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dirette a
sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle
piccole e medie imprese e dei settori agricolo e
artigianale alle normative di sicurezza e igiene del
lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, ovvero progetti
per favorire l'applicazione degli artt. 21 e 22 del citato
decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la
produzione di strumenti e prodotti informatici,
multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di
produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di
priorita' che dovranno essere determinati attraverso una
direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della
delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno
fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed
i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che
annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al
sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e
la revisione periodica dell'elenco delle malattie
professionali, fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle
quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione
delle rendite secondo uno schema misto che preveda
annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di
tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base
della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla
variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di
cumulo fra il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti
erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL,
sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative
delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio
di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
i progetti di cui alla lettera l), progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della
gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i
gestori pubblici e privati di forme di assicurazione
infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
al Casellario le informazioni necessarie per identificare
il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito
regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino
nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma
restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata
gestione nell'ambito del bilancio del-l'INAIL e di un
organo di governo e gestione espressione dei soggetti
interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle
procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per
la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i
principi giurisprudenziali consolidati in materia.
2. - 7. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3,
comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in
campo immobiliare" ed e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 104 del 1996:
"Art. 6 (Piani di alienazione e criteri per la
vendita). - 1. Nei piani di alienazione sono da inserire
prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto
da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.
2. - 10. (Omissis).".



 
ART. 3.
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della
legge n. 86 del 1994, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
"Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli artt. 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere
l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in
natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro
non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto
obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo,
esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti
diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai
sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in
denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del
fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non
puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o
diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di
beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente
necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e
diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti
acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per
cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del
comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'art. 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote
offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla
societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie
per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto.
Le possibili forme di garanzia sono indicate nel
regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi
dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato
un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6,
la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del
comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a
perdite deducibili per l'apportante al momento
dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o
del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle
imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di
quote da parte di organi dello Stato per importi superiori
ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o
ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai
sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale
rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e
dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1
e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma
9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei
diritti apportati a norma del comma 1 di importo
complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante
dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate
nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta
giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga
l'unanimita', anche in conseguenza della mancata
partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro
venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei
soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni
sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una
sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini
stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari
per la formazione degli atti facenti capo alle
amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle
conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere
ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
delle conferenze di servizi nel rispetto del termine
stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze,
manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono
opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai
soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche
solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni ditali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni ditali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamnento dei
titoli speciali emessi ai sensi del comnma 13 o dalla
cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del
comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali
pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi
per dette quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono
autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni
conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili
in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo
le modalita' di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti
locali territoriali possono emettere titoli speciali che
prevedano diritti di conversione in quote di fondi
istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le
modalita' di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724
del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei
titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle
quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono
destinate al finanziamento degli investimenti secondo le
norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la
valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi
del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia
prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori
su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti
locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.".



 
ART. 4.
(Patrimonio immobiliare dello Stato).
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".
12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di dismissione e valorizzazione.
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 86,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
legge:
"86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare
il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello
Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi del-l'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma
111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali
su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonche'
mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale a tal
fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche
in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere".
- L'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994
(richiamato sopra) e' riportato nella Nota all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 3,
legge n. 662 del 1996, ora abrogato:
"87. Si considerano di valore significativo gli
immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni
e di diritti reali su immobili di valore catastale
complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso
di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a
valori attribuiti dal competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996
(richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996):
"113. In caso di alienazione dei beni conferiti,
ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni
immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo
Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto
previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli
individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali
possono esercitare il diritto di prelazione".
- L'art. 7 del decreto legge n. 79 del 1997
(richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996) e'
riportato nella Nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n.
448 del 1998 (richiamato nell'art. 3, comma 100, legge n.
662/1996):
"Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di
interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e
delle province). - 1. I beni immobili di interesse storico
e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi
previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione,
concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
che si pronuncia entrc un termine perentorio, a condizione
che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e
la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita'
della destinazione d'uso con il loro carattere storico e
artistico;
b) definizione dei criteri per la
individuazione della tipologia dei beni per i quali puo'
essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative
alla conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in
caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore del regolamento, da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali in
collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili
di interesse storico e artistico delle regioni, delle
province e dei comuni;
f) possibilita' di prevedere il diritto di
prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o
enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di
legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione
gia' avviate in attuazione dell'art. 12 della legge
15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano
pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di
entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191".
- Gli articoli 24 e segg. della legge n. 1089 del
1939 (richiamati nell'art. 3, comma 100, legge n. 662/1996)
sono riportati nella Nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
legge:
"102. I contratti sono stipulati,
rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento
del territorio del Ministero delle finanze per importi
superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale
del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000
milioni di lire, dai direttori delle direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di
600 milioni di lire".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dei commi 103 e 104 dell'art. 3, legge n. 662 del 1996, ora
abrogati:
"103. Il prezzo di vendita degli immobili da
porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale
trattativa privata viene determinato, entro e non oltre
sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di
documentate indagini di mercato eseguite a livello localee
tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita',
dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari
istituito presso il dipartimento delterritorio.
104. Qualora ragioni di convenienza e
opportunita' lo richiedano, potra' essere accordata
all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo,
per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed
entro venti mesi dalla stipula del contratto".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
390 del 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le
aziende autonome statali prive di personalita' giuridica,
in materia di utilizzazione di beni immobili, sono
reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art.
1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello
Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi
gli Enti Parco nazionali, delle unita' sanitarie locali,
nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti,
della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla
base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione.
Alle concessioni e alle locazioni si applicano le
disposizioni del comma 1 dell'art. precedente per quanto
riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo
ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6
dello stesso articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo n. 300del 1999:
"Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia
del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni
immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego; di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patrimonio,
utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di
utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tali immobili.
2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le
gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti
locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto
delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'agenzia del territorio".
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Beni immobili statali). - 1.
Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione
del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a
societa' per azioni, anche appositamente costituite,
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di
essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi
governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni,
scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi relativamente alle
operazioni di conferimento o di vendita per le quali
abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di
conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente
alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
determinati in base alla stima del consulente di cui al
presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene.
Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le
modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato
ai sensi dell'art. 32 della presente legge.
2. Si applica l'art 3, comma 95, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni
ricadano nella circoscrizione di un solo comune, e'
attribuita ad esso una partecipazione nelle societa' di cui
al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non
possono essere alienati ne curano l'esercizio e la
valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato
a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 3 e
quello delle societa' cui sono da conferire beni
alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni,
possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a
soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato
dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione del
contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte con il terzo finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art.
3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12
della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: novanta e'
sostituita dalla seguente: centoventi .
10. Sulla attuazione delle disposizioni del
presente articolo, sulla entita' e qualita' della
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e
sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3, i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze presentano una relazione annuale al
Parlamento".
- Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice
civile, sopra richiamato:
"Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in
natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal presidente del tribunale, contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione
seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito
non e' inferiore al valore nominale, aumentato
dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte
del conferimento. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale
si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel
termine di sei mesi dalla costituzione della societa',
controllare le valutazioni contenute nella relazione
indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando
le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono
restare depositate presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'".
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
"Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero
della difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata
valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali
derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze
armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, nonche' con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente
agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro
dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree
protette o di particolare pregio naturalistico, sono
individuati, per la loro dismissione, attraverso
alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi
in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in
relazione ai quali sia accertato il venir meno
dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero
non risulti piu' economicamente conveniente la gestione
diretta. Resta confermato quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
disposizioni contenute nelle lettere da a) a e), del comma
112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. I comuni, le province e le regioni nel cui
territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o
concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il
Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni,
alle province e alle regioni il valore dei beni determinato
e approvato ai sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di
prelazione deve essere esercitato entro il termine di
quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza
della notificazione comuni, province e regioni hanno
diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni
successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle
province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le
regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione
pubblica degli immobili oggetto di dismissione o
concessione.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e
gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente
articolo e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di
lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero
della difesa con le modalita' di cui all'art. 17, terzo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del
Ministero della difesa, per il conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo,
strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, lettera f),
della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: Nei
casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra
l'amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
presente articolo, non siano state ancora definitivamente
concluse alla data del 31 dicembre 1998:
a) le aree del demanio dello Stato oggetto di
permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita'
continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del
presente articolo e che siano state destinate in modo
irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle
comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono
trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale;
b) gli alloggi di servizio, se e in quanto
venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali,
destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del
personale militare, realizzati a carico delle risorse
finanziarie dell'ente locale sono considerati
infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di
cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono
fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da
stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e
penali derivanti da inadempienze contrattuali .
6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare
applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai
beni individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica
semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le
dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative
destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al
Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle
regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le
riguardano".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 112,
della legge n. 662 del 1996:
"112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto
17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico contabile,
mediante conferimento di apposito incarico a societa' a
prevalente capitale pubblico, avente particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di
utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni
che interessino enti locali, anche in relazione alla
definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra'
procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
c) alla determinazione del valore dei beni
provvede la societa' affidataria tenendo conto della
incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali
modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie
dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal
Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della
difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene
sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione
puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale,
anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di
pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti
inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se
sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni
degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi,
il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali
immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali
che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale
sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando,
in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli
immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le
approvazio-ni e le autorizzazioni di cui alla predetta
legge sono rilasciateentro e non oltre il termine di
centottanta giorni dalla ricezionedella richiesta;
f) (abrogata)".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 95,
della legge n. 662 del 1996:
"95. Gli utili spettanti all'erario in relazione
alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche'
i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva
o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti
nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo
medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis,
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal
comma 111, per il potenziamento dell'attivita'
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva
attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni
ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al15 per cento del
valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni
devono essere destinate al finanziamento degli investimenti
ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77".
- L'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del
1996, e' riportato nella Nota all'art. 2.



 
ART. 5.
(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge." sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di trascrizione" a: "nonche'".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'";
b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";
c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di priorita'", sono inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
"Art. 43 (Ferrovie dello Stato S.p.a.). - 1.
L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969, n. 1107/1970 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n.
1893/1991 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a. negli anni dal 1994 al 1998
inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto
viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal
contratto di servizio pubblico e dal contratto di
programma, e' accertato in via definitiva, senza dare luogo
a conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli
stessi anni e per gli stessi contratti, ed e' articolato
nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541,
2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal
1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio
pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359,
3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal
1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la
devoluzione (parole soppresse: , avvenute in base a
specifiche disposizioni di legge, ) dei beni immobili che
risultano iscritti nel bilancio della societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. al 31 dicembre 1997, cosi' come
certificato dalla societa' di revisione ed approvato
dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di
trasferimento di proprieta'.
2-bis. Gli uffici del territorio, le
Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari
e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione,
intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni,
sulla base di note di trascrizione, domande di
intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa'
Ferrovie dello stato - Societa' di trasporti e servizi per
azioni e corredate da estratto notarile autentico del libro
inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni
e volture sono esenti dai tributispeciali catastali e danno
luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate (parole soppresse: le modalita' di
trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2,
nonche' ) le competenze del Comitato costituito sulla base
dell'art. 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di
strumentalita' alle attivita' concesse, dell'appartenenza
al patrimonio immobiliare della societa' Ferrovie dello
Stato S.p.a. di beni non iscritti in bilancio e dalla
stessa rivendicati in via amministrativa e della
regolarita' dell'autocertificazione da parte della societa'
medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini
delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e
diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la
devoluzione a titolo di trasferimento di proprieta' e
l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in
godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno
tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che
restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione
di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h),
13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui
al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche'
alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro
primo del codice della navigazione e relative norme di
esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del
settore ferroviario in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che,
conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica disponga la valutazione del
ramo d'azienda Gestione dell'infrastruttura ai sensi
dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a
costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un
fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto
dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre
1997.
6. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in
deroga a quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 della legge
24 dicembre 1993, n. 560, e' autorizzata a provvedere alla
integrazione dei piani di vendita regionali gia' approvati,
al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma
2, lettera b), dell'art. 1 della legge stessa fino alla
concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalita' e
condizioni previste dalla legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di
ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.
come stabilito dall'art. 59, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1o gennaio 2002, nei
confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero
che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di
categoria, dalla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,
all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art.
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei
casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle
suddette disposizioni sia gia' iniziato prima della data di
entrata in vigore della presente legge, i rapporti di
lavoro sono risolti dalla data stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente
della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al
fondo pensioni di cui all'art. 209 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' optare, in ogni caso, per il
trasferimento della posizione assicurativa accreditata
presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S.,
secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste
dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. che per ragioni di
servizio risiede permanentemente in territorio estero di
confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro
ai sensi del comma 7 avverra' in ogni caso con un preavviso
di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del
decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
560 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - 1. Sono alloggi di edilizia
residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente
legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi
compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a
totale carico o con concorso o con contributo dello Stato,
della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con
i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
nonche' dagli Istituti autonomi per le case popolari
(I.A.C.P.) edai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con leggeregionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad
eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresi':
a) agli alloggi di proprieta'
dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
costruiti od acquistati ai sensi dell'art. 1, n. 3), delle
norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della
legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975,
n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive
modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici
all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprieta'
della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. costruiti od
acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato in societa' per azioni. Le modalita'
di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto
di concessione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(C.I.P.E.) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli enti di
sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora
nella disponibilita' degli enti medesimi;
d) (abrogata).
2-bis. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalita' di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a
quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge
1o giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli
articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge
gli alloggi di servizio oggetto di concessione
amministrativa in connessione con particolari funzioni
attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati
con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, nonche' quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, formulano, su
proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non
proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
determinati immobili nella misura massima del 75 per cento
del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di
ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al
comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro
globalita'. Trascorso tale termine, gli enti proprietari,
nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle
alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma
della presente legge.
4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita
di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente
segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede
all'assegnazione ai soggetti aventi diritto.
5. L'alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e' consentita esclusivamente per la
realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di
tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui
al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i
quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre
un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei
canoni e delle spese all'atto della presentazione della
domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei
familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari
di reddito familiare complessivo inferiore al limite
fissato dal C.I.P.E. ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di
handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio
condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del
medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi ad
eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i
quali possono essere alienati a terzi purche'
all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
locazione sulla base della normativa vigente in materia di
edilizia residenziale pubblica.
8. Per le finalita' di cui al comma 6, gli enti
proprietari adottano le opportune misure di pubblicita' e
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di
acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono
presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di
prima applicazione della presente legge, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro
un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.
Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti
a terzi purche' in possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto
all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Hanno titolo di priorita' a parita' di prezzo
nell'acquisto le societa' cooperative edilizie iscritte
all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto
d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai
fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi
di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2,
lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere
offerti prioritariamente agli enti locali.
10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal
valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100
alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale
del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero
delle finanze a seguito della revisione generale disposta
con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi'
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per
ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino
al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo
viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento
del contratto di alienazione.
10-bis. In caso di necessita', documentata
dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d), del
primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei costi
sostenuti per i suddetti interventi.
11. La determinazione del prezzo puo' essere, in
alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita
dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
In tal caso la determinazione del prezzo si intende
definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico
erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della
domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni
dalla comunicazione della determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con
le seguenti modalita':
a) pagamento in unica soluzione, con una
riduzione pari al10 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non
inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con
dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu'
di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa
iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo
dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi
da 15 a 19, nonche' i proventi dell'estinzione del diritto
di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle
finalita' indicate al comma 5, rimangono nella
disponibilita' degli enti proprietari. Tali proventi sono
contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case
popolari competente per territorio, comunque denominato,
nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e
versati in un apposito conto corrente denominato Fondi CER
destinati alle finalita' della legge n. 560 del 1993,
istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a
norma dell'art. 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130 .
14. Le regioni, su proposta dei competenti
I.A.C.P. e dei loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale, determinano annualmente
la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la
riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e
manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi
integrati, nonche' ad opere di urbanizzazione socialmente
rilevanti. Detta quota non puo' comunque essere inferiore
all'80 per cento del ricavato. La parte residua e'
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unita'
immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici
destinati ad edilizia residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui
al comma 15 puo' esercitare il diritto di prelazione ai
sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove
questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal
citato art. 38, nei successivi sessanta giorni possono
presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici,
enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune
misure di pubblicita'.
17. Decorso inutilmente anche il termine di
sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione e'
effettuata a chiunque ne faccia domanda.
18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai
soggetti di cui al comma 16 e' effettuata a prezzo di
mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico
erariale. Il pagamento puo' avvenire in forma rateale entro
un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di
interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre
all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo
di cui al primo periodo del comma 18.
20. Gli alloggi e le unita' immobiliari
acquistati ai sensi della presente legge non possono essere
alienati, anche parzialmente, ne' puo' essere modificata la
destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data
di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino
a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di
vendita gli I.A.C.P. e i loro consorzi, comunque denominati
e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di
prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula
degli atti di compravendita degli alloggi e delle unita'
immobiliari di cui alla presente legge e' predisposta dagli
uffici tecnici degli enti alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli
alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili
(I.N.V.I.M).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla
Gestione case per lavoratori (G.E.S.C.A.L.) nel territorio
del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili
distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono
beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di
precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il
pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria,
secondo quanto previsto dall'art. 29, primo comma, della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, purche' detengano l'alloggio
da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai
sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di
acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere
la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge beneficiando
delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26
delle norme approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art.
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma
dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e
successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente
dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo
28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento
del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'art. 28 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'art. 7
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato
dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della
presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle
condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla
medesima data".



 
ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000 "," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000 "," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire 650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
" ART. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000 " sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
" 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione ";
c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75 per cento ";
b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto ".
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose ";
b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici ".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del T.U.I.R.,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, come modificato da ultimo dalla presente
legge:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a
formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni
caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al
coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza
di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto
erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti
ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati
ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517,
e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1
sono deducibili anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h), del
comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino a L. 1.800.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione
spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
immobili di cui all'art. 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. E considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata".
- Si riporta il testo dell'art. 817 del codice
civile, sopra richiamato:
"Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'
altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima".
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 13,
13-bis del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, come modificati da ultimo
dalla presente legge:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito: a) fino a L. 15.000.000 |18,5 per cento b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 |25,5 per cento c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 |33,5 per cento d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 |39,5 per cento e) oltre L. 135.000.000....................... |45,5 per cento
2. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e
13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli
articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105 e' riconosciuto come credito limitato
ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del
comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima
degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione
fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa
agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base
al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del
credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di
precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta
limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta'
di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14".
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia).
- 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato:

1) L. 1.057.552, se il reddito complessivo non
supera L. 30.000.000;

2) L. 961.552, se il reddito complessivo e'
superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;

3) L. 889.552, se il reddito complessivo e'
superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000;

4) L. 817.552, se il reddito complessivo e'
superiore a L. 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
complessivamente L. 408.000 per l'anno 2000, L. 516.000 per
l'anno 2001 e L. 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002 da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il
suddetto importo e' aumentato di L. 240.000 per ciascun
figlio di eta' inferiore a tre anni.
2. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione
prevista dallalettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano
a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a
L. 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste".
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di
pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti
alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) L. 1. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000;
b) L. 1.650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.100.000 ma
non a L. 9.300.000;
c) L. 1.550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.300.000 ma
non a L. 15.000.000;
d) L. 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000
ma non a L. 15.300.000;
e) L. 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000
ma non a L. 15.600.000;
f) L. 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.600.000
ma non a L. 15.900.000;
g) L. 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.900.000
ma non a L. 30.000.000;
h) L. 950.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 30.000.000
ma non a L. 40.000.000;
i) L. 850.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 40.000.000
ma non a L. 50.000.000;
l) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 50.000.000
ma non a L. 60.000.000;
m) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.000.000
ma non a L. 60.300.000;
n) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.300.000
ma non a L. 70.000.000;
o) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 70.000.000
ma non a L. 80.000.000;
p) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 80.000.000
ma non a L. 90.000.000;
q) L. 250.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.000.000
ma non a L. 90.400.000;
r) L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.400.000
ma non a L. 100.000.000;
s) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
rapportata al periodo di pensione nell `anno, cosi'
determinata:
a) L. 190.000, per i soggetti di eta' inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione non supera L. 9.400.000;
b) L. 120.000, per i soggetti di eta' inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000;
c) L. 430.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione non supera L. 9.400.000;
d) L. 360.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000;
e) L. 180.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera L. 18.000.000 ma non L. 18.500.000;
f) L. 90.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera L. 18.500.000 ma non L. 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d),
e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno
di eta'.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio a
di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro
autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro
dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una
detrazione secondo i seguenti importi:
a) L. 300.000, se l'ammontare del reddito
complessivo non supera L. 9.100.000;
b) L. 200.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000;
c) L. 100.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera L. 9.300.000 ma non L. 9.600.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79,
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile
con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera
L. 9.100.000;
b) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.100.000 ma non a L. 9.300.000;
c) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.300.000 ma non a L. 9.600.000;
d) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.600.000 ma non a L. 9.900.000;
e) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.900.000 ma non a L. 15.000.000;
f) L. 200.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
15.000.000 ma non a L. 30.000.000;
g) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
30.000.000 ma non a L. 60.000.000".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso
di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu'
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e'
riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse
condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte
dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede
lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art.
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo cheil datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede diritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice
civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitaria, in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli
infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per
legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per
assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che il
contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a
cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la
concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In
caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del
quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a
tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta e' determinata
applicando una aliquota non superiore al 22 per cento; in
tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di
acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi
riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede
diritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con
il competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al
competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del
diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il
valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per
la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il
termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella
misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e
f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della
legge n. 431 del 1998 (richiamati nell'art. 13-ter del
T.U.I.R.):
"Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il
contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
le parti possono stipulare contratti di locazione,
definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, che provvedono alla definizione di
contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,
ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima
scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul
rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte
del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di
cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di
proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della
data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del
presente articolo".
"Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di
favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
che individui i criteri generali per la definizione dei
canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla
rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire
particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono
stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti
prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I
criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto
costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di
cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1, sono
indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte
del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo
delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro
convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di applicazione dei benefici di cui all'articolo
8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
con apposito decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da
parte dei comuni le organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e
coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli
facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, criteri in materia di
determinazione da parte delle regioni dei canoni di
locazione per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni
ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma".
- Si riporta il testo dell'art. 48-bis del
T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 48-bis (Determinazione dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini
della determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni
dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
a) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47, i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l`attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento;
b) ai fini della determinazione delle
indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme
erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche'
a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli
114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di
spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi
criteri siano disposti dagli organi competenti a
determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni
vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1
dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la
quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute
fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto
complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a
ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni
vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai
distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si
applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo
d'imposta;
d) per le prestazioni periodiche indicate alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 non si
applicano le disposizioni del richiamato articolo 48 e le
stesse costituiscono reddito per l'87,5 per cento
dell'ammontare lordo corrisposto".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 47, sopra richiamato, del T.U.I.R., approvato con
D.P.R. n. 917 del 1986:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei
salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a
carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono
essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per
legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero
professionale intramuraria del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale, del personale di cui
all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli
altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della
legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le
indennita', comunque denominate, percepite per le cariche
elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816,
nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma
di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1
sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a
condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione,
che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali
princi'pi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f),
g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di
lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste
dall'articolo 13".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, come da ultimo modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 (Disposizioni finali) - 1. L'imposta
comunale sugli immobili non e' deducibile ag1i effetti
delle imposte erariali suiredditi.
2. (Abrogato).
3. Dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale
sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino
alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito
dell'unita' immobiliare che concorre alla formazione del
reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i
redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i
redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni
agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'articolo 29
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno
effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in
corso al 10 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di
imposta non concide con l'anno solare, per quelli prodotti
dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal lo gennaio 1993 e' soppressa
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel
caso in cui il presupposto di applicazione di essa si e'
verificato anteriormente alla predetta data; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote
massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al
bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto
di applicazione di essa si verifica dal 1o gen-naio 1993
fino al 10 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella
dichiarazione, e' assunto in misura pari a quello
dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in
caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato
in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data,
a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di
costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle
aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a
base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed
incrementative sono computabili solo se riferibili al
periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai
sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
400 del 1988, come da ultimo modificato dall'art. 11 della
legge 5 febbraio 1999, n. 25:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n.
133 del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 (Modifica ai criteri di determinazione
del reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tassazione degli immobili, per
razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche'
al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei
nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati,
calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c),
con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito
d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a
quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i
redditi derivanti da locazione o da altre forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi,
limitazione di tale regime alla parte che non eccede i
tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del
vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati,
basato sulla loro integrale inclusione nel reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito,
correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata
al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare
stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due
regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in
particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di
non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per
effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione
periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto
conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di
coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori
d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione
di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito
dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, per il reddito degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3
della legge 10 giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto
dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse
pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione
degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche
al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia
finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta
comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il
medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, odi
altra misura agevolativa in favore dei conduttori,
limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere
dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi
posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui
trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti
rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi
del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e
autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle
successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti
collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto
imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le
basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione
dei redditi figurativi derivanti dalle unita' immnobiliari
e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza
totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di
quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti
i tributi ed armonizzazione della relativadisciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare
delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte
dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in
ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi
previsti, di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari
relativi alle materie di cui alle lettere precedenti
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante
decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per
stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria
o straordinaria.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi previsti dal presente
articolo e previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente la determinazione del
reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del contribuente e delle relative pertinenze e'
abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
[Commi abrogati:
5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al
comma 4, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si
deduce, fino a concorrenza dell'ammortare del relativo
reddito, un importo fino a L. 1.100.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili
di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
6. I riferimenti alla deduzione di cui
all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, contenuti nell`articolo 1, quarto comma, lettere
b), b-bis) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla
deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di
cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000.
Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
dovute per lo stesso periodo di imposta.
8. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma
3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e' elevata a lire
380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
dovute per lo stesso periodo di imposta.]
9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un D.L.vo
volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e
condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri
direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300
miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente
articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono
derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675
miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno
2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo
a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle
commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del
gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono
alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze
sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da
parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla
riscossione".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n.
600 del 1973, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Dichiarazione dei soggetti passivi). -
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi
posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di
cui al successivo art. 13, devono presentare la
dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione e' unica agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi
attivi e passivi necessari per la determinazione degli
imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte
stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si
considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e
delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche e' unica
per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre
persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i
redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a
norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e
18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere
a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del
predetto testo unico devono essere dichiarati solo se
corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla
effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun
reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di
scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta nonche' redditi fondiari per un importo
complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo
10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non
superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla
tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto
redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione
principale e sue pertinenze purche' di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10,
comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui
redditi;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue
pertinenze purche' di importo non superiore a quello della
deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali
la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare
spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
citato testo unico, e le ritenute operate risulta non
superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai
fini della scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi che approvano le intese con le confessioni religiose
di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono
presentare apposito modello, approvato con il decreto di
cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui
all'art. 7-bis, con le modalita' previste dall'art. 12 ed
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi;
d) [lettera abrogata];
e) [lettera abrogata];
e-bis) [lettera abrogata].
[Comma abrogato].
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto
comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare
la dichiarazione dei redditi.
Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi
esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci
l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante
legale".
- Si riporta il testo dell'art. 48 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non
superiore complessivamente a lire 7.000.000; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto
disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato D.L.vo n.
124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR
destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle
medesime forme pensionistiche complementari per un importo
non superiore al 2 per cento della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR
e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le
fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato D.L.vo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo
quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo
D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i
contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal D.L.vo
14 dicembre 1995, n. 579;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione
di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie
di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del
datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o,
fino all'importo complessivo giornalieri di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere
b) ed f) del com-ma 1 dell'articolo 47;
f) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 65, con
esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e
l'utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei
dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
g) il valore delle azioni, in caso di
sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e
2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da
societa' che direttamente o indirettamente, controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri
di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste,
nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici
delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto
del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento
dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei
valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e
dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di
ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative
alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei
generi in natura prodotti dal-l'azienda e ceduti ai
dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;
se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo
54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo 30 aprile 1992
n 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume
il 50 per cento della differenza tra l'importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della concessione del prestito e l'importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale
disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al l gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in
uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del D.P.R.
15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito
nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di
prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita'
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5.
9. l'ammontare degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro" ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca:
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice
civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate) - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un altra societa' dispone
di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza
dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle
quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- Si riporta il testo dell'art. 63 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come da ultimo
modificato dall'art. 8 del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461:
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze
attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e
di valute estere si computano per la sola parte che eccede
i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare
il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza
estera si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo
57 si computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di
cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi
stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso
articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti
interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o
ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre
1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a
decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono
ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli
interessi passivi che eccedono tale ammontare sono
deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli
interessi passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo
10".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.vo n.
241 del 1997, come da ultimo modificato dall'art. 1 del
D.L.vo 24 marzo 1999, n. 81, dall'art. 20 del D.L.vo
26 febbraio 1999, n. 60 e dall'art. 2 del D.L.vo 2 dicembre
1999, n. 464:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta'
di eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e'
ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai
sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [soppressa];
e) ai contributi previdenziali dovuti da
titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con D.-L.
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le
sanzioni individuate con decreto del Ministro delle
finanze;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui
al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L.vo n.
360 del 1998, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal
10 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno,
da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata la
equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo
11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota
di compartecipazione dovra' cumulare la parte
specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle
province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al
finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse
trasferiti.
3. I comuni possono deliberare, entro il
31 ottobre, la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro
30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo'
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni
anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.
4. L'addizionale e' determinata applicando al
reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota
stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente
e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per
le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale
e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute
da parte dei sostituti di imposta si applicano le
disposizioni previste per l'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'arti-colo 50, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n.
446.
6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli
assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il
sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno.
7. La ripartizione tra le province e tra i comuni
delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata,
salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero
dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle
somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei
redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno
precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro
l'anno successivo a quello in cui e' effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede ad
effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le
somme spettanti, al titolo di acconto, per l'anno
successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei
redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui
si riferisce l'addizionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare
la ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento
contabile dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni
annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti.
Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma
e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, a titolo di acconto per l'intero importo
versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti
statistiche generali pubblicate dal Ministero delle
finanze.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini
dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni
forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e
notizie utili. Le province ed i comuni provvedono,
altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo
28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal
presente decreto, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e
di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del D.L.vo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle
imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle
relative addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo
50, comma 7, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 1997, n.
281".
- Si riporta l'art. 46 del T.U.I.R. (richiamato
nell'art. 1 del D.L.vo n. 360/1998):
"Art. 46 (Redditi di lavoro dipendente). -
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad
esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma,
del codice di procedura civile".
- L'art. 47 del T.U.I.R. (richiamato nell'art. 1
del D.L.vo n. 360/1998) e' riportato sopra.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 50
del D.L.vo n. 446 del 1997 (richiamato nell'art. 1 del
D.Lgs. n. 360/1998):
"4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente
e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il
relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di
undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo
e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui
sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo
da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui
all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973".
- La decisione n. 819/1995/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce
il programma d'azione comunitaria "Socrate", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale L 087 del 20 aprile 1995. La
decisione n. 576/1998/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 1998, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale L 077 del 14 marzo 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, legge
n. 133 del 1999:
"5. All'articolo 3, comma 162, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo
al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996;" sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo'
essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore
di tale incremento;";
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) possibilita' di applicare la nuova
disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto
delle imprese individuali e delle societa' di persone in
regime di contabilita' ordinaria; .
(Omissis)".
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 3, comma 162, della legge n. 662 del 1996, sopra
richiamato:
"162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il
riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto
delle esigenze di efficienza, rafforzamento e
razionalizzazione dell'ap-parato produttivo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria del capitale investito di
un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la
remunerazione ordinaria del capitale investito sara'
determinata in base al rendimento figurativo fissato
tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con
riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle
riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e
delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da
conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo
al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996; la nuova disciplina puo' essere applicata anche con
riferimento ad un moltiplicatore di tale incremento;
possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel
caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non
rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o
razionalizzazione dell'apparato produttivo;
b-bis) possibilita' di applicare la nuova
disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto
delle imprese individuali e delle societa' di persone in
regime di contabilita' ordinaria;
c) previsioni di particolari disposizioni per
le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui
alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo
e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di
conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle
riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta
sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta
sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione
del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico
delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere
previste diverse modalita' di rateazione non superiori in
ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti
temporanei di favore per le societa' i cui titoli di
partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati
regolamentati italiani, consistenti in riduzioni
dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera
b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si
applica per i primi tre periodi di imposta successivi a
quelli della prima quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali
incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia
avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di
borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati
regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi,
con possibilita' di apportare misure di coordinamento con
le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anche al
fine di evitare disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito
di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui
alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi
l'ammontare del credito di imposta non potra' essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
societa' alla cui distribuzione di utili il credito di
imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste
nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
procedendo anche alla revisione della disciplina delle
ritenute sugli utili di cui e' deliberata la
distribuzione".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
449 del 1997, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le
spese sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e'
ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state
sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta
successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire
la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche, in funzione del
contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende
unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626, e dal D.L.vo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni',
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi
1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute
nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio
1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per
cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una
quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare
sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono
destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b)
del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e
con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai
seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che
hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui
al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di
pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire
al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel
senso che l'amministrazione preposta alla tutela del
vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria
competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli
interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in
relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione
stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
il numero 127-undecies) e' inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica; .".
- L'art. 13-bis del T.U.I.R. e' riportato sopra.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del D.L.vo n.
446 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie) - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i
periodi d'imposta in corso al 10 gennaio 1998 e al 1o
gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per
i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o
gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta
personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e
percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31,
nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per
ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto
stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una
diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare
dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3
anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 10 gennaio 1998, prendendo a
riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati
dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria
attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
regioni e' determinata in misura proporzionale alla base
imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via
ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata
in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere
computata in detrazione dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per
l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000".
-Si riporta il testo dell'art. 67 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come modificato da
ultimo dalla presente legge:
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1.
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non
superiore a quella risultante dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti
sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo'
essere superata in proporzione alla piu' intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in
misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le
quote di ammortamento relative alla differenza sono
deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i
limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla
meta' della misura massima il minore ammontare non concorre
a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non
dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene
rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui
sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso del-l'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria
le quote di ammortamento sono determinate in ciascun
esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento
anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa
utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per
oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni
mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il
Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire,
nel limite della meta', la predetta durata minima dei
contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora
venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura
massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del
medesimo comma 3.
8-bis. [Sempreche' non siano destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni
da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli indicati
nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore
a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore
a 350 centimetri cubici].
8-ter. [abrogato].
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto
le quote di ammortamento sono deducibili nella
determinazione del reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma
6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una
somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del
canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della
tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono
deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di
cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per
gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa
installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto".
- Si riporta il testo dell'art. 2, testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
D.P.R. n. 39 del 1953, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse
di cui al precedente articolo sono commisurate:
a) alla cilindrata determinata in cmc per i
velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri,
per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini
leggeri;
b) alla potenza in CV dei motori, determinata
con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti
gli altri autoveicoli adibiti altrasporto di persone, per
gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli
autoscafi;
c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti
al trasporto di persone;
d) alla portata espressa in q.li (differenza
tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del
veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno
carico inferiore a 12 tonnellate;
d-bis) al peso complessivo, al numero degli
assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli
autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a
pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;
d-ter) al peso massimo dei rimorchi
trasportabili per le auto-motrici;
e) alle persone trasportabili per gli autocarri
autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e
cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e'
stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore
ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli
adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova
degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore
ausiliario e degli autoscafi.
Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la
destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di
circolazione".



