Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 |
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1 (Risultati differenziali). 1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000. 2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Avvertenza: Il testo de1le note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978, come da ultimo modificato dalla legge n. 208 del 1999: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli artt. 3 e 11-bis della legge n. 468 del 1978: "Art. 3 (Documento di programmazione economico-finanziaria). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati: a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione; c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause; e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nell'articolazione degli interventi per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale. 3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale. 4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2. 4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato.". "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11.". - La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, Supplemento ordinario.
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| ART. 2. (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali). 1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi: " 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. 2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente. 2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico. 2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo': a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto; b) definire modalita' e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. 2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies. 2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da 2-ter a 2-quinquies. 2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica". 2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente: "f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente". 3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste. 5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini"; b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)". 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1997, come modificato, da ultimo, dalla presente legge: "Art. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari). - 1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche; b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi; c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita' e i termini dei relativi pagamenti; d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente. 2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate gia' realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti. 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. 2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili neltermine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente. 2-quinquies. L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico. 2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo': a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o diconsulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incaricoricevuto; b) definire modalita' e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. 2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies. 2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del dettoprogramma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a2-quinquies. 2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica.". - Si riporta il testo degli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 della legge n. 1089 del 1939, recante: "Tutela delle cose d'interesse artistico": "Art. 24. - Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di cose di antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. Il Ministro puo' altresi' autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.". "Art. 25. - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare, con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.". "Art. 26. - Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti puo' rifiutare l'autorizzazione qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.". "Art. 27. - E vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.". "Art. 28. - Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e' riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.". - Il testo dell'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994 (richiamato nell'art. 7 del decreto-legge n. 79/1997) e' riportato nella Nota all'art. 3. - Per opportuna conoscenza si riporta il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 720/1984 (richiamato nell'art. 7 del decreto legge n. 79/1997): "Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge: "109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalita': a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento; c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonche' le modalita' di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d), si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio im-mobiliare da parte delle societa' privatizzate o di societa' da queste controllate; d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale; e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati; f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli imnmobili superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comnma.All'offerta degli immnobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente". - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, della legge n. 144 del 1999: "Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; 4) altre attivita' di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici; b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico; c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro; d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a); e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL; f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli artt. 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite; g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e degli artt. 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli artt. 83, 137 e, 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica; h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari; previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli artt. 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene; m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa; n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni; o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico; q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera l), progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro; r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio del-l'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati; s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi; t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia. 2. - 7. (Omissis).". - Il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare" ed e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 1996: "Art. 6 (Piani di alienazione e criteri per la vendita). - 1. Nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati. 2. - 10. (Omissis).".
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| ART. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari). 1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli artt. 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5. 2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo. 3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8. 5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter. 6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate. 7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a). 9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15. 11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e stato effettuato. 12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni ditali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni ditali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 14. Le somme derivanti dal collocamnento dei titoli speciali emessi ai sensi del comnma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari. 15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724 del 1994. 16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione.".
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| ART. 4. (Patrimonio immobiliare dello Stato). 1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere". 2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze". 4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: "99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma". 5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri". 6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati". 7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati. 8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,". 9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. 10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge". 11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione". 12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di dismissione e valorizzazione. 13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002. 14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996. 15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprieta' degli enti medesimi. 16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 86, della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge: "86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi del-l'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonche' mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere". - L'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994 (richiamato sopra) e' riportato nella Nota all'art. 3. - Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 3, legge n. 662 del 1996, ora abrogato: "87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996 (richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996): "113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione". - L'art. 7 del decreto legge n. 79 del 1997 (richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996) e' riportato nella Nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n. 448 del 1998 (richiamato nell'art. 3, comma 100, legge n. 662/1996): "Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle province). - 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si pronuncia entrc un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico; b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione; c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni; d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni; f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. 2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191". - Gli articoli 24 e segg. della legge n. 1089 del 1939 (richiamati nell'art. 3, comma 100, legge n. 662/1996) sono riportati nella Nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102, della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge: "102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi 103 e 104 dell'art. 3, legge n. 662 del 1996, ora abrogati: "103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello localee tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita', dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento delterritorio. 104. Qualora ragioni di convenienza e opportunita' lo richiedano, potra' essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 390 del 1986, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalita' giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti Parco nazionali, delle unita' sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo". - Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo n. 300del 1999: "Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego; di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. 2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio". - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 448 del 1998, come modificato dalla presente legge: "Art. 19 (Beni immobili statali). - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della presente legge. 2. Si applica l'art 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, e' attribuita ad esso una partecipazione nelle societa' di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma. 3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione. 4. Il capitale delle societa' di cui al comma 3 e quello delle societa' cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati. 5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996. 6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore. 7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti. 8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: novanta e' sostituita dalla seguente: centoventi . 10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento". - Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice civile, sopra richiamato: "Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'". - Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n. 448 del 1998, come modificato dalla presente legge: "Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e), del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione. 4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalita' di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra l'amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali . 6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996: "112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) alla determinazione del valore dei beni provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato; d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazio-ni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciateentro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezionedella richiesta; f) (abrogata)". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 95, della legge n. 662 del 1996: "95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro: a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attivita' istituzionale; b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77". - L'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, e' riportato nella Nota all'art. 2.
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| ART. 5. (Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa). 1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge." sono soppresse; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa."; c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di trascrizione" a: "nonche'". 2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'"; b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica "; c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di priorita'", sono inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, come modificato dalla presente legge: "Art. 43 (Ferrovie dello Stato S.p.a.). - 1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/1970 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/1991 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, e' accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed e' articolato nel modo seguente: a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico; b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma. 2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione (parole soppresse: , avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, ) dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. al 31 dicembre 1997, cosi' come certificato dalla societa' di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprieta'. 2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' Ferrovie dello stato - Societa' di trasporti e servizi per azioni e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributispeciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate (parole soppresse: le modalita' di trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2, nonche' ) le competenze del Comitato costituito sulla base dell'art. 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalita' alle attivita' concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarita' dell'autocertificazione da parte della societa' medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti. 4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprieta' e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche' alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione. 5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda Gestione dell'infrastruttura ai sensi dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997. 6. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali gia' approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalita' e condizioni previste dalla legge stessa. 7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. come stabilito dall'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1o gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia gia' iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa. 8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al fondo pensioni di cui all'art. 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, puo' optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S., secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverra' in ogni caso con un preavviso di sei mesi. 9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) edai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con leggeregionale. 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresi': a) agli alloggi di proprieta' dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'art. 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni. Le modalita' di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992; c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilita' degli enti medesimi; d) (abrogata). 2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonche' quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. 4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. 4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto. 5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e' consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. 6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal C.I.P.E. ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica. 8. Per le finalita' di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicita' e disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto. 9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purche' in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorita' a parita' di prezzo nell'acquisto le societa' cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali. 10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi' determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 10-bis. In caso di necessita', documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d), del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi. 11. La determinazione del prezzo puo' essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. 12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalita': a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu' di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. 13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonche' i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalita' indicate al comma 5, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato Fondi CER destinati alle finalita' della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'art. 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 . 14. Le regioni, su proposta dei competenti I.A.C.P. e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonche' ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non puo' comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua e' destinata al ripiano dei deficit finanziari degli istituti. 15. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. 16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15 puo' esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato art. 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicita'. 17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione e' effettuata a chiunque ne faccia domanda. 18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento puo' avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale. 19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18. 20. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli I.A.C.P. e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. 21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unita' immobiliari di cui alla presente legge e' predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti. 22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M). 23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (G.E.S.C.A.L.) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'art. 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purche' detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991. 24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 26. Sono abrogati l'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data".
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| ART. 6. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento"; c) all'articolo 12: 1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002"; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni"; d) all'articolo 13: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000 "," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000 "," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 "; 2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: " 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata: a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000; 1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. "; 3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi: " 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. "; 4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire 650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 "; e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze "; f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire "; g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida"; h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente: " ART. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. "; i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: " a- bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ". 2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000 " sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000. 3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999. 7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ". 8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento. 9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente: a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative; d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica; e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente: " 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ". 13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000. 14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " una quota "; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: " 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione "; c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 "; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ". 16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75 per cento "; b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ". 18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999. 19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti. 20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto ". 22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose "; b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente: " d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici ".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 10 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato da ultimo dalla presente legge: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h), del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a L. 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". - Si riporta il testo dell'art. 817 del codice civile, sopra richiamato: "Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un' altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". - Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 13, 13-bis del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificati da ultimo dalla presente legge: "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a L. 15.000.000 |18,5 per cento b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 |25,5 per cento c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 |33,5 per cento d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 |39,5 per cento e) oltre L. 135.000.000....................... |45,5 per cento 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14". "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) L. 1.057.552, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
2) L. 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;
3) L. 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000;
4) L. 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a L. 100.000.000; b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente L. 408.000 per l'anno 2000, L. 516.000 per l'anno 2001 e L. 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di L. 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. 2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dallalettera b). 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a L. 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste". "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) L. 1. 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000; b) L. 1.650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000; c) L. 1.550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.000.000; d) L. 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.300.000; e) L. 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.600.000; f) L. 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.600.000 ma non a L. 15.900.000; g) L. 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.900.000 ma non a L. 30.000.000; h) L. 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000; i) L. 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000; l) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000; m) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000; n) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000; o) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000; p) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000; q) L. 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000; r) L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000; s) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 100.000.000. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell `anno, cosi' determinata: a) L. 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera L. 9.400.000; b) L. 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000; c) L. 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera L. 9.400.000; d) L. 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000; e) L. 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera L. 18.000.000 ma non L. 18.500.000; f) L. 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera L. 18.500.000 ma non L. 19.000.000. 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio a di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) L. 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera L. 9.100.000; b) L. 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000; c) L. 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera L. 9.300.000 ma non L. 9.600.000. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 9.100.000; b) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000; c) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 9.600.000; d) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.600.000 ma non a L. 9.900.000; e) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 15.000.000; f) L. 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 30.000.000; g) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000". "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo cheil datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede diritenuta; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta e' determinata applicando una aliquota non superiore al 22 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede diritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche. 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 431 del 1998 (richiamati nell'art. 13-ter del T.U.I.R.): "Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. 4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo". "Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8. 2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma". - Si riporta il testo dell'art. 48-bis del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge: "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato: a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria; a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l`attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta; d) per le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48 e le stesse costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 47, sopra richiamato, del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986: "Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso; h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Disposizioni finali) - 1. L'imposta comunale sugli immobili non e' deducibile ag1i effetti delle imposte erariali suiredditi. 2. (Abrogato). 3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unita' immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo. 4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non concide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data. 6. Con effetto dal lo gennaio 1993 e' soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si e' verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti. 7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1o gen-naio 1993 fino al 10 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine: a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e' assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione; b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b). 8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [abrogata]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 133 del 1999, come modificato dalla presente legge: "Art. 18 (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione; b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione; c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse pubblico alla loro conservazione; d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo; e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, odi altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura; f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo; g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica; h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unita' immnobiliari e di quelli effettivamente percepiti; i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativadisciplina; l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina; m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria o straordinaria. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999. [Commi abrogati: 5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammortare del relativo reddito, un importo fino a L. 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell`articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo. 7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta. 8. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e' elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.] 9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un D.L.vo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi. 10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Dichiarazione dei soggetti passivi). - Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi; c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'art. 7-bis, con le modalita' previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; d) [lettera abrogata]; e) [lettera abrogata]; e-bis) [lettera abrogata]. [Comma abrogato]. Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale". - Si riporta il testo dell'art. 48 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56: "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato D.L.vo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal D.L.vo 14 dicembre 1995, n. 579; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornalieri di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del com-ma 1 dell'articolo 47; f) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 65, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e l'utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12; g) il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dal-l'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo 30 aprile 1992 n 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al l gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 9. l'ammontare degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto". La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Si riporta il testo dell'art. 63 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come da ultimo modificato dall'art. 8 del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10". - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.vo n. 241 del 1997, come da ultimo modificato dall'art. 1 del D.L.vo 24 marzo 1999, n. 81, dall'art. 20 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 60 e dall'art. 2 del D.L.vo 2 dicembre 1999, n. 464: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) [soppressa]; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.-L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L.vo n. 360 del 1998, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 10 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'arti-colo 50, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. 7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno successivo a quello in cui e' effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, al titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare la ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All'articolo 17, comma 2, del D.L.vo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281". - Si riporta l'art. 46 del T.U.I.R. (richiamato nell'art. 1 del D.L.vo n. 360/1998): "Art. 46 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile". - L'art. 47 del T.U.I.R. (richiamato nell'art. 1 del D.L.vo n. 360/1998) e' riportato sopra. - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 50 del D.L.vo n. 446 del 1997 (richiamato nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998): "4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973". - La decisione n. 819/1995/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria "Socrate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 087 del 20 aprile 1995. La decisione n. 576/1998/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 077 del 14 marzo 1998. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, legge n. 133 del 1999: "5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;" sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;"; b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; . (Omissis)". - Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 3, comma 162, della legge n. 662 del 1996, sopra richiamato: "162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'ap-parato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sara' determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani; b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento ad un moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo; b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; c) previsioni di particolari disposizioni per le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996; d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160; e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza; f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione; g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata; h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparita' di trattamento; i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito; l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui e' deliberata la distribuzione". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e dal D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni', prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta. 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento. 7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. 8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b). 9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. 41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima. 42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni . 10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 11. Nella tabella A, parte III (Beni soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente: "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; .". - L'art. 13-bis del T.U.I.R. e' riportato sopra. - Si riporta il testo dell'art. 45 del D.L.vo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 45 (Disposizioni transitorie) - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso al 10 gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento. 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. 4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 10 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. 5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale. 6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000". -Si riporta il testo dell'art. 67 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come modificato da ultimo dalla presente legge: "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. 5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. 6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso del-l'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8-bis. [Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni: a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto; b) autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici; c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici]. 8-ter. [abrogato]. 9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. 10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto". - Si riporta il testo dell'art. 2, testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. n. 39 del 1953, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate: a) alla cilindrata determinata in cmc per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri; b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti altrasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi; c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone; d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate; d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le auto-motrici; e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione".
