Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 26 gennaio 2000
Determinazione per l'anno 2000 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 sulla razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2000 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dal titolo "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per l'anno 1998, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 22 novembre 1999;
Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 22 dicembre 1999, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2000;
Vista la lettera n. 988994 del 29 dicembre 1999 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2000 possa essere determinata nella misura del 4%;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 4% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2000 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e' determinato nella misura del quattro per cento (4%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 22 dicembre 1999, nelle premesse citato.
 
Art. 2.
Entro il 31 gennaio 2000 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2000 determinato applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1998 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2000
Il Ministro: Letta
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone