Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1999
Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto delle peculiari esigenze della Presidenza;
Considerato, altresi', che l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999 prevede, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa richiedere sui decreti di cui al predetto art. 8 il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 6 dicembre 1999;
Udito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nella seduta del 17 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
b) Presidenza e Presidente: rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) Segretariato generale, Segretario generale e Vicesegretario generale: rispettivamente il Segretariato generale, il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari ai sensi degli articoli 9, 20 e 21, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato: rispettivamente regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato";
f) I.G.S.T.: Istruzioni generali sui servizi del tesoro approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1972.
 
Art. 2.
Autonomia finanziaria
1. La Presidenza, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto.
 
Art. 3.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. Il relativo progetto, comprendente il bilancio del Segretariato per centri di spesa e dei dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, e' predisposto dal Segretariato generale unitamente ad una relazione illustrativa che esplicita i programmi e gli obiettivi previsti per le strutture individuate dal Presidente ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo.
3. I diversi dipartimenti comunicano al Segretario generale ed all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza, entro il 30 aprile, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire nonche' i fabbisogni finanziari, anche, ove consentito, in termini di contabilita' analitica, per la realizzazione dei medesimi nell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio dell'anno successivo.
4. Il Segretario generale, sentita la Conferenza dei capi dipartimento, sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente, che lo approva con proprio decreto.
5. Il bilancio di previsione e' comunicato ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, il bilancio di previsione viene trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 4.
Struttura del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della Presidenza secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilita' economica e analitica per centri di costo.
2. Il bilancio di previsione e' ripartito in unita' previsionali di base che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di ciascun centro di responsabilita' amministrativa. I centri di responsabilita' corrispondono al Segretariato generale e alle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari. Il Segretario generale, nell'ambito del Segretariato generale, individua i centri di spesa che, ai sensi del comma 7, riflettono autonome responsabilita' gestionali.
3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da entrate eventuali. Sono altresi' iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento; con successive variazioni di bilancio, vengono definiti gli effetti delle economie accertate al 31 dicembre.
4. Le spese, che complessivamente non possono superare le entrate, sono riaggregate per funzioni obiettivo, riportate in apposito allegato al bilancio di previsione. Ai fini della gestione, ciascuna unita' previsionale di base e' disaggregata in capitoli di spesa.
5. Le spese sono classificate in: spese correnti, spese in conto capitale e spese per partite di giro.
6. Le spese strumentali comuni a piu' centri di responsabilita' della Presidenza possono essere gestite da un unico centro di responsabilita' e di spesa. La gestione degli stipendi e degli emolumenti riguardanti la generalita' del personale, ivi comprese le indennita' previste dal successivo art. 20, comma 4, lettera a), e' affidata, salvo diversa disposizione del Segretario generale, al dipartimento degli affari generali e del personale.
7. Al bilancio annuale di previsione e' allegato un bilancio gestionale, al fine di consentire la rilevazione, l'analisi e il controllo dei costi riconducibili alle attivita' dei centri di responsabilita' e di spesa.
8. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di esercizio risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
9. lI Presidente autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio, nei limiti e con le modalita' previste per il bilancio dello Stato, ove lo stesso non venga approvato entro il 31 dicembre.
 
Art. 5.
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 8, sono disposti con decreto motivato del Presidente su preposta del Segretario generale.
2. lI Segretario generale ed i Ministri ed i Sottosegretari cui sono affidati i dipartimenti di cui all'art. 3, comma 2, possono effettuare per le spese di parte corrente di natura discrezionale variazioni compensative. Il provvedimento e' adottato su proposta dei titolari dei centri di responsabilita'.
3. I decreti di variazione sono allegati al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.
 
Art. 6.
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato in termini di competenza con le stesse modalita' di cui all'art. 3. Esso si riferisce ad un periodo non inferiore a tre anni e viene aggiornato annualmente.
2. Il bilancio pluriennale espone le previsioni delle entrate e delle spese tenendo conto degli eventuali effetti degli interventi previsti nel programma dell'attivita' amministrativa e, in allegato, presenta i programmi di intervento nei principali settori dell'Amministrazione.
3. Nella nota preliminare che illustra le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale.
4. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 7.
Avanzo di esercizio
1. Le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di esercizio.
2. Le disponibilita' residuali su stanziamenti in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio confluiscono nell'avanzo di esercizio e possono essere riportate con decreto del Segretario generale in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio successivo.
 
Art. 8.
Fondo di riserva
1. Nel bilancio annuale e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva destinato all'aumento dello stanziamento di altri capitoli di spesa nel corso dell'esercizio finanziario ed alla creazione di stanziamenti di nuovi capitoli di spesa. Il fondo e', altresi', destinato a provvedere alla reiscrizione di eventuali residui passivi perenti.
2. L'ammontare del fondo di riserva non puo' superare il dieci per cento del totale delle spese correnti.
3. Confluisce nel fondo di riserva anche l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto consuntivo nell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione relativamente alle somme non impegnate.
 
Art. 9.
Predisposizione e approvazione
1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, della situazione dei residui e della connessa situazione amministrativa.
2. Il conto consuntivo e' predisposto entro il 31 marzo dall'Ufficio di bilancio e ragioneria ed e' accompagnato da una relazione del Segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio in funzione degli obiettivi programmati. La relazione evidenzia, altresi', la distribuzione per centro di responsabilita' delle spese strumentali comuni.
3. Entro il successivo 15 aprile il Segretario generale presenta al Presidente, per l'approvazione, il conto consuntivo.
4. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, il rendiconto finanziario, entro quindici giorni dalla sua approvazione, viene trasmesso, corredato della relazione, ai Presidenti delle Camere, nonche' su richiesta di queste ultime alla Corte dei conti ai fini del referto annuale.
5. Contestualmente al conto consuntivo viene redatto il conto annuale delle spese sostenute per il personale da trasmettere, con le modalita' di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredato da una relazione in cui sono esposti i risultati della gestione del personale stesso. Con riferimento alle spese sostenute per le competenze fisse vengono indicati per i vari centri di responsabilita' e di spesa gli oneri relativi.
6. Entro il 31 maggio il conto consuntivo viene trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 10.
Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui.
2. In particolare, dal rendiconto devono risultare:
a) le previsioni iniziali;
b) le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 5, nel rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio;
c) le previsioni definitive;
d) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
e) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
f) la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti;
g) le somme incassate sul conto corrente di tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
h) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
i) le eventuali economie di gestione;
l) i residui perenti.
3. Dal rendiconto deve risultare l'ammontare globale dell'eventuale avanzo finanziario.
 
Art. 11.
Situazione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale indica la effettiva consistenza patrimoniale all'inizio e al termine dell'esercizio, tenuto conto delle variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare riguardo ai crediti e ai debiti; essa pone in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. La situazione deve indicare altresi' la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali in coerenza a quanto previsto dall'art. 23, comma 5.
2. Sono vietate le compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo della situazione patrimoniale.
 
Art. 12.
Riaccertamento dei residui
1. L'amministrazione compila la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Essa indica la consistenza al 1o gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili, con analitica dimostrazione, o non piu' dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. Detta situazione verra' allegata al conto consuntivo.
2. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposito decreto del Segretario generale.
 
Art. 13.
Perenzione
1. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
2. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Presidenza abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.
3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessita' per il loro pagamento se richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, mediante prelevamento dal fondo di riserva.
 
Art. 14.
Scritture finanziarie
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. La Presidenza tiene le seguenti scritture:
a) un partitario delle entrate contenente, per ciascun capitolo, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui contenente, per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per gli ordini di pagamento emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in cento residui.
3. Per le scritture indicate al comma 2 i fogli sono numerati progressivamente e la vidimazione del capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria avverra' per registri, salvo diversa previsione normativa.
4. Nel partitario di cui al comma 2, lettera b), vanno indicate anche le obbligazioni da adempiere in anni successivi.
5. Per la tenuta delle scritture di cui al presente articolo e' consentita l'utilizzazione di sistemi di elaborazione informatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure. In tale caso deve, comunque, essere garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati mediante vidimazione dei registri a fine esercizio.
 