 
ART. 7.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre
imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:
" e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: " di vendita al dettaglio e all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa ";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";
C) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere
aventi corso legale e a crediti in valute estere,
eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese
le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e
a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione
dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli.
Si considerano in articolare operazioni relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai, versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del
lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e
quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni
di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da
soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche
agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente
decreto;
10) [soppresso];
11) le cessioni di oro in lingotti, pani,
verghe, bottoni, granuli;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2
fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o
feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da
imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) [soppresso];
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura
e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da
enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e
della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e
assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi; sangue e latte umani
e di plasma sanguigno;
25) (soppresso);
26) (soppresso);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche,
ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati o importati senza il diritto alla
detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2".
- Si riporta, di seguito, l'intitolazione delle
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/1972:
Tabella A, parte I (Prodotti agricoli e
ittici); Tabella A,parte II (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 4%); Tabella A,parte III (Beni e servizi
soggetti all'aliquota del 10%); Tabella B (Prodotti
soggetti all'aliquota del 20 per cento).
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n.
457 del 1978:
"Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia,
quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica,
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 9,
della legge n. 537 del 1993:
"9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 8 del presente articolo, si applicano fino al
31 dicembre 1996".
- Si riporta l'art. 19-bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 (aggiunto dall'art.
3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313), cui va
ora riferito il richiamo contenuto nell'art. 14, comma 9,
legge n. 537/1993:
"Art. 19-bis 1 (Esclusione o riduzione della
detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e'
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attivita' propria, dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso
pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e'
ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da
diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette
autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione
l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori
di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto
di persone ed al transito stradale delle autovetture e
autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e
bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione
in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione,
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e'
ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa alle spese di rappresentanza,come definite ai fini
delle imposte sul reddito;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa acquisto di fabbricati, o di porzione di
fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa
alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione
degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle
predette porzioni. La disposizione non si applica per i
soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad
operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che
comportano la riduzione della percentuale di detrazione a
norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis".
- Si riportano le lettere a) e c) dell'art. 54
del decreto legislativo n. 285 del 1992 (richiamate
nell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972):
"a) autovetture: veicoli destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello
del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente".
- Si riporta la Tabella B, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (richiamata
nell'art. 19-bis 1 sopra riportato):
"Tabella B - Prodotti soggetti all'aliquota del
20 per cento:
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso
industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti
o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente
del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate,
anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o
altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincilla',
ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera,
zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra
sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca,
ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e
relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la
cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione naturale in bottiglia;
d) [soppressa];
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con
cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di
cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore
diesel superiore a 2500 centimetri cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di
cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza
lorda superiore a diciotto tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari
dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 643 del 1972:
"Art. 2 (Applicazione dell'imposta). -
L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo
oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa
di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di
un diritto reale di godimento sull'immobile. Si considerano
atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite
forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art.
2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni
tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni
di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste
dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare.
Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto,
l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
In caso di vendita con riserva di proprieta' e di
locazione con clausola di trasferimento della proprieta'
vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera
avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della
locazione. Gli immobili e i diritti reali di godimento
alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito
anteriormente al 1o gennaio 1973 mediante scrittura non
avente data certa si considerano alienati o acquistati a
tale data.
L'imposta non si applica all'atto del
trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica
utilita' o della cessione all'espropriante in caso di
procedura espropriativa per pubblica utilita'".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 13,
della legge n. 449 del 1997:
"13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle
risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il
Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999,
realizza un piano straordinario di attivita' finalizzato al
completo classamento delle unita' immobiliari, anche
ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con
soggetti pubblici e privati, aventi particolari
qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero
ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione
con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini,
per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati
gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di
ruralita', il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
L'attuazione degli interventi previsti dal piano
straordinario di attivita' di cui al primo periodo del
presente comma sara' effettuata sulla base di uno o piu'
specifici progetti definiti sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
Al fine della progettazione degli interventi
medesimi, il Ministero delle finanze potra' avvalersi della
banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard
tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il
progetto di sistema informativo della montagna di cui alla
legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per
l'attuazione del programma di cui al presente comma,
stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60
miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge, nonche', per quanto
specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante
le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per
gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da
iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della Tariffa,
parte I, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, e relative note, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della | proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o| costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, | compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i | provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i| trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal | successivo periodo: | 8 per cento
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative | pertinenze: | 7 per cento ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli| e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli| imprenditori agricoli a titolo principale o di | associazioni o società cooperative di cui agli articoli | 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: |15 per cento ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di | interesse storico, artistico e archeologico soggetti | alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché | l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro | conservazione e protezione: | 3 per cento ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case di | abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al | decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, | pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto| 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota | II-bis): . | 3 per cento ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o| porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore | aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero | 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti | di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale | dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, | a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che | intende trasferirli entro tre anni: | 1 per cento ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato | ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi| costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore| di comunità montane: |lire 250.000 ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati| all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: |lire 250.000 ---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento avviene a favore di | organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) | ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):|lire 250.000
I) Per gli atti traslativi stipulati da
imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni
o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre
al pubblico ufficiale rogante la certificazione della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il
beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che
dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano
la stessa certificazione; qualora al termine del triennio
non sia stata prodotta la documentazione prescritta
l'ufficio del registro competente provvede al recupero
della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel
caso di destinazione dei terreni, e delle relative
pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro
dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del
registro competente. In caso di omessa denuncia si applica
una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta
dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei
casi in cui si procede al recupero della differenza di
imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento
del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di
mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3
per cento la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla
legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali
dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli
estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei
registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora
imposto deve presentare, contestualmente all'atto da
registrare, una attestazione, da rilasciarsi
dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da
cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione
dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in
cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di
registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta
sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni
relative ai beni situati nel territorio della regione
siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono rilasciate dal competente organo della regione
siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentirel'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
beni culturali e ambientali da immediata comunicazione
all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e'
dovuta una soprattassa pari al trenta per cento
dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota del per cento agli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso
e agli atti traslativi o constitutivi della nuda
proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti
condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio
del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un
anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquisito come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a
pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche
in regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui
all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art.
3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art.
5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art.
2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre
1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'art.
16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul
valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo
le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili' nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se
si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra
l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in
assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30
per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le
predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile
acquistato con i benefici di cui al presente artico,
proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazioneprincipale.
II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla
quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1
per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
nella misura ordinaria e si rende applicabile una
soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora
di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo
unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per
il recupero delle imposte ordinarie da parte
dell'amministrazione finanziaria.
II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo
svolgimento della o propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 gennaio 1996, relativo ai parametri per la
determinazione dei ricavi, compensi e volumi d'affari, e'
stato successivamente modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del T.U.I.R.,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 59 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore
a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita'
delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio
precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del
comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di
formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si
imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a
partire dal piu' recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il
valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio
dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e'
superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato motiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi
in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono
valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio
stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le
opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio
nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le
esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al
minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo
del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni
delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti,
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e
nei quattro esercizi successivi".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n.
448 del 1998, come da ultimo modificato dalla presente
legge. La modifica al comma 10, lettera c), e' stata
disposta dall'art. 12, comma 4, della presente legge, cui
si rinvia quanto alla data di decorrenza degli effetti:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiegodi oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o -
11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali
per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise
come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione
degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri
dell'Unioneeuropea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti
di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, e al numero 11 della
Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la
misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono
rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure
stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle
aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge,
valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal l gennaio 2005, sono stabilite con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza
annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di
anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli
minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura ditali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita
una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero il della tabella Adell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati
nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione
annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente, nonche' al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono
detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
e il versamento a saldo sono effettuati nei due, mesi
suc-cessivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di
versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i
principi generali stabiliti dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto
delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri
sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante
dalla riduzione, operata annualmente nella misura
percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale
sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rfornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il
70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori,
per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio
liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica
E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,
esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del
Ministro delle finanze, e individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri
gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a
11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante
credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con
incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F, con la concessione di
un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire
20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da
traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa
sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di
lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate
concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni
di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la
destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la
prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
comma 10, lettera a)".
- Per l'individuazione delle zone climatiche
menzionate nell'art. 8 della legge n. 448/1988, si rinvia
all'art. 2 della legge n. 412 del 1993, riportato nelle
Note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
449 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 11 (Incentivi fiscali per il commercio).
- 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete
distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al
1o gennaio 1998, e' concesso un credito d'imposta alle
piccole e medie imprese commerciali, come definite dal
decreto 18 settembre 1997, del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al
dettaglio e all'ingrosso, ivi comprese le rivendite di
generi di monopolio operanti in base a concessione
amministrativa, a quelle di somministrazione di alimenti e
bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni
strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti
di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle
"Attivita' non precedentemente specificate", di cui al
decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive
modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni
concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici,
costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di
impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si
applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo.
2. Il credito d'imposta e' determinato in misura
pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA,
con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle
imprese. Il credito puo' essere fatto valere ai fini
dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le
modalita' ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni
attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e
6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si
applicano altresi', fatto salvo quanto disposto dal
presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11
e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito
d'imposta non e' rimborsabile e non limita il diritto al
rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme
restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono
versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il
provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle
somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi
interessi e sanzioni.
4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici
previsti dal presente articolo e' presentata agli uffici
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini
stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data
dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente
articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere
presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al
presente articolo.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato delega le attivita' di controllo, cosi'
come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie
misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
per la rapida attivazione degli interventi.
7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse
disponibili per la concessione dei benefici il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le
attivita' ispettive sulle imprese beneficiarie delle
agevolazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato possono essere emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo
la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001.
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali
fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal
1o gennaio 1998".
- L'art. 17 della legge n. 400 del 1988
(richiamato nell'art. 11 legge n. 449/1997) e' riportato
nella Nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n.
46 del 1982:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto
programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti
avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o
processi produttivi o al miglioramento di prodotti o
processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi
riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione,
sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria".



 
ART. 8.
(Modifiche alla disciplina concernente le
imposte sulle successioni e donazioni).
l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001 ".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 79
del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Disposizioni in materia di imposte
sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di
imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili). - 1. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) (omissis);
e-bis) (omissis).
1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis)
del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.L.vo 31
ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis).
3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per
gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto
prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai
soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta',
oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi,
una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro
valore complessivo alla data dell'apertura della
successione, se detto valore supera 350 milioni di lire,
per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e
fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire,
per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001.
L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se
versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio
anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui
all'art. 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti
tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di
essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli
29, comma 1, letteran-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis),
del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere
b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva,
le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972.
L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi
fino alla data del 1o gennaio 2003.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' a quelle per le quali
pende, alla predetta data, il termine di presentazione
della dichiarazione di cui all'art. 31 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346;
in tale ultimo caso il termine di presentazione della
dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti
dall'art. 33, comma 1-bis), del D.L.vo n. 346 del 1990,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' prorogato di tre
mesi. Per le dichiarazioni di successione gia' presentate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le
quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di
liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari
sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il
versamento previsto dal predetto art. 33, comma 1-bis, con
esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la
liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da
presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni
dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di
liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati
gli estremi di presentazione della dichiarazione di
successione.
5. La trascrizione del certificato di successione
deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le
dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Con decreto dirigenziale e' approvato il
modello relativo al prospetto di liquidazione e sono
stabilite le modalita' di versamento dei tributi di cui al
presente articolo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quelle del presente articolo".



 
ART. 9.
(Contributo unificato per le spese
degli atti giudiziari).
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 91 c.p.c.:
"Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con
la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna
la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua
sentenza il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal
cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della
notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del
precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota
in margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17 c.p.c.:
"Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore
della causa, ai fini della competenza, si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso
processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e
gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla
proposizione si sommano col capitale".
"Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione
tra piu' parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro
piu' persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione,
il valore della causa si determina dall'intera
obbligazione".
"Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori,
a locazioni e a divisioni). - Il valore delle cause
relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione
di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base
a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
[commaabrogato].
Il valore delle cause per divisione si determina
da quello della massa attiva da dividersi".
"Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari
e a rendite). - Nelle cause per prestazioni alimentari
periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si
determina in base all'ammontare delle somme dovute per due
anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il
titolo e' controverso, il valore si determina cumulando
venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee
o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un
massimo di dieci.
Le regole del comma precedente si applicano anche
per determinare il valore delle cause relative al diritto
del concedente".
"Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a
beni mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a
beni mobili, il valore si determina in base alla somma
indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di
competenza del giudice adito.
Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella
prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza
apposita istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato
o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del
merito, nei limiti della competenza del giudice adito".
"Art. 15 (Cause relative a beni immobili). - Il
valore delle cause relative a beni immobili e' determinato
moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la
rendita catastale del fabbricato alla data della
proposizione della domanda:
per duecento per le cause relative alla
proprieta';
per cento per le cause relative all'usufrutto,
all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto
dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente
per le cause relative alle servitu'.
Il valore delle cause per il regolamento di
confini si desume dal valore della parte di proprieta'
controversa, se questa e' determinata; altrimenti il
giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione
della domanda non risulta il reddito dominicale o la
rendita catastale, il giudice determina il valore della
causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non
offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore
indeterminabile".
"Art. 17 (Cause relative all'esecuzione forzata).
- Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione
forzata si determina dal credito per cui si procede; quello
delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a
norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di
distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti
contestati".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del
1988 e' riportato nella Nota all'art. 6.



 
ART. 10.
(Imposta di registro sui conferimenti in societa').
1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
" ART. 50. - (Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo ";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. ";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 ";
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
" NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. ";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della Tariffa,
parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1
relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso
articolo e nel successivo art. 7: 3 per cento.
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi
costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore
di comunita' montane: lire 250.000.
2. Contratti di associazione in partecipazione
con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1
e nel successivo art. 7: lire 250.000".
- L'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 2 della
tariffa medesima) e' riportato nella Nota all'art. 7.
- L'art. 7, della Tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 2 della
tariffa medesima), contempla atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi ad oggetto motocicli, veicoli a motore
e unita' da diporto.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della Tariffa,
parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e relative
note, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - 1. Atti propri delle societa' di
qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle
societa', compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza
personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:
a) costituzione e aumento del capitale o
patrimonio:

1) con conferimento di proprieta' o diritto reale
di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2):
le stesse aliquote di cui all'art. 1;

2) con conferimento di proprieta' o diritto reale
di godimento su fabbricati destinati specificamente
all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili
di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche'
su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione
dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche'
fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal
conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4
per cento;

3) con conferimento di proprieta' o diritto reale
di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa: lire 250.000;

4) con conferimento di proprieta' o di diritto
reale di godimento su unita' da diporto: le stesse aliquote
di cui all'art. 7;

5) con conferimento di denaro, di beni mobili,
esclusi quelli di cui all'art. 11-bis della tabella, e di
diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti:
lire 250.000;

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni
o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle
costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in
conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in
bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: lire
250.000;
b) fusione tra societa', scissione delle
stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa'
ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe
operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa':
lire 250.000;
c) altre modifiche statutarie, comprese le
trasformazioni e le proroghe: lire 250.000;
d) assegnazione ai soci, associati o
partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o
aventi per oggetto utili in denaro: lire 250.000;

2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui
alla lettera a);
e) regolarizzazione di societa' di fatto,
derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che
continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa:
lire 250.000;
f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui
all'art. 4 del testo unico: lire 250.000;
g) atti propri dei gruppi europei di interesse
economico: lire 250.000.
I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o
unita' da diporto si intendono conferiti alla data
dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro
costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica
se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno
dall'apertura della successione. In ogni altro caso di
regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti
da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma
dell'art. 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti
diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica
l'art. 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti
all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la
societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di
interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4),
si applicano le imposte ivi previste".
- Si riportano gli articoli 22 del D.P..R. n. 131
del 1986, e 9 della Tabella allegata, sopra richiamati:
"Art. 22 (Enunciazione di atti non registrati). -
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in
atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in
essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che
contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle
disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena
pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non
soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo
all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle
disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in
virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a
registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli
atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37,
l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non
ancora eseguita".
"Tabella - (Atti per i quali non vi e' obbligo di
chiedere la registrazione). Art. 9. - 1. Atti propri delle
societa' ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della
tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di
nomina e accettazione degli organi di amministrazione,
controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano
variazione del capitale sociale delle societa' cooperative
e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso;
scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed
i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla
tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e
ogni altra scrittura ad essi inerente".
- Si riportano gli articoli 19, 27 e 43 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con il D.P.R. n. 131 del 1986, come modificati
dalla presente legge:
"Art. 19 (Denuncia uncia di eventi successivi
alla registrazione). - 1. L'avveramento della condizione
sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione ditale atto
prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di
eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo
ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere
denunciati entro venti giorni, a cura delle parti
contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui
interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio
che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a
sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e'
connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
[comma abrogato]: "3. Per gli aumenti di capitale
di cui al comma 6 dell'art. 27 la denuncia deve essere
presentata, per le quantita' sottoscritte fino al decorso
di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni
successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti
giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle
sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad
omologazione la disposizione si applica con riferimento
alla data della notizia del provvedimento di omologazione
anziche' a quella della delibera. In caso di emissione di
obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere
presentata, per le quantita' convertite in ciascun
trimestre del periodo o dei periodi di convertibilita',
entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le
obbligazioni convertibili in azioni di altra societa' la
denuncia deve essere presentata da questa ".
"Art. 27 (Atti sottoposti a condizione sospensiva
approvazione od omologazione). - 1. Gli atti sottoposti a
condizione sospensiva sono registrati con il pagamento
dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto
produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si
riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le
norme vigenti al momento della formazione dell'atto e
quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione
sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti
sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti
dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva
che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del
venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in
misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando
intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto
divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo
fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura
indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati
all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito
dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura
fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od
omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso
dell'intervallo di tempo fissato dalla legge,
l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo
le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione
dell'imposta in misura fissa pagata in sede di
registrazione dell'atto.
[comma abrogato]: "6. Gli aumenti di capitale a
pagamento di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata si
considerano sottoposti alla condizione sospensiva della
sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della
conversione ".
"Art. 43 (Base imponibile). - 1. La base
imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti,
e' costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi
o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del
diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti
a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi
o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma
2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo
all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione
di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione
di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare,
dal valore del bene ceduto o della prestazione che da'
luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il
disposto del comma 2 dell'art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal
corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle
prestazioni ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una
obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra
prestazione o portanti estinzione di una precedente
obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o
estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal
denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata
garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la
garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di
denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma
garantita;
[lettera abrogata: "g) per i contratti di
associazione in partecipazione, dal valore dei beni
apportati dall'associato ];
h) per i contratti diversi da quelli indicati
nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in
denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni
soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul
valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle
prestazioni non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le
obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a
formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o
in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della
stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano
stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per
gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37,
relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi
degli stessi effetti".
- Si riporta il testo dell'art. 70, comma 3,
della legge n. 413 del 1991:
"3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente
le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal
comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
prorogato al 31 dicembre 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 14,
della legge n. 449 del 1997:
"14. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogatoal 31
dicembre 1997 dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative
minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta'
contadina, mediante versamento, previo accertamento da
parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del
bilancio dello Stato".



 
ART. 11. (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria
armatoriale).
1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1o gennaio 2000, non e' dovuto il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
51 del 1976, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. - 1. Le navi e le imbarcazioni (a
motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali
sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento
annuale.
2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta
e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000
le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente
metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente
metri 12 e fino a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente
metri 18 e fino a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente
metri 24.
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di
stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2
decorre dal 1o gennaio 1995.
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica
agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai
battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione
della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono
ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima
immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione
qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in
quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
2-quater. [abrogato].
2-quinquies. [abrogato].
3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la
tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2
e' ridotta alla meta'.
3-bis. Per i motovelieri la tassa di
stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del
presente articolo, e' ridotta a due terzi.
3-ter. [abrogato dalla presente legge].
4. Le modalita' di riscossione della tassa di
stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della
marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle
finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di
stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della
tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
6. [abrogato dalla presente legge]".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n.
509 del 1997:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture
dedicate alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione
dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi comple-mentari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree
demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di
strutture che non importino impianti di difficile
rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo,
nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale
preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e
dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nel caso di concessioni di durata superiore a quindici
anni.
3. Qualora la concessione ricada nella
circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e'
rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3,
lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita'
marittima e' curata dal segretario generale".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge n.
84 del 1994, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 28 (Copertura finanziaria). - 1. Le rate di
ammortamento relative ai mutui contratti dalle
organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso
fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime
organizzazioni portuali per la costruzione di
infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali,
ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la
copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993,
nonche' gli importi relativi al trattamento di fine
rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali,
maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire
1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che
provvede direttamente al relativo pagamento.
2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, del limite di lire 91.000 milioni annui,
a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire
62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e
7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2
dell'art. 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi
a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni
portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai
capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare
della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le
disponibilita' annue effettive di cui al comma 2, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito
decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare
gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.
4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi
di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' acquisito a partire dal 1o gennaio 1994,
al bilancio dello Stato.
5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al
capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a
decorrere dal 1o gennaio 1994 al bilancio dello Stato.
6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di
cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e
successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a
tutti i porti a decorrere dal 1o gennaio 1994. Per i porti
ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della
tassa affluisce al bilancio dello Stato.
6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate,
prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio
1963, n. 82, e nell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n.
355, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la
tassa erariale istituita dall'art. 2, primo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si
applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'art. 12 del
regolamento per l'esecuzione della legge doganale,
approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.
7. Fino all'anno successivo a quello di
completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti
ove e' istituita l'autorita' portuale il 50 per cento del
gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio
dello Stato.
8. Su proposta della autorita' portuale, le
aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere
ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per
cento spettante all'autorita' per effetto del comma 7.
9. All'onere derivante dall'applicazione
dell'art. 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si
provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo
stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".



 
ART. 12.
(Oli emulsionati).
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione e " sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero, " sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti ".



Note all'art. 12:
- Si riporta l'Allegato 1, annesso alla legge n.
448 del 1998 (previsto dall'art. 8, comma 4, della stessa
legge):
"Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione
ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005: Oli
minerali.
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille
litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
758.251 per mille litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
905.856 per mille litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049
per mille chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128
per mille chilogrammi.
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille
litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile
ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio
combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per
uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per
mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212
per mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille
chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire
400.000 per mille chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40
per metro cubo;
per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per
metro cubo;

b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro
cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione
di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2).
Coke di petrolio impiegato negli impianti di
combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio,
del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi
(2).
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30
per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714),
impiegato negli impianti di combustione di cui alla
direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988:
lire 30.830 per mille chilogrammi (2).
- L'art. 8 della legge n. 448 del 1998, con tutte
le modifiche recate dalla presente legge, e' riportato
nella Nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
412 del 1993:
"Art. 2 (Individuazione della zona climatica e
dei gradi-giorno).- 1. Il territorio nazionale e' suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei
gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione
geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
(1) Le aliquote si riferiscono agli oli
combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi
con oli da gas per la produzione di oli combustibili
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se
hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 37,4 ma non a
91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una
viscosita' (V), a 50oC, inferiore a 21,2 centistokes.
(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di
petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30
per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per
rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.
Zona D: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero
gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni
e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della
casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed
integrata, con decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che
verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A
o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni
adottano, con provvedimento del sindaco, i gradi-giorno
riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino
in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in
aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2, per
ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno
rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso
noto dal sindaco agli abitanti del comune con pubblici
avvisi entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento
stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato
A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio
territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta
circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3,
comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del sindaco, attribuire esclusivamente a
dette porzioni del territorio una zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del-l'ENEA e diventa
operativo qualora entro novanta giorni dalla notifica di
cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento interruttivo del decorso del termine da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento
viene reso noto dal sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. n.
504 del 1995, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 26 (Art. 1, D.-L. n. 46/1976 - Art. 10,
D.-L. n. 15/1977 - Artt. 3 e 17, D.-L. n. 331/1993).
(Disposizioni particolari per il gas metano).- 1. E'
sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00)
destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi
civili e per usi industriali (1).
2. Ai fini della tassazione si considerano metano
anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il
metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per
cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano
puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume,
l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo
restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne
ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con
aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di
citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi
di gas metano originari, secondo le percentuali
sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas
metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in
altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione
che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si
applica sulla percentuale di metano puro che risulta in
esso contenuta.
3. Non e' sottoposto ad accisa il metano
biologico destinato agli usi propri dello stesso
produttore.
4. L'accisa e' dovuta dai soggetti, esercenti
impianti di estrazione, di produzione o di reti di
metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai
consumatori.
5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in
regime di deposito fiscale.
6. Per il gas metano confezionato in bombole o in
qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi
terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta
dall'importatore o dall'acquirente.
7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
devono prestare una cauzione pari al 5 per cento
dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano
presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a
tassazione in un mese.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo
quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve
essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine
di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno
precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro
il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del
dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei
dati tecnici e contabili dispo-nibili.
(1) Devono considerarsi compresi negli usi civili
anche gli impieghi del gas metano (parole soppresse: "negli
esercizi di ristorazione e") nei locali delle imprese
industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli
stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene
svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua
calda, di altri vettori termici e/o di calore non
utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la
cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi
negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel
settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli
impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che hanno le caratteristiche termiche indicate nell'art.
11, comma 2, lettera b) della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole.
Si considerano altresi' compresi negli usi
industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di
lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli
impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli
orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di
cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di
petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati
per usi industriali.".



 
ART. 13.
(Disposizioni in materia di attivita' marittime).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica".
5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".



Note all'art. 13
- Si riporta il testo dell'art. 4 del D.-L. n.
457 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti
che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente
decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2,
pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi
a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
856 del 1986, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 17. - 1. Il Ministro della marina
mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del
codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore ad
appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un
raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi
complementari di camera, servizi di cucina o servizi
generali a bordo delle navi adibite a crociera nonche' ogni
altra attivita' commerciale complementare, accessoria o
comunque relativa all'attivita' crocieristica. Per i mezzi
navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque
territoriali italiane, oltre che per i servizi gia'
indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa
analoga autorizzazione anche per i servizi di officina,
cantiere e assimilati.
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con
gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale
non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla
gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della
navigazione.
3. Non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1
e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e
6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli articoli 316, 317, 318 e 219 C.N. (richiamati
nell'art. 17 della legge n. 856/1986):
"Art. 316 (Formazione dell'equipaggio). -
L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone
arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della
nave della navigazione interna e' costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti
nei registri del personale navigante imbarcati per il
servizio della nave.
Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota
durante il periodo in cui presta servizio a bordo.".
"Art. 317 (Composizione e forza minima
dell'equipaggio). - Il comandante del porto provvede
all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme
corporative riguardanti la determinazione del numero minimo
degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi
gradi, nonche' la composizione e la forza minima
dell'intero equi-paggio.
Il Ministro per la marina mercantile, in caso di
accertata indisponibilita' di marittimi in possesso di
titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su
parere favorevole del comandante del porto, puo'
consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio
delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo
di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del
titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.
Le norme relative alla composizione e alla forza
minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna
sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni.".
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti
dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali
armate nei porti della Repubblica deve essere interamente
composto da cittadini italiani o di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri
in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima,
l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di
particolari necessita', che del personale di bassa forza di
bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della
meta' dell'intero equipaggio.".
"Art. 319 (Assunzione di personale straniero
all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima
o interna ove non siano disponibili rispettivamente
marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana,
possono essere assunti anche stranieri in misura non
superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo
tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita'
consolare puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in
misura superiore a quella indicata nel comma precedente.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli articoli 3 e 6 del D.-L. n. 457 del 1997 (richiamati
nell'art. 17 della legge n. 856/1986):
"Art. 3 (Legge regolatrice del contratto di
arruolamento - Contrattazione collettiva). - 1. Le
condizioni economiche, normative, previdenziali ed
assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati
sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono
disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati
membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non
comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a
bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e'
regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel
rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro
marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici
dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le
condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che
devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel
Registro internazionale, nel rispetto dei limiti
internazionalmente stabiliti.".
"Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1 Per la
salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a
decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il
personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a
quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".



 
ART. 14.
(Esecuzione di rimborsi di modesta entita').
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita' semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.
 
ART. 15. (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16
della legge n. 133 del 1999).
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n.
133 del 1999:
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze
puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di
nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative
ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro
delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del
prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su
ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a
totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne
l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in
misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara
secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione
dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di
un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4,
del decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dallacircolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975)".



 
ART. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radio-televisivo).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.



Nota all'art. 16:
- La legge 2 dicembre 1951, n. 1571, reca:
"Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per
le scuole" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1952, n. 15. La successiva legge 28 dicembre
1989, n. 421, reca: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951,
n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento
delle radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1990, n. 3.



 
ART. 17.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n.
580 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 18 (Finanziamento delle camere di
commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di
commercio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello
Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi
dei commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di
attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le
donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di
segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono
modificati e aggiornati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei
costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei
principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e'
determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla
lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un
obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di
commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative,
sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti
annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle
sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo
non potra' comunque essere superiore del 20 per cento
rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si
determinano una quota del diritto annuale da riservare ad
un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere,
nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le
camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto
il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di com-mercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli artt. 2 e 8 della legge n. 580 del 1993 (richiamati
nell'art. 18 della legge n. 580/1993):
"Art. 2 (Attribuzioni). - 1. Le camere di
commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese nonche',
fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle
regioni, funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di
commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate
dallo Stato e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da
convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le
camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale
a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o
mediante la partecipazione, secondo le norme del codice
civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
Possono inoltre costituire aziende speciali operanti
secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore
del sistema delle imprese e dell'economia le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in
forma associata, possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra
imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza
di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi
parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono
altresi' promuovere l'azione per la repressione della
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice
civile.
6. Le camere di commercio possono formulare
pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle
regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque
interessano le imprese della circoscrizione territoriale di
competenza".
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E'
istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro
delle imprese in conformita' agli art. 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato
dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero
di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina
del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro
delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui
all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici.
Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una
sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha
funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita'
notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la
conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche,
del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio
sono realizzati in modo da assicurare completezza e
organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita'
realizzata attraverso il registro delle imprese con il
bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale
delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile
1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per
via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di
certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di
certificati attestanti il deposito di atti a tal fine
richiesti o di certificati che attestino la mancanza di
iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni
atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese, in conformita' alle norme
vigenti;
c) particolari procedure agevolative e
semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni
speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti
ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte
delle camere di commercio di ogni altra notizia di
carattere economico, statistico ed amministrativo non
prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese
e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di
adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del
registro delle imprese, le camere di commercio provvedono,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto
alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata
nell'art. 18 della legge n. 580/1993), reca: "Modifiche al
sistema penale" ed e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.



 
ART. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato
dalla presente legge:
"Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche). - 1. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per
occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a
mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere
anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree comunali i tratti di strada situati all'interno di
centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti
criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio,
il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza
delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa
determinata sulla base della classificazione di cui alla
lettera b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in
metri quadrati o lineari, del valore economico della
disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto
alla collettivita', con previsione di coefficienti
moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle
modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di
pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e,
in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed
istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti,
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente
come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il
canone e' commisurato al numero complessivo delle relative
utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle
sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per
utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per
utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale,
il canone e' determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura
unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero
complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel
medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei
canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere
inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone
annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici
servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di
ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune o alla provincia
recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini
e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese
di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle
aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di
novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico
ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della
tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali
oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo
e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa
prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla
misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista
al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti
da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla
provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi".



 
ART. 19.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente:
"Art. 52 (Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quantifica, in coerenza con
i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della Iegge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma
4.
1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli
oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in
coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
2. I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello
Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione, per il personale dell'amministrazione statale,
ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione
di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e'
disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i
bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui
al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se
non con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli
di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato
dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al
titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche
nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"Art. 2 (Fonti).
1 - 3 (Omissis).
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a
partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura,
nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287".
- Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni
per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura) e' il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il
30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica definisce, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle
esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del
personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel
quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza
pubblica e della complessiva politica per il personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio
2000-2002, in attuazione degli indirizzi del documento di
programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni, indica
l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli
esercizi del triennio considerato.
4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.
5. I procedimenti negoziali di cui agli artt. 1 e
10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di
conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'
di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi
indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo
appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale, del trattamento economico del personale
delle predette carriere".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 19 della
citata legge n. 266/1999 si veda nota precedente.
- Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a - g) (Omissis);
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratri del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;"
- Il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 29/1993 e il seguente:
"5. Il rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai princi'pi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli art. 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 reca: "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali".



 
ART. 20.
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. ";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese " fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative ";
f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), a seguito delle
modificazioni ed integrazioni apportate dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento
rispeffo a quello in servizio al 31 dicembre 1997 fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni
precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzione, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamenfo autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzionenumerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplifi cazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame dei Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nei
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai
commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con
i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione
di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia
di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione
di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della
somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili
negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale
medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con
riferimento ai profili professionali di settima, ottava e
nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime
due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene
effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il
profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta
multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire
le professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente
la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una
sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano
le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di
contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale,
il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale
di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami,
indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, conservano validita' per un periodo di
diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effenuate
tramite concorsi da espletare anche su base regionale
mediante una prova attitudinale basata su una serie di
quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonche' delle
attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche
nei senori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente
profilo professionale. I candidati che hanno superato con
esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce
titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,
in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di
cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono
assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le
procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali
non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e
20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto
applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita, sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite".
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo n. 29/1993 a seguito delle modifiche apportate
dal presente articolo e' il seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono
definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione
di quanto previsto dai commi 1 e 2".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale".



 
ART. 21.
(Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.



Note all'art. 21:
- Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola
deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per
cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997,
ferma restando la dotazione di personale di sostegno
necessaria a coprire la richiesta nazonale di integrazione
scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del
personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere
considerati per i fini della programmazione sono inclusi i
supplenti annuali e i supplenti temporanei con la
esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze
brevi. La spesa per le supplenze brevi non potra' essere
nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per
soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta
trasmissione, si provvede alla determinazione della
consistenza numerica del personale alla data del
31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le
modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette
mediante disposizioni sugli organici funzionali di
istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi,
sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata
assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo
tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni
per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le
piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree
metropolitane a forte rischio di devianza minorile e
giovanile. In attuazione dei principi generali fissati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con
interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap,
compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e
funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita'
di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al
comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,
fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del
presente comma. Sono abrogati gli artt. 72, 315, comma 3,
319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista
dell'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle
istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attivita'
ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli
curricolari, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta forrnativa e
per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private".
- Per il testo del comma 2-bis dell'art. 39 della
legge n. 449/1997 si veda in Nota all'art. 20.
- Il testo del comma 3 dell'art. 40 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"3. La dotazione organica di insegnanti di
sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e'
fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di
centotrentotto alunni complessivamente frequentanti gli
istituti scolastici statali della provincia, assicurando,
comunque, il graduale consolidamento, in misura non
superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di
organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico
1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo
periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli
insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed,
eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti
scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al com-ma 1,
assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di
sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a
sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni
con particolari forme di handicap sono approvati dai
provveditori agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita'
esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole".
- Il testo del comma 7 dell'art. 40 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"7. I risparmi derivanti dall'applicazione del
comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla
riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati,
in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in
lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono
destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del
50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno
1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, da
destinare all'incremento dei fondi di istituto per la
retribuzione accessoria del personale, finalizzata al
sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse
all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che
si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale.
Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione
del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere
dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento
da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle
somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche
per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo
comma 5".



 
ART. 22.
(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.



Note all'art. 22:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in
materia di previdenza, sanita' e di pubblico impiego,
nonche' disposizioni fiscali), da ultimo confermate e
modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per
disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla
legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992".



 
ART. 23.
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: " nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ".



Nota all'art. 23:
- Il testo del terzo comma dell'art. 103 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica), come modificato dal comma 24 dell'art. 1
della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti
il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole), a seguito delle
modificazioni apportate dal presente articolo, e' il
seguente:
"Ai ricercatori universitari all'atto della loro
immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e'
riconosciuta per intero ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della
carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle
universita' in una delle figure previste dall'art. 7, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche', a domanda, il
periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di
quiescenza e previdenza con onere a carico del
richiedente".



 
ART. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.



Nota all'art. 24:
- Il testo del comma 9 dell'art. 55 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"9. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure
finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili
presi in locazione da privati da parte delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette
amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i contratti di
fitto locali attualmente in essere con privati con
l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella
misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione
vigente".



 
ART. 25.
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni
in materia di clienti idonei del mercato elettrico).
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.



Note all'art. 25:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs.
n. 29/1993 si veda all'art. 20.
- Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 16 marzo 1999,
n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e' il
seguente:
"Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia
elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria
rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente
all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno
stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati
la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto
o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o
il distributore, limitatamente all'energia consumata al di
fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1
hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i
soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di
energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia
autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo,
misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia
risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i
gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa'
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30
GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2
GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate
con specifici atti di programmazione regionale,
esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione
minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima
di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia
risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma
dei suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato del clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1o gennaio
2000, al 40 per cento il 1o gennaio 2002, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, individua, anche su proposta delle
Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di
cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di
aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati
individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica
di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del
mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,
anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di
clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura
del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente
articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per
l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per
riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei
degli aventi diritto.".



 
ART. 26.
(Acquisto di beni e servizi).
l. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.



Note all'art. 26:
- Il testo della lettera c) del comma 25
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo suellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il
seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e'
richiesto in via obbli-gatoria:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
- Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art.
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' il seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) (Omissis);
d) (Omissis);
e) (Omissis);
f) (Omissis);
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi, altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;".
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 della citata
legge n. 20/1994 e' il seguente:
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualnente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.".
- Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle
quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli
obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione
dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione
degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare
efficacia, efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle
informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema
dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale
di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge
quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme
degli strumenti operativi per le attivita' di
pianificazione e controllo.".



 
ART. 27.
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma l.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate " Consumi intermedi " sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre 31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 " sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: " 30 giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2000 ";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ".
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1o gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ".
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali " sono soppresse e le parole: " non superiore " sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore ".
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ".



Note all'art. 27:
- Il testo del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 22
luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio) e' il seguente:
"3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia,
di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo
quanto specificamente previsto dalla convenzione postale
universale e da accordi internazionali. Restano valide le
disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni
postali finalizzate alla propaganda connessa alle
consultazioni elettorali.".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 41 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (si veda in Nota all'art.
20), a seguito delle modifiche apportate dal presente
articolo, e', rispettivamente, il seguente:
"1. Con decorrenza dal 1o ottobre 2000 le
agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui
all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ed agli artt. 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un
contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni
postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro
previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro.".
"2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1o aprile 2000,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti
dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto
di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le
organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le
caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del
beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di
cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi
di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le
modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al
50 per cento del contributo spettante per l'anno
precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle
relative richieste.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 41
della citata legge n. 448/1998:
"3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 e' autorizzata una spesa non superiore a lire
400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350
miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in
un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a
favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla
lettera c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno
2001.".
- Il testo del secondo periodo del comma 8
dell'art. 17 della citata legge n. 449/1997, come
sostituito dall'art. 45, comma 2 della richiamata legge n.
448/1998, era il seguente:
"Per l'attuazione della programmazione
televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste
dal contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286
del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a
quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento
alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati
dagli utenti, e' integrato dell'importo di lire 207
miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal
2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori
introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui
canoni autoradio.".
- Il testo dei numeri 5) e 7) della lettera c)
del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo) e', rispettivamente, il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) il consiglio:

1) - 4) (Omissis);

5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui
criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) (Omissis);

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;".
- Il testo del comma 3 dell'art. 45 della citata
legge n. 448/1998 a seguito delle modifiche apportate dal
presente articolo, e' il seguente:
"3. Nell'ambito delle misure di sostegno
all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di
incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e'
stanziata la somma di lire 24 miliardi per 1'anno 1999
[parole soppresse: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33
miliardi per l'anno 2001 ]. Detta somma e' erogata entro il
30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero
delle comunicazioni alle emittenti televisive locali
titolari di concessione che siano state ammesse alle
provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n.
323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal
Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una
quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5
miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8.".
- Il D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
- Il D.-L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, reca:
"Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita'
imprenditoriali".
- Il D.-L. 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale".
- La legge 2 dicembre 1998, n. 423 reca:
"Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo,
agrumicolo e zootecnico".
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art.
11 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 (si veda in
Nota all'art. 19) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (Omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale;".
- La legge 25 marzo 1997, n. 78 reca:
"Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali".
- Il testo dell'art. 38 della citata legge n.
449/1997, come modificato dall'art. 45, comma 11 della
richiamata legge n. 448/1998, a seguito delle modifiche
apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 38 (Contributo assicurativo sostitutivo
delle azioni di rivalsa). - 1. L'aliquota del contributo di
cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con
decorrenza dal 1o gennaio 1998.
2. Entro il 30 settembre 2000, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina
concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore
dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di
infortuni sul lavoro o malattie professionali.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' emanato
nel rispetto dei princi'pi generali dell'ordinamento e
nell'osservanza dei criteri dell'economicita' dell'azione
di rivalsa, nonche' della commisurazione dell'entita' del
rimborso al costo della prestazione e della massima
tempestivita' del versamento delle somme dovute a tale
titolo alle aziende sanitarie.
4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma
2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di
entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il
contributo di cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'art. 126 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.".
- Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 3 della
citata legge n. 448/1998, e', rispettivamente, il seguente:
"5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e
2001 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed
agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale
dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di
tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore,
sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si
intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di
lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali
venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a
quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e
Molise le disposizioni del presente comma si applicano
limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le
agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,
in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'art.
4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
"7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e
5 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli artt. 92
e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L.
8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare
la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, a seguito della
integrazione apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'attuazione della politica di intervento nelle aree
depresse del territorio nazionale e, in particolare,
dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge
19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e
dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, si intende:
a) per "aree depresse" quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal
1a gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle
Comunita europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1 e 2 quelle ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle
fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come
modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione,
nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la
regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio
2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di
Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge
e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve
intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve
intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b
deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo dell'obiettivo 2;
b) [per "programmazione negoziata" la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza];
c) [per "accordo di programma l'accordo
promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una
amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati
interessati quando, per l'attuazione di interventi
programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di
regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con
l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di
rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di
esecuzione da parte di ciascuna amministrazione
partecipante, il controllo dell'attuazione degli
interventi, la verifica del rispetto delle condizioni
fissate, la individuazione di eventuali ritardi o
inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o
parziale e l'attivazione di procedure sostitutive];
d) [per "contratto di programma" il contratto
stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un
gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata];
e) [per "intesa di programma" l'accordo tra i
soggetti istituzionali competenti in un determinato
settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare
mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti
per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi
specifici, collegati funzionalmente in un quadro
pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in
tema di fattibilita'];
e-bis) [per "patto territoriale" l'accordo tra
soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini
di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa
natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale
nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con
gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel
quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C
(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione
europea].".
- Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale), a seguito delle modifiche apportate dal presente
articolo, e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla
lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF [parole soppresse:
"comunque non inferiore a 1,5 punti percenuali ], con
riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere
il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla
benzina, la quale non potra' comunque essere superiore a
450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione
all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del
gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del
gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto
destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e),
avvengono con riferimento a dati indicativi delle
rispettive basi imponibili regionali;".
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge
7 marzo 1997, n. 53 (Disposizioni urgenti per la
salvaguardia della Torre di Pisa), gia' modificato dal
comma 1 dell'art. 10 della legge 12 luglio 1999, n. 237
(Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei,
nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed
interventi a favore delle attivita' culturali), a seguito
della modifica apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"1. Il Comitato di cui all'art. 1 resta in carica
fino al 31 dicembre 2000".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1997,
n. 146, a seguito della modifica apportata dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 2 (Riclassificazione zone svantaggiate). -
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 1, comma 50, del
decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e'
ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle
zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. La classificazione di cui al comma 1 e la
misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle
politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'art. 2,
comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,
sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle
zone:
a) zone interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del
20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera
a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio
economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai
fini dell'obiettivo n. 5-b del regolamento (CEE) n. 2081
del 20 luglio 1993, in tale ambito viene attribuito, anche
ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo
al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della
classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua
variazione, si dovra' tener conto della necessita' di
graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e
negative conseguenti alla riclassificazione medesima.".



 
ART. 28.
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'
libero-professionale).
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
11. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano gia' state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:
a) le IPAB stesse, ancorche' depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.
16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ".
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.



Note all'art. 28:
- Il testo delle lettere a), b), c) e d) del
comma 2 del-l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e', rispettivamente, il seguente:
"2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l'esercizio dell'attivita' professionale nelle seguenti
tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai
proventi di attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di
fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai
proventi di attivita', richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del
Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria
non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai
proventi di attivita' professionali, richieste a pagamento
da terzi all'azienda, quando le predette attivita' siano
svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la
riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi
predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipe dei
servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma e i criteri per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari
interessati nonche' al personale che presta la propria
collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in
conformita' alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.".
- Si riporta il testo, ora abrogato, del comma 17
dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (si veda in Nota
all'art. 22):
"17. Per la fruizione delle prestazioni erogate
in regime di libera professione intramuraria e la fruizione
dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il
cittadino e' tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di
cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, nonche' di una quota pari al 10 per cento della
tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche
mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o
assicurativa.".
- Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica); a seguito della modifica apportata dal
presente articolo, e' il seguente:
"6. Per la gestione delle camere a pagamento di
cui all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista
dall'art. 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di
una contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i
costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere.
Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo, [periodo
soppresso: "Il cittadino dovra' comunque pagare solo le
spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio
sanitario nazionale. ]".
- Il testo del comma 6 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"6. Al fine di promuovere il miglioramento
qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in
coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, comma 12,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al
conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario
nazionale, e' istituito un fondo per l'esclusivita' del
rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato
per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono
ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a
condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di svolgere
la libera professione extramuraria e qualsiasi altra
attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i
criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui al
comma 9 e comunque ad eccezione delle attivita' rese in
nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.".
- Il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della
citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 24. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"1. A1 fine di attivare idonei e sistematici
strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto
dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine
all'appropriatezza e alla qualita' dell'assistenza, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per
gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999,
379,5 miliardi per 1'anno 2000 e 379,5 miliardi per 1'anno
2001.".
- Per il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della
legge n. 662/1996 si veda nota precedente.
- Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)
e' il seguente:
"Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione
costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e
tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da
istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio
decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la
programmazione degli interventi che debbono essere
finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture,
al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto
anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture
non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti
letto a piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50
per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al
comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il
programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il
triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui
resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di
lire 3.000 miliardi per 1'anno 1988 e lire 3.500 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i
progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la
sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di
quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di
valutazione per gli investimenti pubblici alla data del
30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il
finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
sono approvati dai competenti organi regionali, i quali
accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa
quella delle Universita' degli studi con policlinici a
gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di loro competenza territoriale,
sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a
definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i
particolari costruttivi necessari per l'esecuzione
dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei
progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare
sovrapposizioni di interventi, i competenti organi
regionali verificano la coerenza con l'attuale
programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome
e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per 1'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
1'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1o gennaio 1988.".
- Il testo degli artt. 8-ter e 8-quater del
citato D.Lgs. n. 502/1992 e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
socio-sanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di
strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che
erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi
previsti dall'art. 8, comma 4, del presente decreto. In
sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e
coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2,
nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si
riscontrano carenze di strutture o di capacita' produttiva,
definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati.".
"Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). -
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e
ai professionisti che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica
della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale
e regionale, la regione definisce il fabbisogno di
assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal
Piano sanitario regionale per garantire i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali
livelli integrativi locali e le esigenze connesse
all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La
regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai
professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non
lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'art. 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato,
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il
Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione
nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle
strutture al fabbisogno e alla funzionalita' della
programmazione regionale, inclusa la determinazione dei
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di
prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato,
in modo da assicurare un'efficace competizione tra le
strutture accreditate;
c) le procedure e i termini per
l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta,
ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei
requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di
verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
nel rispetto dei seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le
strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti
per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture
accreditate garantiscano dotazioni strumentali e
tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e
funzionalita' in relazione alla ti'pologia delle
prestazioni erogabili e alle necessita' assistenziali degli
utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura
a programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori
a programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei
cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta e ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli artt. 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture socio
sanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono. in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da
parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita'
in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla
verifica del volume di attivita' svolto e della qualita'
dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento
temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva
superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di
cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita'
sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede,
con le modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"3. In attuazione di quanto disposto dall'art.
32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per
gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in
modo da realizzare una riduzione dell'assistenza
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche
attraverso il potenziamento di forme alternative alla
degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
registrata nell'anno precedente.".
- Il testo del comma 15 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998, a seguito dell'integrazione apportata
dal presente articolo, e' il seguente:
"15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono,
nella misura di lire 188 miliardi per 1'anno 1999, di lire
376 miliardi per 1'anno 2000 e di lire 470 miliardi per
1'anno 2001, le disponibilita' corrispondenti alla quota
parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto
disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle
risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto
di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del
competente comitato di settore, per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' di
acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui
al comma 6".



 
ART. 29.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalita' di ripartizione che tengano conto di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' determinato detraendo all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000, e' stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma e', in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.
4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purche' ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purche' giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
6. Restono comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita' siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione " medicinali gia' classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
10. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita' sospende l'autorizzazione concessa ".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".
14. Il Ministero della' sanita' predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.



Note all'art. 29:
- Il testo del comma 16 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"16. Nel caso che la spesa per l'assistenza
farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare
trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il
Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita
commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla
fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti
previsti dal comma 15, le imprese titolari
dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici
e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario
nazionale un contributo pari al 60 per cento
dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza e' effettuato,
regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di
cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base
alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da
stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie
predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui
prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini
effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione
dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
- Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30 reca: "Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997".
- Il testo del comma 15 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"15. L'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in
lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali
destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di
farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS,
lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni".
- Il testo del comma 7 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base
di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita'
medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il disposto del primo periodo del presente
comma si applica con effetto immediato, mentre per le
specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
dal 1o luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
specialita' medicinali che hanno goduto della tutela
brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza".
- Il testo del comma 130 dell'art. 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come sostituito dall'art. 1, comma 3,
del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, e' il seguente:
"130. Il Ministero della sanita' autorizza, su
domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei
medicinali cosi' come definiti dall'art. 1, comma 1, del
D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu'
principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da
brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui
alla legge 19 ottobre 1991, n. 349 (190), e al regolamento
CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune
internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di
questa, dalla denominazione scientifica del medicinale,
seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti
rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con
la stessa composizione quali-quantitativa in principi
attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse
indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la
presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda
di autorizzazione all'immissione in commercio sia
presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui
e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La
Commissione unica del farmaco esprime le proprie
valutazioni sulla domanda, anche ai fini della
classificazione dei farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se
e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a
quello della corrispondente specialita' medicinale a base
dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di
somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di
cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica
del farmaco la medesima classificazione di detta
specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta
il provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia
della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio puo' essere omesso nella
prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non
soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del
paziente; in caso di mancata specificazione del nome del
titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico
corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o
richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici
e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui
farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed
attua un apposito programma di informazione sull'uso dei
farmaci generici; per la realizzazione di detto programma
sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire
cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del
Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti
dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi
del decreto ministeriale 19 luglio 1993".
- La deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998 reca disposizioni per l'individuazione dei criteri per
la determinazione del prezzo medio europeo delle
specialita' medicinali erogate dal servizio sanitario
nazionale.
- Il testo del comma 10 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"10. In deroga alla disciplina del prezzo medio
europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni
sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1,
comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita'
medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del
mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di
cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 10 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425".
- Il testo del comma 5 dell'art. 70 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non
sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non
sia possibile applicare il disposto del comma 4, perche'
privi di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati
fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi
per la prima volta alla rimborsabilita', l'adeguamento
avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio
europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in
sei fasi con cadenza annuale di pari importo".
- Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' il seguente:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione
unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla
riclassificazione delle specialita' medicinali e dei
preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla
lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche
indicate alle lettere a) e b).".
- Il testo del comma 41 dell'art. 1 della citata
legge n. 662/1996 e' il seguente:
"41. I medicinali sottoposti alla procedura di
autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 23 09/1993
del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare
dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il
Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti
dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza,
per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul
prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei
medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal
CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri
comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato
accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537".
- Per il testo del comma 10 dell'art. 36 della
legge n. 449/1997 si veda nota precedente.
- La deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio
1997 reca l'individuazione dei criteri per la
contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi.
- Il comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 29 maggio
1991, n. 178 (Recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea in materia di specialita' medicinali),
come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), del
D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 (Attuazione della direttiva
93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE
e 75/319/CEE relative ai medicinali), a seguito della
integrazione apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"1. Qualora un medicinale non venga immesso in
commercio nel territorio nazionale entro sessanta giorni
dalla data di inizio di efficacia dell'autorizzazione
rilasciata dal Ministero della sanita', il responsabile
dell'immissione in commercio e' tenuto ad avvisare il
Ministero della sanita' del ritardo della
commercializzazione e, successivamente, dell'effettivo
inizio della stessa. Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della
sanita' sospende l'autorizzazione concessa".
- Il testo del comma 2 dell'art. 19 del citato
D.Lgs. n. 178/1991 e' il seguente:
"2. Il responsabile dell'immissione in commercio
ha l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero
della sanita' e alle competenti autorita' sanitarie di
altri Stati membri eventualmente interessati qualsiasi
iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a
sospendere la commercializzazione. In tale eventualita', il
Ministero della sanita' provvede alla sospensione
dell'autorizzazione".



 
ART. 30.
(Patto di stabilita' interno).
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999 ".
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
" 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 ".
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1o gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ".
12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1o gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: " 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 " sono aggiunte le seguenti: " e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato ".
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.



Note all'art. 30:
- Il testo del comma 1 dell'art. 28 della citata
legge n. 448/1998, a seguito della modifica apportata dal
presente articolo, e' il seguente:
"1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara'
disciplinato da apposita legge sulla base dei principi
contenuti nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni,
le province autonome, le province, i comuni e le comunita'
montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al
patto di stabilita' ecrescita, impegnandosi a ridurre
progressivamente il finanziamento in disavanzo delle
proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio
ammontare di debito e il prodotto interno lordo.
Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le
entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte
corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate.
Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di
parte corrente che in conto capitale, dallo Stato,
dal-l'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto
di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai
proventi della dismissione di beni immobiiari e finanziari.
Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate
e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle
che per loro natura rivestono il carattere
deli'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di
stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo
anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel
presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare
la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla
base del disavanzo calcolato con le nuove regole
cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la
riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento
dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad
un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo
0,2 per cento del PIL per il 1999".
- Il testo del comma 5 dell'art. 28 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"5. Ai fini della verifica della realizzazione
degli obiettivi in corso d'anno si fara' riferimento ai
valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi
precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno
precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica effettua il monitoraggio mensile
con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno
e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita' di
rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il
monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la
coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario
nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con il Ministero della
sanita', individua le modalita' di rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati".
- Il testo dell'art. 7 del decreto dei Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa
depositi e prestiti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 2 gennaio 1998, e' il seguente:
"Art. 7 (Contributi statali o regionali). - 1. I
contributi statali o regionali possono essere accettati
esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed
irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari
all'ammortamento del corrispondente mutuo.
2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea
ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente
beneficiano in dipendenza della cessione del contributo.
3. Con le medesime condizioni e limitazioni la
Cassa puo' scontare le semestralita' o annualita' di
contributo, concedendo all'ente beneficiano un mutuo pari
al valore attuale delle stesse semestralita' o annualita'".
- Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il testo del comma 2 dell'art. 28 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"2. La riduzione del disavanzo annuo risultante
dalla legislazione vigente dovra' essere pari nel 1999 ad
almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo
(PIL) come previsto dal documento di programmazione
economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni
successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo
dovra' restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle
province autonome sara' computato considerando le
devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come
entrate proprie. La riduzione sara' ottenuta attraverso le
seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza,
aumento della produttivita' e riduzione dei costi nella
gestione dei servizi pubblici e delle attivita' di propria
competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della
spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attivita' di
accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la
base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo
prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale;
e) dismissione di immobili di proprieta' non
funzionali allo svolgimento della attivita' istituzionale".
- Il testo dei commi 11 e 12 dell'art. 31 della
citata legge n. 448/1998, e', rispettivamente, il seguente:
"11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo
ente locale restano determinati nella medesima misura
stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione
dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per il 1999 avviene con i criteri e le
finalita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai
sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni
e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999,
20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per
il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate
risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1999-2001".
- Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 reca:
"Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali".
- Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale) e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti
erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad
esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel
settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a
specifica destinazione per i quali sussista un rilevante
interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i
trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento
del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente;
quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da
accordi internazionali e di quelle destinate al
finanziamento delle attivita' degli istituti di ricovero e
cura, delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica
e sperimentale e delle iniziative previste da leggi
nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti
programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e
internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti
alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie
sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa
storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il
raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla
lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore
a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote
erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo
dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della
compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non
potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle
aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo
Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura
complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in
funzione della capacita' fiscale relativa ai principali
tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche'
della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di
perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
e alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla
compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La
perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in
relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e
sociali e puo' essere effettuata, per un periodo
transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non
superiore al triennio nel quale ciascuna regione e'
vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in
funzione della quota capitaria stabilita dal piano
sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque
coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di
cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa
sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione
che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento
di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59
del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di
prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle
disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n.
419;

2) assicurare la parita' di trattamento fiscale
tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare
con quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della
possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento
dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto
per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei
comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui
all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione
dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai
comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria per
i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa
riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno
1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le
quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:

1) le misure organiche e strutturali
corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai
conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i
bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario,
deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza
pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui
alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica
relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono
soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) ... ;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionai erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a
lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal
comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione
delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili
di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma
5, lettera a), le parole: "e sempreche' non cedano
l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica sono
soppresse.
9 ... ;
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole:
"affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio
statale e restano acquisite all'erario sono sostituite
dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni .
11. I trasferimenti alle province sono decurtati
in misura pari al maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh
dell'addizionale provinciale sul consumo di energia
elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti
fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare
dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una
riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta
sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I
trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla
somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle
aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui
al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato
gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale
sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle
abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli
enti locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di
rami d'azienda poste in essere in esecuzione della
normativa nazionale di recepimento della direttiva
96/1992/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione
della medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e'
abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11
si applicano a partire dal 1o gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia
elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si
applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali
erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7
lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta
nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui
all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico,
previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica,
resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali
comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6,
comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali
all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali
all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le
parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendano prorogate di anno in anno ;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse
le parole da: ", nel limite della variazione percentuale
fino alla fine del comma .
- Per il testo del comma 11 dell'art. 31 della
citata legge n. 448/1998 si veda nota precedente.
- Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), a seguito della integrazione
apportata dal presente articolo, e' il seguente:
"4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati
nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita'
immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita
catastale, il valore e' determinato con riferimento alla
rendita dei fabbricati similari gia' iscritti. Il termine
per la proposizione del ricorso avverso la nuova
determinazione della rendita catastale dei fabbricati
decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto
conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli
uffici competenti provvedono alla comunicazione
dell'avvenuto classamento delle unita' immobiiari a mezzo
del servizio postale con modalita' idonee a garantire
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente,
garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione
non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti
sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione
della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472".
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto
legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in
materia di imposizione diretta ed indiretta, di
funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni
fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556 e' il seguente:
"1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili,
i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota
ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, nonche' per quelle locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato".
- Il testo dell'art. 817 del c.c. e' il seguente:
"Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze [c.c.
818] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa [c.c. 667, 983, 1477, 1617,
2810, n. 1].
La destinazione puo' essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima [c.c. 959; c.n. 29, 246, 247, 248,
862, 863]".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.
191) e' il seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il
31 ottobre, la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro
30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo'
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni
anche in mancanza del decreto di cui al comma 2".
- Il testo del comma 10 dell'art. 47 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"10. Per le attivita' connesse alla attuazione
del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica puo' avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti
estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unita'.
A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di
ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei
flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contigente
integrativo si provvede su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di
lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi
in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un
miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle
economie realizzate con il presente Capo e su quelle
conseguite con le analoghe iniziative nel settore della
pubblica istruzione".
- Il testo del secondo periodo del comma 2
dell'art. 48 della piu' volte citata legge n. 449/1997 e'
il seguente:
"Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al
comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure
stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle
giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure
previste negli statuti e nelle relative norme di
attuazione".
- Il testo del comma 10 dell'art. 11 della legge
n. 449/1997, a seguito dell'integrazione apportata dal
presente articolo, e' il seguente:
"10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (55), e
successive modificazioni, possono essere aumentati dagli
enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere
dal 1o gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a
decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al
metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al
mezzo metro quadrato".
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
e' il seguente:
"3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il
numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non
puo' farsi luogo all'iscrizione".
- Il testo del terzo comma dell'art. 14 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il
seguente:
"Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di
trasporto forniti dall'amministrazione compete per ogni
chilometro di percorso, l'indennita' di lire 2".



 
ART. 31.
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.



Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997
si veda in Nota all'art. 30.



 
ART. 32.
(Attuazione del conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali).
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.



Note all'art. 32:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il Capo I della citata legge n. 59/1997 prevede
il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali.
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n.
59/1997 e' il seguente
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del
tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve
comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite
e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma
1 e' acquisito il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque
essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le
modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di
attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato
e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro
trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e'
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di
regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I
provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da
parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni
conferite ai sensi del presente decreto legislativo,
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste
dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni
e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti
locali di una quota delle risorse erariali deve garantire
la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al
comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli
enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la
legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie
tali da garantire la congrua copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate,
nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse
da trasferire, si effettua la compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento
delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai
sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti
locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti
sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare
a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo
Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre
ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese
finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo
di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole
di variazione delle entrate e delle spese pubbliche
stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del
conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio
pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla
individuazione delle modalita' e delle procedure di
trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al
personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento
della posizione retributiva gia' maturata. Il personale
medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, si applica la disciplina sul trattamento economico
e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per
le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto
di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di
funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto
legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi
previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli
stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati
altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i
fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza
delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la
Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie
locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata , promuove
accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono
contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture
da trasferire, in relazione alla ripartizione delle
funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi,
per qualifica e profilo professionale, del personale
necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad
adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le
scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal
presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle
risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e
gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza
unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente
del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".



 
ART. 33.
(Disposizioni concernenti la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani).
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1o gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.



Note all'art. 33:
- Il testo del comma 1 dell'art. 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), a seguito delle modifiche apportate dal
presente articolo, e' il seguente:
"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di
cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo
unico della finanza locale, approvato con regio decreto
14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai
termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal
regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni
devono provvedere alla integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la
tariffa di cui al comma 2".
- Il testo del comma 4 dell'art. 49 del citato
decreto legislativo n. 22/1997 e' il seguente:
"4. La tariffa e' composta da una quota
determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti,
al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio".
- Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato,
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani):
[3. Per il 2000 i comuni tenuti, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto, a dare
immediata applicazione al metodo normalizzato, prendono a
riferimento la produzione media procapite ricavata sulla
base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 70].
- Il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, a
seguito della modifica apportata dal presente articolo, e'
il seguente:
"1. [parole soppresse: "A decorrere
dall'esercizio finanziario 1999 ] Il soggetto gestore del
ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni,
provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a
trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia
del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo
8, comma 3".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 158/1999, a seguito delle
modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli
enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) tre anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano
raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e
1'85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) otto anni per i comuni che abbiano un numero
di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di
copertura dei costi raggiunto nel 1999. [periodo soppresso:
"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che
abbiano gia' raggiunto la copertura integrale dei costi di
gestione del servizio, fermo restando il mantenimento dei
livelli di copertura conseguiti, potranno raggiungere gli
obiettivi di regolazione tariffaria contemplati nel
presente decreto nel termine di cinque anni dalla data di
entrata in vigore del sistema tariffario ].
[commi soppressi: 2. Salva la graduazione del
raggiungimento dell'obiettivo di integrale copertura dei
costi del servizio di cui al comma 1, i comuni applicano il
metodo normalizzato previsto dal presente decreto nei
termini e con le modalita' stabilite ai commi 3 e 4.
3. I comuni che nell'anno 1999 hanno raggiunto un
tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani pari almeno al 90% devono dare immediata
applicazione al metodo normalizzato di cui al presente
decreto. Nel primo anno di applicazione, nelle more
dell'elaborazione della tariffa di cui al presente decreto
ed allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione
sull'utenza, tali comuni provvedono ad attribuire la
tariffa alle singole utenze sulla base di quanto
riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999,
salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
4. I comuni che non rientrano tra quelli di cui
al comma 3:
a) per i primi due anni, a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati
dalla suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte
variabile, ripartiscono l'importo totale da coprire
attraverso la tariffa tra utenze domestiche e non
domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dalle
iscrizioni a ruolo relative al 1999, ed articolano la
tariffa stessa tra le singole categorie di utenza nei
seguenti modi: per le utenze domestiche la tariffa e'
determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei
componenti il nucleo familiare per un'incidenza
percentuale, da determinarsi da parte del comune, compresa
tra il 20% e il 70%, e alla superficie dell'immobile
occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per la
rimanente misura percentuale; per le utenze non domestiche
la tariffa e' determinata sulla base di parametri relativi
al coefficiente potenziale di produzione delle singole
categorie di cui alla tabella 3 e dell'allegato 1 al
presente decreto, nonche' in base alla superficie occupata
o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i
suddetti parametri e' determinato da parte dei comuni
nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi del 20% e
del 70%;
b) dal terzo a tutto il quinto anno di
applicazione della tariffa suddividono i costi da coprire
attraverso le entrate tariffarie determinando la parte
fissa e la parte variabile della tariffa. I costi imputati
alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono
ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da
rispettare l'incidenza complessiva rilevabile dalle
iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da
attribuire alle singole utenze e' determinata secondo il
metodo normalizzato di cui al presente decreto;
c) dal sesto anno di applicazione provvedono a
determinare ed articolare la tariffa dando integrale
applicazione al metodo normalizzato di cui al presente
decreto].
- Il numero 5, ora abrogato, dell'allegato 1
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) del citato
D.P.R n. 158/1999 e' relativo alla determinazione della
tariffa nella fase transitoria.



 
ART. 34.
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure
di acquisto nel settore sanitario).
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
 
ART. 35.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999, ".



Note all'art. 35:
Al comma 1:
- L'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi'
recita:
"3. Sono a carico della gestione:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di
pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione
speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), per
un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma
e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale".
- Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), cosi' come modificato dal comma 2 del
presente articolo, e' il seguente:
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato del-l'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma
2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento
di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per
cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n.
663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi".
- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) cosi'
recita:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
si applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza
e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione
proposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non
vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta. Al comma 2:
- Per il testo del comma 34 dell'art. 59 della
legge n. 449/1997, si veda in nota al comma 1



 
ART. 36.
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.



Note all'art. 36:
- La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei
crediti INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e
quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui
al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche
al fine di rendere piu' celere la riscossione, al valore
netto risultante dai bilanci e dai rendiconti
dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti,
comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi,
le modalita' tecniche, i tempi e il prezzo della cessione
sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle
individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e
19.
3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del
codice civile esi applicano gli articoli 3, 5 e 6 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52.I privilegi e le garanzie di
qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della
cessione conservano la loro validita' e il loro grado in
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei
crediti al tempo della cessione, ma non risponde
dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le
attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta' di concedere
rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente,
compresi i crediti oggetto della cessione, anche se
iscritti a ruolo per la riscossione.
4. Il cessionario e' individuato ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e
gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni
temporanee di imprese tra detti soggetti.
5. Il cessionario e' autorizzato a costituire una
societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto
dei crediti di cui al presente articolo. Alla societa' si
applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad
esclusione del-l'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c) e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo testo unico. Tale societa' puo'
finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche
mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano
gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11
del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui
redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti
alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e
similari emessi da societa' quotate nei mercati
regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS e'
obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti
gia' oggetto dei procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da
trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende
esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari
del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS
forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di
contestazione nei procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario.
Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei
crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono
documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione
coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente
articolo costituisce successione a titolo particolare nel
diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di
esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica
l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura
civile. Il cessionario puo' intervenire in tali
procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo
restando che l'INPS non puo' in ogni caso essere
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei
ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il
ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
nel lato passivo tra I'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i
concessionari della riscossione sono regolati
contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS.
Con tale convenzione sono determinati i compensi da
corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di
controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario
si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i
concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo.
Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese
definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano
all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica
periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui
al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse
fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e
dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di
prezzo definitivo, nonche' degli oneri per il servizio e
per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle
indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS
secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei
crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto
della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei
confronti del concessionario controlli a campione
sull'efficienza della riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei
danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi
contrattuali assunti dal cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti
dura fino alla data di cessione di tali crediti alla
costituenda societa' di cui all'art. 15 avente per oggetto
esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato
il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a
dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei
tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i
propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito
di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso
delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla
cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del
credito, produce la liberazione del cedente nei confronti
del cessionario e non puo' essere effettuata per una
entita' complessiva inferiore all'ammontare dei
contributi".
"Art. 14 (Regolamentazione rateale di debiti per
contributi ed accessori). - 1. Ferme restando
le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione
rateale dei debiti contributivi previdenziali ed
assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso
versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999,
per la determinazione del tasso di interesse di
differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, e' preso a base il tasso
ufficiale di sconto".
"Art. 15 (Societa' per la gestione dei rimborsi).
- 1. Il Governo e' autorizzato a costituire una societa'
per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi
di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei
rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto
dovuto per tali rimborsi e' assicurato dalla riscossione
dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti
alla predetta societa' dallo Stato, dagli enti pubblici
previdenziali e dal cessionario deicrediti INPS. La
cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore
nominale.
2. La societa' provvede, tra l'altro, ad
acquisire la liquidita' necessaria ai fini di cui al comma
1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa
ceduti.
3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al
comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non e'
richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della
successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e
contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate
posteriormente alla successione in tali debiti si
riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello
Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.
4. Alle controversie pendenti nelle quali sono
parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica
l'art. 111 del codice di procedura civile; nelle
controversie sorte successivamente alla successione nei
crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra
i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta
societa'.
5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a
mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei
tributi, con le modalita' e le procedure indicate nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43".



 
ART. 37.
(Contributo su pensioni con importo elevato).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.



Note all'art. 37:
Al comma 1:
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) cosi' recita:
"18. A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1o gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 del-l'art. 1, e' stabilito un massimale annuo
della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta
misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte
di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 2:
- Il comma 2 dell'art. 5 della legge 24 giugno
1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione) cosi' recita:
"2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad
un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al
finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'art. 3.I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al presente comma sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Hanno
priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative
proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e
dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e
costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito, nonche' dagli enti di
formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma,
lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa
per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui
all'art. 5, comma 2, nonche' per i periodi intercorrenti
fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo
stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle
risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma
1, la possibilita' di concorso agli oneri contributivi a
carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il
medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di
disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a
concorrenza della medesima misura".
- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa
e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da
contribuzione) e' il seguente:
"Art. 6 (Periodi di formazione professionale,
studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro).
- 1. In favore degli iscritti al-l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi
successivi al 31 dicembre 1996, di formazione
professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura
assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o
competenze professionali richiesti per l'assunzione al
lavoro o per la progressione in carriera possono essere
riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato
conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il
versamento della riserva matematica secondo le modalita' di
cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per i periodi corrispondenti alle
tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione
professionale, i periodi di studio o di ricerca e le
tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla
copertura assicurativa ai sensi del comma 1".
"Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di
lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui,
stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della
riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti
indicati nel commna medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la
regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il
permanere dello stato di disoccupazione per tutto il
periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
contribuzione volontaria".
"Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In
favore degli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
periodi successivi al 31 dicembre 1996, di non
effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da
contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a
domanda, mediante il versamento della riserva matematica
secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti
indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio l983, n. 47. Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo
stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per
tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante
riscatto o contribuzione volontaria".
- Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95,
e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'I.N.P.S. e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".



 
ART. 38.
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti
che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche
e disposizioni in materia di sgravi contributivi).
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1o gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.



Note all'art. 38:
Al comma 1:
- La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e' la seguente:
"1. Dal reddito complessivo si deducono, se non
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:

a); b); c); d) (Omissis);

e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti
ivi stabiliti". Al comma 3:
- Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di
copertura assicurativa per periodi non coperti da
contribuzione) e' il seguente:
"3. La domanda di accredito figurativo presso la
gestione previdenziale interessata deve essere presentata
per ogni anno solare o per frazione di esso entro il
30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del
quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a
pena di decadenza". Al comma 4:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 564/1996, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le
situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in
aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a
ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della
contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che
sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti
collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei
mesi.".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativon. 564/1996, si veda in nota al comma 3.
Al comma 5:
- L'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno), cosi' recita:
"Art. 59 (Sgravio degli oneri sociali). - A
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di
paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso
uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle
aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori
indicati dall'art. 1 del presente testo unico.
Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura
del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente
lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto
dei compensi per lavoro considerato straordinario dai
contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce
fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della
percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso
dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie,
nella misura dell'8,50% e dell'1,50% delle retri-buzioni.
Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20% per i
lavoratori assunti anteriormente al 1o ottobre 1968 che
prestino la propria opera alle dipendenze della stessa
azienda alla data del 1o luglio 1972.
A decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a
tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre
1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore
sgravio contributivo, nella misura del 10% delle
retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo
comma del presente articolo, corrisposto al solo personale
assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e
risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori
occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del
Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad
orario ridotto o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello
sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera
il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa
ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed
altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei
territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attivita' di
servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato
successivamente alla data stessa, si esclude dalla
determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali
calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al
precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno
dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo
l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura
dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
A decorrere dal 1o agosto 1971 l'ulteriore
sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente
articolo e' elevato, per il personale assunto dal
1o gennaio 1971, dal 10 al 20%. Lo sgravio supplementare
del 10% si applica sulle retribuzioni relative ai
lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970
depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero
di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati
licenziati dopo la stessa data.
Per i nuovi assunti dal 1o luglio 1976 al
31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente
occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende
industriali operanti nei settori che saranno indicati dal
CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e'
concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei
datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
gestito dall'INPS.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS
tutte le notizie e le documentazioni necessarie a
dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e
l'esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli
sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi
all'INPS.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in
misura maggiore di quella prevista a norma del presente
articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque
volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione
delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti
alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.
Ai fini del versamento all'INPS degli importi
relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo
1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente
articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di
ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli
importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella
forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a
medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche
a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni
di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di
credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,
commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n.
394.".



 
ART. 39.
(Retribuzione pensionabile dei componenti
delle autorita' indipendenti).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.



Note all'art. 39:
Al comma 1:
- Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della
legge n. 335/1995 si veda in Nota all'art. 37, comma 1.
Al comma 2:
- L'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione
di un Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio) e' il seguente:
"Art. 1. - E' istituito un "Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio , al quale
spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
in materia di esercizio della funzione creditizia e in
materia valutaria.
Il Comitato e' composto del Ministro per il
tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori
pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e
commercio, per il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle
facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le
norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.".



 
ART. 40.
Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.



Note all'art. 40:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale
dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.



 
ART. 41.
(Fondi speciali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma l. Il contributo puo' essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.
 
ART. 42.
(Fondo di previdenza per il clero).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Dal 1o gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie ".
6. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.



Note all'art. 42:
Al comma 1:
- Il primo comma dell'art. 6 della legge 22
dicembre 1973,n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza
del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei
relativi trattamenti pensionistici) cosi' recita:
"Art. 6 (Contributo a carico degli iscritti). -
Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo
obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il
tempo per il quale dura l'obbligo della iscrizione, nonche'
dal contributo dello Stato di cui al successivo art. 21.".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 903/1973
e' il seguente:
"Art. 20 (Perequazione automatica delle
pensioni). - A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle
pensioni a carico del Fondo vigenti al 1o gennaio di
ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono
aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione
della disciplina sulla perequazione automatica delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Agli importi delle pensioni a carico del Fondo
liquidate con decorrenza successiva al 1o gennaio 1972, ivi
compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli
aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione
automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino
alla data di decorrenza della pensione.
Gli importi minimi delle pensioni stabiliti
all'art. 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero
essere stabiliti da provvedimenti di legge,
nell'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Con la stessa decorrenza dell'aumento delle
pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il
contributo a carico degli iscritti e' aumentato con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari
all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni
degli importi delle pensioni.". Al comma 2:
- Il testo degli articoli 11, 15 e 16 della legge
n. 903/1973, e' il seguente:
"Art. 11 (Requisiti per il diritto alla pensione
di vecchiaia). - Il diritto alla pensione di vecchiaia si
acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto
risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e
l'iscritto stesso abbia compiuto il 65o anno di eta'.
Ai fini del diritto alla pensione e della misura
di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore
a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa
se uguale o inferiore.".
"Art. 15 (Importi delle pensioni). - La pensione
di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire
325.000 annue e decorre dal 1o gennaio 1971. A decorrere
dal 1o luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire
416.000 annue.
La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura
minima di lire 455.000 annue.
Alle quote indicate nei precedenti commi, si
aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione
eccedente il decimo.
La pensione ai superstiti e' corrisposta agli
aventi diritto di cui al precedente articolo, con le
aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; tali
aliquote sono calcolate sull'importo della pensione
d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia
se piu' favorevole, liquidata o che sarebbe spettata
all'iscritto al momento del decesso.
La pensione ai superstiti non puo' essere
corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire
416.000 annue.
Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di
invalidita', ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici
quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e
la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
Gli importi mensili delle pensioni sono
arrotondati a lire cinquanta.".
"Art. 16 (Maggiorazione della pensione di
vecchiaia per effetto del differimento dell'eta' di
pensionamento). - Qualora la domanda di pensione di
vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno
intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti
dal precedente art. 11, l'importo minimo della pensione
viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le
eta' superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla
legge 11 agosto 1972, n. 485 (7/b), relativa
all'assicurazione generale obbligatoria.
I contributi versati successivamente alla data di
conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11,
danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari
a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al
conseguimento dei suddetti requisiti.". Al comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 903/1973 e'
il seguente:
"Art. 9 (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione
al Fondo). - L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a
cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al
Fondo, puo' proseguire la iscrizione medesima, mediante il
versamento di contributi volontari.
La relativa domanda deve essere presentata entro
cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.
La facolta' di contribuire volontariamente ai
sensi del presente articolo, puo' essere esercitata a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda, previa autorizzazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.".
- Per il testo dell'art. 15 della legge n.
903/1973 si veda in nota al comma 2. Al comma 5:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1973,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Unificazione dei fondi del clero e dei
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica: istituzione di un Fondo unico). - E' istituito
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e'
indicato con la parola "Fondo.
Il Fondo e' ordinato con il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di
copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale
amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale,
facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche'
le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale
accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio
ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal
Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le
anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a
quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni
deficitarie.
Ogni cinque anni l'istituto provvede alla
compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione
alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi
individuali di cui al successivo art. 6 puo' essere
modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita',
negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle
riserve comunque costituite ed in quanto altro di
pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data
5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto
dell'art. 28 della presente legge.".



