Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 21 dicembre 1999, n. 537 |
Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato; Sentito il Consiglio superiore della magistratura; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999); Viste le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle predette osservazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398; d) per MURST, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riguarda: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concerne: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento". - La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". - I commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), cosi' recitano: "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati". - L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Istituzione delle scuole 1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle universita' sedi di facolta' di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facolta' e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre universita'. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonche' di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in piu' atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Note all'art. 2: - Il comma 1 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: "1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore". - Si riporta il testo del comma 3, lettera e), dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "3. La programmazione si attua mediante: a)-d) (omissis); e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b, c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalita' di cui al comma 2 da attivare, nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera e' comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
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| Art. 3. Programmazione degli accessi 1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione e' determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo. 2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa. 3. Le universita' e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari), prevede: "2. Le universita' determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". - La legge 30 novembre 1989, n. 398, prevede "Norme in materia di borse di studio universitarie". - La legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede: "Norme sul diritto agli studi universitari". - L'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi. 3. Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e' bandito, sono altresi' ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui al-l'art. 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza. 4. Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'. 5. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti. 6. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse. 7. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta".
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| Art. 4 Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresi' indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative. 2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. 3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato. 4. La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. 5. Non e' ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza. 6. Presso ogni ateneo e' costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza. 7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianita' di ruolo, ovvero a parita' di anzianita' di ruolo, il piu' anziano di eta'. 8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformita' a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3. 9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane di eta'. |
| Art. 5. Consiglio direttivo della scuola 1. La scuola e' struttura didattica dell'universita', cui contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati. L'universita' o le universita' convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento. 2. Per ciascuna scuola di specializzazione e' costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore. 3. Il consiglio direttivo e' composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato. 4. Il consiglio direttivo e' nominato con decreto rettorale ed e' validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore e' eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo. 5. Nel caso di scuole istituite tra i piu' atenei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3. 6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attivita' didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 5: - L'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede: "Art. 94. - Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati; 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; 5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e il loro coordinamento con le attivita' di ricerca; 6) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni".
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| Art. 6. Attivita' didattica 1. Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'universita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche' con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non piu' di cinque anni. 2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario puo' procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di piu' docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento. 3. Il servizio di tutorato e' affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.
Nota all'art. 6: - L'art. 12 della citata legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 12. - 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 2. E altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13. 3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'as-solvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. 4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. 5. Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. [Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori]. 6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento. 7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni".
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| Art. 7. Piano degli studi 1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed e' articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno. 2. L'ordinamento didattico della scuola e' definito in conformita' all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi. 3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attivita' didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potra' ripetere l'anno di corso una sola volta. 4. La frequenza alle attivita' didattiche della scuola e' obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attivita' didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalita' e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno. 5. Le attivita' didattiche della scuola si svolgono in conformita' all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attivita' didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attivita' pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attivita' di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore. 6. L'attivita' didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attivita' pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attivita' didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'universita' sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria. |
| Art. 8. Esame finale 1. Il diploma di specializzazione e' conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. 2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo e' costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio. |
| Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modicazioni e integrazioni. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 1999
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Il Ministro della giustizia Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 5
Nota all'art. 9: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si veda nelle note alle premesse.
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| Allegato 1 (Art. 7, comma 2) OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalita' dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti. Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attivita' didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari: Area A: 1o anno. Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonche' elementi di informatica giuridica, di contabilita' di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilita' industriale. Area B: 2o anno - indirizzo giudiziario - forense. Approfondimenti disciplinari e attivita' pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonche' nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione. Area C: 2o anno - indirizzo notarile. Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprieta' e dei diritti reali, del diritto della pubblicita' immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle societa', della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile. |
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