Art. 15.
Servizio di Tesoreria
1. Le risorse previste per l'attivita' della Presidenza sull'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica affluiscono su di un conto corrente intestato alla Presidenza aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
2. Per il pagamento degli ordini di pagamento di cui al comma 3 dell'art. 21 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Ai fini' del rimborso delle somme pagate, la Tesoreria Centrale dello Stato e le sezioni di Tesoreria provinciale trasmettono mensilmente all'Ufficio di bilancio e ragioneria i titoli estinti.
3. Il responsabile dell'Ufficio di bilancio e ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti ne da' formale comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato affinche' questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.
 
Art. 16.
Fondo di cassa
1. Il Segretario generale puo' autorizzare la costituzione di un fondo, da iscrivere in bilancio tra le "partite di giro", a favore del cassiere per il pagamento delle minute spese e degli anticipi di missione debitamente autorizzate. Nella prima fase di applicazione del presente decreto, allo scopo di superare le difficolta' di avvio della gestione autonoma, la dotazione a favore del cassiere puo' essere determinata fino ad un massimo di lire duecento milioni per il pagamento anche di canoni ed utenze o di eventuali altre spese di carattere urgente per le quali sia opportuno il pagamento in contanti.
2. Il Segretario generale puo' autorizzare il cassiere ad anticipare dal fondo di cui al comma 1 somme in contanti a funzionari per l'espletamento di compiti particolari. Il titolare dell'anticipazione, in relazione alle somme a lui affidate, deve presentare apposita rendicontazione.
3. Il fondo viene reintegrato, fino al limite consentito, mediante ordini di pagamento emessi dal direttore dell'Ufficio di bilancio e ragioneria a favore del cassiere su richiesta dello stesso.
4. Il cassiere effettuera' i pagamenti mediante emissione di titoli di pagamento, intestati al creditore, debitamente autorizzati dal direttore dell'Ufficio di bilancio e ragioneria.
5. I pagamenti e i reintegri sono annotati dal cassiere su apposito registro numerato e vidimato dal direttore dell'Ufficio di bilancio e ragioneria.
6. Le somme rimaste inutilizzate alla fine di ogni esercizio vengono versate in conto entrate eventuali e diverse dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura dell'Ufficio di bilancio e ragioneria.
7. La Presidenza puo' affidare l'espletamento di particolari servizi di pagamento, previa stipula di apposite convenzioni, alle "Poste Italiane S.p.a." ed a istituti di credito ordinari.
8. Su analoghi fondi possono essere autorizzati, dai capi dei dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, pagamenti della stessa natura di quelli elencati nel comma 1.
 
Art. 17.
Cassiere
1. Il cassiere ed il vice cassiere sono nominati per la durata di un triennio dal Segretario generale tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di una adeguata preparazione in campo amministrativo contabile. Al termine di ogni gestione annuale, il Segretario generale puo' disporre l'avvicendamento del cassiere. In caso di assenza o impedimento del cassiere, le funzioni sono svolte dal vice cassiere.
2. Il cassiere:
a) ha la gestione del fondo previsto dall'art. 16, di cui risponde personalmente;
b) tiene un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera; un registro dei valori e dei titoli in deposito;
c) e' responsabile dei valori, in numerario o in titoli, che gli sono affidati in custodia o in deposito;
d) qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento, relativamente a somme per le quali sia stato emesso l'ordine di pagamento, sospende il pagamento stesso, informandone il Segretario generale;
e) e' tenuto alla presentazione di un conto trimestrale della gestione del fondo al capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria, che ne riferisce al Segretario generale; al termine dell'esercizio finanziario, tramite il capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria, presenta al Segretario generale una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.
3. Presso i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, ove se ne ravvisi la necessita', possono essere nominati, a cura del Segretario generale, appositi cassieri e vice cassieri per i quali si applica la disciplina dei commi precedenti.
4. I cassieri ed i vice cassieri dipendono funzionalmente dal capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria.
 
