Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
DECRETO 14 gennaio 2000 |
Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonche' delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015450). |
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IL PRESIDENTE Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9, 11 e 13, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonche' delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso; E m a n a l'unito regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonche' delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 14 gennaio 2000 Il presidente: Bianco |
| Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonche' delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche. Titolo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1. Principi in materia di reclutamento del personale 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), punto 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato "decreto di riordino", e nel rispetto dei principi generali dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di selezione per l'assunzione ai diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, nonche' per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IV a X, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto applicabili. Titolo II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE DEL PROFILO DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO Capo I Norme comuni alle diverse procedure di selezione Art. 2. Concorsi pubblici per settori scientifico-disciplinari e settori tecnologici 1. Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di ricercatore attraverso concorsi pubblici distinti per settori scientifico-disciplinari, corrispondenti alle aree scientifiche di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), del decreto di riordino. 2. I settori scientifico-disciplinari di cui al comma 1 sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo, in applicazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Per ciascun settore sono individuati i settori scientifico-disciplinari affini. I settori sono sottoposti a revisione periodica, previa ricognizione delle attivita' scientifiche in corso presso il CNR. 3. Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di tecnologo, attraverso concorsi pubblici distinti per settori tecnologici. 4. I settori tecnologici sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo, in applicazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Per ciascun settore sono individuati i settori tecnologici affini. I settori sono sottoposti a revisione periodica, previa ricognizione delle attivita' tecnologiche in corso. 5. Per i concorsi di cui al presente titolo e' esclusa ogni riserva di posti per il personale gia' in servizio. Art. 3. Programmazione delle assunzioni 1. I concorsi di cui al presente titolo sono avviati sulla base del piano triennale di cui all'art. 6 del decreto di riordino e dei relativi aggiornamenti annuali. 2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno. A tal fine i direttori degli istituti, nonche' i responsabili dei competenti uffici dell'amministrazione centrale per assunzioni al profilo di tecnologo, presentano, entro il31 dicembre di ciascun anno, le proprie richieste distinte per livello, settore scientifico-disciplinare o settore tecnologico. Per casi di particolare e comprovata urgenza, singoli bandi di concorso possono essere indetti anche oltre il termine fissato al presente comma. 3. Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio direttivo in sede di programmazione economica e finanziaria. La verifica della copertura finanziaria dei posti da bandire e' effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale. 4. Nei limiti di cui al comma 3, le richieste possono comportare, nel rispetto della dotazione organica complessiva del CNR, la trasformazione di profilo, di livello, di settore scientifico-disciplinare e di settore tecnologico dei posti rispetto a quelli assegnati. Art. 4. Bandi 1. I bandi di avvio dei concorsi sono definiti sulla base di schemi-tipo, approvati dal consiglio direttivo, articolati per i diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo. 2. Il bando specifica il profilo, il livello, il settore scientifico-disciplinare o il settore tecnologico interessato e definisce i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, nonche' la sede dell'istituto o dell'ufficio amministrativo di servizio, con la indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste. 3. Il bando determina preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato. Art. 5. Svolgimento dei concorsi 1. I concorsi sono svolti presso l'istituto che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese per il funzionamento delle commissioni. Per le assunzioni di personale del profilo di tecnologo presso uffici dell'amministrazione centrale, i concorsi sono svolti presso la sede centrale. 2. Per ogni concorso e' nominato un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, nominato dal direttore generale, con il compito di garantire e accertare la regolarita' formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso procedimento. 3. Le valutazioni comparative sono compiute entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Presidente, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di valutazione per l'assunzione nei successivi tre anni. 4. Al termine dei propri lavori la commissione forma la graduatoria e indica tanti vincitori quanti sono i posti a concorso. Art. 6. Assunzione e gestione del rapporto di lavoro 1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il vincitore del concorso e il direttore dell'istituto interessato. Per le assunzioni di personale del profilo di tecnologo presso uffici dell'amministrazione centrale il contratto e' stipulato dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione centrale. 2. Il rapporto di lavoro e' disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni del codice civile e dei contratti individuali e collettivi di lavoro. 3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura scientifica o al dirigente dell'ufficio amministrativo, che opera con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro. Gli uffici dell'amministrazione centrale forniscono al direttore, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR, tutto il necessario supporto amministrativo. 4. Ai ricercatori si applicano le disposizioni di garanzia della liberta' scientifica, di cui al Titolo V del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR, di seguito denominato "regolamento istituti". Capo II Disposizioni specifiche Sez. I - Composizione e formazione delle commissioni di concorso Art. 7. Disposizioni generali 1. La composizione delle commissioni di concorso e' determinata dai successivi articoli. 2. Delle commissioni fanno parte esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza internazionale, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o tecnologico del posto da coprire o a settore affine. 3. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e sono scelti in un albo di esperti approvato dal consiglio direttivo. Nell'albo, articolato per livelli, settori scientifico-disciplinari o settori tecnologici, sono inseriti i ricercatori e i tecnologi del CNR e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori e professori delle universita', nonche' esperti stranieri, tutti di comprovata esperienza internazionale. 4. I componenti delle commissioni possono far parte di una sola commissione per ogni tornata di concorsi e non possono essere nominati in successive commissioni per un periodo di un anno dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. 5. Le commissioni scelgono al proprio interno il Presidente. Art. 8. Dirigenti di ricerca 1. Le commissioni per l'assunzione dei dirigenti di ricerca sono composte da cinque membri: a) un componente, designato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, scelto tra i membri del consiglio scientifico dell'Istituto interessato; b) un dirigente di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o professore universitario ordinario designato dal comitato dell'istituto interessato; c) tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica dei componenti di cui alle lettere a) e b), che nella commissione i componenti esterni al CNR siano in maggioranza e sia presente almeno un dirigente di ricerca del CNR. Tali componenti sono scelti, successivamente alla designazione dei componenti di cui alle lettere a) e b), per sorteggio su liste, approvate dal consiglio direttivo attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3, contenenti un numero di esperti di tre volte superiore al numero degli esperti da nominare. Art. 9. Primi ricercatori 1. Le commissioni per l'assunzione dei primi ricercatori sono composte da cinque membri: a) un componente, designato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, scelto tra i membri del consiglio scientifico dell'istituto interessato; b) un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o un professore universitario ordinario o associato designato dal comitato dell'istituto interessato; c) tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e associati e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica dei componenti di cui alle lettere a) e b), che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e gli appartenenti alle fasce o ai livelli piu' elevati e sia presente almeno un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR. Tali componenti sono scelti, successivamente alla designazione dei componenti di cui alle lettere a) e b), per sorteggio su liste, approvate dal consiglio direttivo attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3, contenenti un numero di esperti di tre volte superiore al numero degli esperti da nominare. Art. 10. Ricercatori 1. Le commissioni per l'assunzione dei ricercatori di livello iniziale sono composte da tre membri: a) uno designato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, scelto tra i membri del consiglio scientifico dell'istituto; b) un dirigente di ricerca, un primo ricercatore o un ricercatore del CNR o di ente pubblico di ricerca o un professore o ricercatore universitario designato dal comitato dell'istituto interessato; c) un componente scelto tra i ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori e ricercatori universitari e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica dei componenti di cui alle lettere a) e b), che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e sia presente almeno un appartenente al profilo di ricercatore del CNR. Tale componente e' scelto, successivamente alla designazione dei componenti di cui alle lettere a) e b), per sorteggio su una terna approvata dal consiglio direttivo, attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3. Art. 11. Tecnologi 1. Le commissioni per l'assunzione ai diversi livelli del profilo di tecnologo sono cosi' composte: a) il Presidente, che per le assunzioni presso gli istituti e' il direttore dell'istituto; per le assunzioni presso uffici dell'amministrazione centrale e' scelto dal consiglio direttivo tra i dirigenti di ricerca o tecnologi del CNR o di un ente pubblico di ricerca o tra i professori universitari ordinari, al di fuori dell'ufficio amministrativo interessato, attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3; b) due componenti, scelti dal consiglio direttivo attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3, tra i dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi ricercatori o primi tecnologi del CNR o di un ente pubblico di ricerca, di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire, ovvero tra professori ordinari o associati, sempre al di fuori della struttura di ricerca o amministrativa interessata e in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica del componente di cui alla lettera a), che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e che sia presente almeno un ricercatore o tecnologo del CNR. Sez. II - Requisiti di ammissione e prove Art. 12. Requisiti di ammissione e prove 1. Per i concorsi per l'assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei curricula e dei titoli scientifici. 2. Per i concorsi per l'assunzione dei primi ricercatori occorre essere in possesso del diploma di laurea. La selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio. 3. Per i concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero essere in possesso del diploma di laurea e aver svolto per un triennio attivita' di ricerca: a) nell'ambito degli assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dei contratti triennali di cui al successivo art. 14, con valutazione finale da parte di commissioni nominate, al termine del triennio, dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e composte dal direttore dell'istituto presso il quale l'attivita' e' stata svolta e da due componenti scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica; b) presso strutture di ricerca del CNR, universita' o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, previa valutazione delle attivita' svolte, compiuta da una commissione nominata dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e composta da un esperto esterno alla struttura di ricerca di provenienza, designato dal Presidente e con funzioni di Presidente, e due componenti scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. 4. Per i concorsi di cui al comma 3 il bando prevede e disciplina i criteri di valutazione dei titoli scientifici e lo svolgimento di tre prove: due prove scritte, a carattere teorico e a carattere applicativo, e una prova orale. 5. Per i concorsi per l'accesso ai diversi livelli del profilo di tecnologo occorre il possesso del diploma di laurea e per i dirigenti tecnologi e i primi tecnologi occorrono rispettivamente almeno dodici e otto anni di specifica esperienza professionale. 6. La valutazione comparativa per l'accesso ai diversi profili di tecnologo avviene secondo le seguenti modalita': a) dirigenti tecnologi e primi tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali integrata da colloquio; b) tecnologi di livello iniziale: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da una prova scritta a prevalente carattere applicativo e una prova orale. Titolo III PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 13. Norme generali 1. Il presente regolamento provvede a disciplinare le procedure di assunzione di ricercatori e tecnologi a tempo determinato. 2. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi la disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi di lavoro. 3. Al personale di ricerca assunto con contratti a tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della liberta' scientifica di cui al Titolo V del regolamento istituti. Art. 14. Contratti triennali per attivita' di ricerca scientifica e tecnologica 1. Le strutture di ricerca e gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR stipulano contratti di lavoro per attivita' di ricerca scientifica e per attivita' tecnologica di durata triennale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto di riordino. 2. La retribuzione dei contratti e' fissata, in via generale, con deliberazione del consiglio direttivo previo confronto con le organizzazioni sindacali. 3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con giovani di eta' non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea. In questo caso il contratto, di durata triennale, puo' essere rinnovato per un secondo triennio, previa una valutazione positiva delle commissioni di cui all'art. 12, comma 3, lettera a). 4. I contratti di lavoro per attivita' scientifica possono essere stipulati anche con giovani di eta' non superiore ai 33 anni, gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto ha durata triennale e non puo' essere rinnovato. 5. Le attivita' svolte nel quadro dei contratti non danno luogo ad alcuna valutazione preferenziale ai fini dei concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore del CNR. 6. Le risorse necessarie per i contratti triennali sono attribuite alle strutture di ricerca, che provvedono ad indire, con adeguata pubblicita', bandi che definiscono altresi' le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture di ricerca, che forniscono il necessario supporto amministrativo e finanziario. Il bando indica il settore scientifico-disciplinare per il quale il contratto verra' stipulato. 7. Le commissioni di selezione sono formate con atto del Presidente, su proposta del direttore della struttura di ricerca interessata, e sono composte da tre esperti di livello almeno pari a primo ricercatore del CNR o a professore universitario associato, di cui almeno uno esterno alla struttura di ricerca interessata, scelti nell'albo di cui all'art. 7, comma 3. 8. La valutazione comparativa si svolge sulla base delle prove, di cui una scritta, a prevalente carattere teorico, e una orale. Art. 15 Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita' programmate 1. Il CNR, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto di riordino, puo' assumere a termine, per esigenze temporanee di cui al successivo art. 16, personale con posizione corrispondente a quella di ricercatore o di tecnologo, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. 2. Il consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le modalita' procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 16. Tale disciplina dovra' semplificare e unificare le diverse procedure di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca o tecnologo previste dagli strumenti in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con particolare riguardo per le assunzioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Art. 16. Durata, condizioni di ammissibilita' e procedure di selezione 1. I contratti di cui all'art. 15 sono stipulati con personale di elevato livello scientifico e professionale, anche di cittadinanza straniera, previa selezione pubblica, ovvero, per l'assunzione di personale di particolare qualificazione, per chiamata diretta. 2. I contratti di cui all'art. 15 sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR, di cui al Titolo II del regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del CNR, o di programmi di ricerca affidati agli istituti su convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento istituti. 3. E' esclusa la stipula dei contratti di cui al presente Capo per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria degli istituti. 4. I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai direttori delle strutture di ricerca interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza. 5. La selezione pubblica e' adeguatamente pubblicizzata ed e' affidata a commissioni composte dal direttore della struttura di ricerca interessata e da due esperti, anche stranieri, scelti nell'albo di cui all'art. 7, comma 3. Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 17. Concorsi di assunzione ai diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo 1. Le disposizioni del presente regolamento sull'assunzione ai diversi livelli del personale del profilo di ricercatore e di tecnologo sono pienamente applicate a partire dalla tornata di concorsi da bandirsi per l'anno 2001, limitatamente agli istituti costituiti in seguito alla revisione di cui all'art. 26 del regolamento Istituti. 2. Per le assunzioni di personale del profilo di ricercatore e di tecnologo per gli anni 1999 e 2000 e, oltre tale termine, per gli istituti che non siano stati ancora oggetto di revisione, si applicano le procedure previste dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera e), del decreto di riordino. In particolare tali procedure saranno disciplinate con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto dei principi generali di cui al presente regolamento e dei seguenti criteri: a) resta ferma la necessita' di distinti bandi di concorso per livello e per settore scientifico-disciplinare e per settore tecnologico; b) i componenti delle commissioni di concorso di cui alle lettere a) e b) degli articoli 9, 10 e 11 sono scelti dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, tra esperti esterni e interni al CNR; c) i componenti di cui alla lettera c) degli stessi artt. 9, 10 e 11 sono scelti per sorteggio su liste approvate dal consiglio direttivo, contenenti un numero di esperti di tre volte superiore al numero degli esperti da nominare. 3. I settori scientifico-disciplinari e tecnologici di cui all'art. 2, comma 2, sono individuati in via provvisoria, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono immediatamente applicati ai bandi di concorso pubblicati successivamente alla data di esecutivita' della delibera di individuazione. Anche ai fini della mobilita' di cui all'art. 12 del decreto di riordino, i settori scientifico-disciplinari sono, di norma, corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari cosi' come determinati ai sensi dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il consiglio direttivo puo' individuare, in rapporto allo svolgimento di specifiche attivita' di ricerca, settori scientifico-disciplinari diversi e ulteriori. Art. 18. Assunzione con contratto a tempo determinato di personale dal IV al X livello 1. Per l'assunzione a tempo determinato di personale con posizioni corrispondenti ai livelli da IV a X, che avvengono comunque previa selezione pubblica, si applicano i criteri di cui all'art. 16. Art. 19. Contratti a tempo determinato 1. La disciplina dei contratti a termine per esigenze temporanee di cui agli articoli 15 e 16 e' efficace a partire dal 1o gennaio 2001. 2. I contratti di lavoro a tempo determinato in atto alla data del 1o gennaio 2001 sono efficaci fino alla scadenza del contratto, salvo quelli in scadenza nel corso dell'anno che sono prorogati fino al 31 dicembre 2001. Art. 20. Abrogazioni 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare le disposizioni del decreto del Presidente del CNR n. 6241 del 7 settembre 1979, concernente il regolamento del personale, per le parti incompatibili. |
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