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| ART. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). 1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1o gennaio 2000. 3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto. 5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento. 7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ". 8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. 12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto. 13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. 14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente: " e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ". 16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999. 17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: " di vendita al dettaglio e all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa "; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo"; C) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ". 18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in articolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai, versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto; 10) [soppresso]; 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le prestazioni relative ai servizi postali; 17) [soppresso]; 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi; sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (soppresso); 26) (soppresso); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi; 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2". - Si riporta, di seguito, l'intitolazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972: Tabella A, parte I (Prodotti agricoli e ittici); Tabella A,parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%); Tabella A,parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%); Tabella B (Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento). - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 9, della legge n. 537 del 1993: "9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996". - Si riporta l'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313), cui va ora riferito il richiamo contenuto nell'art. 14, comma 9, legge n. 537/1993: "Art. 19-bis 1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria, dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza,come definite ai fini delle imposte sul reddito; i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis". - Si riportano le lettere a) e c) dell'art. 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (richiamate nell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972): "a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente". - Si riporta la Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (richiamata nell'art. 19-bis 1 sopra riportato): "Tabella B - Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento: a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni; c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; d) [soppressa]; e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici; f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici; g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate; h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972: "Art. 2 (Applicazione dell'imposta). - L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie. In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1o gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997: "13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attivita' finalizzato al completo classamento delle unita' immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attivita' di cui al primo periodo del presente comma sara' effettuata sulla base di uno o piu' specifici progetti definiti sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potra' avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonche', per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Si riporta il testo dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e relative note, come modificati dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della | proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o| costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, | compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i | provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i| trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal | successivo periodo: | 8 per cento Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative | pertinenze: | 7 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli| e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli| imprenditori agricoli a titolo principale o di | associazioni o società cooperative di cui agli articoli | 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: |15 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto immobili di | interesse storico, artistico e archeologico soggetti | alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché | l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro | conservazione e protezione: | 3 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto case di | abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al | decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, | pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto| 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota | II-bis): . | 3 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o| porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore | aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero | 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti | di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale | dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, | a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che | intende trasferirli entro tre anni: | 1 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento avviene a favore dello Stato | ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi| costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore| di comunità montane: |lire 250.000 --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati| all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: |lire 250.000 --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento avviene a favore di | organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) | ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):|lire 250.000 I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentirel'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico. II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili' nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente artico, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazioneprincipale. II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della o propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, relativo ai parametri per la determinazione dei ricavi, compensi e volumi d'affari, e' stato successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997. - Si riporta il testo dell'art. 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: "Art. 59 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. 3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. 4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato motiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. 8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998, come da ultimo modificato dalla presente legge. La modifica al comma 10, lettera c), e' stata disposta dall'art. 12, comma 4, della presente legge, cui si rinvia quanto alla data di decorrenza degli effetti: "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiegodi oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o - 11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unioneeuropea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal l gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura ditali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero il della tabella Adell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due, mesi suc-cessivi. 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rfornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno. d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. 11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)". - Per l'individuazione delle zone climatiche menzionate nell'art. 8 della legge n. 448/1988, si rinvia all'art. 2 della legge n. 412 del 1993, riportato nelle Note all'art. 12. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Incentivi fiscali per il commercio). - 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, e' concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto 18 settembre 1997, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al dettaglio e all'ingrosso, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attivita' non precedentemente specificate", di cui al decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo. 2. Il credito d'imposta e' determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito puo' essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresi', fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni. 4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo e' presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. 5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attivita' di controllo, cosi' come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi. 7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attivita' ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni. 8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001. 10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998". - L'art. 17 della legge n. 400 del 1988 (richiamato nell'art. 11 legge n. 449/1997) e' riportato nella Nota all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 46 del 1982: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
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| ART. 8. (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni). l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge. 2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001 ".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 79 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis); e) (omissis); e-bis) (omissis). 1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997. 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis). 3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, letteran-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1o gennaio 2003. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 33, comma 1-bis), del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), e' prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto art. 33, comma 1-bis, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione. 5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Con decreto dirigenziale e' approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi di cui al presente articolo. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo".
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| ART. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile. 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell' art. 91 c.p.c.: "Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario". - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 c.p.c.: "Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale". "Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione". "Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni). - Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione. [commaabrogato]. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi". "Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite). - Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente". "Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito". "Art. 15 (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile". "Art. 17 (Cause relative all'esecuzione forzata). - Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e' riportato nella Nota all'art. 6.
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| ART. 10. (Imposta di registro sui conferimenti in societa'). 1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: " ART. 50. - (Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo "; b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. "; c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa: 1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 "; 2) le note sono sostituite dalle seguenti: " NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico. III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella. IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. "; d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43. 2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data. 3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7: 3 per cento. Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita' montane: lire 250.000. 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7: lire 250.000". - L'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 2 della tariffa medesima) e' riportato nella Nota all'art. 7. - L'art. 7, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 2 della tariffa medesima), contempla atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto motocicli, veicoli a motore e unita' da diporto. - Si riporta il testo dell'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e relative note, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. - 1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1;
2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4 per cento;
3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: lire 250.000;
4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto: le stesse aliquote di cui all'art. 7;
5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'art. 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: lire 250.000;
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: lire 250.000; b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000; c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: lire 250.000; d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: lire 250.000;
2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a); e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: lire 250.000; f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: lire 250.000; g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: lire 250.000. I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico. III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella. IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste". - Si riportano gli articoli 22 del D.P..R. n. 131 del 1986, e 9 della Tabella allegata, sopra richiamati: "Art. 22 (Enunciazione di atti non registrati). - 1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita". "Tabella - (Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione). Art. 9. - 1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente". - Si riportano gli articoli 19, 27 e 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 1986, come modificati dalla presente legge: "Art. 19 (Denuncia uncia di eventi successivi alla registrazione). - 1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione ditale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. [comma abrogato]: "3. Per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell'art. 27 la denuncia deve essere presentata, per le quantita' sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione anziche' a quella della delibera. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere presentata, per le quantita' convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilita', entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni convertibili in azioni di altra societa' la denuncia deve essere presentata da questa ". "Art. 27 (Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione). - 1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore. 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa. 5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto. [comma abrogato]: "6. Gli aumenti di capitale a pagamento di societa' per azioni, in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione ". "Art. 43 (Base imponibile). - 1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi; b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta; c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40; d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto; f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita; [lettera abrogata: "g) per i contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall'associato ]; h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto; i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta. 2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. 3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio. 4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti". - Si riporta il testo dell'art. 70, comma 3, della legge n. 413 del 1991: "3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 14, della legge n. 449 del 1997: "14. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogatoal 31 dicembre 1997 dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato".
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| ART. 11. (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale). 1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. 2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. "; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme: a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri; b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a 18 metri; c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a 24 metri; d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. "; e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati. 3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1o gennaio 2000, non e' dovuto il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. 4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: " 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 51 del 1976, come modificato dalla presente legge: "Art. 17. - 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme: a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri; b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri; c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri; d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. 2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1o gennaio 1995. 2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. 2-quater. [abrogato]. 2-quinquies. [abrogato]. 3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. 3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a due terzi. 3-ter. [abrogato dalla presente legge]. 4. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. [abrogato dalla presente legge]". - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 509 del 1997: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi comple-mentari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni; b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni. 3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita' marittima e' curata dal segretario generale". - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge n. 84 del 1994, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 28 (Copertura finanziaria). - 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento. 2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, del limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'art. 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilita' annue effettive di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1. 4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire dal 1o gennaio 1994, al bilancio dello Stato. 5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1o gennaio 1994 al bilancio dello Stato. 6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1o gennaio 1994. Per i porti ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. 6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la tassa erariale istituita dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'art. 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65. 7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita' portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. 8. Su proposta della autorita' portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del comma 7. 9. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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| ART. 12. (Oli emulsionati). 1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri; c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi; d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ". 2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione. 4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno". 5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione e " sono soppresse; b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero, " sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, "; c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti ".
Note all'art. 12: - Si riporta l'Allegato 1, annesso alla legge n. 448 del 1998 (previsto dall'art. 8, comma 4, della stessa legge): "Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005: Oli minerali. Benzina: lire 1.150.248 per mille litri. Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri. Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 758.251 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri. Olio da gas o gasolio: usato come carburante: lire 905.856 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri. Olio combustibile usato per riscaldamento (1): a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi. Olio combustibile per uso industriale (1): a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi. Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri; c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi; d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi. Gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi; usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi. Gas metano: per autotrazione: lire 100 per metro cubo; per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo; per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo. Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2). Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (2). Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi (2). - L'art. 8 della legge n. 448 del 1998, con tutte le modifiche recate dalla presente legge, e' riportato nella Nota all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 412 del 1993: "Art. 2 (Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno).- 1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; (1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosita' (V), a 50oC, inferiore a 21,2 centistokes. (2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672. Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. 2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI. 3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2, per ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso noto dal sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A. 4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del-l'ENEA e diventa operativo qualora entro novanta giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.". - Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504 del 1995, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 26 (Art. 1, D.-L. n. 46/1976 - Art. 10, D.-L. n. 15/1977 - Artt. 3 e 17, D.-L. n. 331/1993). (Disposizioni particolari per il gas metano).- 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali (1). 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. 4. L'accisa e' dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. 5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale. 6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore o dall'acquirente. 7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili dispo-nibili. (1) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano (parole soppresse: "negli esercizi di ristorazione e") nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche termiche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b) della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole. Si considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.".
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| ART. 13. (Disposizioni in materia di attivita' marittime). 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ". 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore. 4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica". 5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".
Note all'art. 13 - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.-L. n. 457 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1. 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto. 2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.". - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 856 del 1986, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 17. - 1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati. 2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della navigazione. 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 316, 317, 318 e 219 C.N. (richiamati nell'art. 17 della legge n. 856/1986): "Art. 316 (Formazione dell'equipaggio). - L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.". "Art. 317 (Composizione e forza minima dell'equipaggio). - Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonche' la composizione e la forza minima dell'intero equi-paggio. Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilita' di marittimi in possesso di titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, puo' consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni.". "Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio. 3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.". "Art. 319 (Assunzione di personale straniero all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del D.-L. n. 457 del 1997 (richiamati nell'art. 17 della legge n. 856/1986): "Art. 3 (Legge regolatrice del contratto di arruolamento - Contrattazione collettiva). - 1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri. 2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo. 3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.". "Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1 Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
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| ART. 14. (Esecuzione di rimborsi di modesta entita'). 1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita' semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso. |
| ART. 15. (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999). 1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n. 133 del 1999: "Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento; b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua. 3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi. 4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000. 5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dallacircolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975)".
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| ART. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000; b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000; e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000. 2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici. 3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Nota all'art. 16: - La legge 2 dicembre 1951, n. 1571, reca: "Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1952, n. 15. La successiva legge 28 dicembre 1989, n. 421, reca: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento delle radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1990, n. 3.
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| ART. 17. (Disposizioni concernenti le camere di commercio). 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti: "3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ". 2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1. 3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001. 4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. 2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di com-mercio. 6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli artt. 2 e 8 della legge n. 580 del 1993 (richiamati nell'art. 18 della legge n. 580/1993): "Art. 2 (Attribuzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonche', fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali. 2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. 3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro: a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti. 5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresi' promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza". "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli art. 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata nell'art. 18 della legge n. 580/1993), reca: "Modifiche al sistema penale" ed e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
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| ART. 18. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). 1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: " f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ". 2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: " 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). - 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione; d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
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| ART. 19. (Rinnovi contrattuali). 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. 5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 52 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della Iegge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma 4. 1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1. 2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20. 6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici". - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 2 (Fonti). 1 - 3 (Omissis). 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287". - Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) e' il seguente: "Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato. 4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. 5. I procedimenti negoziali di cui agli artt. 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere". - Per il testo del comma 4 dell'art. 19 della citata legge n. 266/1999 si veda nota precedente. - Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a - g) (Omissis); h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratri del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;" - Il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e il seguente: "5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai princi'pi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli art. 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 8 agosto 1995, n. 335 reca: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali".
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| ART. 20. (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time). 1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. "; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. "; d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese " fino alla fine del periodo; e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: " 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative "; f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti: " 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro "; g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: " 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ". 2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il comma 2 e' abrogato. 3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispeffo a quello in servizio al 31 dicembre 1997 fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzione, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamenfo autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzionenumerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplifi cazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame dei Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nei caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effenuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei senori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita, sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite". - Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 29/1993 a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo e' il seguente: "Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2". - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
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| ART. 21. (Riduzione di personale del comparto della scuola). 1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica. 2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Note all'art. 21: - Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazonale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli artt. 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta forrnativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private". - Per il testo del comma 2-bis dell'art. 39 della legge n. 449/1997 si veda in Nota all'art. 20. - Il testo del comma 3 dell'art. 40 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di centotrentotto alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al com-ma 1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole". - Il testo del comma 7 dell'art. 40 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5".
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| ART. 22. (Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita). 1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
Note all'art. 22: - Il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
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| ART. 23. (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca). 1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: " nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ".
Nota all'art. 23: - Il testo del terzo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dal comma 24 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), a seguito delle modificazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente".
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| ART. 24. (Affitti e fitti figurativi). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa. 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze. 5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4. 6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.
Nota all'art. 24: - Il testo del comma 9 dell'art. 55 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente".
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| ART. 25. (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico). 1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.
Note all'art. 25: - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda all'art. 20. - Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e' il seguente: "Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale; d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata: a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh; b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh; c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura. 5. Nel caso in cui il mercato del clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1o gennaio 2000, al 40 per cento il 1o gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato. 8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.".
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| ART. 26. (Acquisto di beni e servizi). l. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.
Note all'art. 26: - Il testo della lettera c) del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo suellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbli-gatoria: a) (Omissis); b) (Omissis); c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri". - Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' il seguente: "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis); d) (Omissis); e) (Omissis); f) (Omissis); g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi, altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;". - Il testo del comma 4 dell'art. 3 della citata legge n. 20/1994 e' il seguente: "4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualnente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.". - Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.".
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| ART. 27. (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni. 2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate. 3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma l. 4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate " Consumi intermedi " sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. 5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001. 6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto. 7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre 31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998. 8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' soppresso. 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento: a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale; b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale. 10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 " sono soppresse. 11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa. 13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: " 30 giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2000 "; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ". 14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione. 15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: " a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1o gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato: 1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise; 2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2; 3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ". 17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali " sono soppresse e le parole: " non superiore " sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore ". 18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' sostituito dal seguente: " 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ".
Note all'art. 27: - Il testo del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio) e' il seguente: "3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (si veda in Nota all'art. 20), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e', rispettivamente, il seguente: "1. Con decorrenza dal 1o ottobre 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli artt. 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di: a) libri; b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.". "2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1o aprile 2000, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 41 della citata legge n. 448/1998: "3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.". - Il testo del secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della citata legge n. 449/1997, come sostituito dall'art. 45, comma 2 della richiamata legge n. 448/1998, era il seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, e' integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio.". - Il testo dei numeri 5) e 7) della lettera c) del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e', rispettivamente, il seguente: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) (Omissis); b) (Omissis); c) il consiglio:
1) - 4) (Omissis);
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) (Omissis);
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;". - Il testo del comma 3 dell'art. 45 della citata legge n. 448/1998 a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi per 1'anno 1999 [parole soppresse: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 ]. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.". - Il D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". - Il D.-L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, reca: "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali". - Il D.-L. 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale". - La legge 2 dicembre 1998, n. 423 reca: "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico". - Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 (si veda in Nota all'art. 19) e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - e) (Omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;". - La legge 25 marzo 1997, n. 78 reca: "Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali". - Il testo dell'art. 38 della citata legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 45, comma 11 della richiamata legge n. 448/1998, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 38 (Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa). - 1. L'aliquota del contributo di cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 1998. 2. Entro il 30 settembre 2000, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e' emanato nel rispetto dei princi'pi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicita' dell'azione di rivalsa, nonche' della commisurazione dell'entita' del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestivita' del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie. 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.". - Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 3 della citata legge n. 448/1998, e', rispettivamente, il seguente: "5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". "7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli artt. 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea.". - Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1a gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2 quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2; b) [per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza]; c) [per "accordo di programma l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive]; d) [per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata]; e) [per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilita']; e-bis) [per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea].". - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) (Omissis); b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF [parole soppresse: "comunque non inferiore a 1,5 punti percenuali ], con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;". - Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge 7 marzo 1997, n. 53 (Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa), gia' modificato dal comma 1 dell'art. 10 della legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "1. Il Comitato di cui all'art. 1 resta in carica fino al 31 dicembre 2000". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 2 (Riclassificazione zone svantaggiate). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone: a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5-b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993, in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico. 3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovra' tener conto della necessita' di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.".
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| ART. 28. (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita' libero-professionale). 1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. 3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. 4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda. 5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. 6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo. 7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati. 8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue. 9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento. 10. Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001. 11. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. 12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. 13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano gia' state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che: a) le IPAB stesse, ancorche' depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro; b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso; c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento. 15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni. 16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ". 17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Note all'art. 28: - Il testo delle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del-l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e', rispettivamente, il seguente: "2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipe dei servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformita' alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.". - Si riporta il testo, ora abrogato, del comma 17 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (si veda in Nota all'art. 22): "17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino e' tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o assicurativa.". - Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista dall'art. 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo, [periodo soppresso: "Il cittadino dovra' comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale. ]". - Il testo del comma 6 dell'art. 72 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, e' istituito un fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attivita' rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.". - Il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 24. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.". - Il testo del comma 1 dell'art. 72 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "1. A1 fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualita' dell'assistenza, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999, 379,5 miliardi per 1'anno 2000 e 379,5 miliardi per 1'anno 2001.". - Per il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della legge n. 662/1996 si veda nota precedente. - Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c); f) realizione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per 1'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. 5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso. 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per 1'anno 1989 e di lire 715 miliardi per 1'anno 1990. 7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 1988.". - Il testo degli artt. 8-ter e 8-quater del citato D.Lgs. n. 502/1992 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. 4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni determinano: a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria, prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.". "Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti dall'art. 8-quinquies. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica periodica di tali attivita'; b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e princi'pi direttivi: a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica; b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in relazione alla ti'pologia delle prestazioni erogabili e alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi; d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari; f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla struttura e interaziendali; g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f); i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale; m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attivita' svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili; n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia' autorizzate; o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'art. 16-ter; p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli artt. 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessita' dell'organizzazione interna; q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita' e alle strutture socio sanitarie, ove compatibili. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono. in conformita' ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti. 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso. 8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.". - Il testo del comma 3 dell'art. 72 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.". - Il testo del comma 15 dell'art. 72 della citata legge n. 448/1998, a seguito dell'integrazione apportata dal presente articolo, e' il seguente: "15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per 1'anno 1999, di lire 376 miliardi per 1'anno 2000 e di lire 470 miliardi per 1'anno 2001, le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6".
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| ART. 29. (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica). 1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalita' di ripartizione che tengano conto di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale. 2. L'acconto di cui al comma 1 e' determinato detraendo all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000, e' stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma e', in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. 3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno. 4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. 5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4: a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo; b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purche' ottenuto con la procedura del brevetto europeo; c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purche' giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico; d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici. 6. Restono comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita' siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione " medicinali gia' classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000. 10. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000. 11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate. 12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita' sospende l'autorizzazione concessa ". 13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente: " 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi". 14. Il Ministero della' sanita' predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
Note all'art. 29: - Il testo del comma 16 dell'art. 36 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti previsti dal comma 15, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 reca: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997". - Il testo del comma 15 dell'art. 36 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni". - Il testo del comma 7 dell'art. 36 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita' medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1o luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialita' medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza". - Il testo del comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' il seguente: "130. Il Ministero della sanita' autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali cosi' come definiti dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu' principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349 (190), e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialita' medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993". - La deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998 reca disposizioni per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale. - Il testo del comma 10 dell'art. 36 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita' medicinali predette e' differita al 10 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425". - Il testo del comma 5 dell'art. 70 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perche' privi di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita', l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo". - Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).". - Il testo del comma 41 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 23 09/1993 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". - Per il testo del comma 10 dell'art. 36 della legge n. 449/1997 si veda nota precedente. - La deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997 reca l'individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi. - Il comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 (Recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 (Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali), a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, e' il seguente: "1. Qualora un medicinale non venga immesso in commercio nel territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data di inizio di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanita', il responsabile dell'immissione in commercio e' tenuto ad avvisare il Ministero della sanita' del ritardo della commercializzazione e, successivamente, dell'effettivo inizio della stessa. Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita' sospende l'autorizzazione concessa". - Il testo del comma 2 dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 178/1991 e' il seguente: "2. Il responsabile dell'immissione in commercio ha l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero della sanita' e alle competenti autorita' sanitarie di altri Stati membri eventualmente interessati qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospendere la commercializzazione. In tale eventualita', il Ministero della sanita' provvede alla sospensione dell'autorizzazione".
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| ART. 30. (Patto di stabilita' interno). 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. 2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999 ". 3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo. 4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno. 8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: " 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a: a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione; d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica; e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 ". 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1o gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998. 10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ". 12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. 13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. 14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1o gennaio 2000. 15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003. 16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: " 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 " sono aggiunte le seguenti: " e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato ". 18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000. 20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Note all'art. 30: - Il testo del comma 1 dell'art. 28 della citata legge n. 448/1998, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilita' ecrescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dal-l'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiiari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere deli'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999". - Il testo del comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si fara' riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita' di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanita', individua le modalita' di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati". - Il testo dell'art. 7 del decreto dei Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2 gennaio 1998, e' il seguente: "Art. 7 (Contributi statali o regionali). - 1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. 2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiano in dipendenza della cessione del contributo. 3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa puo' scontare le semestralita' o annualita' di contributo, concedendo all'ente beneficiano un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralita' o annualita'". - Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo del comma 2 dell'art. 28 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra' restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sara' computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sara' ottenuta attraverso le seguenti azioni: a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttivita' e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attivita' di propria competenza; b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti; c) potenziamento delle attivita' di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile; d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; e) dismissione di immobili di proprieta' non funzionali allo svolgimento della attivita' istituzionale". - Il testo dei commi 11 e 12 dell'art. 31 della citata legge n. 448/1998, e', rispettivamente, il seguente: "11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001". - Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 reca: "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali". - Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attivita' degli istituti di ricovero e cura, delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali; b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali; c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti; d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali; e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b); f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici; g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti; h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile; i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche' di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo; l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia; n) estensione anche alle regioni della possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; p) previa verifica della compatibilita' con la normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale; q) definizione delle modalita' attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma; r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina. 2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono soppresse. 5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) ... ; b) il comma 2 e' abrogato. 6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle addizionai erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto. 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a), le parole: "e sempreche' non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica sono soppresse. 9 ... ; 10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni . 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni. 12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica. 13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/1992/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1o gennaio 2000. 16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire; c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica. 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno ; b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: ", nel limite della variazione percentuale fino alla fine del comma . - Per il testo del comma 11 dell'art. 31 della citata legge n. 448/1998 si veda nota precedente. - Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, e' il seguente: "4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti. Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiiari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". - Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 e' il seguente: "1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato". - Il testo dell'art. 817 del c.c. e' il seguente: "Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze [c.c. 818] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [c.c. 667, 983, 1477, 1617, 2810, n. 1]. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [c.c. 959; c.n. 29, 246, 247, 248, 862, 863]". - Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e' il seguente: "3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2". - Il testo del comma 10 dell'art. 47 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unita'. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contigente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione". - Il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 48 della piu' volte citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione". - Il testo del comma 10 dell'art. 11 della legge n. 449/1997, a seguito dell'integrazione apportata dal presente articolo, e' il seguente: "10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (55), e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato". - Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' il seguente: "3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione". - Il testo del terzo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente: "Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete per ogni chilometro di percorso, l'indennita' di lire 2".
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| ART. 31. (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue. 2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 si veda in Nota all'art. 30.
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| ART. 32. (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). 1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.
Note all'art. 32: - La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il Capo I della citata legge n. 59/1997 prevede il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 59/1997 e' il seguente "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata , promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".
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| ART. 33. (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1o gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ". 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ". 3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: " 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ". 4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3. 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ". 6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4. 7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.
Note all'art. 33: - Il testo del comma 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2". - Il testo del comma 4 dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 22/1997 e' il seguente: "4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". - Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani): [3. Per il 2000 i comuni tenuti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto, a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, prendono a riferimento la produzione media procapite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70]. - Il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "1. [parole soppresse: "A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ] Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3". - Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata: a) tre anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%; b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. [periodo soppresso: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che abbiano gia' raggiunto la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, fermo restando il mantenimento dei livelli di copertura conseguiti, potranno raggiungere gli obiettivi di regolazione tariffaria contemplati nel presente decreto nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del sistema tariffario ]. [commi soppressi: 2. Salva la graduazione del raggiungimento dell'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 1, i comuni applicano il metodo normalizzato previsto dal presente decreto nei termini e con le modalita' stabilite ai commi 3 e 4. 3. I comuni che nell'anno 1999 hanno raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari almeno al 90% devono dare immediata applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto. Nel primo anno di applicazione, nelle more dell'elaborazione della tariffa di cui al presente decreto ed allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, tali comuni provvedono ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile. 4. I comuni che non rientrano tra quelli di cui al comma 3: a) per i primi due anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati dalla suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile, ripartiscono l'importo totale da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, ed articolano la tariffa stessa tra le singole categorie di utenza nei seguenti modi: per le utenze domestiche la tariffa e' determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un'incidenza percentuale, da determinarsi da parte del comune, compresa tra il 20% e il 70%, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per la rimanente misura percentuale; per le utenze non domestiche la tariffa e' determinata sulla base di parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui alla tabella 3 e dell'allegato 1 al presente decreto, nonche' in base alla superficie occupata o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i suddetti parametri e' determinato da parte dei comuni nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi del 20% e del 70%; b) dal terzo a tutto il quinto anno di applicazione della tariffa suddividono i costi da coprire attraverso le entrate tariffarie determinando la parte fissa e la parte variabile della tariffa. I costi imputati alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da rispettare l'incidenza complessiva rilevabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da attribuire alle singole utenze e' determinata secondo il metodo normalizzato di cui al presente decreto; c) dal sesto anno di applicazione provvedono a determinare ed articolare la tariffa dando integrale applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto]. - Il numero 5, ora abrogato, dell'allegato 1 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) del citato D.P.R n. 158/1999 e' relativo alla determinazione della tariffa nella fase transitoria.
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| ART. 34. (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario). 1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni. |
| ART. 35. (Gestioni previdenziali). 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999, ".
Note all'art. 35: Al comma 1: - L'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi' recita: "3. Sono a carico della gestione: a) (Omissis); b) (Omissis); c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale". - Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' il seguente: "34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato del-l'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi". - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) cosi' recita: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione proposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. Al comma 2: - Per il testo del comma 34 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, si veda in nota al comma 1
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| ART. 36. (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Note all'art. 36: - La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111. - Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto. 2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalita' tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e 19. 3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice civile esi applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione. 4. Il cessionario e' individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti. 5. Il cessionario e' autorizzato a costituire una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla societa' si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione del-l'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c) e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale societa' puo' finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate nei mercati regolamentati. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS e' obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti gia' oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del codice civile. 7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario. 8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario puo' intervenire in tali procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non puo' in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra I'INPS ed il cessionario. 9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. 10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8. 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonche' degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. 12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione. 14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario. 15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda societa' di cui all'art. 15 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi. 16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. 17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo. 19. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non puo' essere effettuata per una entita' complessiva inferiore all'ammontare dei contributi". "Art. 14 (Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori). - 1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto". "Art. 15 (Societa' per la gestione dei rimborsi). - 1. Il Governo e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi e' assicurato dalla riscossione dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta societa' dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario deicrediti INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale. 2. La societa' provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidita' necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti. 3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non e' richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1. 4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica l'art. 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta societa'. 5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalita' e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
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| ART. 37. (Contributo su pensioni con importo elevato). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
Note all'art. 37: Al comma 1: - Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1o gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 del-l'art. 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 2: - Il comma 2 dell'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita: "2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3.I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonche' dagli enti di formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'art. 5, comma 2, nonche' per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1, la possibilita' di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura". - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente: "Art. 6 (Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro). - 1. In favore degli iscritti al-l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1". "Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel commna medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". "Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio l983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". - Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, e' il seguente: "26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'I.N.P.S. e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
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| ART. 38. (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi). 1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza. 2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1o gennaio 2000. 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi. 4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1o gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.
Note all'art. 38: Al comma 1: - La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' la seguente: "1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a); b); c); d) (Omissis);
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti". Al comma 3: - Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente: "3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza". Al comma 4: - Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996, e' il seguente: "Art. 3. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.". - Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativon. 564/1996, si veda in nota al comma 3. Al comma 5: - L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), cosi' recita: "Art. 59 (Sgravio degli oneri sociali). - A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50% e dell'1,50% delle retri-buzioni. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20% per i lavoratori assunti anteriormente al 1o ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1o luglio 1972. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10% delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968. A decorrere dal 1o agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1o gennaio 1971, dal 10 al 20%. Lo sgravio supplementare del 10% si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data. Per i nuovi assunti dal 1o luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.".
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| ART. 39. (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita' indipendenti). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Note all'art. 39: Al comma 1: - Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in Nota all'art. 37, comma 1. Al comma 2: - L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) e' il seguente: "Art. 1. - E' istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio , al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Il Comitato e' composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero. Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.".
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| ART. 40. Norma di trasparenza). 1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.
Note all'art. 40: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82.
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| ART. 41. (Fondi speciali). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto. 2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1: a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma l. Il contributo puo' essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019; b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS. |
| ART. 42. (Fondo di previdenza per il clero). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973. 2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni. 3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo. 4. Dal 1o gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione. 5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie ". 6. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
Note all'art. 42: Al comma 1: - Il primo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973,n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici) cosi' recita: "Art. 6 (Contributo a carico degli iscritti). - Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo della iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo art. 21.". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 903/1973 e' il seguente: "Art. 20 (Perequazione automatica delle pensioni). - A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1o gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1o gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione. Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'art. 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti e' aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.". Al comma 2: - Il testo degli articoli 11, 15 e 16 della legge n. 903/1973, e' il seguente: "Art. 11 (Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia). - Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65o anno di eta'. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.". "Art. 15 (Importi delle pensioni). - La pensione di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1o gennaio 1971. A decorrere dal 1o luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire 416.000 annue. La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue. Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. La pensione ai superstiti e' corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia se piu' favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non puo' essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue. Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidita', ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie. Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.". "Art. 16 (Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'eta' di pensionamento). - Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente art. 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le eta' superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485 (7/b), relativa all'assicurazione generale obbligatoria. I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.". Al comma 3: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 903/1973 e' il seguente: "Art. 9 (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo). - L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, puo' proseguire la iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo. La facolta' di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, puo' essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.". - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 903/1973 si veda in nota al comma 2. Al comma 5: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1973, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1 (Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico). - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo. Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura. L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie. Ogni cinque anni l'istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo art. 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'art. 28 della presente legge.".
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| ART. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi. 2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono: a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo; b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi; c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999. 3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS. 6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni. 7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 43: Al comma 1: - La legge 9 luglio 1908, n. 41, relativa ai provvedimenti per le pensione per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno 25 luglio 1908, n. 173. Al comma 3: - Si riporta il testo dell'art. 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato): "Art. 210 (Fondo ed entrate del Fondo). - Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite: a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto; b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti similari; c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Le entrate del Fondo pensioni sono costituite: a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211; b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti; c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658; d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni. Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.".
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| ART. 44. (Disposizioni in materia di obblighi contributivi). 1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
Note all'art. 44: - L'art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 1o ottobre 1996,n. 520 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art. 75 della legge n. 448/1998, risulta il seguente: "3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.".
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| ART. 45. (Disposizioni in materia di autotrasporto). 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.
Note all'art. 45: - L'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e del-l'autotrasporto) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' il seguente: "1. Gli importi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettiva-mente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.".
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| ART. 46. (Mutui con oneri a carico dello Stato). 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l. 3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 46: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
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| ART. 47. (Rimborso dei buoni postali). 1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente: " ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ". 2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 47: - Il testo dell'art. 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e' il seguente: "Art. 178 (Rimborso dei buoni). - I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento. A semplice richiesta dell'esibitore, l'amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire. Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire la emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.". - Il testo dell'art. 50 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e' il seguente: "Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria). - 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio. 2. (In conformita' all'art. 32, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della riscossione assume il servizio di tesoreria).". - Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "1. La societa' Poste italiane S.p.a. e' autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalita' stabilite con convenzione. La societa' Poste italiane S.p.a. e' altresi' autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine puo' eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalita' da stabilire convenzionalmente.".
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| ART. 48. (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidita'). 1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: " Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ". 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria. 3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Note all'art. 48: - Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1985), a seguito delle integrazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000. E' altresi' autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984. Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete. Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, come quella prevista dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L. 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa". Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli arti-coli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane. La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo contenuto. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994. Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'art. 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile. Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881. Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire. I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986; b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987; c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi. Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi, gia' autorizzato con art. 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi. L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma. Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987. Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario.". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) e' il seguente: "Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione. 3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni. 4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal presidente del tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso. 5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'art. 1349 del codice civile.".
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| ART. 49. (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita'). 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi. 3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi. 4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate: a) per i datori di lavoro: 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per cento; 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso; 3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento; 4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento; 5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento; b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento. 5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b). 6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato. 7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede: a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi: a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare; b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile; c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita. 9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. 10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11. 13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore. 14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente. 15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 49: Al comma 1: - L'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome) e' il seguente: "Art. 6 (Copertura degli oneri). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di L. 18.000 per unita' attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a partire dal 10 gennaio 1988. Al comma 2: - L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) cosi' recita: "Art 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unioneeuropea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alta data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e. ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi suc-cessivi. 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione. operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovratassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fomito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. 11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)". Al comma 3: - L'art. 55, comma 1, lettera o) e s), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) cosi' recita: "Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m); n); (omissis); o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 5. della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; p); q); r); (omissis); s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;". - L'art. 60 della legge n. 144/1999, cosi' recita: "Art. 60 (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo e' soppresso". Al comma 4: - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) e' il seguente: "Art. 1 (Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. 2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata: a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995; b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995; c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile. 3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali. 5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo". "Art. 2 (Contributi). - 1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura restera' invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungera' la misura stessa. 2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di' cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4. Il predetto contributo e' prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti', con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, com-ma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' confermata nella misura del 33 per cento. 6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. 7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3". Al comma 6: - Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 414/1996, abrogato dalla presente legge, e' riportato nelle note al comma 4. Al comma 7: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 448/1998, si veda in nota al comma 1. Al comma 8: - L'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' il seguente: "Art. 9 (Carta di soggiorno - Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva. salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo': a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Al comma 10: - l'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita: "Art. 17. - L'indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 15 purche' tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciuto dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali. Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione. La lavotatrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi piu' di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e' nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'". Al comma 12: - L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli' a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, iI Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dello programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare. 2. L'assegno di maternita' di' cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti'. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998. tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di' forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di' cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifico rendicontazione. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo". - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, si veda in nota al comma 8.
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| ART. 50. (Misure per l'occupazione). 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".
Note all'art. 50: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 448/1998, il cui comma 1 e' stato modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie imprese). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso, in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi, Il credito di imposta non puo' comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3. 2. Il credito di imposta a' pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidita' superiore al 65 per cento. 3. Le unita' produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'artico-lo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. 4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante rduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato interministerisle per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1".
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| ART. 51. (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo). 1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale "; b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali "; c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera "; d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ". 2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta' di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda. 3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ". 4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.
Note all'art. 51;br; Al comma 1: - Il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente: "16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni persionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquola contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento del-l'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale". Al comma 2: - Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, si veda in nota al comma 2 dell'art. 37. - Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di coperatura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256. Ai commi 3 e 4: - L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze, e tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili. 4. Non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici, ne' spese relative all'impiego di tali beni. 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta. 7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non e superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione. 8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 49 e' costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione e' pari al 7 per cento se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alle indennita' percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta."
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| ART. 52. (Incremento delle pensioni sociali). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. 2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
Note all'art. 52: Al comma 1: - L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente: "Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19. Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni". - Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 cosi' recita: "6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Al comma 2: - Il testo dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e' il seguente: "Art. 10 (Sordomuti ultrasessantacinquenni). - Con effetto dal 1o maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale da comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma". - Il testo dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e' il seguente: "Art. 19 (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti. L'INPS da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
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| ART. 53. (Libri di testo). 1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.
Nota all'art. 53: - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni. 2. Le regioni, nel quadro dei princi'pi dettati dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999".
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| ART. 54. (Ulteriori finanziamenti). 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: " b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ". 4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997. 5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'rticolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma. 6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Note all'art. 54: - Il testo dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 2 della citata legge n. 133/1999 e' il seguente: "Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dal-l'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento". - Il testo del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 (Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a: a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire; b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro". - Il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' il seguente: "Art. 22 (Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica). - 1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1o gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo statale fino a L. 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc. e fino a L. 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc., e i 1000 cc. sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato. 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994; b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1998, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1; c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato. 4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o al centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita. 6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b). 7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati. 8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata. 9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8". - Il testo dell'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attivita' produttive) e' il seguente: "Art. 6 (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi). - 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo e' riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu-gno 1997. 2. All'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 1o gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992". 3. All'art. 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998". 4. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure: a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000; b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000; c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000. 5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000. 6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000. 7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'art. 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate. 8. ..... . 9. ..... . 10. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto 9 aprile 1994 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformita' del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata". - Il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote) reca misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre ruote. - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - Il testo del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) e' il seguente: "2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato". - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 della citata leggen. 46/1982: "Art. 15. - Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16. Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento. Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non puo' superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma. Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto. Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16. Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi". "Art. 16. - Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal CIPI. Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo. A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza. Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma. Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione. L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo ne' ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e' tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo. In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro del-l'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto". - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): "Art. 37. (Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46). - 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15:
1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16" sono sostituite dalle altre: "del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16";
2) ..... .
3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16"; b) all'art. 16:
1) ..... .
2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto al sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 15, legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1. lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposta con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". - Si riporta il testo del comma, ora abrogato, dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991: "2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti". - Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato, dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): "3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente fruito". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 64, e' il seguente: "2. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1o gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso".
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| ART. 55. (Disposizioni per la Regione siciliana). 1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
Nota all'art. 55: - Il testo dell'art. 38 dello statuto della regione siciliana e' il seguente: "Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto della media nazionale. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo".
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| ART. 56. (Interventi in materia di sicurezza stradale). 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 56: - Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente: "3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali del piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione".
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| ART. 57. (Disposizioni per il territorio del Sulcis). 1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Note all'art. 57: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente". - Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il "30 giugno 2000 . 2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse". - Il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e' il seguente: "3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992".
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| ART. 58. (Tutela dell'ecosistema marino). 1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000. 2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000. |
| ART. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'). 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1o gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contribuo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto. 2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati: a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse; b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. 5. A partire dal 1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
Note all'art. 59: - I regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 sono relativi, rispettivamente, alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ed alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari. - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e' il seguente: "1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) (Omissis); b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo".
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| ART. 60. (Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto). 1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.
Nota all'art. 60: - Il testo del comma 5 dell'art. 11 del decreto legislativo. 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto) e' il seguente: "5. Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione".
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| ART. 61. (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997). 1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997,n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.
Nota all'art. 61: - Il testo dell'art. 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Il Comitato scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attivita' gia' espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti piu' strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica di congruita' dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata. 2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed e' determinato il rimborso delle spese per le attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi. 3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonche' per attivita' di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale".
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| ART. 62. (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni; b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni; c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni; d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni; e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi; f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi; g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi; i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c). 2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e' ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi "; b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo. 5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 "; b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ". 6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
Note all'art. 62: Al comma 1: - L'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 (Interventi urgenti in materia occupazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' il seguente: "1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi". - L'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: "21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita' produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4". - Il comma 2 dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, ovviamente al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): "2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale". - L'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei zonali a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' il seguente: "Obiettivo n. 1. - Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli arrondissements Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accentate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo' all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di soste- gno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui al-l'obiettivo n. 5-a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca". - I commi 3 e 6 dell'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998,n. 448 (Misure di finanza publica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sono i seguenti: "3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennita' di mobilita', relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresi' prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n, 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programini di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Le deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 sono del seguente tenore: "DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994. Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle prorogbe per complessita' dei processi produttivi e per complessita' connessa alle ricadute occupazionali. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione delle condizioni e delle modalita' per il superamento di detto limite nei casi: di procedure concorsuali indicate all'art. 3, di proroga di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessita' e di stipula del contratto di solidarieta' previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio; Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio 1993 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993 - con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991; Vista l'istruttoria effettuata dal Comitato previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che il tempo trascorso ha reso necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata al fine di renderla piu' adatta a governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e di ristrutturazione e per la definizione della complessita' connessa alla particolarita' dei processi produttivi e per quella connessa alle ricadute occupazionali; Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa l'opportunita' di differenziare in modo sostanziale le diverse connotazioni della complessita' disegnate dalla norma affrontando, altresi', il problema di non privare della tutela degli ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente delicato, del passaggio ai privati, qualora tale passaggio sia accompagnato da rilevanti riassetti occupazionali; Delibera: 1. Sono approvati i sottoindicati criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. 1.1. Condizioni per l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale. 1.1.1. L'impresa richiedente dovra' presentare un programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma di investimenti dovra' essere predisposto anche in dipendenza della ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, nonche' della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva. 1.1.2. Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma aziendale dovra' essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso. 1.1.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi, esplicitazione, in particolare, del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi. 1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4. 1.2. Condizioni per l'approvazione di un programma di ristrutturazione aziendale. 1.2.1. Il programma presentato dall'impresa dovra' essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale. 1.2.2. Il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel programma aziendale dovra' essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso. 1.2.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare. 1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Ai fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.4. 2. Condizioni di complessita'. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' essere superato nelle singole unita' produttive - intendendosi per unita' produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo le modalita' ed i criteri di seguito disciplinati: 2.1. Complessita' dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni: 2.1.1, Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%. 2.1.2. Modificazioni tecniche del processo produttivo, aggiuntive a quelle previste dal pregresso programma biennale di ristrutturazione. 2.1.3. Dimensione occupazionale di ciascuna unita' produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unita', non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate piu' unita'. 2.1.4. Concorso di piu' unita' produttive sul territorio nazionale i cui processi produttivi risultino interconnessi. 2.1.5. Dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o prodotto. 2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate. Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui ai punti da 2.1.4 a 2.1.6. 2.2. Complessita' connessa alle ricadute occupazionali. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni: 2.2.1. Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%. 2.2.2. Dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti. 2.2.3. Concorso di piu' unita' produttive sul territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali. 2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione, nelle unita' produttive interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma. 2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui al punto 2.2.4. 2.2.6. Esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale. Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.6. 3. Particolari requisiti per l'approvazione dei piani di riorganizzazione - e delle relative proroghe - presentati da parte di imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico. Tenuto conto che nell'ambito del sistema delle imprese ancora a prevalente capitale pubblico e' in corso un vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed umane che determinera' nei prossimi anni una progressiva revisione delle strategie ed una rideterminazione dei fabbisogni di personale che, secondo gli accordi stipulati tra le parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al pensionamento anticipato previsto dagli articoli 8 e 10 della legge n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze previste dall'ordinamento a tutela della manodopera, pur nell'ambito dei criteri approvati con la presente deliberazione, l'approvazione dei piani delle suddette imprese avverra' con le modalita' sottoindicate. 3.1. Prima approvazione. Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo - intendendosi per "gruppo" il complesso di imprese operative facenti capo ad un'unica impresa capogruppo la quale detenga non meno del 51%del capitale sociale di ciascuna impresa operativa - esistenza di un piano di gruppo, dal quale emergano precise linee guida, di carattere programmatico e strategico, e gli obiettivi produttivi ed occupazionali che il gruppo intende perseguire, nel triennio 1994-96, con particolare riferimento alle modalita' di eventuale cessione delle imprese o della loro dismissione. 3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovra' essere presentato un programma di riassetto gestionale ed occupazionale volto a fronteggiare le specifiche problematiche aziendali ed evidenziato il collegamento con gli indirizzi formulati nel piano di gruppo. 3.1.2. Dovranno essere esplicitate le modalita' di copertura finanziaria degli interventi programmati con particolare riferimento alle garanzie fornite dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto organizzativo e gestionale. 3.1.3. Dovra' essere riscontrato un motivato collegamento delle modalita' e dei tempi di sospensione dal lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi dovra' essere esplicitato, in particolare, il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo di tutte le altre provvidenze pubbliche (pensionamento anticipato, mobilita' lunga, contratti di solidarieta', lavori socialmente utili) nonche' a specifiche misure da attuarsi da parte dell'impresa (mobilita' intergruppo, mobilita' guidata, incentivi all'esodo) per la salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali. 3.1.4. Dovra' essere effettuato un periodico monitoraggio (annuale) - anche con il supporto del Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - dello stato di attuazione del programma sia sotto il profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione. 3.2. Condizioni di proroga. Fermi restando i limiti di tempo massimi previsti dalla normativa, i programmi di cui al presente paragrafo possono beneficiare di proroga alle seguenti condizioni: 3.2.1. Dovra' essere comprovata l'attuazione delle specifiche operazioni di riassetto a livello di impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti dal piano originariamente presentato tanto per quanto concerne le operazioni di riassetto organizzativo e gestionale che occupazionale. 3.2.2. Dovra' essere comprovata la rilevante dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del gruppo. 3.2.3. Il complesso delle imprese e delle unita' interessate alla proroga dovra' presentare un'articolazione significativa sul territorio nazionale. 3.2.4. Gli esuberi di gruppo al termine del pregresso programma biennale dovranno risultare non superiori al 70 per cento degli esuberi denunciati all'inizio del predetto programma; il ricorso medio alla CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovra' superare il 60 per cento di tali esuberi. 3.2.5 Dovranno essere esplicitate le ragioni tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale". "DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996. Criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi, con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio; Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991; Vista la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991; Considerato che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si e' svolto nel quinquennio 1991-1995, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficolta'; Ritenuto necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto; Rilevato che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/1995 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende, cui e' gia' stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 otto-bre 1994; Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuita' nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale; Delibera: 1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - possono essere presentati a completamento di quelli gia' approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza dei precedenti piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o conversione. 2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque: essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico-strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali gia' fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficolta' di carattere tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico-produttive attraversate dal Paese; assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a societa' acquirenti; prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare. 3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione". "DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996. Criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante, tra l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge che reca la definizione di aree depresse e dei diversi istituti della programmazione negoziata, nonche' il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da stipulare; Visto l'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, che prevede - nei casi in cui il Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di programma per la reindustrializzazione con le regioni ovvero con le parti sociali - la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa vigente; Considerato che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da unita' produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, piu' in generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di reindustrializzazione richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo; Considerato, altresi', che il legislatore non ha definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa"; Ritenuto urgente, in particolare, individuare criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonche' le priorita' nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo scopo; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio; Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previ-denza sociale; Delibera: 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge n. 515/1995 si intendono per "accordo di programma" e "intesa di programma" quelli definiti dal comma 1, punti c) ed e), della legge n. 104/1995 ed approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1. 2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i seguenti requisiti: Soggetti firmatari: a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o presidente o componente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) presidente della regione o assessore delegato; c) segretario, o suo delegato, delle confederazioni e/o unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a livello nazionale o regionale. Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti di cui ai punti b) e c); Oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di reindustrializzazione definito quanto a: a) tipo e settore di intervento; b) localizzazione dell'intervento; c) provenienza delle fonti di finanziamento; d) soggetti realizzatori; e) ricadute occupazionali; f) durata. 3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che vanno corredate, oltreche' dal citato progetto di reindustrializzazione, anche da un progetto di lavori socialmente utili, si dovra' tenere conto: a) dell'avvio effettivo della reindustrializzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio richiesto; b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300 unita', anche se dipendenti da piu' imprese della stessa area). 4. Si procedera' alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in considerazione delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti priorita': a) i casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56; b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso i competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da imprese articolate in piu' unita' locali, si considerera' la data di protocollo piu' favorevole. 5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio 1996. 6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti: a) quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al punto 2) della presente deliberazione: convalida del protocollo gia' stipulato da parte del Ministro del lavoro medesimo; b) quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, esserepresenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti. Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3 della presente deliberazione. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1. comma 2, della legge n. 451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione". - La lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' la seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) - e) (Omissis); f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - Il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.-L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Le lettere f) e c) del comma 17 dell'art. 45 della leggen. 144/1999, sono le seguenti: "17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: a); b); d); e); (Omissis); f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui al'articolo 7, comm 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; c) in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203. lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;". Al comma 2: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-leggen. 148/1993, si veda in nota al comma 1. - Il comma 23 dell'art. 45 della legge n. 144/1993, e' il seguente: "23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo". Al comma 3: - La legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n. 77". - Il comma 3 dell'art. 45 della legge n. 144/1999 e' il seguente: "3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98. e successive modificazioni sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi". - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, di veda in nota al comma 1. Al comma 4: - All'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999, la lettera g), come modificata dalla presente legge, risulta essere la seguente: "17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: a); b); c); d); e); f); (Omissis); g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al periodo dal 1o aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 46 della legge n. 144/1999, come modificati dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. 2. - 3. (Omissis); 4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia". Al comma 5: - L'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2000. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. 3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. 4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1o gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi. 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo. 7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997.". Al comma 6: - Si riporta il testo del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, (Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili) abrogato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili dialmeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 mao 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilita' la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attivita' da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. 3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000. Art. 2. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.. Art. 3. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
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| ART. 63. (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). 1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ". 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee. 4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".
Note all'art. 63: Al comma 1: - La lettera d) del comma 1 dell'art. 45 della legge n. 144/1999, e' il seguente: "Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree delMezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a); b); c); (Omissis); d) di revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;". - L'art. 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente: "Art. 9-octies (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3 del-l'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvato dalle commissioni regionali per l'impiego . 2. il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "7 L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego . 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo disporre, in considerazione della specificita' anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza. 4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998". - Il comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e' il seguente: "4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. [A decorrere dal 1o gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale]. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione". - Il comma 5 dell'art. 66 della legge n. 144/1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui al-l'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo. Al comma 2: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1 dell'art. 62. - L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e' il seguente: "Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. lI Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprendito-rialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia rite-nuta valida da un punto di vista tecnico economico, le seguentiagevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; c) fino a dieci milioni a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditarialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazione di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Al comma 3: - Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e' il seguente: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S., entro trenta giorni dalla stipula. - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1 dell'art. 62. Al comma 4: - L'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso. 3. Il Comitato e' composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'I.N.P.S., dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. 4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commisssioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza".
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| ART. 64. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo). 1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati "; b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; "; c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio "; d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: " ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito. 2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5: a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo. 4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2. 5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2 "; e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ". 2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Note all'art. 64: - L'art. 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente: "1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice , iscritta all'albo previsto dall'art. 2, comma 1, pone uno o piu' lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo , da essa assunti con il contratto previsto dall'art. 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice , per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2. 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essereconcluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4. 3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalita' della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati. 4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo: a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il dirittodi sciopero; c) presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; d) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) il numero dei lavoratori richiesti; b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali; e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto; f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali daquesta effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavorotemporaneo; g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice; h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice. 6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3. 7. Copia del contratto di fornitura e' trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione. 8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi". - L'art. 4 della legge n. 196/1997, come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente: "1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attivita' secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice. 2. Al prestatore di lavoro temporaneo e' corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerata dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale. 4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attivita' prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di cui al comma 3, e' al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo". - L'art. 11 della legge n. 196/1997, cosi' come modificato, dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 2. 2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alia trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge. 3. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a societa', direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalita' di incentivazione e promozione dell'occupazione. 4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 3, la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui puo' essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi e le relative percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 8. 5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse. 6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi".
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| ART. 65. (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa). 1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e' sostituito dal seguente: " 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ". 2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.
Note all'art. 65: - Si riporta il testo del comma 3, ora sostituito, dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioniper la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli isti-tuti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi): "3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano". - Si riporta il testo del terzo comma, ora abrogato, dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412: "A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale".
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| ART. 66. (Modalita' di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione. L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche' le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994. 2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.
Note all'art. 66. - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del d.-l. 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' il seguente: "2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica". - Il testo degli artt. 1 e 13 del citato D.-L. n. 332/1994 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati. 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. 3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti. 6. [Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in societa' per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi]. 7. [Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonche' per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti]. 7-bis. [Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21, D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni]. 7-ter. (Omissis)". "Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime. 2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari. 3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto. 4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla societa' conferitaria. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione: a) i proventi lordi; b) le forme e le modalita' ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione; c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto; d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione". - Il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 reca: "Istituzione dell'ente tabacchi italiani". - Per il testo del D.-L. n. 332/1994 si veda nota precedente. - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legge n. 332/1994 e' il seguente: "Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale: a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, da pane dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-bis del codice civile; b) gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validita', alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b). del presente decreto, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili; c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo; d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco. 1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi' i poteri previsti al comma 1".
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| ART. 67. (Disposizioni particolari in materia di investimenti). 1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
Nota all'art. 67: - Si riporta il testo dell'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 (modifiche al regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti): "Obiettivo n. 1. 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lõnder tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'articolo 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca".
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| ART. 68. (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada). 1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997. 3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni. 5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
Note all'art. 68: - Il testo dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 127/1997 (si veda in Nota all'art. 26) e', rispettivamente, il seguente: "132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali". "133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". - Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' il seguente: "1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) - d) (Omissis); e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) (Omissis)". - Il testo degli artt. 2699 e 2700 del codice civile e', rispettivamente, il seguente: "Art. 2699 (Atto pubblico). - L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato. Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico). - L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". - Il testo delle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 158 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e', rispettivamente, il seguente: "1. La fermata e la sosta sono vietate: a) (Omissis); b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita'; d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;" - Il testo del comma 1 dell'art. 204 del gia' citato D.Lgs. n. 285/1992 e' il seguente: "1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appaniene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti". - Il D.-L. 2 novembre 1999, n. 391, ora abrogato, recava: "Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada".
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| ART. 69. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative). 1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi. 2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nota all'art. 69: - Il testo dell'art. 11 della piu' volte citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). - 1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattro-centomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila. 2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, al sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. 4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le annualita' successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso sara' determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare. 6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto".
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| ART. 70. (Fondi speciali e tabelle). 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni' di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.
Note all'art. 70: - Il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11". - Il testo delle lettere d), e) e f) del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978, e', rispettivamente, il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale"; - Il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) e' il seguente: "18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, cornma 3, lettera f), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti gia' contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima".
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| ART. 71 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore). 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all'art. 71: - Il testo del comma 5 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978 e' il seguente: "5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente". 00A00641
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| ALLEGATO A (Articolo 8, comma 1) Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000:
=================================================================== b) aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni ------------------------------------------------------------------- Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri (scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti milioni di globale affini in quarto grado lire) netto linea e affini dell'asse retta in linea ereditario collaterale e delle fino al terzo donazioni grado =================================================================== Oltre 10 fino a 100 3 6 ------------------------------------------------------------------- Oltre 100 fino a 250 3 5 8 ------------------------------------------------------------------- Oltre 250 fino a 350 6 9 12 ------------------------------------------------------------------- Oltre 350 fino a 500 7 10 13 18 ------------------------------------------------------------------- Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23 ------------------------------------------------------------------- Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28 ------------------------------------------------------------------- Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31 ------------------------------------------------------------------- Oltre 3.000 27 25 27 33 ------------------------------------------------------------------- Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:
=================================================================== b) aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni ------------------------------------------------------------------- Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri (scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti milioni di globale affini in quarto grado lire) netto linea e affini dell'asse retta in linea ereditario collaterale e delle fino al terzo donazioni grado =================================================================== Oltre 10 fino a 100 3 6 ------------------------------------------------------------------- Oltre 100 fino a 250 3 5 8 ------------------------------------------------------------------- Oltre 250 fino a 350 6 9 12 ------------------------------------------------------------------- Oltre 350 fino a 500 10 13 18 ------------------------------------------------------------------- Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23 ------------------------------------------------------------------- Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28 ------------------------------------------------------------------- Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31 ------------------------------------------------------------------- Oltre 3.000 27 25 27 33 ------------------------------------------------------------------- TABELLA 1 (Articolo 9, comma 2) 1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
1) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000. 2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. 3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. 4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile. 5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella ridotto alla meta'. 6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu' fogli o piu' pagine. TABELLA 2 (Articolo 12, comma 2) ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri usata come carburante
b) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri usata come combustibile per riscaldamento
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi - con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi - con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi TABELLA 3 (Articolo 54, comma 1)
=================================================================== 2000 2001 2002 Anno Terminale (milioni di lire) =================================================================== 1 Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6: Settore aeronautico (Industria, commercio e - 45.000 - 2015 artigianato - 6.2.1.16 - cap. 7902).............. - 44.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 2 Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice) (Tesoro, bilancio e - 5.000 - 2015 programmazione economica - 7.2.1.7 - cap. 9573).... - - 5.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 3 Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992 Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei 30.000 - - 2008 vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401).............. - 150.000 - 2009 ------------------------------------------------------------------- 4 Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9336)... - - 5.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 5 Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1999, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - 50.000 - 2015 - cap. 7156).............. - 50.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 6 Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido di massa (Trasporti 37.000 - 2015 e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068) - - 40.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 7 Legge n. 211 del 1992, articolo 10: Trasporto rapido di massa (Trasporti - 2.2.1.6 9.000 2015 e navigazione - cap. 7070).... - - 10.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 8 Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. - 35.500 - 2015 7033)..................... - - 45.500 2016 ------------------------------------------------------------------- 9 Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7114).... - 50.000 - 2015 (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7119).... - 10.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 10 Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Lavori pubblici - 15.000 - 2015 - 5.2.1.3 - cap. 8067).... - - 15.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 11 Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.17 - cap. 7281)... - 30.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 12 Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1999: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 9.000 - 2015 - 20.2.1.2-cap. 9332)...... - - 10.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 13 Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti - 67.000 - 2015 e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056).............. - - 62.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 14 Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262)... - 40.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 15 Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione - 45.000 - 2015 - 4.2.1.4 - cap. 7265)..... - - 41.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 16 Legge n. 426 del 1998, articolo 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente - 1.2.1.4 - cap. 7081).............. - - 4.000 2012 ------------------------------------------------------------------- 17 Legge n. 140 del 1999 articolo 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Industria, commercio e artigianato - 6.2.1.16 - cap. 7803)... - 5.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- 18 Legge n. 144 del 1999 articolo 32 comma 5: Interventi di sicurezza - 25.000 - 2015 stradale (Lavori pubblici - 2.2.1.3 - cap. 7125).... - - 40.000 2016 ------------------------------------------------------------------- 19 Legge n. 144 del 1999 articolo 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - cap. 7705)... - 30.000 - 2015 ------------------------------------------------------------------- TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI............... 30.000 657.500 438.500 ------------------------------------------------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA..................... 30.000 687.500 1.059.000 -------------------------------------------------------------------
PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 71, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) =================================================================== 2000 2001 2002 =================================================================== (importi in miliardi di lire) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE ------------------------------------------------------------------- Tabella " A " (1).............. 492 1.397 1.849 ------------------------------------------------------------------- Nuove o maggiori spese correnti: ------------------------------------------------------------------- Articolato..................... 3.698 6.270 7.215 ------------------------------------------------------------------- Rinnovi contrattuali........... 672 2.070 2.768 ------------------------------------------------------------------- Separazione assistenza -previdenza.................... 619 619 619 ------------------------------------------------------------------- Assegno di maternità ........... 92 186 188 ------------------------------------------------------------------- Incremento fondo scuola........ 0 123 320 ------------------------------------------------------------------- Riduzione costo lavoro (maternità , autotrasporto, ecc.).......................... 1.572 2.127 1.201 ------------------------------------------------------------------- Incremento pensioni sociali.... 98 100 103 ------------------------------------------------------------------- Fondo copertura accelerazione DIT.............. 0 500 1.500 ------------------------------------------------------------------- Sostegno emittenti locali...... 40 40 40 ------------------------------------------------------------------- Altre misure................... 605 505 476 ------------------------------------------------------------------- Tabella " C ".................. 1.310 769 1.188 ------------------------------------------------------------------- Minori entrate correnti: ------------------------------------------------------------------- Articolato..................... 8.093 11.086 9.423 ------------------------------------------------------------------- Sgravi fiscali................. 7.970 10.198 9.803 ------------------------------------------------------------------- Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)........ 1.000 1.000 0 ------------------------------------------------------------------- Canoni concessione radiotelevisivi................ 77 0 0 ------------------------------------------------------------------- Autotrasporto.................. 41 41 41
Altri.......................... 117 204 333 ------------------------------------------------------------------- Totale oneri da coprire... 13.593 19.522 19.675 -------------------------------------------------------------------
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate:
Articolato..................... 183 434 1.675 ------------------------------------------------------------------- Carbon tax: copertura tutela maternità e costo del lavoro... 0 0 869 ------------------------------------------------------------------- Effetti indotti................ 50 392 759 ------------------------------------------------------------------- Canoni concessione radiotelevisivi................ 0 42 47 ------------------------------------------------------------------- Contributo unificato iscrizione a ruolo............. 133 0 0 -------------------------------------------------------------------
Tabella " C " 2 2 2 ------------------------------------------------------------------- Riduzione di spese correnti: ------------------------------------------------------------------- Articolato..................... 7.762 9.583 8.203 ------------------------------------------------------------------- Riduzione personale scuola..... 205 534 534 ------------------------------------------------------------------- Assunzioni di personale........ 0 800 970 ------------------------------------------------------------------- Previdenza e assistenza........ 3.703 3.718 2.294 ------------------------------------------------------------------- Gestione debito pubblico....... 2.000 1.900 1.800 ------------------------------------------------------------------- Consumi intermedi.............. 958 1.624 1.724 ------------------------------------------------------------------- Modifica aliquote IRAP......... 542 644 551 ------------------------------------------------------------------- Emittenti locali............... 24 33 0 ------------------------------------------------------------------- Riduzione aggi raccoglitori lotto.......................... 330 330 330 ------------------------------------------------------------------- Quota del miglioramento del risparmio pubblico:........ 5.646 9.503 9.795 ------------------------------------------------------------------- Totale mezzi di copertura.. 13.593 19.522 19.675 ------------------------------------------------------------------- (Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)........ 13.151 20.284 44.522 =================================================================== NOTE 2000 2001 2002 =================================================================== (importi in miliardi di lire) ------------------------------------------------------------------- (1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse 3.410 4.805 5.559 ------------------------------------------------------------------- 2000 = > miliardi 12.568; ------------------------------------------------------------------- 2001 = > miliardi 7.686; ------------------------------------------------------------------- 2002 = > miliardi 3.561. ------------------------------------------------------------------- Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie 2.918 3.408 3.710 ------------------------------------------------------------------- 2000 = > miliardi 10.275; ------------------------------------------------------------------- 2001 = > miliardi 10.000; ------------------------------------------------------------------- 2002 = > miliardi 9.725. ------------------------------------------------------------------- Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria.............. 492 1.397 1.849 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale nuova legislazione................... 15.978 12.491 9.120 ------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili nuova legislazione............. 12.568 7.686 3.561 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale legislazione vigente........... 13.193 13.408 13.435 ------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili legislazione vigente........... 10.275 10.000 9.725 ------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili.......... 12.568 7.686 3.561 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 6.211 1.561 561
=================================================================== NOTE 2000 2001 2002 =================================================================== (importi in miliardi di lire) ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 1.357 1.125 0 ------------------------------------------------------------------- Sanità ......................... 5.000 5.000 3.000 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 245 245 245 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 316 316 316 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 5.000 1.000 0 ------------------------------------------------------------------- Tesoro......................... 650 0 0 ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 500 275 0 ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 107 100 0 ------------------------------------------------------------------- Politiche agricole............. 750 750 0 ------------------------------------------------------------------- Sanità ......................... 5.000 5.000 3.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE............12.568 7.686 3.561 ------------------------------------------------------------------- BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002 =================================================================== 1999 Previsioni assestato 2000 2001 2002 =================================================================== (importi in miliardi di lire) -------------------------------------------------------------------
A) LEGISLAZIONE VIGENTE ------------------------------------------------------------------- A. 1) Entrata....... 24.047,1 25.400,0 27.300,0 28.500,0 ------------------------------------------------------------------- Rimborsi IVA..... 19.000,0 19.400,0 21.300,0 22.500,0 ------------------------------------------------------------------- Anticipo concessionari..... 4.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 ------------------------------------------------------------------- Fondo ammortamento titoli di Stato... 547,1 0,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
A.2) Spesa.......... 69.772,5 48.791,8 37.300,0 38.225,0 ------------------------------------------------------------------- Rimborsi IVA...... 19.000,0 19.400,0 21.300,0 21.500,0 ------------------------------------------------------------------- Anticipo concessionari..... 4.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 ------------------------------------------------------------------- Fondo ammortamento titoli di Stato... 664,3 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato.......... 5.850,0 5.441,5 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Applicazione sentenze Corte costituzionale.... 1.682,5 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione...... 75,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Gioco del lotto... 4.154,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Anticipazioni di tesoreria pregresse: ------------------------------------------------------------------- INPS.............. 6.327,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- INPDAP............ 3.875,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Ripiano disavanzi pregressi USL..... 3.320,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Risorse comunitarie....... 700,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale corrente.......... 13.055,0 10.275,0 10.000,0 9.725,0 ------------------------------------------------------------------- Compensazione ARIET............. 538,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Invalidi civili... 6.031,7 5.875,3 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Rimborsi d'imposta non residenti..... 0,0 800,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata..... 0,0 1.000,0 0,0 0,0 -------------------------------------------------------------------
B) NUOVA LEGISLAZIONE ------------------------------------------------------------------- B.1) Spesa 0,0 10.062,0 -2.314,0 -6.164,0 ------------------------------------------------------------------- Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998.... 0,0 7.333,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale di parte corrente (differenziale)... 2.293,0 -2.314,0 -6.164,0 ------------------------------------------------------------------- Fondo globale conto capitale.... 436,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------- Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo).... 45.725,4 33.453,8 7.686,0 3.561,0 -------------------------------------------------------------------
TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE =================================================================== MINISTERI 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire) -------------------------------------------------------------------
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate ------------------------------------------------------------------- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.. 7.162.604 3.069.254 2.302.304 ------------------------------------------------------------------- Di cui: regolazione debitoria ------------------------------------------------------------------- 2000: 6.211.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 1.561.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 561.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero delle finanze.... 57.735 160.146 528.021 ------------------------------------------------------------------- Ministero della giustizia.................. 136.437 198.537 278.537 ------------------------------------------------------------------- Ministero degli affari esteri.............. 320.179 253.278 260.778 ------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica istruzione................. 688.369 735.273 735.273 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'interno..... 205.450 243.000 213.000 ------------------------------------------------------------------- (a) (a) (a) Ministero dei trasporti e della navigazione.......... 229.300 563.800 662.500 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2000: 85.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 85.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 85.000 -------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.
Segue: TABELLA A
=================================================================== MINISTERI 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Ministero della difesa..... 94.790 373.999 629.999 ------------------------------------------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali....... 1.382.250 1.135.750 10.750 ------------------------------------------------------------------- Di cui: regolazione debitoria ------------------------------------------------------------------- 2000: 1.357.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 1.125.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato........... 3.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero del lavoro e della previdenza sociale... 209.600 309.600 309.600 ------------------------------------------------------------------- Ministero del commercio con l'estero............... 20.000 40.000 40.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero della sanità ..... 5.199.250 5.202.200 3.198.400 ------------------------------------------------------------------- Di cui: regolazione debitoria ------------------------------------------------------------------- 2000: 5.000.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 5.000.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 3.000.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali...... 58.270 79.370 24.500 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'ambiente.... 120.376 136.676 70.876 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.............. 190.000 190.000 155.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE................... 16.077.610 12.690.883 9.419.538 -------------------------------------------------------------------
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate ------------------------------------------------------------------- (a) (a) (a) Ministero dei trasporti e della navigazione.......... - 100.000 - 200.000 - 300.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE...... - 100.000 - 200.000 - 300.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE TABELLA A..... 15.977.610 12.490.883 9.119.538 -------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE =================================================================== MINISTERI 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire) 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate ------------------------------------------------------------------- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.... 1.408.763 1.418.500 1.160.000 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2000: 7.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 119.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 119.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'interno...... 27.500 27.500 2.000 ------------------------------------------------------------------- (a) (a) (a) Ministero dei lavori pubblici.................... 301.200 400.200 372.200 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2000:. 70.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 178.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 179.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione........... 134.000 214.500 236.000 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2000: 129.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 150.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 172.000 -------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.
Segue: TABELLA B
=================================================================== MINISTERI 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Ministero delle comunicazioni.. 211.800 216.800 220.800 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2001: 6.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 6.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali........... 1.482.800 1.051.800 982.800 ------------------------------------------------------------------- Di cui: regolazione debitoria ------------------------------------------------------------------- 2000: 436.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato... 121.000 122.000 125.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali............. 76.000 84.000 79.000 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2000: 3.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 5.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 5.000 ------------------------------------------------------------------- Ministero dell'ambiente........ 115.000 125.000 55.000 -------------------------------------------------------------------
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.................... 703.500 707.500 708.500 ------------------------------------------------------------------- Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali ------------------------------------------------------------------- 2000: 3.000 ------------------------------------------------------------------- 2001: 7.000 ------------------------------------------------------------------- 2002: 8.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE... 4.581.563 4.367.300 3.941.300 ------------------------------------------------------------------- 2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate ------------------------------------------------------------------- (a) (a) (a) Ministero dei lavori pubblici.. -104.000 -143.000 -143.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE........ -104.000 -143.000 -143.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE TABELLA B...... 4.477.563 4.224.300 3.798.300 -------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.
TABELLA C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire)
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707).................... 35.894 36.612 37.344
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)... 28.765 29.627 30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990).................... 60.000 60.000 60.000
Legge n.385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)........ 240.000 138.000 138.000
Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
- ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355).......... 355.000 228.000 229.000
Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 39, comma 3):
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)........ 46.469.000 48.217.000 49.954.000
- ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701)........ 7.333.000 - -
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)......................... 86.542 86.542 86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p).................. 225.000 225.000 225.000
- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)..... 185.000 185.000 220.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo - saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)......... 100.000 75.000 -
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali:
- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap.1951) .................... 575 575 575
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 Ente nazionale di assistenza al volo cap. 1930). 70.000 70.000 72.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)....................... 330.000 356.000 350.000
- ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)......... 140.000 140.000 140.000
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche:
- ART. 4: Istituzione dell'Autorita' per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501).. 26.000 26.000 26.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
- ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815).. 449.000 449.000 449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503).................... 25.000 25.000 30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita':
- ART. 2: Istituzione dell'Autorita' per i servizi di pubblica utilita' (3.1.2.46 Autorita' per i servizi di pubblica utilita' - cap. 2502). 5.000 5.000 5.000
Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2121).... 13 13 13
Legge n.675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.2124)..................... 22.045 22.045 22.045
Legge n.94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato:
- ART. 7 comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap.1430)... 24.000 24.000 24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060).................... 50.000 50.000 50.000
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee:
- ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505).................... 7.000 7.000 7.000
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718)............. 171.850 171.850 171.850
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 2128).................... 5.000 5.000 5.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900).................... 3.700 3.700 3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p).... 360.000 360.000 360.000
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp.2710, 2711, 2712, 2713, 2714)......................... 1.637.000 1.602.000 1.597.000 ------------------------------------- 58.454.384 52.607.964 54.303.585 ===================================== MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p).................. 20.000 20.000 20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.1165)... 16 16 16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1856). 300 300 300 --------------------------------- 20.316 20.316 20.316 ================================= MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento del l'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201).................... 5.400 5.400 5.400
Legge n.794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino- americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 4131).......... 2.976 2.976 2.976
Legge n.883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)... 1.900 1.900 1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu' (15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali cap. 4052)..... 275 275 275
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)....... 671.887 671.887 672.887
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1161; 9.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2176; 10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741).. 4.055 3.855 3.855
Legge n.960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - capp. 4061, 4063). 5.500 5.500 5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla societa' "Dante Alighieri" (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744).................... 3.200 3.200 3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)........ 359 359 359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (17.1.2.2; 18.1.2.2; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi capp. 4232; 4332; 4432)......................... 6.000 6.000 6.000
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune d ell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)... - 10.000 10.000 ---------------------------------- 701.552 711.352 712.352 ================================== MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901).......... 750 750 750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)........ 17.870 17.870 17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [(articolo 68, comma 4, lettera b)]: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)........... 450.000 400.000 450.000 ---------------------------------- 468.620 418.620 468.620 ==================================
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674).... 50.000 50.000 50.000
Legge n.968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916).... 40.000 40.000 40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815).................... 6.800 6.800 6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)........ 1.011 280 280 -------------------------------- 97.811 97.080 97.080 ================================
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap.8061/p)... 2.000.000 1.500.000 1.000.000
- ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p).. 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)........ 710.000 600.000 600.000 ------------------------------------ 4.710.000 4.100.000 3.600.000 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di ponto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265).................... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10. l.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)...... 3.100 3.100 3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)........ 942 942 942 -------------------------------- 14.042 14.042 14.042 ================================ MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernentil'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:
- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908).... 91.500 91.500 91.500
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691). 32.500 32.500 32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)........ 14.000 14.000 14.000 --------------------------------- 138.000 138.000 138.000 ================================= MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)....... 26.957 26.957 6.957
Legge n. 549 dei 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661).. 11.000 11.000 11.000 --------------------------------- 37.957 37.957 37.957 =================================
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850).................... 60.000 60.000 65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)... 47.600 47.600 47.600
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210)......... 460.000 450.000 450.000
Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)........ 5.024 5.024 5.024 --------------------------------- 572.624 562.624 567.624 ================================= MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)........ 75.000 75.000 75.000
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
- ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100). 205.000 205.000 205.000
- ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attivita' promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101)........... 150.000 150.000 160.000 --------------------------------- 430.000 430.000 440.000 =================================
MINISTERO DELLA SANITA'
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630).................... 250 250 250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)...... 489.550 439.750 444.750
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita': (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanita' - cap. 2990).................... 210.000 210.000 210.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000).................... 160.000 160.000 160.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)........ 4.500 4.500 4.500
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642).................... 2.600 2.600 2.600 --------------------------------- 866.900 817.100 822.100 ================================= MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601).................. 6.000 6.000 6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112)............. 10.000 10.000 10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)................... 970.000 970.000 980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2304).................... 2.000 2.000 2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 1804)........ 6.500 6.500 6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.1951)... 39.064 39.064 39.064
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 1802).................... 20.000 20.000 20.000 ----------------------------------- 1.053.564 1.053.564 1.063.564 ===================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p).... 95.000 95.000 95.000
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1879, 1880/P)........... 250 250 250
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)....... 104.450 104.450 104.450
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001) 123.000 123.000 123.000 ---------------------------------- 322.700 322.700 322.700 ================================== MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)...... 6.000 6.000 6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le universita' statali - cap. 1271).................... 20.000 15.000 15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - cap. 1256).................... 150.000 150.000 200.000
Legge n. 243 del 1991: Universita' non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Universita' ed istituti non statali - cap. 1262).................... 195.000 195.000 200.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527).................... 200.000 200.000 200.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle universita' (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle universita' statali - cap. 1263).................... 11.200.000 11.200.000 11.350.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265).................... 78.000 78.000 78.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)...... 2.412.000 2.402.000 2.402.000 ------------------------------------ 14.261.000 14.246.000 14.451.000 ==================================== TOTALE GENERALE 82.149.470 75.577.319 77.058.940 TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione dell'amministrazione il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire)
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)....... 130.000 340.000 350.000
Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n.918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:
- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550).................... 200.000 200.000 200.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402).................... - - 5.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprieta' contadina - cap. 7171).................... 20.000 20.000 20.000
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 dei 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)......... - - 40.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660).................... 150.000 150.000 150.000
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)............. - - 26.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461).................... - - 18.800
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio - cap. 9337).................... 40.000 30.000 30.000
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)........ 10.000 10.000 -
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:
- ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)......... 10.000 10.000 5.000
Decreto-legge n. 480 del 1985 convertito con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7483).......... - 10.000 10.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)....... 26.000 22.000 17.000
- ART. 6, primo comma, lettera e): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350).................... 21.000 6.000 1.000
Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800).................... 10.000 - -
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
- ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)........ 5.000 10.000 10.000
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 Patrimonio culturale non statale - cap.8878)..................... 6.000 - -
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157).................... 10.000 10.000 -
Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 Edilizia penitenziaria - cap. 8481).................... 15.000 15.000 15.000
ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)...... 50.000 100.000 600.000
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)................... - - 250.000
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339).................... 30.000 50.000 60.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620).................... 2.950.000 2.800.000 4.000.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)........ 10.000 12.000 12.000
- ART. 17 , comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)....... - - 25.000
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)......... 10.000 10.000 -
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561).................... 30.000 30.000 750.000
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340).................... - - 130.000
Legge n.396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)......... - - 200.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)......................... - - 80.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)............. - - 60.000
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995).................... - - 1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).................... - - 200.000
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 8130)........ - - 280.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680).... 25.000 25.0002 5.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita': 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601).................... - - 100.000
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421:
- ART. 34, conima 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236).................... - - 130.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670).................... 800.000 - -
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640).................... 150.000 150.000 150.000
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post- bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8600).................... 15.000 15.000 -
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)......... 100.000 100.000 100.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)........... 970.000 1.000.000 990.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)...... - - 225.000
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali:
- ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialita' giovanile - cap. 7464)........ 10.000 10.000 10.000
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamentodell'Autorita' per l'informatica:
- ART. 2, comma 2: Finanziamento della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703).................... 30.000 - -
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Universita' e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)...... 25.000 25.000 25.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)............ 50.000 - -
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - -
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401).................... 120.000 120.000 120.000
- ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804).......... 5.000 5.000 5.000
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- ART. 49, comma 11: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)........... 30.000 - -
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio eprogrammazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)............. 100.000 100.000 100.000
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008).................... - 300.000 -
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)....... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590).................... 2.000.000 5.000.000 5.000.000
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)...... 80.000 90.000 100.000
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilita' ciclistica - cap. 7111)....... 13.000 15.000 10.000
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- ART. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624).......... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082).................... 300.000 - -
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254).................... 55.000 55.000 55.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)........... 100.000 - -
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)....... 700.000 - -
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)........ 1.068.000 1.504.000 2.755.000
- ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177).................... 200.000 - -
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800).......... 1.595.000 690.000 690.000
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita': 5.2.1.3 Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560).................... 300.000 300.000 300.000
Decreto-legge n.450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
- ART. 1, comma 1 (Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)........ 30.000 30.000 30.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)........ 100.000 100.000 100.000 ------------------------------------- TOTALE. 12.914.000 13.489.000 18.585.000 =====================================
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
=================================================================== |
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002 =================================================================== (milioni di lire)
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412).................... -40.000 - -
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato:
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato cap. 7095) (1)................ - -18.000 -18.000
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) (2)........ - -70.000 -70.000 ----------------------------------- - 40.000 -88.000 -8.000 (1) Le autorizzazioni di spesa sono altresi' ridotte di lire 90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti. (2) Le autorizzazioni di spesa sono altresi' ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi; 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi; 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualita'. Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle - D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento). INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
l. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 3. - Interventi per calamita' naturali 4. - Interventi nelle aree depresse 5. - Credito agevolato al commercio 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia 7. - Provvidenze per l'editoria 8. - Edilizia residenziale e agevolata 9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS) 17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 23. - Universita' (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione aree urbane 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15, 18, 20, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== 1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)
4.600 - - - - ---------------------------------------------- 4.600 - - - ==============================================
2. Interventi a favore delle imprese industriali. Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): - ART. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 37.000 - - - -
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
30.000 98.500 3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. I-ter. Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 7611)
31.250 - - - - Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
100.400 - - - -
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
100.690 - - - -
Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)
15.000 15.000 - - - 2
- ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 100.000 100.000 100.000 - - 3
- ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 20.000 - - - - Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- - ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 60.000 60.000 60.000 - - 3
ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804)
5.000 5.000 5.000 - - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 1.595.000 690.000 690.000 - - 3 Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attivita' produttive: - ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 99.700 99.700 99.700 - - 3 - ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 84.800 84.800 84.800 - - 3 - ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) - - 35.000 35.000 - - 3 --------------------------------------------------- 2.278.840 1.188.000 1.074.500 ===================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== 3. Interventi per calamita' naturali. Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8502, 8504)
12.500 12.500 17.500 - - 3 Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione ecomomica: 7.2.1.7 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8571) 2.000 2.000 4.000 - - 3 Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9337) 40.000 30.000 30.000 - - Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7483) - 10.000 10.000 - - 3 Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 9190) 75.440 100.000 122.800 127.200 2003 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 93531P) 107.000 135.000 80.000 - - 3 Legge n.433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8500) 300.000 300.000 350.000 870.000 2004 3 Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8602)
100.000 100.000 233.000 - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 dei 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) 120.000 120.000 120.000 1.940.000 2019 - ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) 35.000 35.000 35.000 525.000 2017 Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008) - 300.000 - - - 3 - ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attivita' produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 4.000 4.000 4.000 20.000 2007 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7302) 10.000 25.000 25.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== - ART. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia.- (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250) 15.000 15.000 15.000 - - 3 Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale: - ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7302) 15.000 15.000 15.000 - - 3 Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile. - ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7804) 3.000 3.000 3.000 - - 3 - ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programma zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) 47.000 47.000 47.000 799.000 2019 3 - ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) 3.000 3.000 3.000 51.000 2019 3 - ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) 29.500 33.000 33.000 561.000 2019 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250) 60.000 60.000 60.000 - - 3 ----------------------------------------------------- 978.440 1.349.500 1.207.300 4.893.200 ===================================================== 4. Interventi nelle aree depresse Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applilcata (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) 200.000 200.000 200.000 - - Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonche' legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) 4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: - ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap.7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.16 Fondo per la montagna - cap. 9260) off; 313.000 50.000 - - - 3 Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 - Metropolitane - cap. 9150; 8.2. 1.11 Aree depresse - cap. 9103; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) 121.170 - - - - (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)
42.830 - - - - Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 Aree depresse - cap. 8590) 50.000 69.142 - - - 3 (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662) 633.221 85.771 - - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap.7263) 268.426 460.092 - - - 3 (Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331) 99.426 82.408 - - - 3 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 96.250 - - - - (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) 168.820 205.310 - - - 3 (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115) 96.361 71.840 - - - 3 Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.1.2.2 - Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 9240; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - cap. 9275) 999.107 2.497.432 - - - (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5 - Aree depresse - cap. 9435) 87.754 135.645 - - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) 66.355 240.889 - - - 3 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P; 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 8060) 28.394 - - - - 3 (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773) 50.000 70.713 - - - 3 (Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) 51.508 68.792 - - - 3 (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 Ricerca applicata cap. 7550/P) 168.750 - - - - Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.17 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma cap. 9230) 1.504.784 1.475.753 - - - (Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 Aree depresse - cap. 4520) 52.950 131.8163 - - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951) 460.372 235.704 - - - 3 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) 183.133 316.621 - - - 3 (Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331) 130.574 170.592 - - - 3 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 1.086.432 350.000 - - - 3 (Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 7670/P) 20.000 - - - - (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 -Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) 131.513 381.022 - - - 3 (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) 168.750 - - - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356) 3.202.299 6.305.606 6.142.599 - - 3 (Finanze: 4.1.2.5 ~ Devoluzione di proventi - cap. 3590) 200.000 150.000 - - - 3 (Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012. 9013) 268.760 789.182 409.601 - - 3 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180)
68.507 113.440 42.987 - - 3 (Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599) 34.360 64.105 26.901 - - 3 (Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialita' nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 635.000 1.250.000 600.000 - - 3 (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670/P) 15.000 - - - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== (Beni culturali: 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060) 20.501 36.382 15.267 - - 3 (Ambiente: 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7771) 39.007 72.775 30.538 - - 3 (Universita' e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata cap. 7550/P)
116.566 568.510 32.107 - - 3 - ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e progranunazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591) 73.100 73.100 - - - 3 - ART. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230) 2.800.000 2.900.000 - - - 3 (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065) 300.000 300.000 - - - 3 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800) 1.250.000 1.250.000 - - - 3 (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) 200.000 200.000 - - - 3 ---------------------------------------------------------- 20.600.316 24.193.834 10.000.000
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== 5.Credito agevolato al commercio. Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 106.000 - - - - Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) 124.000 209.600 - - - ------------------------------------------------------- 230.000 209.600 - - ======================================================= 6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia. Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) 26.000 22.000 17.000 - - - ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350) 21.000 6.000 1.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia. (Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7151, 7153, 7154, 7157) 3.500 3.500 3.500 - - 3 (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7262) 2.000 2.000 2.000 - - 3 (Beni culturali: 3.2.1.7 - Interventi per Venezia cap. 7601) 1.000 1.000 1.000 - - 3 (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107, 7108, 7118) 3.500 3.500 3.500 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586) 6.000 16.000 16.000 - - 3 (Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7152, 7154) 14.000 34.000 34.000 - - 3 Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale: - ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programma zione economica: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8660) 4.000 4.000 4.000 4.000 2003 3 ------------------------------------------------------ 81.000 92.000 82.000 4.000 ======================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ===================================================================
7. Provvidenze per l'editoria. Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551) 5.000 5.000 5.000 15.000 2005 3 ----------------------------------------------------- 5.000 5.000 5.000 15.000 ===================================================== 8. Edilizia residenziale e agevolata. Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251) - 200.000 221.900 - - 3 Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo, nonche' per la salvaguardia di Venezia: - ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 Eliminazione barriere architettoniche cap. 9473)
20.000 - - - - Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) 141.600 90.000 100.000 - - ------------------------------------------------------- 161.600 290.000 321.900 - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== 9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa. Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) 130.000 340.000 350.000 - - 3 Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660) 150.000 150.000 150.000 - - Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro. bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - CAP. 7657) - - 133.400 - - 3 Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - CAP. 7657) 50.000 50.000 44.600 - - 3 Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: - ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - CAP. 7240) 10.000 10.000 5.000 - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 50.000 50.000 34.600 - - 3 Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti' concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) 70.000 70.000 70.000 616.000 2004 3 Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) 75.000 75.000 75.000 375.000 2007 3 - ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) 50.000 50.000 50.000 600.000 2006 3 ------------------------------------------------------ 585.000 795.000 912.600 1.591.000 ======================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ===================================================================
10. Artigiancassa. Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15. comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento, degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) 50.000 50.000 69.750 - - 3 Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) 50.000 50.000 29.750 - - 3 Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'econornia: - ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401) 195.000 195.000 195.000 450.000 2007 3 ------------------------------------------------------- 295.000 295.000 294.500 450.000 =======================================================
11. Interventi nel settore dei trasporti. Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) 6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098) 3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3 Legge n. 194 dei 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7160) 15.000 15.000 15.000 - - 3 - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 195.000 195.000 195.000 1.755.000 2011 3 - ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7319) 20.000 20.000 20.000 - - 3 - ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 - Trasporti pubblici locali cap. 7340) 2.500 2.500 2.500 - - 3 - ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 1.000 1.000 1.000 10.000 2012 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7069) 50.000 50.000 50.000 320.000 2009 3 - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094) 5.000 5.000 5.000 - - 3 Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: - ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095) 110.000 110.000 110.000 554.000 2007 3 - ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) 250.000 250.000 250.000 1.250.000 2007 3 Legge n. 366 del 1998: Norme per il.finanziamento della mobilita' ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilita' ciclistica - cap. 7111) 13.000 15.000 10.000 - - Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nel porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265). 100.000 100.000 100.000 - - 3 ART. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7045) 20.000 20.000 20.000 - - 3 Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== - ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazi'one: 4.2.1.6 - Sistemi idroviari - cap. 7331) 40.000 40.000 40.000 - - 3 - ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7476)
4.400 4.400 4.400 - - 3 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7235) 5.400 5.400 5.400 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068) 80.000 180.000 180.000 - - 3 ---------------------------------------------------- 7.064.800 7.304.800 7.299.800 20.823.000 ==================================================== 12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine. Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154). 10.000 10.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)
10.000 10.000 - - 3 Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: - ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) 10.000 10.000 - - - 3 ------------------------------------------------- 30.000 30.000 - - - ================================================= 13. Interventi nel settore della ricerca. Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.573 del 1996, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Universita' e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7591) 7.000 - - - - - ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P) 8.000 8.000 - - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== - ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (Universita' e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526) 40.000 25.000 25.000 - - 3 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672) 10.000 10.000 10.000 - - ------------------------------------------------- 65.000 43.000 35.000 - - 3 ================================================= 14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica. Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 1, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7205) 60.000 60.000 60.000 - - 3 - ART. 1, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap.
7210)
30.000 30.000 30.000 - - 3 - ART. 8, comma 3, lettera e): Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Potenziamento - cap. 7504) 10.000 10.000 10.000 - - 3 -------------------------------------------------- 100.000 100.000 100.000 - ===================================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- 16. Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione. Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061) 3.867.000 3.897.000 990.000 - - 3 Legge n.662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8031). 20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3 - ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032) 20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3 Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8033)
55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3 Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di Interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034) 61.600 61.600 61.600 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034) 50.000 70.000 70.000 - - 3 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066) - 10.000 10.000 - - 3 ------------------------------------------------------ 4.073.600 4.153.600 1.246.600 1.810.000 =================================================================== 17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria. Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481) 113.390 15.000 15.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera f): Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 - Edilizia penitenziaria - cap. 8730)
80.000 80.000 80.000 - - 3 -------------------------------------------------- 193.390 95.000 95.000 - ==================================================
19. Difesa del suolo e tutela ambientale. Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402) 5.000 5.000 5.000 - - 3 Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111). 5.000 10.000 10.000 - - Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazione dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita': - ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339) 30.000 50.000 60.000 - - Legge n. 183 dei 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)
730.000 730.000 750.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap.9260) 100.000 100.000 100.000 - - 3 Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7589) 3.000 - - - - Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - capp. 7081,7082) 446.200 16.200 16.200 - - 3 - ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254) 55.000 55.000 55.000 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 700.000 - - - - ---------------------------------------------------- 2.074.200 966.200 996.200 - ====================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- 21. Interventi in agricoltura Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprieta' contadina - cap. 7171) 20.000 20.000 20.000 - - 3 Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7439) 200.000 200.000 200.000 - - 3 - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 8130)
280.000 280.000 280.000 - - 3 Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: - ART. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) 10.000 10.000 10.000 - - Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa, che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) 100.000 100.000 100.000 - - 3 ------------------------------------------------- 610.000 610.000 610.000 - =================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- 22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104). 10.000 12.000 12.000 - - 3 Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8875) 18.500 - - - - (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale cap. 7710; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7765). 6.500 - - - - ------------------------------------------------- 35.000 12.000 12.000 - =================================================
23. Universita' (compresa edilizia). Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109) 550.000 600.000 600.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca: - ART. 1, comma 1, lettera e): Progetto Large Binocular Telescope (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P) 4.600 - - - - - ART. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) 52.500 - - - - - ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 ~ Opere varie - cap. 8551) 6.000 6.000 - - - 3 -------------------------------------------------- 613.100 606.000 600.000 - ==================================================
24. Impiantistica sportiva. Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica: - ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261). 20.000 20.000 - - - 3 ------------------------------------------------- 20.000 20.000 - - =================================================
25. Sistemazione aree urbane. Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) 200.000 200.000 200.000 - - 3 -------------------------------------------------- 200.000 200.000 200.000 - ==================================================
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== 27. Interventi diversi. Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140) 40.000 40.000 40.000 - - 3 Decreto-legge n. 791 del 1981 convertito, con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711) 26.000 26.000 26.000 - - 3 Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573) 8.800 8.800 8.800 - - 3
(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461) 10.000 10.000 10.000 - - 3 Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) 250.000 250.000 250.000 - - 3 Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) 2.950.000 2.800.000 4.000.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Legge n. 67 del, 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti eseguibili - cap. 9131) 25.000 25.000 25.000 - - 3 Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 7454) 16.667 - - - - Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340) 130.000 130.000 130.000 - - 3 Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) 63.043 63.043 60.000 - - 3 - ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995) 1.000 1.000 1.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7451) 2.000 - - - - Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) 25.000 25.000 25.000 - - 3 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita': 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) 50.000 50.000 100.000 - - 3 Decreto legislativo n.504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) 130.000 130.000 130.000 - - 3 Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670) 800.000 - - - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- ART. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) 150.000 150.000 150.000 - - 3 Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8600) 15.000 15.000 - - - Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 dei 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232). 225.000 225.000 225.000 - - 3 Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialita' giovanile - cap. 7464) 10.000 10.000 10.000 - - Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 600.000 600.000 - - - 3 Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: - 3.2.1.3 Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - - - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 8720) 100.000 100.000 150.000 - - 3 Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246) 3.000 3.000 - - 3 Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412) 160.000 - - - - Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari: - ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7106/P) 10.000 - - - - Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331) 1.000.000 1.000.000 - - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100) 100.000 100.000 100.000 - - 3 Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 -Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - cap. 7647) 300.000 300.000 500.000 - - 3 Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121) 30.000 30.000 30.000 480.000 2018 1 Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7574) 10.000 10.000 10.000 - - 3 - ART. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unita' navali per la vigilanza al di la' del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7575) 20.000 20.000 20.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) ------------------------------------------------------------------- - ART. 8, comma 3, lettera d): Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7576) 2.000 2.000 2.000 - - 3 Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212) 24.000 5.000 5.000 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera e): Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) 67.100 67.100 67.100 - - 2 - ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177) 250.000 76.000 76.000 - - 3 - ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 1.773.000 2.209.000 3.525.000 285.000 - 3 - ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita': 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560) 1.000.000 1.000.000 300.000 - - 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000: - ART. 1, comma 1 (Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) 30.000 30.000 30.000 - - - ART. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanita' (Sanita': 5.2.1.4 - Informatica di servizio - cap. 7570; 5.2.1.5. - Edilizia sanitaria - cap. 7580) 103.532 - - - - - ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 135.000 200.000 - - - 3 Legge n.477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 Edilizia di servizio - cap. 7245). 23.000 23.000 23.000 42.500 2004 3 Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4, e 28, comma 3) (Finanze: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7163; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7282) 79.500 79.500 79.500 67.400 2003 3
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunita' montane - cap. 7271) 40.000 40.000 - - - 3 - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688) 80.000 80.000 80.000 1.360.000 2019 3 - ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381) 10.000 10.000 10.000 70.000 2009 3 - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna cap. 9260) 20.000 30.000 30.000 - - 3 Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali: - ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - edilizia di servizio - cap. 8663) 45.000 - - - - - ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7776) 4.000 - - - -
Segue: TABELLA F
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg. RAGGRUPPATI PER successivi SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire) =================================================================== - ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - cap. 7507) 1.000 - - - - - ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7253) 6.895 - - - -
11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900 ------------------------------------------------------ TOTALE.........51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100 ====================================================== ALLEGATO N. 1 ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N.208) ALLEGATO N. 1 (Articolo 70, comma 7)
Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658) Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca cap. 7550/p) Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402) Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della, proprieta' coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171) Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140) Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: -ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660) Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711) Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251) Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461) Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657) Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9337) Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154) Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: - ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240) -ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670) Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605) Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610): - ART.' 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350) Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria - cap. 7800) Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonche' legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590) Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111) Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157) Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481) ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca - cap. 7109/p) - ART. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281) - ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100) Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita': - ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339) Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p) Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104) - ART. 17, comma 26: Interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali (Lavori pubblici - cap. 7123) - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131) Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: - ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158) Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561) Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali cap. 8261) Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190) Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340) Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410) Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353) Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) - ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995) Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281) Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500) Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali - cap. 7451) Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439) - ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8130) Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680) Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita' - cap. 7601) Decreto. legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236) Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670) ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601) - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640) Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole cap. 8217) Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600) Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260) Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061 /p) Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p) Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602) Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7464) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali cap. 7551) Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica: - ART. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della pubblica amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7703) Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Universita' e ricerca - cap. 7526/p) - ART. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Universita' e ricerca cap. 7528/p) - ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Universita' e ricerca - cap. 7111/p) Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (ART. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057, 3058) Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie della Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350) Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239) - ART. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181) Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (articolo 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212) Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720) Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp - 7765, 7710) Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti e navigazione - cap. 7185) Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (ART. 2) (Affari esteri - cap. 8001) - Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Universita' e ricerca, 7 cap. 7533) - ART. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7380) - ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7401) - ART. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria - cap. 7804) Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412) Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari: - ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010) Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo, nonche' per la salvaguardia di Venezia: - ART. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici cap. 8064) - ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473) - ART. 1, comma 5: Universita' di Urbino (Universita' e ricerca - cap. 7318) - ART. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e citta' di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484) Legge n.449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331) Legge n.454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita': - ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalita' (Trasporti e navigazione - cap. 7086) Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione cap. 7098) Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici -cap. 7589) - ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332): - ART. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) - ART. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) - ART. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) - ART. 23-quinquies: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212) Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101) - ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100) Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008) Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647) - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056) - ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056) - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069) - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094) Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672) Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8590) - ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8591) Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici cap. 8160) - ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262) Legge n.366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica (Trasporti e navigazione - cap. 7111). Legge n.423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: - ART. 1, comma 1 (Politiche agricole - cap. 7624) - ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7185) Legge n.426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052) - ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254) Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali: - ART. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali cap. 8212) - ART. 2, comma 1: Prosecuzione interventi citta' Siena (Beni culturali cap. 7717) - ART. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719) Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052) - ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 854 1) - ART. 50, comma 1, lettera h): Interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle forze armate (Difesa - cap. 7177) - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria cap. 7800) - ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita' cap. 7560) Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000: - ART. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanita' - cap. 7580) - ART. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanita' - cap. 7570) Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto: - ART. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101) Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: - ARTT. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 727 1) - ART. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688) - ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186) Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali: - ART. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici cap. 8663) - ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706) - ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507) - ART. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349) - ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali cap. 7253) LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 4236): Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) il 30 settembre 1999. Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1a, 2 a, 3 a, 4 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a, 11 a, 12 a, e l3 a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5 a commissione il 19, 20, 21, 26, 27, 28 e 29 ottobre 1999. Relazione scritta annunciata il 3 novembre 1999 (atto n. 4236/A - relatore sen. GIARRETTA). Esaminato in aula il 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 novembre 1999. Deliberato nella seduta del 7 ottobre 1999 lo stralcio dell'art. 6 (che forma l'atto S. 4236-bis), dell'art. 9 (che forma l'atto S. 4236-ter); dell'art. 11 (che forma l'atto S. 4236-quater); dell'art. 18 (che forma l'atto S. 4236-quinques); dell'art. 19 (che forma l'atto S. 4236-sexies). Deliberato nella seduta del 9 novembre 1999 lo stralcio dell'art. 14 (che forma l'atto S. 4236-septies); dell'art. 26 (che forma l'atto S. 4236-opties) e dell'art. 27 (che forma l'atto S. 4236-nonies). Proseguito l'esame in aula ed approvato l'11 novembre 1999. Camera dei deputati (atto n. 6557): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 18, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 novembre 1999; il 1o, 2 e 3 dicembre 1999. Relazione scritta annunciata il 3 dicembre 1999 (atto n. 6557/A - relatori On.li PASETTO e DI ROSA). Esaminato in aula il 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 dicembre 1999. Deliberato nella seduta del 9 dicembre 1999 lo stralcio dell'art. 4 nel testo approvato dal Senato (che forma l'atto C. 6557-ter), la parte rimanente forma l'atto C. 6557-bis. Proseguito l'esame in aula ed approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 1999. Senato della Repubblica (atto n. 4237/B): Assegnato alla 5 a commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a 10 a, 11 a, 12 a, 13 a, e della giunta per gli affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5 a commissione il 17 dicembre 1999. Esaminato in aula il 17 dicembre 1999 e approvato il 18 dicembre 1999. AVVERTENZA : In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2000 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. |
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