Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 29 luglio 1999
Classificazione della specialita' medicinale "Tanatril". (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 88/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 274 del 5 novembre 1998 con il quale la Tanabe Europe N.V. e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Tanatril" con le specificazioni di seguito indicate:
7 compresse 2,5 mg in blister;
14 compresse 2,5 mg in blister;
28 compresse 2,5 mg in blister;
7 compresse 5 mg in blister;
14 compresse 5 mg in blister;
28 compresse 5 mg in blister;
14 compresse 10 mg in blister;
28 compresse 10 mg in blister;
7 compresse 20 mg in blister;
14 compresse 20 mg in blister;
28 compresse 20 mg in blister, classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;
Vista la domanda con la quale la Rottapharm S.r.l. via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano) ha chiesto il trasferimento di titolarita' a proprio nome della specialita';
Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe "A" delle confezioni 28 compresse 2,5 mg 28 compresse da 5 mg, 14 compresse da 10 mg, 14 compresse 20 mg;
Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
La specialita' medicinale TANATRIL e' classificata in classe "C".
Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano).
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 29 luglio 1999
Il dirigente generale: Martini
 
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