Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DECRETO 14 gennaio 2000
Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015452).

IL PRESIDENTE Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del Regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;
Emana l'unito regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 14 gennaio 2000
Il presidente: Bianco
 
Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Titolo I - ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Il Presidente
Art. 1.
Competenze Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, ne sovrintende l'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica. Il Presidente promuove lo sviluppo delle attivita' del CNR e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano il CNR verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
Capo II
Il Consiglio direttivo
Art. 2.
Competenze Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente. Il consiglio direttivo delibera sui regolamenti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e relative modifiche e integrazioni, nonche', nei casi previsti dai regolamenti, in materia di criteri generali o di disciplina dell'esercizio delle funzioni del CNR. Il consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato "decreto di riordino", nelle materie di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto, nonche' nelle materie previste dai regolamenti del CNR.
Titolo II - COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA
Art. 3.
Competenze 1. Il comitato di consulenza scientifica esprime, entro sessanta giorni dalla trasmissione, parere sul piano triennale di cui all'art. 6 del decreto di riordino e sugli aggiornamenti annuali. 2. Il comitato svolge inoltre attivita' consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio direttivo, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. In tali casi la richiesta stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale il consiglio direttivo ne puo' prescindere.
Art. 4.
Modalita' di costituzione. Durata in carica 1. Il consiglio direttivo disciplina le modalita' di elezione dei dieci membri di cui all'art. 4, comma 4, del decreto di riordino, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) sono costituiti collegi separati per l'elezione dei ricercatori e dei tecnologi; b) i membri da eleggere sono cosi' distribuiti, in rapporto al peso rispettivo delle due componenti sul complesso del personale dei due profili in servizio: nove membri sono assegnati al profilo di ricercatore e uno al profilo di tecnologo; c) ciascun ricercatore vota nell'ambito di grandi aree scientifiche determinate dal consiglio direttivo; l'afferenza dei ricercatori a tali grandi aree scientifiche e' determinata in rapporto all'appartenenza ai settori scientifico-disciplinari, cosi' come determinati ai sensi del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonche' delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR; d) ciascun elettore dispone di una preferenza; e) le votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso tutte le strutture di ricerca e presso la sede centrale, con modalita' di tipo telematico; f) per l'elezione dei ricercatori viene formata una unica graduatoria nella quale sono inseriti i ricercatori votati, in ordine decrescente in rapporto ai voti riportati; sono dichiarati eletti i ricercatori che abbiano riportato piu' voti; per ciascuna delle aree scientifiche deve essere eletto almeno un ricercatore; deve essere assicurata l'elezione di cinque dirigenti di ricerca, tre primi ricercatori e un ricercatore di livello iniziale; g) per l'elezione del tecnologo e' dichiarato eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti; h) alla proclamazione dei risultati e degli eletti si provvede con decreto del Presidente. 2. Il comitato di consulenza scientifica dura in carica per quattro anni. I componenti del comitato possono essere confermati per una sola volta. Il quadriennio di durata in carica per il nuovo comitato di consulenza scientifica formato ai sensi delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di insediamento.
Titolo III - NORME COMUNI
Art. 5.
Funzionamento degli organi collegiali 1. Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica si riuniscono, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti, di norma presso la sede centrale del CNR. Lo stesso numero di componenti puo' richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, e' trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati, solo in caso di effettiva urgenza, rispettivamente a cinque e tre giorni. 2. Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica sono validamente costituiti con la presenza, rispettivamente, di sei e di quattordici componenti. 3. Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica esercitano le rispettive competenze nella loro collegialita'. 4. Il consiglio direttivo delibera su proposta del Presidente ovvero, per le materie relative alla gestione amministrativa dell'ente, specificamente individuate dai regolamenti o da deliberazioni generali dello stesso consiglio direttivo, su proposta del direttore generale. 5. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, e al piano triennale e agli aggiornamenti annuali, per le quali e' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 6. I pareri del comitato di consulenza scientifica sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quello relativo al piano triennale ed agli eventuali aggiornamenti, per il quale e' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 7. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 8. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo e assiste alle riunioni del comitato di consulenza scientifica. 9. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente e il direttore generale possono richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto. Il verbale e' presentato e di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 10. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto di riordino, nonche' quelle di adozione e modifica dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 11. La pubblicita' delle deliberazioni, in attuazione della normativa vigente, e' assicurata anche con mezzi telematici.
Art. 6.
Sostituti del Presidente 1. Il Presidente designa, tra i componenti del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, la persona che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti organi. 2. Il sostituto del Presidente designato tra i componenti del consiglio direttivo adotta gli atti di competenza del Presidente in caso di impedimento, ovvero, su sua delega, in caso di prolungata assenza.
Art. 7.
Uffici di diretta collaborazione 1. Per lo svolgimento dei propri compiti gli organi si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, individuati e disciplinati dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR. 2. Gli uffici di diretta collaborazione svolgono esclusive funzioni di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione.
Titolo IV - CONTENUTI E FORMAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE
Art. 8.
Contenuti e formazione del Piano triennale 1. I contenuti e le procedure di formazione del piano triennale di cui all'art. 6 del decreto di riordino sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto di riordino e dei seguenti criteri: a) Il piano triennale, articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validita', contiene, tra l'altro: 1) un'analisi della situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale; 2) la formulazione degli obiettivi strategici e la stima delle risorse disponibili, correlate anche alla riorganizzazione della rete scientifica; 3) la definizione delle linee programmatiche per l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento tecnologico, per grandi aree scientifiche e per grandi programmi; 4) i lineamenti generali delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca con individuazione delle risorse necessarie; 5) l'allocazione delle risorse, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto di riordino; b) il piano e' formato: 1) con il coinvolgimento propositivo della comunita' scientifica dell'ente, secondo modalita' definite dal consiglio direttivo che possono prevedere anche apposite conferenze periodiche per aree scientifiche o per particolari tematiche; 2) con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture di ricerca e amministrative del CNR, sia nella predisposizione di relazioni sulle attivita' svolte e di richieste di risorse, sia nella fase della predisposizione analitica del piano prima dell'approvazione da parte del consiglio direttivo.
Titolo V - NORME TRANSITORIE
Art. 9.
Consiglio direttivo. Durata in carica 1. I membri del consiglio direttivo eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del CNR ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto di riordino decadono all'atto della nomina dei membri designati dall'assemblea della scienza e della tecnologia, che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio a partire dalla data di insediamento del consiglio direttivo in carica.
Art. 10.
Comitato di consulenza scientifica 1. Le procedure per la elezione dei componenti eletti del comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 4, comma 1, sono indette, in prima applicazione, in seguito alla elezione dei componenti di propria spettanza da parte dei consigli scientifici nazionali. Per i successivi rinnovi dell'organo le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza. 2. Per i componenti del comitato di consulenza scientifica eletti secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto di riordino, i limiti alla possibilita' di conferma di cui all'art. 4, comma 2, si applicano solo se tali componenti, all'atto della entrata in carica del nuovo comitato formato secondo le disposizioni del presente regolamento, siano rimasti in carica per un periodo superiore ai due anni.
Art. 11.
Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1967, n. 33) recante "Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli Organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali consulenza e dell'Assemblea plenaria" e successive modificazioni. Nota: Nei regolamenti qui pubblicati i soggetti, che possono essere di genere femminile o maschile, sono indicati utilizzando, come usuale in italiano, per ragioni di brevita', il maschile, ma inteso come comprensivo di entrambi i generi.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone