Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario)
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
ACCORDO
Protocollo dell'accordo successivo concernente le norme di raccordo previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano - stipulato in data 25 novembre 1999 fra le organizzazioni sindacali in calce indicate ed il commissario del Governo per la provincia di Bolzano.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Visto l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le norme di attuazione dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ed in particolare il disposto di cui all'art. 48-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;
Visto il parere favorevole espresso, in data 20 ottobre 1998, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 2, del CCNL per il comparto Ministeri 1994-1997 per il personale operante nella provincia di Bolzano;
Vista la certificazione della Corte dei conti, in data 2 luglio 1999, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio e le riserve dalla stessa formulate con riguardo alla natura di trattamento "fondamentale" dell'indennita' di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, cosi' come riconosciuta dal primo comma dell'art. 13 dell'ipotesi di accordo in esame;
Considerato che si e' conseguentemente provveduto ad interessare i competenti Organi centrali e che gli stessi hanno fornito indicazioni atte a superare le sopraccennate riserve;
Considerato, altresi', che il giorno 15 novembre 1999 alle ore 10 ha avuto luogo il definitivo incontro tra il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e le Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, nel corso del quale si e' concordata la sostituzione del soprarichiamato primo comma dell'art. 13 dell'accordo in parola;
Tutto quanto sopra considerato le parti procedono alla sottoscrizione dell'accordo successivo concernente le norme di raccordo - previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano;
per la parte pubblica:
Il commissario del Governo: Scoz
 
per le confederazioni e le organizzazioni sindacali
f.to: V. Capellupo - CGIL/AGB
E. Sanin - SGB/CISL
C. Pellucchi Girardi - UIL/SGK
A. Haller - SGB/CISL F.P.I.
M. Zerbetti - CGIL/AGB FP/B Accordo successivo concernente le norme di raccordo previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano.
PARTE PRIMA
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1: Fonte.
Art. 2: Campo di applicazione.
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3: Definizione dei soggetti titolari della contrattazione.
Art. 4: Materie e limiti della contrattazione.
Capo II
Informazioni e forme di partecipazione
Art. 5: Informazioni.
Capo III
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 6: Interpretazione autentica dei contratti.
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I
Particolari tipi di lavoro
Art. 7: Rapporto di lavoro
Capo II
Struttura del rapporto
Art. 8: Permessi retribuiti.
Art. 9: Formazione.
Art. 10: Incarichi.
Capo III
Norme disciplinari
Art. 11: Procedure disciplinari.
Capo IV
Mobilita'
Art. 12: Mobilita'.
PARTE SECONDA
Titolo I - Trattamento economico
Capo I
La retribuzione
Art. 13: Indennita' di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
Capo II
Produttivita'
Art. 14: Indennita' spettante al personale del Commissariato del Governo di Bolzano.
Art. 15: Sistemi di incentivazione della produttivita'.
PARTE TERZA
Titolo I - Norme finali
Art. 16: Revisione dell'ordinamento.
PARTE PRIMA
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1.
Fonte
1. Il presente contratto e' stipulato secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri - ed ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354.
2. Si procede, quindi, ad una contrattazione di raccordo con suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, sia degli accordi e dei contratti stipulati tra ARAN ed organizzazioni sindacali che tra Amministrazioni centrali ed organizzazioni sindacali, in particolar modo sulle materie ed istituti che si specificano nei successivi articoli.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Quanto contenuto nel presente contratto si applica a tutto il personale in servizio presso gli uffici statali situati in provincia di Bolzano e, con riferimento al pagamento dell'indennita' di seconda lingua, al personale in servizio presso uffici regionali e/o compartimentali aventi competenza anche per il territorio della provincia di Bolzano.
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3.
Definizione dei soggetti titolari della contrattazione
1. La parte pubblica e le organizzazioni sindacali sono individuate secondo l'art. 27 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354.
Art. 4.
Materie e limiti della contrattazione
1. La contrattazione si svolge a livello provinciale per tutte le amministrazioni statali operanti in provincia di Bolzano (sia con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, sia con riferimento ai contratti di Ministero) sulle materie qui di seguito meglio specificate ed articolate.
2. Il presente contratto conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. Le particolarita' in esso contenute costituiscono indicazione specifica per la stesura del nuovo contratto collettivo di comparto.
Capo II
Informazioni e forme di partecipazione
Art. 5.
Informazioni
1. Il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano curera' la traduzione in lingua tedesca dei contratti e degli accordi sindacali anche nazionali.
2. Qualora si verificassero controversie sull'interpretazione degli accordi e/o dei contratti stipulati o tradotti in lingua tedesca, si fara' riferimento al testo originale in lingua italiana.
3. Il Commissariato del Governo informa le organizzazioni sindacali ed il Consiglio di amministrazione dei ruoli locali sugli argomenti che verranno trattati in sede di Comitato d'Intesa di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Il Commissariato del Governo informa, per quanto attiene i provvedimenti di sua competenza relativamente al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali presenti sul piano provinciale e cio', secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni in merito ai Comitati per le pari opportunita' di cui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri.
5. Il Commissariato del Governo e le Amministrazioni informano le organizzazioni sindacali sulle riunioni di carattere formale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29/1993 e delle norme contrattuali, nonche' delle disposizioni in merito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo III
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 6.
Interpretazione autentica del contratto
1. Per quanto attiene il presente articolo, si fa riferimento a quanto contenuto nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri - art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 nonche' a quanto precedentemente sancito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I
Particolari tipi di lavoro
Art. 7.
Rapporto di lavoro
1. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale, le dotazioni organiche sono determinate in base alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, nonche' per il passaggio da rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora previsti da norme del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri - o di legge, non verra' applicata la proporzionale.
3. Nel rispetto del contingente di personale previsto dalle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i rapporti di lavoro a tempo parziale saranno computati per la frazione di tempo prestato, rispetto all'orario ordinario di lavoro.
Capo II
Struttura del rapporto
Art. 8.
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi, in aggiunta ai permessi retribuiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri -, sei giorni all'anno per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Tali permessi potranno essere fruiti nei soli giorni di svolgimento delle prove d'esame e debitamente documentati.
3. Sono inoltre concessi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, ulteriori ventisei giorni annui di congedo straordinario o permesso retribuito per la partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia per il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina.
Art. 9.
Formazione
1. Per garantire la formazione linguistica del personale statale in servizio in provinda di Bolzano e per dare concreta attuazione al diritto di ogni dipendente a fruire della formazione e riqualificazione professionale anche utilizzando la propria madre lingua, le parti definiscono piani annuali o pluriennali di interventi formativi sia per ambiti generali uguali per tutte le amministrazioni che per materie specifiche legate direttamente ai compiti d'istituto delle diverse amministrazioni.
2. In questo ambito vanno ricondotte anche la formazione giuridica e tecnica in lingua italiana e tedesca.
3. In sede contrattuale sara' possibile sostituire programmi formativi nazionali con attivita' didattiche in sede locale e con la garanzia di pari livelli di professionalita' e completezza.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione ed i Dicasteri che dispongono di propri istituti di formazione consentiranno, se richiesto, l'utilizzo di proprie risorse umane.
Art. 10.
Incarichi
1. Considerato che il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano svolge i compiti delle Amministrazioni centrali in materia di personale, lo svolgimento degli incarichi del personale in servizio in provincia di Bolzano conferiti dal Commissariato del Governo e' considerato servizio a tutti gli effetti.
Capo III
Norme disciplinari
Art. 11.
Procedure disciplinari
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e per rispettare il principio costituzionale del diritto dei dipendenti statali in servizio in provincia di Bolzano di potersi esprimere nella propria madre lingua, l'ufficio istruttore competente per i procedimenti disciplinari che in base al comma 4 del citato art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 dovrebbe essere costituito da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, viene costituito, in provincia di Bolzano, come ufficio unico presso il Commissariato del Governo per la provinda di Bolzano per tutte le amministrazioni con il compito di ufficio istruttore, indipendentemente dal ruolo a cui essi appartengano.
2. In base agli stessi principii viene costituito, in provincia di Bolzano, un unico collegio arbitrale secondo quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 commi 7, 8 e 9 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 354/1997, con competenza per tutto il personale a qualunque ruolo o amministrazione esso appartenga.
Capo IV
Mobilita'
Art. 12.
Mobilita'
1. Saranno stipulati, in sede territoriale, accordi specifici per la mobilita' volontaria e d'ufficio, cosi' come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. In tale ambito si dovranno prevedere criteri e procedure per consentire trasferimenti tra diversi uffici anche appartenenti ad amministrazioni diverse.
2. Saranno inoltre stipulati accordi integrativi a quelli definiti in sede nazionale, per raccordarli alla specifica situazione locale.
3. In caso di mobilita' dipendente da ristrutturazione, riorganizzazione o soppressione di uffici statali ubicati in provincia di Bolzano nonche' in caso di trasferimento di competenze statali alla provincia autonoma di Bolzano, il personale appartenente ai ruoli locali potra' chiedere il trasferimento presso analoghi uffici statali ubicati in altre province, indipendentemente dal numero di anni di servizio prestati nel ruolo locale stesso.
4. In caso di esuberi, come descritti nel precedente punto 3, va garantita al personale la possibilita' di inserimento in organico di altre amministrazioni statali indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza.
5. Gli accordi di mobilita', stipulati tra le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, verranno trattati presso il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.
PARTE SECONDA
Titolo I - Trattamento economico
Capo I
La retribuzione
Art. 13.
Indennita' di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
1. L'indennita' speciale di seconda lingua, prevista dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come integrato dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, ha natura di trattamento economico accessorio, quant'anche il previsto attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca costituisce requisito fondamentale al fine dell'accesso nella pubblica amministrazione comunque denominata. Essa, pero', spetta anche al personale di cui ai commi seguenti, che presti temporaneamente servizio fuori dal territorio regionale, su incario dell'ufficio di appartenenza o degli uffici gearchicamente preposti. Ai soli fini del comma 7 dell'art. 21 del C.C.N.L. 1994-1997 sottoscritto in data 16 maggio 1995, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennita' di seconda lingua non subisce le decurazioni previste per il trattamento economico accessorio.
2. L'indennita' di cui al comma 1, spetta anche al personale che presta servizio negli uffici statali siti in provincia di Bolzano ed a quello operante presso uffici statali della provinda di Trento aventi competenza regionale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che abbia conseguito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa indennita' spetta, inoltre, a chi abbia superato l'esame rispettivamente previsto dalla legge n. 1165/1961 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1970 ed a coloro che abbiano dovuto sostenere un esame per la conoscenza delle lingue italiana e tedesca al fine di poter accedere all'impiego statale, prima dell'istituzione degli attestati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1982.
4. Per il periodo dal 1o gennaio 1994 al 31 ottobre 1997 al personale di cui ai precedenti commi l'indennita' spetta in base alla qualifica rivestita, facendo riferimento all'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca che viene richiesto per l'accesso dall'esterno.
5. A partire dal 1o novembre 1997, l'indennita' spetta in base all'attestato in possesso del dipendente, con riferimento all'art. 22, primo e secondo comma del decreto legislativo n. 354/1997. Il personale che non sia in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per l'accesso dall'esterno continuera' a percepire l'importo attribuito secondo il comma precedente e nella misura stabilita dal decreto del Ministero del tesoro 22 dicembre 1992, fino a che la differenza rispetto a quello in possesso non venga assorbita dagli attuali e futuri aumenti.
6. A partire dal 1o dicembre 1997 l'indennita' stabilita dal decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' aumentata con riferimento agli attestati relativi ai titoli di studio:
di L. 41.000 per la licenza elementare;
di L. 46.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
di L. 57.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
di L. 68.000 per il diploma di laurea.
7. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto spettano, a titolo di recupero dell'inflazione per il periodo contrattuale pregresso, i seguenti importi in relazione all'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca posseduto e relativo ai seguenti titoli di studio:
di L. 490.000 per la licenza elementare;
di L. 550.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
di L. 680.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
di L. 820.000 per il diploma di laurea.
Detti importi vanno ragguagliati a mesi per il personale che era in servizio dal 1o gennaio 1994 al 31 ottobre 1997.
Capo II
Produttivita'
Art. 14. Indennita' spettante al personale del Commissariato del Governo di
Bolzano
1. L'indennita' di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, confluita nella tabella 2 allegata al C.C.N.L., Ministero Presidenza Consiglio dei Ministri, spetta al personale comunque in servizio presso il Commissariato del Governo di Bolzano, anche se ivi destinato per le funzioni di cui all'art. 87 ed 88 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.
Art. 15.
Sistema di incentivazione della produttivita'
1. Per l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, la contrattazione decentrata, in provincia di Bolzano, potra' definire variazioni sugli standard di produzione contrattati in sede centrale; tali variazioni dovranno considerare il maggior impegno legato alla applicazione della normativa sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.
2. Potranno inoltre essere definite, in sede decentrata provinciale, posizioni e condizioni particolari di lavoro diverse da quelle individuate in sede nazionale e legate alla struttura del territorio ed alle problematiche inerenti all'applicazione dello statuto di autonomia.
PARTE TERZA
Titolo I - Norme finali
Art. 16.
Revisione dell'ordinamento
I risultati dei lavori della commissione prevista dall'art. 38 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, saranno comunicati al consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed alle organizzazioni sindacali della provincia di Bolzano cosi' come definite dall'art. 3 del presente contratto e saranno oggetto di verifica ed eventuale modifica od integrazione in sede di trattativa decentrata locale.