Art. 18.
Verifiche sulle gestioni dei cassieri
1. Il capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Dispone, altresi', apposita verifica alla fine del mese di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.
3. Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dal capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria e l'altro e' trasmesso al dirigente responsabile dell'attivita' dei cassieri.
4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.
 
Art. 19.
Fasi della spesa
1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:
a) assunzione degli impegni;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
 
Art. 20.
Assunzione degli impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti dai titolari dei centri di responsabilita' e di spesa nei limiti di spesa assegnati. Gli impegni di spesa sono inoltrati all'Ufficio di bilancio e ragioneria che, previa verifica amministrativa e contabile, provvede alla relativa registrazione.
2. I funzionari titolari dei centri di responsabilita' e di spesa autorizzano le spese che impegnano il bilancio per piu' esercizi.
3. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto della spesa;
b) le modalita' di esecuzione della spesa;
c) l'importo previsto;
d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento.
4. Si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti, al momento dell'approvazione del bilancio e le successive variazioni, per le seguenti spese:
a) per le indennita' spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti, ai Ministri, ai Sottosegretari della Presidenza, al Segretario generale ed ai vicesegretari generali nonche' per il trattamento economico fondamentale del personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le spese dovute in base a contratti in essere o disposizioni di legge o regolamentari.
5. Gli impegni di spesa non possono eccedere gli stanziamenti di bilancio dei capitoli ai quali si riferiscono.
 
Art. 21.
Liquidazione e ordinazione della spesa
La liquidazione della spesa e' effettuata dai responsabili dei dipartimenti, previo accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.
2. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di cui al comma precedente con l'emissione di un ordine di pagamento, che deve indicare:
a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
e) indicazione del creditore con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 411 a 472 delle I.G.S.T;
f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa;
h) la data di emissione;
i) la tesoreria assegnataria e localita' di pagamento;
l) elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati.
3. Gli ordini di pagamento, ai quali devono essere allegati i documenti giustificativi della spesa, devono essere inoltrati all'Ufficio di bilancio e ragioneria che, previa verifica della regolarita' amministrativa e contabile della spesa, provvedera' a controfirmarli ed ad inviarli alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 15, per i pagamenti a favore di terzi, trattenendo agli atti i documenti giustificativi della spesa.
4. Gli ordini di pagamento a favore del cassiere verranno inviati alla tesoreria centrale dello Stato.
5. Gli ordini di pagamento collettivi non interamente estinti alla fine dell'esercizio nel quale sono stati emessi sono restituiti dalla sezione di tesoreria all'Ufficio di bilancio e ragioneria, che provvede alla loro contabilizzazione per le somme realmente pagate ed alla loro riduzione per la parte rimasta inestinta.
6. Sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento nonche' quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; sono altresi' applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto, la riduzione e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.
 
Art. 22.
Consegnatari
1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati, per la durata di un triennio, dal Segretario generale tra il personale di ruolo della Presidenza in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni gestione annuale il Segretario generale puo' disporre l'avvicendamento dei consegnatari.
2. Presso i centri di responsabilita' e di spesa affidati a Ministri o Sottosegretari, ove se ne ravvisi la necessita', possono essere nominati a cura dei responsabili dei centri stessi, appositi consegnatari e vice consegnatari.
3. Ai consegnatari e' affidata:
a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.
 
Art. 23.
Inventario e classificazione dei beni
1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. I beni mobili della Presidenza sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalita' dell'art. 25.
3. L'inventario del patrimonio librario e' tenuto a cura del responsabile della Biblioteca Chigiana nonche' dei responsabili delle biblioteche dei dipartimenti.
4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.
5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun anno finanziario e viene trasmesso al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. E' sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato il prospetto dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.
6. Al fine della definizione della situazione patrimoniale, l'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici registra per valore i beni inventariati e ne cura l'aggiornamento sulla base dei dati forniti dai competenti servizi amministrativi.
7. I dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari trasmettono alla chiusura dell'esercizio al Segretario generale una situazione riepilogativa dei beni acquistati accompagnata da una relazione sull'andamento della gestione del patrimonio assegnato.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto la ricognizione dei beni mobili puo' essere affidata, mediante esperimento di apposita gara, ad una impresa specializzata.
9. L'inventario e' redatto in originale e copia. Il capo dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici trasmette, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza all'Ufficio di bilancio e ragioneria per la redazione della situazione patrimoniale.
10. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.
 
Art. 24.
Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili
1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica nominata dal Segretario generale. Ove necessario, la commissione e' integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.
2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed e' portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. L'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici sulla scorta di detti verbali, vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica.
4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
5. Il capo dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici puo' provvedere all'autonoma dismissione di beni il cui valore non superi i 10 milioni. Per la dismissione di beni di valore considerevole dovra' essere predisposta apposita pianificazione annuale.
 
Art. 25.
Contabilita' degli oggetti di consumo
1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilita' degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.
2. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni. Lo scarico avviene mediante buoni di prelevamento, firmati dai responsabili dei dipartimenti.
3. Disposizioni particolari sono emanate dal Segretario generale per la tenuta della contabilita' del magazzino, dei laboratori e delle officine.
 
Art. 26.
Riepiloghi di gestione
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso e provvedono trimestralmente alla compilazione di prospetti riepilogativi dei consumi e degli interventi di manutenzione ordinaria.
 
Art. 27.
Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari 1. Il capo dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici assicura la vigilanza sui consegnatari. Con verifiche semestrali deve essere accertata la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 25. Almeno annualmente deve essere verificata la corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali; i risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali. Per i consegnatari di cui al comma 2 dell'art. 22 la vigilanza viene assicurata dai rispettivi responsabili dei centri di responsabilita' e di spesa.
2. Alla fine di ogni esercizio e nei casi di cambiamento del consegnatario i responsabili della vigilanza insieme ad un funzionario dell'Ufficio bilancio e ragioneria effettuano una verifica delle scritture con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo.
 
Art. 28.
Procedure di acquisizione di beni e servizi
1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente decreto, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni.
3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalita' per inadempienza e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
4. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo.
 
Art. 29.
Stipula dei contratti
1. I titolari dei diversi centri di responsabilita' e di spesa individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e provvedono, mediante apposito provvedimento, alla approvazione dei medesimi.
2. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta e' sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I medesimi contratti sono soggetti alle formalita' fiscali previste per gli atti pubblici.
3. I contratti stipulati con procedura negoziata possono essere formati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali. In tal caso e' nella facolta' del responsabile che ha stipulato l'atto richiederne l'iscrizione in repertorio, con l'osservanza delle prescritte formalita' fiscali.
 
Art. 30.
Procedure contrattuali
1. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata).
2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura "ristretta", salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta la procedura "aperta".
3. Nei casi previsti dall'art. 36 e' ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.
4. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui la Presidenza non dispone nell'ambito della propria organizzazione, il relativo incarico e' conferito anche a professionalita' estranee all'Amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.
 
Art. 31.
Procedura "aperta"
1. Nella procedura "aperta" tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
 
Art. 32.
Procedura "ristretta"
1. Nella procedura "ristretta" sono individuate, anche mediante apposita preselezione, le imprese che per capacita' tecnica ed economico-finanziaria sono in grado di assicurare l'esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dalla Presidenza.
2. Ai concorrenti selezionati sara' trasmesso il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolera' il rapporto, con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, la relativa offerta.
3. Per il regolare svolgimento della procedura ristretta e' necessaria l'acquisizione di almeno due offerte valide.
 
Art. 33.
Criteri di aggiudicazione
1. Nel bando di gara, in relazione alla natura delle prestazioni di servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i seguenti criteri di aggiudicazione:
a) il prezzo piu' basso;
b) l'offerta tecnicamente ed economicamente piu' vantaggiosa ove si ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte, elementi ulteriori rispetto al solo prezzo;
c) il prezzo piu' alto nei casi di contratti attivi.
 
Art. 34.
Procedura "negoziata"
1. Si provvede con la procedura "negoziata" nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
d) per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare per particolari esigenze funzionali;
e) quando all'acquisto di beni o servizi si debba provvedere con urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta ovvero con particolari modalita' imposte da motivi di sicurezza. Tali circostanze devono essere indicate con idonea motivazione nelle premesse del contratto o nel decreto di approvazione dello stesso;
f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica.
2. Nei casi indicati nelle lettere a) e f) del comma 1 e' necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi.
 
Art. 35.
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato ufficiale rogante. Puo' essere designato un unico ufficiale rogante per le esigenze dei dipartimenti per i quali si sia disposta la gestione unificata delle spese strumentali comuni.
2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
 
Art. 36.
Servizi in economia
1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, puo' essere attuato nei seguenti casi e fino all'importo massimo di lire 200 milioni, IVA compresa:
a) per spese per lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonche' dei relativi impianti, infissi e manufatti;
b) per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per l'organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni, conferenze ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali, nonche' per la conduzione dell'alloggio presidenziale;
c) per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;
d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche, informatiche, telematiche e relativa manutenzione e riparazione;
e) per spese relative al funzionamento degli uffici;
f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
h) per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
l) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
m) per spese postali, telefoniche e telegrafiche;
n) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici della Presidenza;
o) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;
p) per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;
q) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni da parte della Presidenza;
r) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di lire 10 milioni, al netto dell'IVA;
s) in caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura, il servizio o l'opera nel termine previsto dal contratto;
t) ove si renda necessario il completamento, non previsto da contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
u) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonche' a danno della salute pubblica.
 
Art. 37.
Modalita' per l'esecuzione dei lavori e provviste
1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 36 devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 20 milioni, IVA compresa. E' consentito, altresi', il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.
2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi, potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di 100 milioni, al netto dell'IVA.
3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.
4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente responsabile ed e' immediatamente esecutiva.
 
Art. 38.
Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dai titolari dei centri di responsabilita' e di spesa attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere chiesto il parere all'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici ovvero puo' essere nominata una apposita commissione, formata da personale interno ed esterno alla Presidenza, che accerti la congruita' dei prezzi praticati.
 
Art. 39.
Collaudi e verifiche
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.
2. Il collaudo e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale in servizio presso la Presidenza in possesso della competenza necessaria, nominato dal responsabile dell'area funzionale. Puo' farsi ricorso ad organi tecnici di altre amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture di beni particolarmente complessi.
3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del contratto.
4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 50 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente responsabile dell'ordinazione dei lavori e delle forniture. Per importi compresi tra 50 e 100 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da una commissione all'uopo nominata dai titolari dei centri di responsabilita', tra i cui membri figuri almeno un componente con qualifica tecnica.
5. Per i lavori eseguiti in economia, fino all'importo massimo di lire 10 milioni al netto dell'IVA, il certificato di regolare esecuzione puo' essere emesso dal personale addetto a seguire l'esecuzione dei lavori stessi.
 
Art. 40.
Antimafia
1. Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di antimafia.
 
Art. 41.
Elenco dei fornitori e degli appaltatori
1. La Presidenza puo' dotarsi di un elenco dei fornitori e degli appaltatori che ricomprende i soggetti di cui l'Amministrazione puo' avvalersi per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori al di sotto delle soglie previste per l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. I titolari dei centri di responsabilita' e di spesa interessati all'acquisizione si avvalgono, per la selezione delle imprese da invitare, di detto elenco integrandolo, qualora necessario, con altre imprese di accertata solidita' e capacita' tecnica.
2. Con separati provvedimenti amministrativi saranno indicati i requisiti generali concernenti lo stato giuridico nonche' quelli particolari concernenti la capacita' tecnica ed economico-finanziaria, necessari per l'iscrizione all'elenco ed i criteri di gestione del medesimo.
 
Art. 42.
Norme finali e di prima applicazione
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attivita' amministrativo-contabile dovra' essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica.
2. L'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza, a decorrere dal 1o gennaio 2000, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Presidenza stessa, e svolge anche le funzioni di controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile espletate dallo stesso Ufficio centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 non si applica l'articolo 3, comma 4, del presente decreto.
Roma, 23 dicembre 1999
Il Presidente: D'Alema
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone