Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
DECRETO 14 gennaio 2000 |
Regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. (Decreto n. 015451). |
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IL PRESIDENTE Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso; E m a n a l'unito regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 14 gennaio 2000 Il presidente: Bianco |
| Regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Art. 1. Principi generali 1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, svolge, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, le attivita' di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo e quelle connesse, ivi compreso l'utilizzo economico della propria ricerca, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, societa', ed enti analoghi, quali, tra gli altri, i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) e le societa' finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 2. La presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, e' improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attivita' istituzionali. Art. 2. Procedure di valutazione e decisione della partecipazione del CNR alle iniziative 1. Il consiglio direttivo definisce i criteri generali e le procedure per la disposizione della presenza in iniziative comuni ad altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento. 2. La presenza del CNR in iniziative comuni e' disposta sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'amministrazione centrale, tenendo conto dell'adeguatezza dell'iniziativa a realizzare gli interessi del CNR in relazione almeno ai seguenti elementi: a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacita' di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali del CNR, quali, tra l'altro: 1) le attivita' ad alto contenuto scientifico e tecnologico; 2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche; 3) la formazione; 4) la collaborazione con enti e organismi sovranazionali; 5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche; 6) la costituzione di imprese altamente innovative; b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro: 1) l'applicazione o meno del diritto italiano; 2) lo scopo di lucro o mutualistico; 3) la destinazione dei risultati economici della gestione; 4) il rischio economico che la partecipazione puo' comportare; 5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa; 6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni; c) il coinvolgimento di un Istituto di ricerca o di un programma nazionale o internazionale di ricerca, di seguito denominati "strutture di ricerca" e la possibilita', per tali strutture, di operare al fine di consentire la efficace partecipazione del CNR all'iniziativa; d) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi, di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa; e) il ruolo che il CNR e' chiamato a svolgere, ad esempio di promozione scientifica, guida dell'iniziativa, sostegno tecnico o finanziario; f) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale del CNR, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti; g) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti del CNR nell'iniziativa di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale. 3. La presenza del CNR nelle iniziative comuni e' disposta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Art. 3. Coinvolgimento delle strutture di ricerca del CNR 1. Nel caso di cui all'art. 2, lettera c), di coinvolgimento diretto di una struttura di ricerca del CNR, l'interesse alla partecipazione diretta e' espresso attraverso pareri degli organi di gestione e di valutazione della struttura, relativamente alla convenienza, per tale struttura, dell'adesione, sulla base del rapporto tra il prevedibile impegno in termini di personale, beni e attrezzature scientifiche ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde da detti pareri. 2. Nel caso di cui al comma 1, il CNR, nel disporre la presenza nell'iniziativa, puo', con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione della partecipazione, ferma restando la possibilita' di direttive generali da parte del consiglio direttivo relativamente agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare rilevanza. Art. 4. Intese programmatiche 1. Le procedure di valutazione e approvazione dei progetti di presenza del CNR in iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche nel caso di intese programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o di modificazione successiva di tali intese. 2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente comma, particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovra' essere riservata alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento accessibili, agli apporti e conferimenti da parte del CNR anche in termini di immagine e di apporto di opera scientifica ed alla adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa ed alle ipotesi di recesso o altri comportamenti resi necessari per il CNR da modifiche legislative o della propria regolamentazione. Art. 5. Rappresentanti del CNR nelle iniziative comuni 1. Per ogni iniziativa alla quale l'ente aderisce, il Presidente del CNR, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, ferma restando la presenza di rappresentanti delle strutture di ricerca eventualmente coinvolte nell'iniziativa, designa un rappresentante del CNR nell'ente partecipato, conferendogli l'incarico di verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in particolare di operare perche' il consiglio direttivo e l'ufficio competente del CNR dispongano di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo. Art. 6. Ufficio dell'amministrazione centrale 1. Le attivita' di istruttoria e monitoraggio delle diverse iniziative di presenza del CNR, di cui al presente regolamento, sono svolte da apposito ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale. 2. L'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate risorse operative e di personale, ai fini di una gestione complessiva, coordinata ed organica, di tutte le partecipazioni assunte e della predisposizione di una informazione adeguata anche alle esigenze di conoscenza e valutazione del consiglio direttivo e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato MURST. 3. L'ufficio di cui al comma 1 fornisce alle strutture di ricerca direttamente coinvolte l'assistenza, giuridica e tecnica, necessaria per la migliore gestione della loro presenza nelle iniziative comuni. Art. 7. Relazione al MURST 1. Il CNR presenta al MURST, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, una relazione nella quale sono evidenziati i dati relativi alla gestione complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e per orientare le scelte successive, i riferimenti piu' significativi a singole iniziative per le quali vengono in considerazione scelte circa la prosecuzione o la modifica dell'azione, gli elementi essenziali della programmazione relativa all'anno in corso. 2. La relazione, predisposta dall'ufficio di cui all'art. 6, e' presentata dal direttore generale al consiglio direttivo per l'approvazione. Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Il consiglio direttivo provvede, entro il 30 giugno 2000, a una generale revisione delle presenze del CNR in iniziative comuni in atto al 1o gennaio 2000, al fine di valutarne la coerenza con le disposizioni del presente regolamento. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del CNR 10 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1997, n. 79) recante "Regolamento per la partecipazione del CNR ad associazioni, consorzi, societa', gruppi europei di interesse economico" e successive modificazioni. |
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