 
ART. 43
(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Note all'art. 43:
Al comma 1:
- La legge 9 luglio 1908, n. 41, relativa ai
provvedimenti per le pensione per il trattamento del
personale delle ferrovie dello Stato e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del Regno 25 luglio 1908, n. 173. Al
comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 210 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato):
"Art. 210 (Fondo ed entrate del Fondo). - Le
spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi
diritto;
b) dalle indennita' una tantum da
corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti
similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a
favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a
carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del
bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e
mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie
a carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a
favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della
Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione
della legge 27 luglio 1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al
precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di
competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del
Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente
articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni
esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra
le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e'
iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di
previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione
del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda
suddetta in rate mensili.".



 
ART. 44.
(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.



Note all'art. 44:
- L'art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 1o
ottobre 1996,n. 520 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
modificato dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art.
75 della legge n. 448/1998, risulta il seguente:
"3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento, con
maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative
prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi
versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del
competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della
relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione
amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli
obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa
operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo
provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche
mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.".



 
ART. 45.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.



Note all'art. 45:
- L'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico e del-l'autotrasporto) convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' il
seguente:
"1. Gli importi di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettiva-mente a L.
35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo
all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
miliardi per l'anno 1999.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese
di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di
lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,
per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari complessivamente a lire 140
miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno
1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno
1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".



 
ART. 46.
(Mutui con oneri a carico dello Stato).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.



Nota all'art. 46:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.".



 
ART. 47.
(Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 178 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni) e' il seguente:
"Art. 178 (Rimborso dei buoni). - I buoni postali
sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei
limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con
le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.
A semplice richiesta dell'esibitore,
l'amministrazione effettua la conversione dei buoni postali
in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei
titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima
intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da
convertire.
Nei casi di cui al precedente comma deve essere
convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo
l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni,
eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza,
qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da
consentire la emissione di un buono del taglio minimo,
viene depositata su un libretto di risparmio nominativo
recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei
titoli esibiti.".
- Il testo dell'art. 50 del D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali) e' il seguente:
"Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il
servizio di tesoreria). - 1. Gli enti locali di cui
all'art. 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che
puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le
province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata
a svolgere l'attivita' di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le
comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa'
per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi
per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data
del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice
rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria
unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno
adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto
dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i
servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere
il rapporto di lavoro del personale addetto in via
esclusiva al servizio.
2. (In conformita' all'art. 32, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della
riscossione assume il servizio di tesoreria).".
- Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"1. La societa' Poste italiane S.p.a. e'
autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli
enti pubblici, secondo modalita' stabilite con convenzione.
La societa' Poste italiane S.p.a. e' altresi' autorizzata a
effettuare incassi e pagamenti per conto delle
amministrazioni pubbliche. A tal fine puo' eseguire
operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso
la tesoreria statale, con modalita' da stabilire
convenzionalmente.".



 
ART. 48.
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato
secondario e gestione della liquidita').
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.
3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.



Note all'art. 48:
- Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre
1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1985),
a seguito delle integrazioni apportate dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello
Stato all'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano
stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in
lire 1.798.020.984.000.
E' altresi' autorizzata la concessione di una
anticipazione di lire 835.500 milioni in favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
e 1984.
Le riduzioni previste per i viaggi in regime
concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un
piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre
anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio
non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle
linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi
posti sulle linee della stessa rete.
Il predetto piano deve anche prevedere, entro i
suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali
ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a
garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata,
e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale
ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee
ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere
funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti
integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per
il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle
autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo
onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato
a procedere ad una ulteriore revisione triennale della
sovvenzione annua di esercizio, come quella prevista
dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
ferrovie esercitate in regime di concessione che, non
ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno
1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L.
13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge
16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto
1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti
suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a
tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in
ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65
miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
A parziale copertura degli oneri derivanti per
l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto
a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento
tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
in gestione commissariale governativa".
Gli interventi finanziari dello Stato e di altri
enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici
servizi di trasporto in regime di concessione ed in
gestione governativa non sono considerati contributi ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli
arti-coli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Nell'ambito delle assegnazioni del piano
integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un
fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987,
e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti
locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla
realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree
metropolitane.
La convenzione approvata dal Ministro dei
trasporti equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 ed ha diretta efficacia di
variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si
adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in
relazione al suo contenuto.
Per il finanziamento degli interventi previsti
dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi
di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si
provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo
complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.
Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono
superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il
limite di 200 miliardi di lire a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici.
Negli anni successivi i predetti limiti sono
stabiliti dalla legge finanziaria.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della
Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio
dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al
tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato
in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi
nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui
al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato
da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art.
7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e'
ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi.
Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo
comma dell'art. 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n.
17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi,
per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il
materiale rotabile.
Detta maggiore occorrenza di lire 15.900
miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui
all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono
destinati, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge
12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione
dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture
previste, ai fini dell'integrale realizzazione del
programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti
10 settembre 1981, n. 1881.
Al finanziamento della maggiore occorrenza di
lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito
cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli
articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni
fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
15.900 miliardi di lire.
I pagamenti non possono superare i limiti degli
stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta
Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, restano determinati come segue:
a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e
successivi.
Per provvedere alla realizzazione del programma
triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire
3.500 miliardi, gia' autorizzato con art. 17 della legge
7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire
5.500 miliardi.
L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in
relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda
connesse con la realizzazione del predetto programma.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino
ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun
esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior
finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione
dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS
di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per
acquisire il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi
trenta giorni.
Per il finanziamento del programma triennale di
cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a
contrarre prestiti con la Banca europea per gli
investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di
amministrazione dell'Azienda stessa e del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti
anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per
l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione
dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.
Le operazioni di credito sono contratte nelle
forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in
apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti
mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico
del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative
rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul
mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti
contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi
annualmente iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
presente articolo e del secondo e terzo comma dell'art. 7
della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle
condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito
pubblico interno ed estero attraverso operazioni di
trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di
titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi
previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro
del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici
economici e le societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro
indebitamento sull'interno e sull'estero.
Per promuovere l'efficienza dei mercati
finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga
alle norme di contabilita' generale dello Stato, ad
emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti
mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od
altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti
finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello
Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con
le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
operazioni di prestito sul mercato interbancario.".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998,
n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997, n. 433) e' il seguente:
"Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo massimo di
cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un
tasso la cui misura sostituisce quella della cessata
ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto),
di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al
fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi
facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso
e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso
di sconto e successivamente modificato dal Governatore
della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo
strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea
che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al
tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di
frequenza, di variazioni e tipo di effetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i
parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a
seguito dell'introduzione dell'euro si considerano
automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari
che il mercato nel quale i parametri cessati venivano
rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto
l'avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non
automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa
previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo
sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un
arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il
valore dello strumento giuridico supera i cinquecento
milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo
dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su
istanza di chi vi ha interesse, dal presidente del
tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni
dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo
di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo
assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto
al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a
carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si
applica l'art. 1349 del codice civile.".



 
ART. 49.
(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



Note all'art. 49:
Al comma 1:
- L'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome) e'
il seguente:
"Art. 6 (Copertura degli oneri). - 1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, si provvede con un contributo annuo di L.
18.000 per unita' attiva iscritta all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a
partire dal 10 gennaio 1988. Al comma 2:
- L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) cosi' recita:
"Art 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11
dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali
sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei
successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali
per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise
come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione
degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri
dell'Unioneeuropea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti
di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato 1 al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, e al numero 11 della
Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la
misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono
rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure
stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle
aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti
alta data di entrata in vigore della presente legge,
valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza
annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di
anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli
minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita
una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati
nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione
annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente, nonche' al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono
detratte dal versamento della prima rata di acconto e. ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi
suc-cessivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di
versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i
principi generali stabiliti dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto
delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri
sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante
dalla riduzione. operata annualmente nella misura
percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale
sovratassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non
metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e
delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999,
ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del
costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori
predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una
riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
corrispondente al contenuto di energia del gasolio da
riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri
gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci
per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante
credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con
incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F, con la concessione di
un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire
20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fomito, da
traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa
sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di
lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate
concorrono a compensare gli oneri connessi alle
compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma
restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la
prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
comma 10, lettera a)". Al comma 3:
- L'art. 55, comma 1, lettera o) e s), della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) cosi' recita:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m); n);
(omissis);
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
8, comma 5. della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p); q); r); (omissis);
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;".
- L'art. 60 della legge n. 144/1999, cosi'
recita:
"Art. 60 (Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello). - 1. Con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere,
valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998.
All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del
1997, l'ultimo periodo e' soppresso". Al comma 4:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto) e' il seguente: "Art. 1 (Iscrizione al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto). - 1. A decorrere dal 1o
gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8
del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni,
province e regioni esercenti direttamente in economia il
pubblico servizio di trasporto, per i quali restano
confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della
legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi
indicata:
a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive
modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del
31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive
modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende
esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al
31 dicembre 1995;
c) i titolari di posizioni assicurative presso
il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la
cessazione anticipata dal servizio con diritto a
prestazione differibile.
3. Sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti
pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del
soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995
e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1,
del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti
trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 e'
effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini
delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il
predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali
trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi
previdenziali.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al
31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e'
costituita una posizione assicurativa e contributiva
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in
relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed
ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo".
"Art. 2 (Contributi). - 1. Il contributo al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' stabilito nella
misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile
determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento
a carico dei lavoratori. La predetta misura restera'
invariata fino a che l'aliquota in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti non raggiungera' la misura stessa.
2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i
criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
3. In attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di
cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.
335, per il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi
per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di
lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra
l'aliquota contributiva di' cui al comma 1 e quella di cui
al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit
patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto
della evidenza contabile separata prevista all'art. 1,
comma 4. Il predetto contributo e' prorogabile con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione
all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata
di cui all'art. 1, comma 4.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui
ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti
percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti', con l'evidenza contabile separata di cui
all'art. 1, com-ma 4, delle quote di contribuzione
attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. L'aliquota per il computo della pensione di
cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' confermata nella misura del 33 per cento.
6. Restano confermate le norme in materia di
obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge
29 ottobre 1971, n. 889.
7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono applicati sulla retribuzione
definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della
determinazione della retribuzione imponibile risultano
altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime
disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3".
Al comma 6:
- Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 414/1996, abrogato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 4. Al comma 7:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n.
448/1998, si veda in nota al comma 1. Al comma 8:
- L'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e' il seguente:
"Art. 9 (Carta di soggiorno - Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 7). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare
di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta
anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza
di condanna, anche non definitiva. salvo che abbia ottenuto
la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta
di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per
reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti
dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la
revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente
vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia
diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di
soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta
solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Al comma
10:
- l'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita:
"Art. 17. - L'indennita' di cui al primo comma
dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b)
e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione
dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente
legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino,
all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo
comma dell'articolo 15 purche' tra l'inizio della
sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello
di detto periodo non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai
fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto
delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciuto dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro
abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,
all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in
godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha
diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche'
all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
La lavotatrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel precedente comma ma che non e' in godimento
della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo
biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi
non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria
dal lavoro non siano trascorsi piu' di 180 giorni dalla
data di risoluzione del rapporto e' nell'ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini
dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione
obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data
di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del
trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'". Al
comma 12:
- L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) e' il seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con
riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio
1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del
trattamento previdenziale della indennita' di maternita',
e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000
mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno
e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al
1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con
decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli' a certificare il
possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio
1999, iI Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e dello programmazione economica, del
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di' cui al comma 1,
nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il
nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in
possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti'. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998. tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta
da parte degli enti previdenziali competenti alle
lavoratrici che godono di' forme di tutela economica della
maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi
per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma
restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e'
erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di' cui al
comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifico rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo".
- Per il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 286/1998, si veda in nota al comma 8.



 
ART. 50.
(Misure per l'occupazione).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n.
448/1998, il cui comma 1 e' stato modificato dalla presente
legge:
"Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie
imprese). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, che dal 1o
gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti,
e' concesso, in conformita' alla disciplina comunitaria, un
credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un
milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al
1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi
di imposta successivi, Il credito di imposta non puo'
comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni
annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi
alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 3.
2. Il credito di imposta a' pari a tre milioni di
lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo
indeterminato che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
cento.
3. Le unita' produttive delle imprese devono
essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali
del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato
provinciale secondo la definizione allargata ISTAT,
rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale
risultante dalla medesima rilevazione e che siano
confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali
la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la
necessita' di intervento con decisione n. 836
dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG
(97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il
tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta
definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento
alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal
comma 4 dell'artico-lo 3 della presente legge e,
limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3,
trovano applicazione nei limiti della regola de minimis
prevista dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e
alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della
legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ed e' comunque
riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere
fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore
aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei
confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa.
Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai
sensi della predetta comunicazione purche' non venga
superato il limite massimo di lire 180 milioni nel
triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante rduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo
fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato
interministerisle per la programmazione economica (CIPE) in
sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' per
la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al
comma 1".



 
ART. 51.
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale
del lavoro autonomo).
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ".
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta' di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.



Note all'art. 51;br; Al comma 1:
- Il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997,n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge, risulta essere il seguente:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad
altre forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998
il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e elevato di
1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato
con effetto dalla stessa data in ragione di un punto
percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
persionistiche e' maggiorata rispetto a quella di
finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
dovuta una ulteriore aliquola contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento del-l'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per
malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle
risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in
relazione al reddito individuale". Al comma 2:
- Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge n. 335/1995, si veda in nota al comma 2 dell'art. 37.
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
contribuzione figurativa e di coperatura assicurativa per
periodi non coperti da contribuzione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256. Ai commi 3 e 4:
- L'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge,
risulta essere il seguente:
"Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio
dell'arte o professione sono ammesse in deduzione quote
annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del
Ministro delle finanze, e tuttavia consentita la deduzione
integrale, nel periodo di imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali
il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di
lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di
beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del
contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo
unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura
del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i
canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale o del canone di
locazione, anche finanziaria, a condizione che il
contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese
per i servizi relativi a tali immobili.
4. Non sono deducibili quote di ammortamento ne'
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da
turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore
a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2500 centimetri cubici, ne' spese relative
all'impiego di tali beni.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e
a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici
esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per
un importo complessivamente non superiore al 3 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro
deducibili si comprendono anche le quote delle indennita'
di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16
maturate nel periodo di imposta.
7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta non e superiore a 18 milioni di lire, il
reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei
precedenti commi, nella misura del 70 per cento
dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento
dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e
dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di
lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione.
8. Il reddito derivante dai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 49 e' costituito
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, con esclusione delle somme documentate e
rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative
alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale,
ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle altre spese; la riduzione e' pari al 7 per cento se
alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di collaborazione coordinata e continuativa di
importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e
il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze; la riduzione non si applica alle indennita'
percepite per la cessazione del rapporto. I redditi
indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le
indennita' di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono
reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta."



 
ART. 52.
(Incremento delle pensioni sociali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.



Note all'art. 52:
Al comma 1:
- L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel
territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati,
un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una
pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da
ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre
ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito
con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi
gli assegni familiari ed il reddito della casa di
abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o
prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali,
fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con
carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti
pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra,
fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex
combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera
qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L.
336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le
prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma
di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla
pensione sociale ridotta in misura corrispondente
all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo
comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
dalla perequazione automatica della pensione di cui al
precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto
e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla
perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal
comma precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale,
nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed
e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata
alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione
territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal
certificato di nascita e dalla certificazione da
rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla
dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a
quello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei
prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio
1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in
data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a
procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione
non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio
di quella indebitamente percepita, il cui provento e'
devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e'
comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i
provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione
della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni
pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti
controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme
che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995
cosi' recita:
"6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo
della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Al comma
2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato
a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 10 (Sordomuti ultrasessantacinquenni). -
Con effetto dal 1o maggio 1969, in sostituzione
dell'assegno di cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65
anni di eta', sono ammessi su comunicazione delle
competenti prefetture all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da
comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilita' della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che
sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato
agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al
precedente comma".
- Il testo dell'art. 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili) e' il seguente:
"Art. 19 (Pensione sociale e decorrenza delle
provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o
dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e
invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al
compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della
pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione
sociale e quello della pensione di inabilita', viene
corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno
con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS da' comunicazione della data di inizio del
pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della
pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della
disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara'
tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli
interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".



 
ART. 53.
(Libri di testo).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.



Nota all'art. 53:
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n.
448/1998 e' il seguente:
"Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo).
- 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princi'pi dettati
dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai
comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque
aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente
ripartite tra i comuni con decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono
emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli
editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola
dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001
nonche' per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
quale limite all'interno del quale i docenti debbono
operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154,
155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad
applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto
l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello
stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo
e' autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi
per l'anno 1999".



 
ART. 54.
(Ulteriori finanziamenti).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'rticolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.



Note all'art. 54:
- Il testo dell'ultimo periodo del comma 13
dell'art. 2 della citata legge n. 133/1999 e' il seguente:
"Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di
lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a
carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1,
comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili
anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle
medesime somme si provveda secondo le procedure previste
dal-l'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti
disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e'
rideterminata nella misura del 28 per cento".
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 del
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 (Provvedimenti
finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle
societa' per azioni interamente possedute dallo Stato,
nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri
organismi), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1994, n. 598, a seguito delle modifiche
apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere
utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di
macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n.
1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente
normativa, anche per la corresponsione di contributi agli
interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a
piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle
ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come
definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine
di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario,
in essere alla data di presentazione della domanda di
finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
bilancio approvato o dalle scritture contabili
obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per
un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per
l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di
lavoro".
- Il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' il
seguente:
"Art. 22 (Contributo per la rottamazione di
ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni
nuovi di fabbrica). - 1. Alle persone fisiche che, in
Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che
consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al
medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data
anteriore al 1o gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo
statale fino a L. 300.000 per quelli di cilindrata non
superiore a 50 cc. e fino a L. 500.000 per quelli di
cilindrata compresa tra i 51 cc., e i 1000 cc. sempre che
dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla
misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.
Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori
fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario,
corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta
di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti
effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato
dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a
condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia
un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in
precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei
veicoli di cui alla lettera a) del presente comma,
intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1998, allo
stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei
familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;
nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il
possesso deve risultare da una dichiarazione a cura
dell'acquirente corredata da copia della documentazione di
cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di
acquisto che il veicolo consegnato al venditore e'
destinato alla rottamazione e siano indicate le misure
dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna
del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare
il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore
provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo
per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono
essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle
imprese costruttrici o al centri appositamente autorizzati,
anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del
veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel
corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto
di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del
foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di
ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero
della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio
complementare, copia del certificato di proprieta'
rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso
di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una
dichiarazione di presa in carico del veicolo per la
rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel
caso previsto dal comma 2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilita'
derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle
disposizioni di cui al presente articolo comporta la
decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui
al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998
rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per il successivo riversamento ai pertinenti
capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di
bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da
finanziare derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori
entrate accertate in connessione con le maggiori vendite
realizzate per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo potranno, in deroga alla vigente
normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione
dell'accantonamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 6 della legge 11 maggio
1999, n. 140 (Norme in materia di attivita' produttive) e'
il seguente:
"Art. 6 (Norme di rifinanziamento e proroga di
incentivi). - 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori
e motoveicoli di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e' riconosciuto, alle medesime condizioni ivi
stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30
novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'art. 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo
contributo e' riconosciuto, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per la durata di dodici
mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli
conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5
della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giu-gno 1997.
2. All'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, le parole: "al 1o gennaio 1989" sono
sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992".
3. All'art. 22, comma 2, lettera b), della legge
7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 e'
riconosciuto altresi', a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi,
ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle
seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino
a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro
ruote, fino a lire 3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita
elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei
livelli di occupazione di cui all'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e'
assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno
2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per
l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri
derivanti dall'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, dall'art. 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, dall'art. 2, comma 194, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, commi 1 e 2, della
legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per
l'anno 1999, nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del
fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, istituita dall'art. 11, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per
le normative citate affluiscono alla predetta sezione del
fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di
funzionamento per le normative citate.
8. ..... .
9. ..... .
10. Le attivita' ricettive esistenti con oltre
venticinque posti letto possono completare l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla
lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di
prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere, approvata con decreto 9 aprile 1994
del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine
previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione,
acquisito il necessario parere di conformita' del Comando
provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di
specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo
stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui,
rispettivamente, all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei
commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per
l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente
articolo, dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
come modificato dal presente articolo. Il predetto importo
e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle finanze ai fini del successivo
riversamento agli appositi capitoli dello stato di
previsione dell'entrata".
- Il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o a tre ruote) reca misure contro l'inquinamento
atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre
ruote.
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale) e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto
programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti
avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o
processi produttivi o al miglioramento di prodotti o
processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi
riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione,
sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria".
- Il testo del secondo comma dell'art. 10 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) e' il
seguente:
"2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive
per la gestione del FIT, sentiti il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il comma 3 dell'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato".
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16
della citata leggen. 46/1982:
"Art. 15. - Le disponibilita' del fondo di cui
all'articolo precedente sono destinate alla concessione di
finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni,
comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento
ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per
cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di
ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
all'art. 16.
Per le domande di agevolazione presentate da
piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse
nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al
50 per cento del tasso di riferimento come definito ai
sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
predetta misura e' fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento
del previsto costo del programma e viene erogato per gli
importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto
di concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo
delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del
programma non puo' superare l'80% dell'ammontare del
finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la
presentazione di idonea documentazione attestante la
avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo'
erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per
cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla
base della quota stessa, un contributo pari al valore
attuale della differenza tra le rate di preammortamento e
di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le
corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo
di cui al precedente comma viene applicato un tasso di
attualizzazione di tre punti inferiori al costo di
provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del
tesoro previsto all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di
stipulazione del contratto di cui al terzo comma del
successivo art. 16.
Il contributo di cui al precedente comma e'
assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto
proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica nel periodo
d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di
impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti
dal presente articolo sono escluse le spese sostenute
anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione
della domanda di ammissione ai benefici stessi".
"Art. 16. - Le domande di concessione delle
agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate
dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente
art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato
tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma
dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un
rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni
statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle
discipline scientifiche e tecniche attinenti alle
produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le
condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce
eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle
disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono
specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad
obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del
programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i
preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre
imprese anche estere al programma, l'importo e le
condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o
l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in
caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi
comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire,
non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo
e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono
concesse con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato
tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni
determina specificamente gli elementi indicati al terzo
comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi
derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al
CIPI la documentazione relativa alle richieste di
finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla
domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa
non produca le informazioni o non compia gli atti
procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa e' tenuta a presentare una
dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di
concessione in cui attesti che non sta fruendo ne' ha
richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, per programmi
aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'.
Le modalita', i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande con la relativa documentazione
e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con
provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o
di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o
parziale del programma, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di
cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare
il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e'
tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del
debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre
l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il
Ministro del-l'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere del comitato di cui al secondo comma del
presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei
benefici o l'applicazione delle penali previste dal
contratto".
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge
5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese):
"Art. 37. (Modifiche e integrazioni alla legge 17
febbraio 1982, n. 46). - 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n.
46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 15:

1) al primo comma, le parole: "del contratto di
cui al terzo comma del successivo art. 16" sono sostituite
dalle altre: "del contratto o di emanazione del decreto di
concessione di cui all'art. 16";

2) ..... .

3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di
cui all'articolo seguente" sono sostituite dalle altre:
"nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art.
16";
b) all'art. 16:

1) ..... .

2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto"
sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista
dal sesto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, introdotto al sensi del comma 1, lettera b), n. 1),
del presente articolo, si applicano ai programmi presentati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai sensi dell'art. 15, legge 17 febbraio 1982, n. 46,
modificato da ultimo dal comma 1. lettera a), del presente
articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.
2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti
preesistenti dei terzi.
Il recupero dei crediti e' disposta con le
modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639".
- Si riporta il testo del comma, ora abrogato,
dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991:
"2. In caso di revoca delle agevolazioni,
disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte
l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto
capitale indebitamente fruiti".
- Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato,
dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse
ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei
contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente
fruito".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti
a sostegno dell'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 1994, n. 64, e' il seguente:
"2. A valere sulle disponibilita' del fondo di
cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato a riconoscere agli istituti di credito
autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un
interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato
all'operazione di finanziamento per il periodo dal
1o gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle
agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione
del decreto di concessione del contributo stesso".



 
ART. 55.
(Disposizioni per la Regione siciliana).
1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.



Nota all'art. 55:
- Il testo dell'art. 38 dello statuto della
regione siciliana e' il seguente:
"Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla
regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione
di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il
minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in
confronto della media nazionale. Si procedera' ad una
revisione quinquennale della detta assegnazione con
riferimento alle variazioni dei dati assunti per il
precedente computo".



 
ART. 56.
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Nota all'art. 56:
- Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' il seguente:
"3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio
decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei
trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e
della sanita', definisce gli indirizzi generali del piano e
le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre
al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche
ai fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il piano viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il piano viene aggiornato ogni tre anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione".



 
ART. 57.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis).
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994 reca: "Attuazione del piano di
disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente".
- Il testo dell'art. 57 della citata legge n.
449/1997 e' il seguente:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata
alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in
consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il "30 giugno 2000 .
2. Nelle more della presa in consegna delle
strutture minerarie da parte del concessionario le
agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per
la gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede a
stabilire, previa formale rinuncia da parte del
concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi
per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le
modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle
stesse".
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e'
il seguente:
"3. Per gli stessi impianti saranno altresi'
concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185
miliardi di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo
i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile
1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera
CIPI del 31 gennaio 1992".



 
ART. 58.
(Tutela dell'ecosistema marino).
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
 
ART. 59.
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1o gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contribuo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:
a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse;
b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
5. A partire dal 1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.



Note all'art. 59:
- I regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992 sono relativi,
rispettivamente, alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari ed alle attestazioni di specificita'
dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.
23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi) e' il seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione
di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di
cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei
seguenti criteri:
a) (Omissis);
b) a favore dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche
estetiche e funzionali, il servizio successivo alla
vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o
esecuzione, il prezzo".



 
ART. 60.
(Disposizioni particolari in materia
di imposta sul valore aggiunto).
1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.



Nota all'art. 60:
- Il testo del comma 5 dell'art. 11 del decreto
legislativo. 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di
imposta sul valore aggiunto) e' il seguente:
"5. Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di
cui all'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni
di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la
detrazione sulla base delle percentuali di compensazione.
Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle
cooperative e agli altri organismi associativi che
applicano il regime speciale, effettuati da parte di
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione".



