Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 dicembre 1999 |
Proroga del termine stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale 14 aprile 1999 per l'utilizzo delle scorte degli stampati di modello conforme alla bolla dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO repressione frodi Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71; Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995; Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare: i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 27 ottobre 1982, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ed, in particolare, l'art 23, che ha previsto l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 14 aprile 1999, relativo alla composizione e alle modalita' di emissione del documento di accompagnamento dei prodoti vitivinicoli contrassegnati ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, con il quale e' stato disposto che le bolle beni viaggianti possono essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerato che sono ancora in possesso degli operatori interessati notevoli scorte di stampati di modello conforme alla bolla dei beni viaggianti; Considerato che, pertanto, la distruzione dei predetti stampati non piu' utilizzabili comporta oneri sia per gli operatori interessati che per la pubblica amministrazione in ragione dell'impiego di risorse in termini di personale e di mezzi al fine di espletare l'apposita procedura atta ad ufficializzare l'avvenuta distruzione; Considerato che la bolla dei beni viaggianti e' un documento tuttora previsto dalla vigente normativa fiscale; Considerato che, ai sensi del richiamato decreto dirigenziale del 14 aprile 1999, per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente puo' essere emesso un documento previsto a diverse finalita', purche' contenga le indicazioni stabilite dal regolamento CEE n. 2238/93; Considerato che la bolla dei beni viaggianti e' un documento che, per le specifiche modalita' di emissione e compilazione, risulta comunque idoneo per ottemperare agli obblighi previsti in materia dalla normativa comunitaria vigente al fine di assicurare la qualita' e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli; Ritenuta la opportunita', in applicazione. dei principi di semplificazione amministrativa, di rendere agevole e snello l'adempimento concernente la documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e che, al riguardo, e' comunque opportuno fissare un termine entro il quale gli stampati delle bolle dei beni viaggianti possono essere ancora utilizzati; Decreta: Art. 1. 1. Il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto dirigenziale del 14 aprile 1999 e' cosi' sostituito: "I documenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte e comunque entro il 31 dicembre 2000". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 1999 L'ispettore generale capo: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 6 |
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