Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999
Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2000 e relativo bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri" e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1999 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'articolo 3, relativo alla procedura di approvazione del bilancio di previsione;
Visto lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio, della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 nel quale e' iscritta l'U.P.B. 3.1.3.2. "Presidenza del Consiglio dei Ministri", con una dotazione annua dell'importo globale di lire 1.627 miliardi;
Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2000, predisposto dal Segretario generale, sentita la conferenza dei capi dipartimento, recante una previsione di entrata e di spesa per lire 1.627 miliardi;
Decreta:
E' approvato il bilancio della gestione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2000, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai Presidenti delle Camere e sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 1999
Il Presidente: D'Alema
 
NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
1. Nell'ampio processo riformatore che ha investito la P.A., in seguito all'attuazione delle linee di delega individuate con la legge 15 marzo 1997, n. 59, si iscrive anche l'intervento di razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri prefigurato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Al riguardo, uno degli obiettivi espressamente indicati dalla legge di delega era quello di garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri una specifica autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio. Tale esigenza, emersa nel corso dell'esperienza applicativa della legge n. 400/1988, costituisce in realta' il riflesso delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio, ed e' funzionalizzata a potenziarne le autonome competenze di impulso, indirizzo e coordinamento, avvicinando la configurazione ordinamentale dell'apparato di supporto a quella di pertinenza degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale (vedi relazione al d.d.l. di delega).
Sulla scorta di tali orientamenti, il legislatore delegato ha dedicato una specifica disposizione - l'art. 8 del d.lgs. n. 303/1999 - alle modalita' di esercizio dell'autonomia contabile e di bilancio. La norma in discorso dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, " ... la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilita' pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita' della Presidenza."
In data 23 dicembre 1999, con l'allegato decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto all'adozione della disciplina in argomento, dopo aver anche acquisito le valutazioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, come espressamente consentito dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999. L'ultimo comma del citato art. 8 prevede che il decreto stesso sia comunicato ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresi' trasmessi i bilanci della Presidenza e il rendiconto della gestione finanziaria.
Una disposizione del decreto (l'art. 3, comma 5) prevede d'altronde che alla comunicazione del bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere si provvede entro il termine di quindici giorni dalla approvazione del bilancio ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per l'esercizio 2000 (e, quanto al bilancio pluriennale per il biennio 2000-2002), il bilancio della Presidenza e' stato approvato in data 30 dicembre 1999.
2. Ricordata, sia pur sommariamente, la genesi normativa dell'autonomia finanziaria riconosciuta all'apparato servente del Premier e' ora opportuno fornire indicazioni sul merito degli obiettivi dell'azione amministrativa che il bilancio previsionale 2000 intende perseguire; non senza aver evidenziato che l'intero processo della decisione del bilancio si e' ispirato a principi di assoluta trasparenza, sia nella determinazione dell'ammontare del fondo per il funzionamento, avvenuta con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sia nella enucleazione delle singole appostazioni, per le quali si e' fatto inizialmente riferimento,data la ristrettezza dei tempi di attuazione, ai dati del bilancio assestato per l'anno 1999 concernenti le sole funzioni destinate a permanere nell'ambito delle attribuzioni presidenziali.
In effetti, l'anno in corso dovrebbe segnare per l'apparato amministrativo della Presidenza il momento di svolta per la verifica "sul campo" della efficacia del nuovo impianto normativo, di cui l'autonomia contabile costituisce certamente un tratto non secondario, essendo evidente, nell'ottica legislativa, il carattere di strumentalita' che essa riveste rispetto alla finalita' di rafforzare il ruolo di indirizzo, impulso e coordinamento spettante al Presidente del Consiglio.
Dalla capacita' di adattamento delle strutture burocratiche alle potenzialita' della nuova struttura di bilancio dipendera', in larga misura, il raggiungimento dei risultati che il legislatore delegato si e' prefisso nel delineare, in modo autonomo e differenziato dai ministeri, l'assetto organizzativo e funzionale della Presidenza. Si tratta, in sostanza, di avviare un processo di "riconversione" in senso manageriale delle strutture amministrative, al fine di orientarne l'azione verso obiettivi programmatici di miglioramento, sia sul fronte degli interventi, sia su quello delle attivita' strumentali, per improntare anche queste attivita' ai criteri di un'efficiente gestione delle risorse disponibili in relazione agli obiettivi annualmente prefissati.
In tale logica si iscrive, appunto, il nuovo modello operativo-gestionale al quale si intende dare impulso in coincidenza con la fase di esecuzione del primo bilancio autonomo. Tale modello prevede l'adozione di una direttiva del Segretario generale ai capi dei dipartimenti ed uffici equiparati del Segretariato generale, con l'individuazione di priorita' dell'azione amministrativa per l'anno 2000, al fine di attivare il circolo programmazione-risultati-valutazione cui si ispira la piu' recente legislazione, ed alla quale anche il decreto legislativo n. 303/1999 in parte si richiama (cfr. art. 7, comma 6).
In definitiva, la caratteristica cruciale (e caratterizzante) dell'organizzazione amministrativa della Presidenza riformata sta nel riuscire a mettere in sinergia due profili: la strutturalita' di alcune funzioni di carattere permanente e la capacita' di risposta immediata all'impulso che viene dall'indirizzo politico del Premier, impulso che investe simultaneamente le funzioni di elaborazione ed analisi delle strutture piu' strettamente legate al ciclo di coordinamento normativo ed amministrativo e all'analisi dei fenomeni economico-sociali. In particolare, sul piano del coordinamento normativo, i profondi processi di semplificazione e razionalizzazione avviati, devono riuscire a tradursi in una reale capacita' di programmare in anticipo le grandi questioni di ordine orizzontale ed intersettoriale sulle quali deve esercitarsi la funzione di indirizzo e coordinamento della Presidenza. E' un problema complesso che investe in un certo senso le modalita' operative di tutti i centri di governo delle democrazie industriali.
Le formulazioni della nuova normativa contabile e l'assetto del bilancio, sulla base delle esperienze concretamente fatte soprattutto nel corso del 1999, intendono fornire gli strumenti idonei a risolvere i problemi posti da questi tratti caratteristici: si tratta di orientare concretamente la struttura amministrativa su modalita' operative idonee a risolvere, secondo tempistiche ben programmate, problemi nei quali simultaneita' dell'azione ed integrazione degli apparati dovranno risultare sempre piu' i profili salienti dell'azione amministrativa della Presidenza riformata.
3. Passando all'esame della struttura del bilancio previsionale 2000, va rilevato che essa si conforma ai principi stabiliti dalla legge generale di contabilita' pubblica ed ai criteri stabiliti dalla legge n. 94/1997 e dal decreto legislativo n. 279/1997. Infatti, la nomenclatura e' modulata per funzioni obiettivo disaggregate, aisoli fini della gestione, in capitoli di spesa. Nel rispetto dei principi vigenti in materia di bilancio sono stati individuati centri di responsabilita' (in numero di 9) con autonomia gestionale, ai quali e' stata assegnata una specifica dotazione di bilancio in relazione ai compiti istituzionali.
Tali centri sono stati identificati nel Segretariato generale (al suo interno ulteriormente articolato in centri di spesa, dotati di autonome responsabilita' gestionali) e nelle strutture generali affidate alla responsabilita' dei ministri senza portafoglio o dei sottosegretari di Stato.
Per ragioni di ordine tecnico contabile la spesa (di natura fissa) per stipendi al personale dipendente e' stata concentrata in un unica unita' previsionale di base imputata ad un unico centro di spesa (Affari generali e personale), mentre le spese concernenti i trattamenti accessori al personale e quelle per l'acquisizione delle risorse strumentali sono state debitamente ripartite fra tutti i centri di responsabilita'.
Nell'ambito del centro di responsabilita' "Funzione Pubblica" sono stati inseriti in specifiche unita' previsionali di base i centri di gestione autonoma per la Scuola Superiore delle pubblica amministrazione, l'ARAN ed il FORMEZ con le rispettive dotazioni finanziarie stabilite con la legge di bilancio per l'anno 2000, con la sola eccezione della SSPA alla quale sono state assegnate ulteriori risorse per 3.500.000.000 prelevate dal fondo per il funzionamento della Presidenza.
4. Quanto ai criteri di elaborazione del bilancio, e' da rilevare che esso e' stato redatto in termini di sole previsioni di competenza e cassa; i residui formatisi al 31 dicembre 1999 sulla precedente gestione saranno inseriti, per ragioni di carattere tecnico, in appositi capitoli inseriti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per la parte relativa alle entrate, non puo' che osservarsi che esse constano delle sole risorse provenienti dal bilancio statale, risorse fissate per l'anno 2000 in 1.627 miliardi, dei quali 619 riguardanti il fondo per il funzionamento della Presidenza (capitolo 2710 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica). Ulteriori 979 miliardi attengono ad interventi operati, in attuazione di specifiche previsioni legislative, a favore dell'editoria (capitolo 2714), mentre i restanti 29 miliardi riguardano il funzionamento della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, dell'ARAN e del FORMEZ.
5. Va, infine, rappresentato che nel nuovo bilancio di previsione si e' ritenuto opportuno costituire un fondo di riserva (pari al 5% circa delle spese correnti) per assicurare, da un lato, la copertura per le eventuali maggiori spese per il personale operante in strutture destinate ad essere allocate presso ministeri e che ha esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999; e dall'altro, a fronte di eventuali maggiori oneri per spese di funzionamento.
Un ulteriore fondo e' stato, poi, previsto per le gestioni affidate ai commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400/1988, ed agli organi collegiali operanti presso la Presidenza in base a disposizioni di legge o per decreto del Presidente del Consiglio, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; cio' in ottemperanza alla specifica disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo.
----> vedere tabelle pagg. 17-53 come PDF <----
 
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