 
ART. 61. (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del
1997).
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997,n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.



Nota all'art. 61:
- Il testo dell'art. 16 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Il Comitato scientifico di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attivita' gia' espletate ivi comprese
quelle relative a progetti in corso, i progetti piu'
strettamente finalizzati alla modernizzazione delle
pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza
dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica di
congruita' dei costi di attuazione dei progetti selezionati
ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi
del comma 1 si applicano le procedure di cui all'art. 2,
commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia
stata accettata la rideterminazione dei costi non possono
avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione
dei predetti progetti ed e' determinato il rimborso delle
spese per le attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti
relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente
articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione
di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla presente
legge, secondo le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2,
3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto
del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303,
nonche' per attivita' di studio e ricerca per
l'elaborazione di schemi normativi necessari per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla
presente legge, svolta anche in forma collegiale".



 
ART. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;
i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e' ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi ";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ";
b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.



Note all'art. 62:
Al comma 1:
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78 (Interventi urgenti in materia occupazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998,
n. 176, e' il seguente:
"1. Ai lavoratori delle aziende industriali
appaltatrici di lavori di installazione di reti
telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti
abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad
alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il
ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in
base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della
disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43
miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima
normativa, il trattamento di integrazione salariale
straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi".
- L'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il
seguente:
"21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per
le domande presentate, con riferimento ad esso prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel
caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il
Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di
programma con le regioni ovvero le parti sociali per la
reindustrializzazione delle aree interessate. Alla
concessione del trattamento ivi previsto provvede, con
proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di
cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' altresi' concedere, anche in deroga alla
normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al
30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi,
a beneficio di unita' produttive, diverse da quelle di cui
al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra
quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di
programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero
le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare
all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un
progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla
competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia
per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione
salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico
all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori
interessati. Per i periodi successivi alla concessione del
trattamento, l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata
all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori
socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati
in mobilita' puo' essere prorogata, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei
lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma
3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i
quali non hanno titolo a percepire l'indennita' di
mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puo'
riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il
progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per
gli interventi di cui al presente comma si provvede nei
limiti delle somme previste per tale finalita'
dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4".
- Il comma 2 dell'art. 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, ovviamente al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"2. Entro il termine di scadenza del periodo di
cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
anche parziale dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata
dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale".
- L'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il
regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei
zonali a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti, e' il seguente:
"Obiettivo n. 1. - Le regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello
NTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati
degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media
comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del
Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i
dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e
che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco
relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1o gennaio
1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di
contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello
NUTS III, gli arrondissements Avesnes, Douai e Valenciennes
e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di
Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni
dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato I.
3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni
a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di
tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo
utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo
elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di
cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale per
quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati
delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee
principali scelte per lo sviluppo regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo
consente; una stima preliminare dell'impatto previsto,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al
fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici
a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
una valutazione della situazione ambientale
della regione in questione e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorita' competenti in materia ambientale designate dallo
Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle
azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
delle norme comunitarie in materia ambientale;
una tabella finanziaria indicativa globale che
riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali
scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano,
nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione del piano.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati
relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani
di sviluppo regionale riguardanti le accentate regioni.
5. La Commissione valuta i piani proposti,
nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i
piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership
prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo
Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
per gli interventi strutturali comunitari, secondo le
procedure previste all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende
segnatamente:
gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva
quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi
da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per
l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione
ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza; la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all'articolo 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo'
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante
l'attuazione delle azioni in questione, compresi i
risultati del controllo e della valutazione ex post.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato
membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di soste- gno per uno o piu' piani
di cui al paragrafo 4.
6. Le modalita' d'applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
7. La programmazione si riferisce anche alle
azioni di cui al-l'obiettivo n. 5-a), da attuare nelle
regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di
strutture della pesca".
- I commi 3 e 6 dell'articolo 81 della legge 23
dicembre 1998,n. 448 (Misure di finanza publica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) sono i seguenti:
"3. All'articolo 59, comma 59, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine
di assicurare l'erogazione dell'indennita' di mobilita',
relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stanziata la somma di
lire 30 miliardi. Sono altresi' prorogati di ulteriori sei
mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge
27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma
di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' concedere, per la durata massima di dodici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il
trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da
imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo
2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n,
662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano
intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dai quali risulti la possibile
rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative
industriali previste dai programini di
reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire
12 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236".
- Le deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e
del 26 gennaio 1996 sono del seguente tenore:
"DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.
Approvazione dei criteri per la valutazione dei
piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione
ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle
prorogbe per complessita' dei processi produttivi e per
complessita' connessa alle ricadute occupazionali. IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta
norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1
della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei
commi 9 e 10 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che
prevede che il trattamento di integrazione salariale non
possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei
mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione
delle condizioni e delle modalita' per il superamento di
detto limite nei casi: di procedure concorsuali indicate
all'art. 3, di proroga di programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione che presentino una
particolare complessita' e di stipula del contratto di
solidarieta' previsto dall'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre
1984, n. 863;
Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993,
n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione
dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi
di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio
1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di
dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito nella
legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3
dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la
possibilita' di concedere proroghe del trattamento di
integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione presentino particolare complessita' in ragione
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle
conseguenze occupazionali di detti programmi con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio;
Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio
1993 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1993 - con la quale sono stati fissati i criteri
per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della
citata legge n. 223/1991;
Vista l'istruttoria effettuata dal Comitato
previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
Considerato che il tempo trascorso ha reso
necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della
deliberazione sopracitata al fine di renderla piu' adatta a
governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le
fattispecie nel frattempo introdotte;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per
la valutazione dei piani di riorganizzazione e di
ristrutturazione e per la definizione della complessita'
connessa alla particolarita' dei processi produttivi e per
quella connessa alle ricadute occupazionali;
Udita la relazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale circa l'opportunita' di
differenziare in modo sostanziale le diverse connotazioni
della complessita' disegnate dalla norma affrontando,
altresi', il problema di non privare della tutela degli
ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora
appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente
delicato, del passaggio ai privati, qualora tale passaggio
sia accompagnato da rilevanti riassetti occupazionali;
Delibera:
1. Sono approvati i sottoindicati criteri per la
valutazione dei piani di riorganizzazione e
ristrutturazione presentati dalle imprese che richiedono
l'intervento straordinario della Cassa integrazione
guadagni. 1.1. Condizioni per l'approvazione di un
programma di riorganizzazione aziendale.
1.1.1. L'impresa richiedente dovra' presentare un
programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze
della struttura gestionale per squilibri tra apparato
produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma di
investimenti dovra' essere predisposto anche in dipendenza
della ridefinizione dell'assetto societario e del capitale
sociale, nonche' della ricomposizione dell'assetto
dell'impresa e della sua articolazione produttiva.
1.1.2. Il valore medio annuo degli investimenti
previsti nel programma aziendale dovra' essere superiore,
in misura significativa, al valore medio annuo degli
investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del
programma stesso.
1.1.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere
motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al
processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi
superiori a dodici mesi, esplicitazione, in particolare,
del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi,
avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi.
1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e
dettagliatamente indicate le modalita' di copertura
finanziaria degli investimenti programmati.
Ai fini dell'approvazione del programma di
riorganizzazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle
condizioni di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4.
1.2. Condizioni per l'approvazione di un programma di
ristrutturazione aziendale.
1.2.1. Il programma presentato dall'impresa
dovra' essere caratterizzato dalla preminenza, in termini
percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti
per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate
nel processo produttivo rispetto al complesso degli
investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del
programma aziendale.
1.2.2. Il valore medio annuo degli investimenti
per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel
programma aziendale dovra' essere superiore, in misura
significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia
di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del
programma stesso.
1.2.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere
motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al
processo di ristrutturazione da realizzare.
1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e
dettagliatamente indicate le modalita' di copertura
finanziaria degli investimenti programmati.
Ai fini dell'approvazione del programma di
ristrutturazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle
condizioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.4.
2. Condizioni di complessita'. Il limite massimo
di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4,
della legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' essere superato
nelle singole unita' produttive - intendendosi per unita'
produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo le
modalita' ed i criteri di seguito disciplinati:
2.1. Complessita' dei processi produttivi ai fini della
proroga del periodo di CIGS.
Si considerano complessi i processi produttivi
delle imprese per le quali si verificano le sottonotate
condizioni:
2.1.1, Attuazione degli investimenti e delle
operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso
programma biennale, con un margine negativo di
oscillazione, in termini di valore dell'investimento
previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.
2.1.2. Modificazioni tecniche del processo
produttivo, aggiuntive a quelle previste dal pregresso
programma biennale di ristrutturazione.
2.1.3. Dimensione occupazionale di ciascuna
unita' produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti,
quando sia interessata una sola unita', non inferiore a 50
addetti, ove siano interessate piu' unita'.
2.1.4. Concorso di piu' unita' produttive sul
territorio nazionale i cui processi produttivi risultino
interconnessi.
2.1.5. Dipendenza delle operazioni di
ristrutturazione dall'introduzione di nuove tecnologie di
processo e/o prodotto.
2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o
prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle
tecnologie impiegate.
Ai fini di un positivo accertamento di tale
tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi
la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti
da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui
ai punti da 2.1.4 a 2.1.6. 2.2. Complessita' connessa alle
ricadute occupazionali.
Si considerano rilevanti le conseguenze
occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si
verificano le sottonotate condizioni:
2.2.1. Attuazione degli investimenti e delle
operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso
programma biennale, con un margine negativo di
oscillazione, in termini di valore dell'investimento
previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.
2.2.2. Dimensione occupazionale dell'impresa nel
suo complesso non inferiore a 200 addetti.
2.2.3. Concorso di piu' unita' produttive sul
territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali.
2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma
biennale di ristrutturazione, nelle unita' produttive
interessate, in misura non inferiore al 25% della forza
lavoro risultante all'inizio del predetto programma.
2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso
periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al
50% degli esuberi di cui al punto 2.2.4.
2.2.6. Esplicitazione delle ragioni tecniche
inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni
e degli esuberi, nonche' del connesso programma, per il
quale si richiede la proroga dei trattamenti di
integrazione salariale.
Ai fini di un positivo accertamento di tale
tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi
la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti
da 2.2.1 a 2.2.6. 3. Particolari requisiti per
l'approvazione dei piani di riorganizzazione - e delle
relative proroghe - presentati da parte di imprese
appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico.
Tenuto conto che nell'ambito del sistema delle
imprese ancora a prevalente capitale pubblico e' in corso
un vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed
umane che determinera' nei prossimi anni una progressiva
revisione delle strategie ed una rideterminazione dei
fabbisogni di personale che, secondo gli accordi stipulati
tra le parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al
pensionamento anticipato previsto dagli articoli 8 e 10
della legge n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze
previste dall'ordinamento a tutela della manodopera, pur
nell'ambito dei criteri approvati con la presente
deliberazione, l'approvazione dei piani delle suddette
imprese avverra' con le modalita' sottoindicate. 3.1. Prima
approvazione.
Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un
gruppo - intendendosi per "gruppo" il complesso di imprese
operative facenti capo ad un'unica impresa capogruppo la
quale detenga non meno del 51%del capitale sociale di
ciascuna impresa operativa - esistenza di un piano di
gruppo, dal quale emergano precise linee guida, di
carattere programmatico e strategico, e gli obiettivi
produttivi ed occupazionali che il gruppo intende
perseguire, nel triennio 1994-96, con particolare
riferimento alle modalita' di eventuale cessione delle
imprese o della loro dismissione.
3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovra' essere
presentato un programma di riassetto gestionale ed
occupazionale volto a fronteggiare le specifiche
problematiche aziendali ed evidenziato il collegamento con
gli indirizzi formulati nel piano di gruppo.
3.1.2. Dovranno essere esplicitate le modalita'
di copertura finanziaria degli interventi programmati con
particolare riferimento alle garanzie fornite
dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto
organizzativo e gestionale.
3.1.3. Dovra' essere riscontrato un motivato
collegamento delle modalita' e dei tempi di sospensione dal
lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da
realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi dovra'
essere esplicitato, in particolare, il piano di gestione
delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle
modalita' ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo
di tutte le altre provvidenze pubbliche (pensionamento
anticipato, mobilita' lunga, contratti di solidarieta',
lavori socialmente utili) nonche' a specifiche misure da
attuarsi da parte dell'impresa (mobilita' intergruppo,
mobilita' guidata, incentivi all'esodo) per la
salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali.
3.1.4. Dovra' essere effettuato un periodico
monitoraggio (annuale) - anche con il supporto del Comitato
di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 -
dello stato di attuazione del programma sia sotto il
profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia
sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione.
3.2. Condizioni di proroga. Fermi restando i
limiti di tempo massimi previsti dalla normativa, i
programmi di cui al presente paragrafo possono beneficiare
di proroga alle seguenti condizioni:
3.2.1. Dovra' essere comprovata l'attuazione
delle specifiche operazioni di riassetto a livello di
impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma
biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti
dal piano originariamente presentato tanto per quanto
concerne le operazioni di riassetto organizzativo e
gestionale che occupazionale.
3.2.2. Dovra' essere comprovata la rilevante
dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del
gruppo.
3.2.3. Il complesso delle imprese e delle unita'
interessate alla proroga dovra' presentare un'articolazione
significativa sul territorio nazionale.
3.2.4. Gli esuberi di gruppo al termine del
pregresso programma biennale dovranno risultare non
superiori al 70 per cento degli esuberi denunciati
all'inizio del predetto programma; il ricorso medio alla
CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovra'
superare il 60 per cento di tali esuberi.
3.2.5 Dovranno essere esplicitate le ragioni
tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle
sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso
programma, per il quale si richiede la proroga dei
trattamenti di integrazione salariale". "DELIBERAZIONE 26
gennaio 1996. Criteri generali per la gestione degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione
salariale. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta
norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1
della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei
commi 9 e 10 del medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e
l'ENEL;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di
dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituito il comma 3
dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la
possibilita' di concedere proroghe del trattamento di
integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione presentino particolare complessita' in ragione
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle
conseguenze occupazionali di detti programmi, con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio;
Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 1995, con la quale sono stati fissati i criteri
per l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata
legge n. 223/1991;
Vista la direttiva del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito
alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1,
comma 9, della citata legge n. 223/1991;
Considerato che il processo di riassetto delle
risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle
imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico
che privato, si e' svolto nel quinquennio 1991-1995,
durante il quale l'economia ha attraversato gravi
difficolta';
Ritenuto necessario favorire con opportune misure
il tempestivo completamento del predetto processo di
riassetto;
Rilevato che l'interpretazione formulata con la
direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale n. 91/1995 consente la prosecuzione, oltre
l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa integrazione
guadagni straordinaria alle aziende, cui e' gia' stata
applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva
integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei
casi di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi
della citata deliberazione del 18 otto-bre 1994;
Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro
e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di
assicurare continuita' nella tutela degli ammortizzatori
sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra
individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative
societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto
occupazionale; Delibera:
1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a
gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da
processi di riordino e che abbiano gia' beneficiato
dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 -
possono essere presentati a completamento di quelli gia'
approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge n. 223/1991, anche senza soluzione di
continuita' rispetto al termine di scadenza dei precedenti
piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o
conversione.
2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente
normativa, tali programmi dovranno comunque:
essere in linea con gli interventi guida di
carattere programmatico-strategico e gli obiettivi
produttivi e occupazionali gia' fissati nei precedenti
piani approvati, anche se non portati a definitivo
compimento, per documentate difficolta' di carattere
tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle
emergenze economico-produttive attraversate dal Paese;
assicurare attraverso la predisposizione di un
puntuale progetto di riassetto degli equilibri
occupazionali, la sistemazione del restante personale in
esubero soprattutto attraverso il passaggio a societa'
acquirenti;
prevedere tempi certi e contenuti per
l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le
iniziative dei programmi da realizzare.
3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali,
in sede governativa o presso il Ministero del lavoro,
terranno conto delle disposizioni contenute nella presente
deliberazione.
4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della
relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n.
451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della
presente deliberazione". "DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.
Criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. IL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di
dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante, tra
l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse;
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del
predetto decreto-legge che reca la definizione di aree
depresse e dei diversi istituti della programmazione
negoziata, nonche' il secondo comma del medesimo articolo
che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle
intese e dei contratti di programma da stipulare;
Visto l'art. 6, comma 21, del decreto-legge
4 dicembre 1995, n. 515, che prevede - nei casi in cui il
Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di
programma per la reindustrializzazione con le regioni
ovvero con le parti sociali - la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale da
parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa
vigente;
Considerato che la norma predetta, tesa ad
assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da
unita' produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a
declino industriale e, piu' in generale, nelle aree
depresse coinvolte in programmi di reindustrializzazione
richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne
venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo;
Considerato, altresi', che il legislatore non ha
definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo
di intesa";
Ritenuto urgente, in particolare, individuare
criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed
oggettivi nonche' le priorita' nell'utilizzo delle limitate
risorse preordinate allo scopo;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva
integrazione in data 25 gennaio;
Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro
e alla previ-denza sociale; Delibera:
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma
21, del decreto-legge n. 515/1995 si intendono per "accordo
di programma" e "intesa di programma" quelli definiti dal
comma 1, punti c) ed e), della legge n. 104/1995 ed
approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo art.
1.
2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa"
sono richiesti i seguenti requisiti:
Soggetti firmatari:
a) Ministro del lavoro o Sottosegretario
delegato o presidente o componente delegato del Comitato
per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) presidente della regione o assessore
delegato;
c) segretario, o suo delegato, delle
confederazioni e/o unioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, competenti a livello nazionale o regionale.
Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto
sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno
dei soggetti di cui ai punti b) e c);
Oggetto del protocollo di intesa deve essere un
progetto di reindustrializzazione definito quanto a:
a) tipo e settore di intervento;
b) localizzazione dell'intervento;
c) provenienza delle fonti di finanziamento;
d) soggetti realizzatori;
e) ricadute occupazionali;
f) durata.
3. Per la valutazione delle richieste di
intervento CIGS che vanno corredate, oltreche' dal citato
progetto di reindustrializzazione, anche da un progetto di
lavori socialmente utili, si dovra' tenere conto:
a) dell'avvio effettivo della
reindustrializzazione entro un anno dalla decorrenza del
beneficio richiesto;
b) della rilevanza sociale dell'intervento
invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti
(almeno 300 unita', anche se dipendenti da piu' imprese
della stessa area).
4. Si procedera' alla concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in considerazione
delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate,
secondo le seguenti priorita':
a) i casi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56;
b) l'ordine cronologico di inoltro delle
istanze da parte delle imprese interessate presso i
competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo.
Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da
imprese articolate in piu' unita' locali, si considerera'
la data di protocollo piu' favorevole.
5. Le disposizioni della presente deliberazione
si applicano ai protocolli d'intesa stipulati
successivamente al 26 gennaio 1996.
6. I protocolli di intesa stipulati in data
anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i
sottonotati requisiti:
a) quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in
cui il protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal
Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti
individuati al punto 2) della presente deliberazione:
convalida del protocollo gia' stipulato da parte del
Ministro del lavoro medesimo;
b) quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno,
sempre, esserepresenti gli elementi di cui alle lettere a),
b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli
elementi restanti.
Ai predetti protocolli di intesa non si applica
il punto 3 della presente deliberazione.
Il Ministro del lavoro, nell'ambito della
relazione di cui all'art. 1. comma 2, della legge n.
451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della
presente deliberazione".
- La lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e' la seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) - e) (Omissis);
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
- Il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.-L.
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente
articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle
iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo".
- Le lettere f) e c) del comma 17 dell'art. 45
della leggen. 144/1999, sono le seguenti:
"17. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del
comma 1:
a); b); d); e); (Omissis);
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite
massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui
al'articolo 7, comm 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui
all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del
1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici
o subappaltatrici per la costruzione delle centrali
elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire
11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
c) in favore dei lavoratori titolari di
indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio
1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate
agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
per le quali siano state avviate le procedure per la
stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma
203. lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un
periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite
massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei
lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e'
prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e
comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12
miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente
disposizione resta determinato nel limite di lire 24
miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del
comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del
1998;". Al comma 2:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-leggen. 148/1993, si veda in nota al comma 1.
- Il comma 23 dell'art. 45 della legge n.
144/1993, e' il seguente:
"23. Successivamente alle scadenze dei
trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del
comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia
di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo". Al comma 3:
- La legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n.
77".
- Il comma 3 dell'art. 45 della legge n. 144/1999
e' il seguente:
"3. Nell'ambito della programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22
della legge 23 dicembre 1998. n. 448, le disposizioni
previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98. e successive
modificazioni sono estese ai cittadini italiani, assunti
successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato
servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla
data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle
dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della
Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri
che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il
31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione o di soppressione degli organismi
medesimi".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, di veda in nota al comma 1. Al
comma 4:
- All'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999,
la lettera g), come modificata dalla presente legge,
risulta essere la seguente:
"17. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del
comma 1:
a); b); c); d); e); f); (Omissis);
g) al fine di assicurare l'erogazione ai
soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al
periodo dal 1o aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata
per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35
miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
- Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 46 della
legge n. 144/1999, come modificati dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno
delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura
del traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa
integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per
effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i
flussi internazionali di traffico interrotti per la
chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti,
per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari
al trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata
alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti.
2. - 3. (Omissis);
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e
il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo
dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti
in materia". Al comma 5:
- L'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
di incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5
e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236, come
modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2000. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale
concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di
cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla
data del 15 dicembre 1997.
La misura dei trattamenti di integrazione
salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette proroghe possono essere concesse nel limite
massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla
lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui
alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa
e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi,
i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di
cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo
per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 1.
4. La possibilita' prevista dall'articolo 4,
comma 25, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori
iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione
relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre
1997, entro il limite delle risorse allo scopo
predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia'
dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste
di mobilita' non antecedentemente al 1o gennaio 1996, si
interpretano nel senso che la percezione della relativa
indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di
cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n.
510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle
liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei
giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo
svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti
nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni, presso imprese del
settore industriale operanti in territori diversi da quelli
ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto
regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma
203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti
di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con
gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei
giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.
In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita'
aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso
degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e
l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila
mensili a carico dell'impresa ad integrazione
dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti
nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita'
aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel
caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese
non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve
riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine
ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I
piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998
possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
Fondo.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota
pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una
quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2
dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 129 del 1997 le
parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state
attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997.". Al comma 6:
- Si riporta il testo del decreto-legge 2
novembre 1999, n. 390, (Disposizioni per il finanziamento
di lavori socialmente utili) abrogato dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. Le commissioni regionali per
l'impiego e successivamente alla loro soppressione le
singole commissioni regionali permanenti tripartite,
istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di
lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data
del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti
che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori
socialmente utili dialmeno 12 mesi entro la data del
31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta
permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il
1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
2. Le commissioni regionali per l'impiego e
successivamente alla loro soppressione le singole
commissioni regionali permanenti tripartite possono
deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo
preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 mao 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di
lavori di pubblica utilita' la cui trasformazione in
imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi
di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali
gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data,
con atto esecutivo, la stipula della convenzione di
affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle
attivita' da esternalizzare, come previsto dal decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno
avere una scadenza successiva alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione
della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della
citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.
Art. 2. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il
finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area
napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del
contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni
a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire
10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il
Ministero dell'interno entro trenta giorni
dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a
lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio..
Art. 3. - 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".



 
ART. 63.
(Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".



Note all'art. 63:
Al comma 1:
- La lettera d) del comma 1 dell'art. 45 della
legge n. 144/1999, e' il seguente:
"Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione
e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree delMezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a); b); c); (Omissis);
d) di revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una
durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al
livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita'
lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale
corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e
le 800.000 lire mensili;".
- L'art. 9-octies del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente:
"Art. 9-octies (Piani per l'inserimento
professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di
disoccupazione). - 1. Il comma 3 del-l'art. 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
sostituito dal seguente:
"3. I progetti di cui al comma 1, lettera b),
sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero
da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per
l'impiego ed approvato dalle commissioni regionali per
l'impiego .
2. il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
"7 L'assegnazione dei giovani avviene a cura
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego .
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma
2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo
disporre, in considerazione della specificita' anche
territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita'
straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il
carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
realizzati fino all'anno 1998".
- Il comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
il seguente:
"4. La partecipazione del giovane ai progetti di
cui al presente articolo non puo' essere superiore alle
ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi.
Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata
al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al
pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione,
eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o
postali all'uopo convenzionati. [A decorrere dal 1o gennaio
1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita'
spettante ai giovani anche per la parte di competenza del
citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le
somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti. Dette
somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente
rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale]. La meta' del costo
dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di
formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla
convenzione".
- Il comma 5 dell'art. 66 della legge n.
144/1999, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"5. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le
disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
al-l'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli
anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla
base di una programmazione che ne preveda la conclusione
entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede
nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del
predetto Fondo. Al comma 2:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1
dell'art. 62.
- L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e'
il seguente:
"Art. 9-septies (Misure straordinarie per la
promozione del lavoro autonomo nelle regioni del
Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di
lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita'
giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il
finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi
all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1
dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono
ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti,
della durata massima di tre mesi, durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea
progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura
e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del
Fondo sociale europeo.
3. lI Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con
proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa'
per l'imprendito-rialita' giovanile S.p.a. concede ai
soggetti, la cui proposta sia rite-nuta valida da un punto
di vista tecnico economico, le seguentiagevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per
l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito,
restituibile in cinque anni con idonee garanzie
assicurative da acquisire sull'investimento;
c) fino a dieci milioni a fondo perduto, per
spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile
S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del
contratto di finanziamento, all'erogazione di una
anticipazione pari al 30 per cento del totale degli
investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la
Societa' per l'imprenditarialita' giovanile S.p.a. stipula
apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995
e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi coofinanziati
dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita'
ammessi al corso possono cumulare le agevolazione di cui al
comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223. Al comma 3:
- Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n.
510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608/1996, e' il seguente:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi
territoriali e quelli aziendali di recepimento da
depositare rispettivamente, ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, e
presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S., entro trenta
giorni dalla stipula.
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1
dell'art. 62. Al comma 4:
- L'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle
iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive
dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e
riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle
attivita' degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di
emersione istruite dalle commissioni locali per la
successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del
caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al
Sistema statistico nazionale SISTAN), ivi comprese le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli
obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche
richieste in loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da nove membri
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del
bilancia e della programmazione economica, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal
presidente dell'I.N.P.S., dal presidente dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.), dal presidente dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per
assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'
essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20
unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica
amministrazione e degli enti pubblici economici. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento
economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni
ed enti di appartenenza.
4. A livello regionale e provinciale sono
istituite, presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di
analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di
promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di
assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero
alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano
contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la
presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono
composte da quindici membri: sette, dei quali uno con
funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni
pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati,
in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commisssioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza".



 
ART. 64.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati ";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; ";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio ";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2 ";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.



Note all'art. 64:
- L'art. 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione), come
modificato dalla presente legge, risulta essere il
seguente:
"1. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo e' il contratto mediante il quale un'impresa di
fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata
"impresa fornitrice , iscritta all'albo previsto dall'art.
2, comma 1, pone uno o piu' lavoratori, di seguito
denominati "prestatori di lavoro temporaneo , da essa
assunti con il contratto previsto dall'art. 3, a
disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione
lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice ,
per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo
individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
puo' essereconcluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori
assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le
attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro
temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale
previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le
modalita' della sperimentazione. La predetta limitazione
non trova applicazione con riferimento ai lavoratori
appartenenti alla categoria degli impiegati.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, con particolare
riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo'
presentare maggiore pericolo per la sicurezza del
prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
b) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il dirittodi sciopero;
c) presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la
fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
d) presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla
Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono
sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente
pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento
economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice
dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa
utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i
trattamenti retributivi e previdenziali applicabili,
nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di
ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del
rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa
utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli
oneri retributivi e previdenziali daquesta effettivamente
sostenuti in favore del prestatore di lavorotemporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa
utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa
fornitrice dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare,
anche indirettamente, la facolta' dell'impresa
utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'art. 3.
7. Copia del contratto di fornitura e' trasmessa
dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla
stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono
superare la percentuale dei lavoratori, occupati
dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo
indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell'impresa stessa,
stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi".
- L'art. 4 della legge n. 196/1997, come
modificato dalla presente legge, risulta essere il
seguente:
"1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la
propria attivita' secondo le istruzioni impartite
dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina
del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza
di tutte le norme di legge e di contratto collettivo
applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa
utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo e'
corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non puo'
comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la
categoria di inquadramento di livello piu' basso quando
tale inquadramento sia considerata dal contratto collettivo
come avente carattere esclusivamente transitorio. I
contratti collettivi delle imprese utilizzatrici
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro
temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura
dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale
indennita' e' stabilita dal contratto collettivo e comunque
non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a
tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal
lavoratore per l'attivita' prestata presso l'impresa
utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia
inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di
cui al comma 3, e' al medesimo corrisposta la differenza
dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto
importo".
- L'art. 11 della legge n. 196/1997, cosi' come
modificato, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Quando il contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con
qualifica dirigenziale non trova applicazione la
disposizione di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si
riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili
anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle
pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione
le previsioni relative alia trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1,
possono essere rilasciate anche a societa', direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalita' di
incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia
intervenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a),
ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 3, la determinazione da
parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui
puo' essere concluso il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al
fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi
alla convocazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale individua in via sperimentale, con
proprio decreto, i predetti casi e le relative percentuali
ai sensi dell'art. 1, comma 8.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto
un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle
associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca
le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate
dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro
temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi".



 
ART. 65. (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito
centrale Spa).
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.



Note all'art. 65:
- Si riporta il testo del comma 3, ora
sostituito, dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n.
489 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioniper la
ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli
isti-tuti di credito di diritto pubblico, nonche' altre
norme sugli istituti medesimi):
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti
delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione
del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
degli enti originari, operando l'una prevalentemente
nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti
locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture,
le esportazioni e la cooperazione economica internazionale,
e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese
artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
- Si riporta il testo del terzo comma, ora
abrogato, dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'art. 1 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412:
"A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo
Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione
del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si
chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i
residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per
incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto,
nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle
finalita' istituzionali del Mediocredito centrale".



 
ART. 66.
(Modalita' di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione. L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche' le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.



Note all'art. 66.
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del d.-l.
31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle
procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e'
il seguente:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica
di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n.
149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere
effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di
trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero
mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta
della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica".
- Il testo degli artt. 1 e 13 del citato D.-L. n.
332/1994 e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti
pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano
alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti
delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed
alle operazioni complementari e strumentali alle medesime
alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva
secondo la prassi dei mercati.
2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica
di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n.
149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere
effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di
trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero
mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta
della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica.
3. In caso di cessione mediante trattativa
diretta di partecipazioni in societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le
societa' controllate indirettamente, con deliberazione
dell'organo competente, possono essere individuate le
societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo
stabile di azionisti di riferimento, la cessione della
partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali
acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte
comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di
cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti
al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie,
economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi'
prevedere, per un periodo determinato, il divieto di
cessione della partecipazione, il divieto di cessione
dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso
di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice
civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i
partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali
modificazioni, devono essere depositati, entro quindici
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della
societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici
giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani
a diffusione nazionale.
4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo
stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo'
riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione
della partecipazione.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del
Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro
partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione
delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di
conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti
iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza operativa, amministrazione di titoli di
proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di
collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato
operazioni strumentali e complementari, fatte salve le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli
incarichi di valutazione non possono essere affidati a
societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di
consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei
due anni precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento
degli incarichi di cui al presente comma devono essere
previamente stabiliti dalle parti.
6. [Gli enti pubblici individuano criteri e
procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi
detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di
dismissioni di partecipazioni dello dello Stato. Gli atti
che dispongono tali criteri e procedure devono essere
trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero
del bilancio e della programmazione economica. I proventi
delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici
in societa' per azioni sono destinati, in via prioritaria,
alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti
stessi].
7. [Il Ministro del tesoro, con proprio decreto,
stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le
dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti
conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti
in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato,
nonche' per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono
essere impiegati secondo criteri di diversificazione del
rischio degli investimenti].
7-bis. [Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5,
e gli articoli 19, 20 e 21, D.Lgs. 20 novembre 1990, n.
356, e successive modificazioni].
7-ter. (Omissis)".
"Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da
dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al
fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti
dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello
Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri
inerenti alle medesime.
2. Al capitolo dello stato di previsione
dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalita'
stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio
1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri
relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese
quelle strumentali e complementari.
3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei
proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli
ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal
presente decreto.
4. Gli oneri relativi alle operazioni di
conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla
societa' conferitaria.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento
una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle
partecipazioni in societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre
precedente, nella quale sono espressamente indicati per
ogni singola cessione:
a) i proventi lordi;
b) le forme e le modalita' ammesse per il
pagamento del corrispettivo dell'alienazione;
c) i compensi per gli incarichi di consulenza e
di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente
decreto;
d) le quote dei proventi lordi destinate alla
copertura degli oneri e dei compensi connessi alle
operazioni di collocamento e di cessione".
- Il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 reca:
"Istituzione dell'ente tabacchi italiani".
- Per il testo del D.-L. n. 332/1994 si veda nota
precedente.
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legge
n. 332/1994 e' il seguente:
"Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi, sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonche' con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle
competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del
controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca
al Ministro del tesoro la titolarita' di uno o piu' dei
seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto degli obiettivi nazionali di
politica economica e industriale:
a) gradimento da rilasciarsi espressamente
all'assunzione, da pane dei soggetti nei confronti dei
quali opera il limite al possesso azionario di cui
all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali
intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima
parte del capitale sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale
minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni
dalla data della comunicazione che deve essere effettuata
dagli amministratori al momento della richiesta di
iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento
e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento
o di inutile decorso del termine, il cessionario dovra'
cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del
tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-bis del codice civile;
b) gradimento da rilasciarsi espressamente,
quale condizione di validita', alla conclusione di patti o
accordi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge
18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7,
comma 1, lettera b). del presente decreto, nel caso in cui
vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata
dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Fino al
rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso
del termine, i soci aderenti al patto non possono
esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del
rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del
tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del
presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base
al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del
1992. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata
dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile
decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma
il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai
patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n.
149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante
dei soci stessi sono impugnabili;
c) veto all'adozione delle delibere di
scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda,
di fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di
modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri
di cui al presente articolo;
d) nomina di almeno un amministratore o di un
numero di amministratori non superiore ad un quarto dei
membri del consiglio e di un sindaco.
1-bis. Il contenuto della clausola che
attribuisce i poteri speciali e' individuato con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica, e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2437 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle societa' controllate, direttamente o
indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed
economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente
pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
i poteri previsti al comma 1".



 
ART. 67.
(Disposizioni particolari in materia di investimenti).
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.



Nota all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'obiettivo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio
1993 (modifiche al regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo
alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti e degli
altri strumenti finanziari esistenti):
"Obiettivo n. 1.
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il
cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del
Nord, i cinque nuovi Lõnder tedeschi, Berlino Est, i
dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e
che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco
relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 10 gennaio
1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di
contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello
NUTS III, gli "arrondissements Avesnes, Douai e
Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di
Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle
regioni dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato I.
3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni
a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di
tale periodo la commissione riesamina l'elenco in tempo
utile affinche' il consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo
elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di
cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla
commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale per
quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati
delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee
principali scelte per lo sviluppo regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo
consente; una stima preliminare dell'impatto previsto,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al
fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici
a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
una valutazione della situazione ambientale
della regione in questione e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorita' competenti in materia ambientale designate dallo
Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle
azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
delle norme comunitarie in materia ambientale;
una tabella finanziaria indicativa globale che
riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali
scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano,
nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione del piano.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati
relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani
di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.
5. La Commissione valuta i piani proposti,
nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i
piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership
prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo
Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
per gli interventi strutturali comunitari, secondo le
procedure previste all'articolo 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende
segnatamente:
gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva
quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi
da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per
l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione
ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all'articolo 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante
l'attuazione delle azioni in questione, compresi i
risultati del controllo e della valutazione ex post.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato
membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di
cui al paragrafo 4.
6. Le modalita' d'applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
7. La programmazione si riferisce anche alle
azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle
regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di
strutture della pesca".



 
ART. 68. (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada).
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.



Note all'art. 68:
- Il testo dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della
gia' citata legge n. 127/1997 (si veda in Nota all'art. 26)
e', rispettivamente, il seguente:
"132. I comuni possono, con provvedimento del
sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali
o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali".
"133. Le funzioni di cui al comma 132 sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione e sosta sulle
corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
- Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art.
12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) e' il seguente:
"1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) - d) (Omissis);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) (Omissis)".
- Il testo degli artt. 2699 e 2700 del codice
civile e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 2699 (Atto pubblico). - L'atto pubblico e'
il documento redatto, con le richieste formalita', da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e'
formato.
Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico). -
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che
lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
- Il testo delle lettere b), c) e d) del comma 2
dell'art. 158 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e',
rispettivamente, il seguente:
"1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) (Omissis);
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di
segnali stradali verticali e semaforici in modo da
occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali
orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;"
- Il testo del comma 1 dell'art. 204 del gia'
citato D.Lgs. n. 285/1992 e' il seguente:
"1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti
prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il
ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che
ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche
le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed
alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi
del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui
appaniene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai
ricorrenti".
- Il D.-L. 2 novembre 1999, n. 391, ora abrogato,
recava: "Disposizioni interpretative delle norme sul
conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni al codice della strada".



 
ART. 69.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



Nota all'art. 69:
- Il testo dell'art. 11 della piu' volte citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -
1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la
tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel
registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso
articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire
cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e
nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione
degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985
al 1992:
a) per le societa' per azioni e in accomandita
per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le societa' a responsabilita' limitata,
lire quattro-centomila;
c) per le societa' di altro tipo, lire
novantamila.
2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1
hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella
annuale, al sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del d.-l.
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il
rimborso della differenza fra le somme versate e quelle
dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano
presentato istanza di rimborso nei termini previsti
dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli
interessi nella misura del tasso legale vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, a decorrere
dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze
esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e
controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a
partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate
le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a
partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni
di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita'
comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non
concorrono al raggiungimento del limite dell'importo
massimo di emissione di titoli pubblici annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il
ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire
2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al
Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli
aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le
annualita' successive, l'importo di emissione dei titoli
pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso
sara' determinato con legge finanziaria, in relazione
all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei
crediti da rimborsare.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso
predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con
imputazione al competente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o
piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento
estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia
sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli
stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno
specifico domicilio eletto".



 
ART. 70.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni' di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.



Note all'art. 70:
- Il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto
dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il
seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli
importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano
il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di
entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono
collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo
che essi riguardino spese di primo intervento per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni
di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente
e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati
da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria
prevista per il primo anno resta valida anche dopo il
termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce
purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere
entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di
scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da
utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura
del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del
tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti
dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel
corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
comma 3, lettera b), dell'articolo 11".
- Il testo delle lettere d), e) e f) del comma 3
dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978, e',
rispettivamente, il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella,
della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella,
delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale";
- Il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge
25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria
e contabile) e' il seguente:
"18. In sede di prima applicazione della presente
legge, le leggi vigenti la cui quantificazione e'
effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi
vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi
dell'articolo 11, cornma 3, lettera f), della medesima
legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate
dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come
soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa
permanenti gia' contenenti il riferimento alla predetta
lettera d) e non indicate nella legge finanziaria
medesima".



 
ART. 71
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO



Nota all'art. 71:
- Il testo del comma 5 dell'art. 11 della citata
legge n. 468/1978 e' il seguente:
"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente".
00A00641



 
ALLEGATO A
(Articolo 8, comma 1)
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000:

===================================================================
b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni ------------------------------------------------------------------- Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri (scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado =================================================================== Oltre 10 fino a 100 3 6 ------------------------------------------------------------------- Oltre 100 fino a 250 3 5 8 ------------------------------------------------------------------- Oltre 250 fino a 350 6 9 12 ------------------------------------------------------------------- Oltre 350 fino a 500 7 10 13 18 ------------------------------------------------------------------- Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23 ------------------------------------------------------------------- Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28 ------------------------------------------------------------------- Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31 ------------------------------------------------------------------- Oltre 3.000 27 25 27 33 -------------------------------------------------------------------
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:

===================================================================
b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni ------------------------------------------------------------------- Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri (scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado =================================================================== Oltre 10 fino a 100 3 6 ------------------------------------------------------------------- Oltre 100 fino a 250 3 5 8 ------------------------------------------------------------------- Oltre 250 fino a 350 6 9 12 ------------------------------------------------------------------- Oltre 350 fino a 500 10 13 18 ------------------------------------------------------------------- Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23 ------------------------------------------------------------------- Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28 ------------------------------------------------------------------- Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31 ------------------------------------------------------------------- Oltre 3.000 27 25 27 33 -------------------------------------------------------------------
TABELLA 1
(Articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:

a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a
lire 2.000.000;

b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a
lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a
lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a
lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a
lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

1) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a
lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a
lire 1.000.000.000.
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella ridotto alla meta'.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu' fogli o piu' pagine.
TABELLA 2
(Articolo 12, comma 2)
ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come carburante

b) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come combustibile
per riscaldamento

c) emulsione con olio combustibile
denso usata come combustibile
per riscaldamento:

- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi - con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi

d) emulsione con olio combustibile
denso per uso industriale:

- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi - con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi
TABELLA 3
(Articolo 54, comma 1)

===================================================================
2000 2001 2002 Anno
Terminale
(milioni di lire) =================================================================== 1 Legge n. 808 del 1985,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6:
Settore aeronautico
(Industria, commercio e - 45.000 - 2015
artigianato - 6.2.1.16
- cap. 7902).............. - 44.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 2 Legge n. 67 del 1988,
articolo 17, comma 5:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da
eventi sismici (Belice)
(Tesoro, bilancio e - 5.000 - 2015
programmazione economica
- 7.2.1.7 - cap. 9573).... - - 5.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 3 Decreto-legge n. 9
del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 217 del 1992
Ammodernamento e
potenziamento Polizia
di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della
guardia di finanza e
Corpo nazionale dei 30.000 - - 2008
vigili del fuoco
(Interno - 7.2.1.2
- cap. 7401).............. - 150.000 - 2009 ------------------------------------------------------------------- 4 Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione nei
territori di cui al testo
unico delle leggi per gli
interventi nei territori
della Campania,
Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli
eventi sismici del
novembre 1980, del
febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato
con decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 20.2.1.2 - cap. 9336)... - - 5.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 5 Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2; legge
n. 448 del 1999,
articolo 50, comma 1,
lettera b): Prosecuzione
degli interventi per
la salvaguardia di Venezia
(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - 50.000 - 2015
- cap. 7156).............. - 50.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 6 Legge n. 211 del 1992,
articolo 9: Trasporto rapido
di massa (Trasporti 37.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.6
- cap. 7068) - - 40.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 7 Legge n. 211 del 1992,
articolo 10: Trasporto rapido
di massa (Trasporti - 2.2.1.6 9.000 2015
e navigazione
- cap. 7070).... - - 10.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 8 Decreto-legge n. 517
del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996,
articolo 1, comma 3:
Potenziamento e
ammodernamento delle
ferrovie in concessione
ed in gestione
commissariale governativa
(Trasporti e navigazione
- 2.2.1.3 - cap. - 35.500 - 2015
7033)..................... - - 45.500 2016 ------------------------------------------------------------------- 9 Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331 del
1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1986,
articolo 7, comma 8:
Interventi di
decongestionamento degli
atenei (Università e ricerca
- 2.2.1.2 - cap. 7114).... - 50.000 - 2015
(Università e ricerca
- 2.2.1.2 - cap. 7119).... - 10.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 10 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di
programma Basilicata;
decreto legislativo n. 76
del 1990, articolo 23,
comma 2: Interventi di
viabilità della Valle
d'Agri (Lavori pubblici - 15.000 - 2015
- 5.2.1.3 - cap. 8067).... - - 15.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 11 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di programma
Friuli-Venezia Giulia;
decreto del Presidente
della Repubblica n. 101
del 1978, articolo 1:
Interventi relativi alla
viabilità nella provincia
di Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione economica
- 3.2.1.17 - cap. 7281)... - 30.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 12 Decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1999:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da eventi
sismici (Umbria e Marche)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica - 9.000 - 2015
- 20.2.1.2-cap. 9332)...... - - 10.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 13 Legge n. 194 del 1998,
articolo 2, comma 5:
Parco autobus (Trasporti - 67.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.5
- cap. 7056).............. - - 62.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 14 Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.15 - cap. 7262)... - 40.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 15 Legge n. 413 del 1998,
articolo 9: Opere
infrastrutturali relative
ai porti e per la
realizzazione delle
autostrade del mare
(Trasporti e navigazione - 45.000 - 2015
- 4.2.1.4 - cap. 7265)..... - - 41.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 16 Legge n. 426 del 1998,
articolo 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'area
portuale di Genova
(Ambiente - 1.2.1.4
- cap. 7081).............. - - 4.000 2012 ------------------------------------------------------------------- 17 Legge n. 140 del 1999
articolo 8: Fondo per
l'innovazione degli
impianti a fune (Industria,
commercio e artigianato
- 6.2.1.16 - cap. 7803)... - 5.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 18 Legge n. 144 del 1999
articolo 32 comma 5:
Interventi di sicurezza - 25.000 - 2015
stradale (Lavori pubblici
- 2.2.1.3 - cap. 7125).... - - 40.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 19 Legge n. 144 del 1999
articolo 43, comma 1:
Opere funzionali al
progetto Malpensa 2000
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.54 - cap. 7705)... - 30.000 - 2015 -------------------------------------------------------------------
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO
AUTORIZZATI............... 30.000 657.500 438.500 -------------------------------------------------------------------
SPESA COMPLESSIVA
ANNUA..................... 30.000 687.500 1.059.000 -------------------------------------------------------------------

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 71, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) ===================================================================
2000 2001 2002 ===================================================================
(importi in miliardi di lire) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE ------------------------------------------------------------------- Tabella " A " (1).............. 492 1.397 1.849 ------------------------------------------------------------------- Nuove o maggiori spese correnti: ------------------------------------------------------------------- Articolato..................... 3.698 6.270 7.215 ------------------------------------------------------------------- Rinnovi contrattuali........... 672 2.070 2.768 ------------------------------------------------------------------- Separazione assistenza -previdenza.................... 619 619 619 ------------------------------------------------------------------- Assegno di maternità........... 92 186 188 ------------------------------------------------------------------- Incremento fondo scuola........ 0 123 320 ------------------------------------------------------------------- Riduzione costo lavoro (maternità, autotrasporto, ecc.).......................... 1.572 2.127 1.201 ------------------------------------------------------------------- Incremento pensioni sociali.... 98 100 103 ------------------------------------------------------------------- Fondo copertura accelerazione DIT.............. 0 500 1.500 ------------------------------------------------------------------- Sostegno emittenti locali...... 40 40 40 ------------------------------------------------------------------- Altre misure................... 605 505 476 ------------------------------------------------------------------- Tabella " C ".................. 1.310 769 1.188 ------------------------------------------------------------------- Minori entrate correnti: ------------------------------------------------------------------- Articolato..................... 8.093 11.086 9.423 ------------------------------------------------------------------- Sgravi fiscali................. 7.970 10.198 9.803 ------------------------------------------------------------------- Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)........ 1.000 1.000 0 ------------------------------------------------------------------- Canoni concessione radiotelevisivi................ 77 0 0 ------------------------------------------------------------------- Autotrasporto.................. 41 41 41

Altri.......................... 117 204 333 -------------------------------------------------------------------
Totale oneri da coprire... 13.593 19.522 19.675 -------------------------------------------------------------------

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:

Articolato..................... 183 434 1.675 ------------------------------------------------------------------- Carbon tax: copertura tutela maternità e costo del lavoro... 0 0 869 ------------------------------------------------------------------- Effetti indotti................ 50 392 759 ------------------------------------------------------------------- Canoni concessione radiotelevisivi................ 0 42 47 ------------------------------------------------------------------- Contributo unificato iscrizione a ruolo............. 133 0 0 -------------------------------------------------------------------

Tabella " C " 2 2 2 ------------------------------------------------------------------- Riduzione di spese correnti: ------------------------------------------------------------------- Articolato..................... 7.762 9.583 8.203 ------------------------------------------------------------------- Riduzione personale scuola..... 205 534 534 ------------------------------------------------------------------- Assunzioni di personale........ 0 800 970 ------------------------------------------------------------------- Previdenza e assistenza........ 3.703 3.718 2.294 ------------------------------------------------------------------- Gestione debito pubblico....... 2.000 1.900 1.800 ------------------------------------------------------------------- Consumi intermedi.............. 958 1.624 1.724 ------------------------------------------------------------------- Modifica aliquote IRAP......... 542 644 551 ------------------------------------------------------------------- Emittenti locali............... 24 33 0 ------------------------------------------------------------------- Riduzione aggi raccoglitori lotto.......................... 330 330 330 ------------------------------------------------------------------- Quota del miglioramento del risparmio pubblico:........ 5.646 9.503 9.795 -------------------------------------------------------------------
Totale mezzi di copertura.. 13.593 19.522 19.675 ------------------------------------------------------------------- (Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)........ 13.151 20.284 44.522 ===================================================================
NOTE 2000 2001 2002 ===================================================================
(importi in miliardi di lire) ------------------------------------------------------------------- (1) Totale vecchie e nuove
finalizzazioni al netto
degli accantonamenti di
segno negativo e delle
seguenti regolazioni
debitorie pregresse 3.410 4.805 5.559 ------------------------------------------------------------------- 2000 = > miliardi 12.568; ------------------------------------------------------------------- 2001 = > miliardi 7.686; ------------------------------------------------------------------- 2002 = > miliardi 3.561. ------------------------------------------------------------------- Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie 2.918 3.408 3.710 ------------------------------------------------------------------- 2000 = > miliardi 10.275; ------------------------------------------------------------------- 2001 = > miliardi 10.000; ------------------------------------------------------------------- 2002 = > miliardi 9.725. ------------------------------------------------------------------- Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria.............. 492 1.397 1.849 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale nuova legislazione................... 15.978 12.491 9.120 ------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili nuova legislazione............. 12.568 7.686 3.561 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale legislazione vigente........... 13.193 13.408 13.435 ------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili legislazione vigente........... 10.275 10.000 9.725 ------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili.......... 12.568 7.686 3.561 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 6.211 1.561 561

===================================================================
NOTE 2000 2001 2002 ===================================================================
(importi in miliardi di lire) ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 1.357 1.125 0 ------------------------------------------------------------------- Sanità......................... 5.000 5.000 3.000 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 245 245 245 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 316 316 316 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 5.000 1.000 0 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 650 0 0 ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 500 275 0 ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 107 100 0 ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 750 750 0 ------------------------------------------------------------------- Sanità......................... 5.000 5.000 3.000 -------------------------------------------------------------------
TOTALE............12.568 7.686 3.561 -------------------------------------------------------------------
BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002 ===================================================================
1999 Previsioni
assestato 2000 2001 2002 ===================================================================
(importi in miliardi di lire) -------------------------------------------------------------------

A) LEGISLAZIONE VIGENTE ------------------------------------------------------------------- A. 1) Entrata....... 24.047,1 25.400,0 27.300,0 28.500,0 -------------------------------------------------------------------
Rimborsi IVA..... 19.000,0 19.400,0 21.300,0 22.500,0 -------------------------------------------------------------------
Anticipo
concessionari..... 4.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 -------------------------------------------------------------------
Fondo ammortamento
titoli di Stato... 547,1 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------

A.2) Spesa.......... 69.772,5 48.791,8 37.300,0 38.225,0 -------------------------------------------------------------------
Rimborsi IVA...... 19.000,0 19.400,0 21.300,0 21.500,0 -------------------------------------------------------------------
Anticipo
concessionari..... 4.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 -------------------------------------------------------------------
Fondo ammortamento
titoli di Stato... 664,3 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Rimborso crediti di
imposta con titoli
di Stato.......... 5.850,0 5.441,5 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Applicazione
sentenze Corte
costituzionale.... 1.682,5 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Crediti di imposta:
incentivi per la
rottamazione...... 75,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Gioco del lotto... 4.154,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Anticipazioni di tesoreria pregresse: -------------------------------------------------------------------
INPS.............. 6.327,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
INPDAP............ 3.875,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Ripiano disavanzi
pregressi USL..... 3.320,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Risorse
comunitarie....... 700,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Fondo globale
corrente.......... 13.055,0 10.275,0 10.000,0 9.725,0 -------------------------------------------------------------------
Compensazione
ARIET............. 538,0 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Invalidi civili... 6.031,7 5.875,3 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Rimborsi d'imposta
non residenti..... 0,0 800,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Rimborsi imposte
dirette procedura
automatizzata..... 0,0 1.000,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------

B) NUOVA LEGISLAZIONE ------------------------------------------------------------------- B.1) Spesa 0,0 10.062,0 -2.314,0 -6.164,0 -------------------------------------------------------------------
Fondo sanitario
nazionale: saldo
IRAP anno 1998.... 0,0 7.333,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Fondo globale di
parte corrente
(differenziale)... 2.293,0 -2.314,0 -6.164,0 -------------------------------------------------------------------
Fondo globale
conto capitale.... 436,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
Effetto sul saldo
netto da finanziare
(+ : positivo).... 45.725,4 33.453,8 7.686,0 3.561,0 -------------------------------------------------------------------

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE ===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------

1) Accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate -------------------------------------------------------------------
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica.. 7.162.604 3.069.254 2.302.304 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria -------------------------------------------------------------------
2000: 6.211.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 1.561.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 561.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero delle finanze.... 57.735 160.146 528.021 -------------------------------------------------------------------
Ministero della
giustizia.................. 136.437 198.537 278.537 -------------------------------------------------------------------
Ministero degli
affari esteri.............. 320.179 253.278 260.778 -------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica
istruzione................. 688.369 735.273 735.273 -------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno..... 205.450 243.000 213.000 -------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei trasporti e
della navigazione.......... 229.300 563.800 662.500 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2000: 85.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 85.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 85.000 -------------------------------------------------------------------

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Ministero della difesa..... 94.790 373.999 629.999 -------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali....... 1.382.250 1.135.750 10.750 ------------------------------------------------------------------- Di cui: regolazione debitoria -------------------------------------------------------------------
2000: 1.357.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 1.125.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato........... 3.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale... 209.600 309.600 309.600 -------------------------------------------------------------------
Ministero del commercio
con l'estero............... 20.000 40.000 40.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero della sanità..... 5.199.250 5.202.200 3.198.400 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria -------------------------------------------------------------------
2000: 5.000.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 5.000.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 3.000.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e
le attività culturali...... 58.270 79.370 24.500 -------------------------------------------------------------------
Ministero dell'ambiente.... 120.376 136.676 70.876 -------------------------------------------------------------------
Ministero dell'università
e della ricerca scientifica
e tecnologica.............. 190.000 190.000 155.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE................... 16.077.610 12.690.883 9.419.538 -------------------------------------------------------------------

2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate -------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei trasporti e
della navigazione.......... - 100.000 - 200.000 - 300.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE...... - 100.000 - 200.000 - 300.000 -------------------------------------------------------------------
TOTALE TABELLA A..... 15.977.610 12.490.883 9.119.538 -------------------------------------------------------------------

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno positivo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE ===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire) 1) Accantonamenti di segno
positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate -------------------------------------------------------------------
Ministero del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica.... 1.408.763 1.418.500 1.160.000 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2000: 7.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 119.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 119.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno...... 27.500 27.500 2.000 -------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei lavori
pubblici.................... 301.200 400.200 372.200 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2000:. 70.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 178.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 179.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti e
della navigazione........... 134.000 214.500 236.000 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2000: 129.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 150.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 172.000 -------------------------------------------------------------------

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Ministero delle comunicazioni.. 211.800 216.800 220.800 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2001: 6.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 6.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali........... 1.482.800 1.051.800 982.800 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria -------------------------------------------------------------------
2000: 436.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato... 121.000 122.000 125.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali............. 76.000 84.000 79.000 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2000: 3.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 5.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 5.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'ambiente........ 115.000 125.000 55.000 -------------------------------------------------------------------

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.................... 703.500 707.500 708.500 -------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali -------------------------------------------------------------------
2000: 3.000 -------------------------------------------------------------------
2001: 7.000 -------------------------------------------------------------------
2002: 8.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE... 4.581.563 4.367.300 3.941.300 ------------------------------------------------------------------- 2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate -------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a) Ministero dei lavori pubblici.. -104.000 -143.000 -143.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE........ -104.000 -143.000 -143.000 -------------------------------------------------------------------
TOTALE TABELLA B...... 4.477.563 4.224.300 3.798.300 -------------------------------------------------------------------

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato
dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano il riferimento alla unità previsionale di base,
con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso
il capitolo.
TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA
CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707).................... 35.894 36.612 37.344

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)... 28.765 29.627 30.516

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990).................... 60.000 60.000 60.000

Legge n.385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)........ 240.000 138.000 138.000

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

- ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355).......... 355.000 228.000 229.000

Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 39, comma 3):

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)........ 46.469.000 48.217.000 49.954.000

- ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701)........ 7.333.000 - -

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)......................... 86.542 86.542 86.542

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p).................. 225.000 225.000 225.000

- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)..... 185.000 185.000 220.000

Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo - saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)......... 100.000 75.000 -

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)

Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali:

- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap.1951) .................... 575 575 575

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 Ente nazionale di assistenza al volo cap. 1930). 70.000 70.000 72.000

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)....................... 330.000 356.000 350.000

- ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)......... 140.000 140.000 140.000

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche:

- ART. 4: Istituzione dell'Autorita' per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501).. 26.000 26.000 26.000

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

- ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815).. 449.000 449.000 449.000

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

- ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503).................... 25.000 25.000 30.000

Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita':

- ART. 2: Istituzione dell'Autorita' per i servizi di pubblica utilita' (3.1.2.46 Autorita' per i servizi di pubblica utilita' - cap. 2502). 5.000 5.000 5.000

Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2121).... 13 13 13

Legge n.675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.2124)..................... 22.045 22.045 22.045

Legge n.94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato:

- ART. 7 comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap.1430)... 24.000 24.000 24.000

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060).................... 50.000 50.000 50.000

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee:

- ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505).................... 7.000 7.000 7.000

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718)............. 171.850 171.850 171.850

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 2128).................... 5.000 5.000 5.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900).................... 3.700 3.700 3.700

Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p).... 360.000 360.000 360.000

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp.2710, 2711, 2712, 2713, 2714)......................... 1.637.000 1.602.000 1.597.000
-------------------------------------
58.454.384 52.607.964 54.303.585
===================================== MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p).................. 20.000 20.000 20.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.1165)... 16 16 16

Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1856). 300 300 300
---------------------------------
20.316 20.316 20.316
================================= MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento del l'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201).................... 5.400 5.400 5.400

Legge n.794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino- americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 4131).......... 2.976 2.976 2.976

Legge n.883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)... 1.900 1.900 1.900

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu' (15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali cap. 4052)..... 275 275 275

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)....... 671.887 671.887 672.887

Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1161; 9.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2176; 10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741).. 4.055 3.855 3.855

Legge n.960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - capp. 4061, 4063). 5.500 5.500 5.500

Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla societa' "Dante Alighieri" (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744).................... 3.200 3.200 3.200

Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)........ 359 359 359

Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (17.1.2.2; 18.1.2.2; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi capp. 4232; 4332; 4432)......................... 6.000 6.000 6.000

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune d ell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)... - 10.000 10.000
----------------------------------
701.552 711.352 712.352
================================== MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901).......... 750 750 750

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)........ 17.870 17.870 17.870

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [(articolo 68, comma 4, lettera b)]: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)........... 450.000 400.000 450.000
----------------------------------
468.620 418.620 468.620
==================================

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674).... 50.000 50.000 50.000

Legge n.968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916).... 40.000 40.000 40.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815).................... 6.800 6.800 6.800

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)........ 1.011 280 280
--------------------------------
97.811 97.080 97.080
================================

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap.8061/p)... 2.000.000 1.500.000 1.000.000

- ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p).. 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)........ 710.000 600.000 600.000
------------------------------------
4.710.000 4.100.000 3.600.000 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di ponto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265).................... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10. l.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)...... 3.100 3.100 3.100

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)........ 942 942 942
--------------------------------
14.042 14.042 14.042
================================ MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernentil'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908).... 91.500 91.500 91.500

- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691). 32.500 32.500 32.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)........ 14.000 14.000 14.000
---------------------------------
138.000 138.000 138.000
================================= MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)....... 26.957 26.957 6.957

Legge n. 549 dei 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661).. 11.000 11.000 11.000
---------------------------------
37.957 37.957 37.957
=================================

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850).................... 60.000 60.000 65.000

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)... 47.600 47.600 47.600

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210)......... 460.000 450.000 450.000

Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)........ 5.024 5.024 5.024
---------------------------------
572.624 562.624 567.624
================================= MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)........ 75.000 75.000 75.000

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100). 205.000 205.000 205.000

- ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attivita' promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101)........... 150.000 150.000 160.000
---------------------------------
430.000 430.000 440.000
=================================

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630).................... 250 250 250

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)...... 489.550 439.750 444.750

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita': (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanita' - cap. 2990).................... 210.000 210.000 210.000

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000).................... 160.000 160.000 160.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)........ 4.500 4.500 4.500

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642).................... 2.600 2.600 2.600
---------------------------------
866.900 817.100 822.100
================================= MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601).................. 6.000 6.000 6.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112)............. 10.000 10.000 10.000

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)................... 970.000 970.000 980.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2304).................... 2.000 2.000 2.000

Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 1804)........ 6.500 6.500 6.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.1951)... 39.064 39.064 39.064

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 1802).................... 20.000 20.000 20.000
-----------------------------------
1.053.564 1.053.564 1.063.564
===================================

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p).... 95.000 95.000 95.000

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1879, 1880/P)........... 250 250 250

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)....... 104.450 104.450 104.450

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001) 123.000 123.000 123.000
----------------------------------
322.700 322.700 322.700
================================== MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)...... 6.000 6.000 6.000

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le universita' statali - cap. 1271).................... 20.000 15.000 15.000

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - cap. 1256).................... 150.000 150.000 200.000

Legge n. 243 del 1991: Universita' non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Universita' ed istituti non statali - cap. 1262).................... 195.000 195.000 200.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527).................... 200.000 200.000 200.000

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

- ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle universita' (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle universita' statali - cap. 1263).................... 11.200.000 11.200.000 11.350.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265).................... 78.000 78.000 78.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)...... 2.412.000 2.402.000 2.402.000
------------------------------------
14.261.000 14.246.000 14.451.000
==================================== TOTALE GENERALE 82.149.470 75.577.319 77.058.940
TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione dell'amministrazione il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire)

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)....... 130.000 340.000 350.000

Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n.918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550).................... 200.000 200.000 200.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402).................... - - 5.000

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprieta' contadina - cap. 7171).................... 20.000 20.000 20.000

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 dei 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)......... - - 40.000

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660).................... 150.000 150.000 150.000

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)............. - - 26.000

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461).................... - - 18.800

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio - cap. 9337).................... 40.000 30.000 30.000

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)........ 10.000 10.000 -

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)......... 10.000 10.000 5.000

Decreto-legge n. 480 del 1985 convertito con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7483).......... - 10.000 10.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)....... 26.000 22.000 17.000

- ART. 6, primo comma, lettera e): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350).................... 21.000 6.000 1.000

Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800).................... 10.000 - -

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)........ 5.000 10.000 10.000

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 Patrimonio culturale non statale - cap.8878)..................... 6.000 - -

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157).................... 10.000 10.000 -

Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 Edilizia penitenziaria - cap. 8481).................... 15.000 15.000 15.000

ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)...... 50.000 100.000 600.000

- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)................... - - 250.000

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita':

- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339).................... 30.000 50.000 60.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620).................... 2.950.000 2.800.000 4.000.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)........ 10.000 12.000 12.000

- ART. 17 , comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)....... - - 25.000

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)......... 10.000 10.000 -

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561).................... 30.000 30.000 750.000

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340).................... - - 130.000

Legge n.396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)......... - - 200.000

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)......................... - - 80.000

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)............. - - 60.000

- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995).................... - - 1.000

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale:

- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).................... - - 200.000

- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 8130)........ - - 280.000

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680).... 25.000 25.0002 5.000

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita': 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601).................... - - 100.000

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421:

- ART. 34, conima 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236).................... - - 130.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670).................... 800.000 - -

- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640).................... 150.000 150.000 150.000

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post- bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8600).................... 15.000 15.000 -

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)......... 100.000 100.000 100.000

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)........... 970.000 1.000.000 990.000

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)...... - - 225.000

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali:

- ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialita' giovanile - cap. 7464)........ 10.000 10.000 10.000

Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamentodell'Autorita' per l'informatica:

- ART. 2, comma 2: Finanziamento della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703).................... 30.000 - -

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Universita' e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)...... 25.000 25.000 25.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)............ 50.000 - -

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - -

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401).................... 120.000 120.000 120.000

- ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804).......... 5.000 5.000 5.000

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- ART. 49, comma 11: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)........... 30.000 - -

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio eprogrammazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)............. 100.000 100.000 100.000

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008).................... - 300.000 -

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)....... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590).................... 2.000.000 5.000.000 5.000.000

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)...... 80.000 90.000 100.000

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilita' ciclistica - cap. 7111)....... 13.000 15.000 10.000

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

- ART. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624).......... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082).................... 300.000 - -

- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254).................... 55.000 55.000 55.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)........... 100.000 - -

- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)....... 700.000 - -

- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)........ 1.068.000 1.504.000 2.755.000

- ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177).................... 200.000 - -

- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800).......... 1.595.000 690.000 690.000

- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita': 5.2.1.3 Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560).................... 300.000 300.000 300.000

Decreto-legge n.450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- ART. 1, comma 1 (Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)........ 30.000 30.000 30.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)........ 100.000 100.000 100.000
------------------------------------- TOTALE. 12.914.000 13.489.000 18.585.000
=====================================

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

===================================================================
 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002 ===================================================================
(milioni di lire)

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412).................... -40.000 - -

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato:

- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato cap. 7095) (1)................ - -18.000 -18.000

- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) (2)........ - -70.000 -70.000
-----------------------------------
- 40.000 -88.000 -8.000
(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresi' ridotte di lire 90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti. (2) Le autorizzazioni di spesa sono altresi' ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualita'.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle - D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

l. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (ANAS) 17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e
Todi 23. - Universita' (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione aree urbane 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15, 18, 20, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) =================================================================== 1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)

4.600 - - - -
----------------------------------------------
4.600 - - -
==============================================

2. Interventi a favore delle imprese industriali.
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):
- ART. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
37.000 - - - -

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

30.000 98.500 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- ART. I-ter. Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 7611)

31.250 - - - -
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
- ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.400 - - - -

Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.690 - - - -

Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

15.000 15.000 - - - 2

- ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
100.000 100.000 100.000 - - 3

- ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
20.000 - - - -
Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
60.000 60.000 60.000 - - 3

ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804)

5.000 5.000 5.000 - -
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
1.595.000 690.000 690.000 - - 3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attivita' produttive:
- ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
99.700 99.700 99.700 - - 3
- ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
84.800 84.800 84.800 - - 3
- ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) -
- 35.000 35.000 - - 3
---------------------------------------------------
2.278.840 1.188.000 1.074.500
===================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) =================================================================== 3. Interventi per calamita' naturali.
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8502, 8504)

12.500 12.500 17.500 - - 3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione ecomomica: 7.2.1.7 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8571)
2.000 2.000 4.000 - - 3
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9337)
40.000 30.000 30.000 - -
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7483)
- 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 9190)
75.440 100.000 122.800 127.200 2003 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 93531P)
107.000 135.000 80.000 - - 3
Legge n.433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8500)
300.000 300.000 350.000 870.000 2004 3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8602)

100.000 100.000 233.000 - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 dei 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)
120.000 120.000 120.000 1.940.000 2019
- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)
35.000 35.000 35.000 525.000 2017
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)
- 300.000 - - - 3
- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attivita' produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332)
4.000 4.000 4.000 20.000 2007 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7302)
10.000 25.000 25.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
- ART. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia.- (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)
15.000 15.000 15.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:
- ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7302)
15.000 15.000 15.000 - - 3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.
- ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7804)
3.000 3.000 3.000 - - 3
- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programma zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)
47.000 47.000 47.000 799.000 2019 3
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)
3.000 3.000 3.000 51.000 2019 3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)
29.500 33.000 33.000 561.000 2019 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)
60.000 60.000 60.000 - - 3
-----------------------------------------------------
978.440 1.349.500 1.207.300 4.893.200
=====================================================
4. Interventi nelle aree depresse Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:
- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applilcata (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)
200.000 200.000 200.000 - -
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonche' legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)
4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:
- ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap.7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.16 Fondo per la montagna - cap. 9260)
off; 313.000 50.000 - - - 3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 - Metropolitane - cap. 9150; 8.2. 1.11 Aree depresse - cap. 9103; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)
121.170 - - - -
(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

42.830 - - - -
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 Aree depresse - cap. 8590)
50.000 69.142 - - - 3
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662)
633.221 85.771 - - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap.7263)
268.426 460.092 - - - 3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331)
99.426 82.408 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
96.250 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)
168.820 205.310 - - - 3
(Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115)
96.361 71.840 - - - 3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.1.2.2 - Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 9240; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - cap. 9275)
999.107 2.497.432 - - -
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5 - Aree depresse - cap. 9435)
87.754 135.645 - - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)
66.355 240.889 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P; 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 8060)
28.394 - - - - 3
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773)
50.000 70.713 - - - 3
(Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)
51.508 68.792 - - - 3
(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 Ricerca applicata cap. 7550/P)
168.750 - - - -
Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.17 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma cap. 9230)
1.504.784 1.475.753 - - -
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 Aree depresse - cap. 4520)
52.950 131.8163 - - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951)
460.372 235.704 - - - 3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)
183.133 316.621 - - - 3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331)
130.574 170.592 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
1.086.432 350.000 - - - 3
(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 7670/P)
20.000 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 -Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)
131.513 381.022 - - - 3
(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)
168.750 - - - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356)
3.202.299 6.305.606 6.142.599 - - 3
(Finanze: 4.1.2.5 ~ Devoluzione di proventi - cap. 3590)
200.000 150.000 - - - 3
(Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012. 9013)
268.760 789.182 409.601 - - 3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180)

68.507 113.440 42.987 - - 3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599)
34.360 64.105 26.901 - - 3
(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialita' nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
635.000 1.250.000 600.000 - - 3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670/P)
15.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
(Beni culturali: 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060)
20.501 36.382 15.267 - - 3
(Ambiente: 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7771)
39.007 72.775 30.538 - - 3
(Universita' e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata cap. 7550/P)

116.566 568.510 32.107 - - 3
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e progranunazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591)
73.100 73.100 - - - 3
- ART. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230)
2.800.000 2.900.000 - - - 3
(Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065)
300.000 300.000 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)
1.250.000 1.250.000 - - - 3
(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)
200.000 200.000 - - - 3
----------------------------------------------------------
20.600.316 24.193.834 10.000.000

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
5.Credito agevolato al commercio.
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
106.000 - - - -
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
124.000 209.600 - - -
-------------------------------------------------------
230.000 209.600 - -
=======================================================
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)
26.000 22.000 17.000 - -
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)
21.000 6.000 1.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia. (Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7151, 7153, 7154, 7157)
3.500 3.500 3.500 - - 3
(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)
2.000 2.000 2.000 - - 3
(Beni culturali: 3.2.1.7 - Interventi per Venezia cap. 7601)
1.000 1.000 1.000 - - 3
(Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107, 7108, 7118)
3.500 3.500 3.500 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586)
6.000 16.000 16.000 - - 3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7152, 7154)
14.000 34.000 34.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:
- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programma zione economica: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8660)
4.000 4.000 4.000 4.000 2003 3
------------------------------------------------------
81.000 92.000 82.000 4.000
======================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================

7. Provvidenze per l'editoria.
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551)
5.000 5.000 5.000 15.000 2005 3
-----------------------------------------------------
5.000 5.000 5.000 15.000
=====================================================
8. Edilizia residenziale e agevolata.
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251)
- 200.000 221.900 - - 3
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo, nonche' per la salvaguardia di Venezia:
- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 Eliminazione barriere architettoniche cap. 9473)

20.000 - - - -
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)
141.600 90.000 100.000 - -
-------------------------------------------------------
161.600 290.000 321.900 - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa.
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)
130.000 340.000 350.000 - - 3
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)
150.000 150.000 150.000 - -
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro. bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - CAP. 7657)
- - 133.400 - - 3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - CAP. 7657)
50.000 50.000 44.600 - - 3
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:
- ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - CAP. 7240)
10.000 10.000 5.000 - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657)
50.000 50.000 34.600 - - 3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti' concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)
70.000 70.000 70.000 616.000 2004 3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)
75.000 75.000 75.000 375.000 2007 3
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)
50.000 50.000 50.000 600.000 2006 3
------------------------------------------------------
585.000 795.000 912.600 1.591.000
======================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================

10. Artigiancassa.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 15. comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento, degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)
50.000 50.000 69.750 - - 3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)
50.000 50.000 29.750 - - 3
Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'econornia:
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401)
195.000 195.000 195.000 450.000 2007 3
-------------------------------------------------------
295.000 295.000 294.500 450.000
=======================================================

11. Interventi nel settore dei trasporti.
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)
6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098)
3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3
Legge n. 194 dei 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7160)
15.000 15.000 15.000 - - 3
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)
195.000 195.000 195.000 1.755.000 2011 3
- ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7319)
20.000 20.000 20.000 - - 3
- ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 - Trasporti pubblici locali cap. 7340)
2.500 2.500 2.500 - - 3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)
1.000 1.000 1.000 10.000 2012 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7069)
50.000 50.000 50.000 320.000 2009 3
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094)
5.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095)
110.000 110.000 110.000 554.000 2007 3
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096)
250.000 250.000 250.000 1.250.000 2007 3
Legge n. 366 del 1998: Norme per il.finanziamento della mobilita' ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilita' ciclistica - cap. 7111)
13.000 15.000 10.000 - -
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
- ART. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nel porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265).
100.000 100.000 100.000 - - 3
ART. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7045)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
- ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazi'one: 4.2.1.6 - Sistemi idroviari - cap. 7331)
40.000 40.000 40.000 - - 3
- ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7476)

4.400 4.400 4.400 - - 3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7235)
5.400 5.400 5.400 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068)
80.000 180.000 180.000 - - 3
----------------------------------------------------
7.064.800 7.304.800 7.299.800 20.823.000
====================================================
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154).
10.000 10.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)

10.000 10.000 - - 3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)
10.000 10.000 - - - 3
-------------------------------------------------
30.000 30.000 - - -
=================================================
13. Interventi nel settore della ricerca.
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.573 del 1996, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Universita' e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7591)
7.000 - - - -
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P)
8.000 8.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
- ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (Universita' e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)
40.000 25.000 25.000 - - 3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)
10.000 10.000 10.000 - -
-------------------------------------------------
65.000 43.000 35.000 - - 3
=================================================
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
- ART. 1, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7205)
60.000 60.000 60.000 - - 3
- ART. 1, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap.

7210)

30.000 30.000 30.000 - - 3
- ART. 8, comma 3, lettera e): Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Potenziamento - cap. 7504)
10.000 10.000 10.000 - - 3
--------------------------------------------------
100.000 100.000 100.000 - ===================================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
16. Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione.
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)
3.867.000 3.897.000 990.000 - - 3
Legge n.662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8031).
20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032)
20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3
Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8033)

55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di Interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)
61.600 61.600 61.600 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)
50.000 70.000 70.000 - - 3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066)
- 10.000 10.000 - - 3
------------------------------------------------------
4.073.600 4.153.600 1.246.600 1.810.000 ===================================================================
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481)
113.390 15.000 15.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera f): Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 - Edilizia penitenziaria - cap. 8730)

80.000 80.000 80.000 - - 3
--------------------------------------------------
193.390 95.000 95.000 -
==================================================

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)
5.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
- ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111).
5.000 10.000 10.000 - -
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazione dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339)
30.000 50.000 60.000 - -
Legge n. 183 dei 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)

730.000 730.000 750.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap.9260)
100.000 100.000 100.000 - - 3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7589)
3.000 - - - -
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - capp. 7081,7082)
446.200 16.200 16.200 - - 3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)
55.000 55.000 55.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)
700.000 - - - -
----------------------------------------------------
2.074.200 966.200 996.200 -
====================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
21. Interventi in agricoltura Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprieta' contadina - cap. 7171)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7439)
200.000 200.000 200.000 - - 3
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 8130)

280.000 280.000 280.000 - - 3
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- ART. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)
10.000 10.000 10.000 - -
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa, che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)
100.000 100.000 100.000 - - 3
-------------------------------------------------
610.000 610.000 610.000 -
=================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104).
10.000 12.000 12.000 - - 3
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8875)
18.500 - - - -
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale cap. 7710; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7765).
6.500 - - - -
-------------------------------------------------
35.000 12.000 12.000 -
=================================================

23. Universita' (compresa edilizia).
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)
550.000 600.000 600.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca:
- ART. 1, comma 1, lettera e): Progetto Large Binocular Telescope (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P)
4.600 - - - -
- ART. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)
52.500 - - - -
- ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 ~ Opere varie - cap. 8551)
6.000 6.000 - - - 3
--------------------------------------------------
613.100 606.000 600.000 -
==================================================

24. Impiantistica sportiva.
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:
- ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261).
20.000 20.000 - - - 3
-------------------------------------------------
20.000 20.000 - -
=================================================

25. Sistemazione aree urbane.
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)
200.000 200.000 200.000 - - 3
--------------------------------------------------
200.000 200.000 200.000 -
==================================================

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) =================================================================== 27. Interventi diversi.
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)
40.000 40.000 40.000 - - 3
Decreto-legge n. 791 del 1981 convertito, con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)
26.000 26.000 26.000 - - 3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573)
8.800 8.800 8.800 - - 3

(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)
10.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)
250.000 250.000 250.000 - - 3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)
2.950.000 2.800.000 4.000.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del, 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti eseguibili - cap. 9131)
25.000 25.000 25.000 - - 3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 7454)
16.667 - - - -
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)
130.000 130.000 130.000 - - 3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)
63.043 63.043 60.000 - - 3
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)
1.000 1.000 1.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7451)
2.000 - - - -
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)
25.000 25.000 25.000 - - 3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita': 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)
50.000 50.000 100.000 - - 3
Decreto legislativo n.504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421:
- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)
130.000 130.000 130.000 - - 3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670)
800.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
ART. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)
150.000 150.000 150.000 - - 3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8600)
15.000 15.000 - - -
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 dei 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232).
225.000 225.000 225.000 - - 3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali:
- ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialita' giovanile - cap. 7464)
10.000 10.000 10.000 - -
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)
600.000 600.000 - - - 3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: - 3.2.1.3 Altri interventi enti locali - cap. 7239)
190.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 8720)
100.000 100.000 150.000 - - 3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246)
3.000 3.000 - - 3
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412)
160.000 - - - -
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:
- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7106/P)
10.000 - - - -
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331)
1.000.000 1.000.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)
100.000 100.000 100.000 - - 3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 -Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - cap. 7647)
300.000 300.000 500.000 - - 3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121)
30.000 30.000 30.000 480.000 2018 1
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
- ART. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7574)
10.000 10.000 10.000 - - 3
- ART. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unita' navali per la vigilanza al di la' del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7575)
20.000 20.000 20.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
- ART. 8, comma 3, lettera d): Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7576)
2.000 2.000 2.000 - - 3
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212)
24.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera e): Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401)
67.100 67.100 67.100 - - 2
- ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177)
250.000 76.000 76.000 - - 3
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)
1.773.000 2.209.000 3.525.000 285.000 - 3
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita': 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)
1.000.000 1.000.000 300.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
- ART. 1, comma 1 (Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)
30.000 30.000 30.000 - -
- ART. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanita' (Sanita': 5.2.1.4 - Informatica di servizio - cap. 7570; 5.2.1.5. - Edilizia sanitaria - cap. 7580)
103.532 - - - -
- ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)
135.000 200.000 - - - 3
Legge n.477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 Edilizia di servizio - cap. 7245).
23.000 23.000 23.000 42.500 2004 3
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4, e 28, comma 3) (Finanze: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7163; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7282)
79.500 79.500 79.500 67.400 2003 3

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunita' montane - cap. 7271)
40.000 40.000 - - - 3
- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)
80.000 80.000 80.000 1.360.000 2019 3
- ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381)
10.000 10.000 10.000 70.000 2009 3
- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna cap. 9260)
20.000 30.000 30.000 - - 3
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali:
- ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - edilizia di servizio - cap. 8663)
45.000 - - - -
- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7776)
4.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO
(milioni di lire) ===================================================================
- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - cap. 7507)
1.000 - - - -
- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7253)
6.895 - - - -

11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900
------------------------------------------------------ TOTALE.........51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100
======================================================
ALLEGATO N. 1
ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N.208)
ALLEGATO N. 1
(Articolo 70, comma 7)

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca cap. 7550/p)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della, proprieta' coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: -ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461)
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9337)
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: - ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240) -ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610):
- ART.' 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)
Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria - cap. 7800)
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonche' legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)
ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca - cap. 7109/p)
- ART. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281)
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104)
- ART. 17, comma 26: Interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali (Lavori pubblici - cap. 7123) - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131)
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)
Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali cap. 8261)
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190)
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:
ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali - cap. 7451)
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)
- ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8130)
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita' - cap. 7601)
Decreto. legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole cap. 8217)
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061 /p)
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602)
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7464)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali cap. 7551)
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica:
- ART. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della pubblica amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7703)
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Universita' e ricerca - cap. 7526/p)
- ART. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Universita' e ricerca cap. 7528/p)
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Universita' e ricerca - cap. 7111/p)
Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (ART. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057, 3058)
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie della Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)
- ART. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)
Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (articolo 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp - 7765, 7710)
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti e navigazione - cap. 7185)
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (ART. 2) (Affari esteri - cap. 8001)
- Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Universita' e ricerca, 7 cap. 7533)
- ART. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7380)
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7401)
- ART. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria - cap. 7804)
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:
- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo, nonche' per la salvaguardia di Venezia:
- ART. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici cap. 8064)
- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)
- ART. 1, comma 5: Universita' di Urbino (Universita' e ricerca - cap. 7318)
- ART. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e citta' di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484) Legge n.449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
Legge n.454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita': - ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalita' (Trasporti e navigazione - cap. 7086)
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione cap. 7098)
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici -cap. 7589)
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332):
- ART. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- ART. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- ART. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- ART. 23-quinquies: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212)
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101)
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:
- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8590)
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8591)
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici cap. 8160)
- ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)
Legge n.366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica (Trasporti e navigazione - cap. 7111).
Legge n.423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- ART. 1, comma 1 (Politiche agricole - cap. 7624)
- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7185)
Legge n.426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali:
- ART. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali cap. 8212)
- ART. 2, comma 1: Prosecuzione interventi citta' Siena (Beni culturali cap. 7717)
- ART. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719)
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 854 1)
- ART. 50, comma 1, lettera h): Interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle forze armate (Difesa - cap. 7177)
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria cap. 7800)
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita' cap. 7560)
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
- ART. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanita' - cap. 7580)
- ART. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanita' - cap. 7570)
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:
- ART. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101)
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- ARTT. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 727 1)
- ART. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali:
- ART. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici cap. 8663)
- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)
- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)
- ART. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349)
- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali cap. 7253)
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4236):
Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica (AMATO) il 30 settembre
1999.
Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede
referente, il 7 ottobre 1999, con pareri delle commissioni
1a, 2 a, 3 a, 4 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a, 11 a, 12 a, e
l3 a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5 a commissione il 19, 20, 21, 26,
27, 28 e 29 ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 novembre 1999
(atto n. 4236/A - relatore sen. GIARRETTA).
Esaminato in aula il 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 novembre
1999.
Deliberato nella seduta del 7 ottobre 1999 lo
stralcio dell'art. 6 (che forma l'atto S. 4236-bis),
dell'art. 9 (che forma l'atto S. 4236-ter); dell'art. 11
(che forma l'atto S. 4236-quater); dell'art. 18 (che forma
l'atto S. 4236-quinques); dell'art. 19 (che forma l'atto S.
4236-sexies).
Deliberato nella seduta del 9 novembre 1999 lo
stralcio dell'art. 14 (che forma l'atto S. 4236-septies);
dell'art. 26 (che forma l'atto S. 4236-opties) e dell'art.
27 (che forma l'atto S. 4236-nonies).
Proseguito l'esame in aula ed approvato l'11
novembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6557):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 17 novembre 1999, con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione il 18, 22, 23, 24, 25,
29 e 30 novembre 1999; il 1o, 2 e 3 dicembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 dicembre 1999
(atto n. 6557/A - relatori On.li PASETTO e DI ROSA).
Esaminato in aula il 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15
dicembre 1999.
Deliberato nella seduta del 9 dicembre 1999 lo
stralcio dell'art. 4 nel testo approvato dal Senato (che
forma l'atto C. 6557-ter), la parte rimanente forma l'atto
C. 6557-bis.
Proseguito l'esame in aula ed approvato, con
modificazioni, il 16 dicembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4237/B):
Assegnato alla 5 a commissione (Bilancio), in sede
referente, il 17 dicembre 1999, con pareri delle
commissioni 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a 10
a, 11 a, 12 a, 13 a, e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 5 a commissione il 17 dicembre 1999.
Esaminato in aula il 17 dicembre 1999 e approvato il
18 dicembre 1999.
AVVERTENZA :
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 29 gennaio 2000 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
 
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