Le modifiche ed integrazioni proposte dovranno comunque rispettare la piena applicazione del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29, e sue modifiche e la trasformazione del rapporto di lavoro pubblico in rapporto di diritto privato. La discussione avverra' tra il consiglio di amministrazione dei ruoli locali e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provindale.
L'approvazione finale della riforma dell'ordinamento per il comparto dei Ministeri dovra', pertanto, avvenire dopo la verifica prevista dal presente articolo. Dichiarazione congiunta consiglio di amministrazione e CGIL/AGB-SGB/CISL-UIL/SGK in materia di indennita' di seconda lingua.
La regolamentazione operata nell'art. 13, da' la possibilita' di superare le disparita' di trattamento esistenti tra i lavoratori degli uffici statali della provincia di Bolzano, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale introdotta dal titolo III e dall'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993 e dal disposto dell'art. 22 del decreto legilslativo n. 354/1997, ove questo non da' alcun chiarimento circa le modalita' da seguire per il periodo di inizio della valenza del C.C.N.L. comparto Ministeri firmato il 16 maggio 1995 e l'entrata in vigore del citato art. 22.
Inoltre detta regolamentazione evita la disparita' di trattamento con i dipendenti della regione Val d'Aosta, che percepiscono l'indennita' di seconda lingua con riferimento alle qualifiche rivestite, secondo una normativa che prevede l'attribuzione di "una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige" (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987).
Si esprime l'auspicio che l'indennita' di seconda lingua di cui all'art. 13 del presente contratto venga contemporaneamente erogata al personale dei ruoli sia locali che nazionali prestante servizio in provincia di Bolzano. A tal fine si ritiene opportuno il conferimento al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano di specifica delega. Dichiarazione congiunta consiglio di amministrazione e CGIL/AGB-SGB/CISL-UIL/SGK in materia di formazione.
Concordemente si ritiene che il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano prenda contatti con la provincia autonoma di Bolzano al fine di organizzare specifici corsi di formazione ed addestramento linguistici per i dipendenti degli uffici statali, anche attingendo a finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di legge. Dichiarazione n. 1 del consiglio di amministrazione sulla formazione.
I componenti del consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli locali, ritenendo la formazione un elemento essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione, auspicano che in tal senso le amministrazioni si attivino affinche' il personale partecipi ai corsi proposti sia a livello centrale che provinciale, con particolare riguardo al personale delle qualifiche per le quali e' previsto il diploma di laurea quale requisito per l'accesso dall'esterno. Dichiarazione n. 1 CGIL/AGB, SGB/CISL e UIL/SGK sull'armonizzazione dei trattamenti nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.
CGIL/AGB, SGB/CISL e UIL/SGK concordano nel ritenere la contrattazione di raccordo prevista dall'art. 27 decreto legislativo n. 354/1997 e dall'art. 1, comma 2 del C.C.N.L. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 un importante strumento di decentramento amministrativo che dara' la possibilita' di migliorare i servizi offerti dalle amministrazioni statali della provincia di Bolzano, anche sotto forma del miglior rispetto delle norme di tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano.
Esse auspicano in tal senso anche il raggiungimento di una armonizzazione delle norme riguardanti il pubblico impiego in provincia di Bolzano.
Nell'ambito dell'impiego statale si deve raggiungere l'unificazione dei differenti ruoli conviventi nei medesimi uffici (ruoli locali, ruoli nazionali, sia per il personale assunto entro il 1978 che per quello assunto dopo il 1978).
Tra i vari comparti del pubblico impiego (statali, parastatali, regionali, comunali, provindali, scuola ecc.) e' auspicabile un avvicinamento della normativa relativa al trattamento economico e giuridico del personale, da raggiungersi anche mediante l'integrazione della parte pubblica nelle varie contrattazioni. Cio' sarebbe possibile mediante l'attuazione del comma 16 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 397, con l'istituzione di un'agenzia tecnica di contrattazione per la provincia di Bolzano, debitamente integrata da rappresentanti del Commissariato del Governo e delle amministrazioni statali. Dichiarazione n. 2 di CGIL/AGB-SGB/CISL/SGK
Si ritiene che l'art. 22 del decreto legislativo n. 354/1997 costituisca una invasione della riserva contrattuale introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993. In merito al quinto comma dell'art. 13, si ritiene valido il principio che non si puo' ridurre trattamenti economici comunque legittimamente percepiti in base a un'interpretazione di legge delle amministrazioni stesse. Dichiarazione di CGIL/AGB e SGB/CISL
Le OO.SS. AGB/CGIL e SGB/CISL accettano di firmare la modifica dell'art. 13 ai soli fini di pervenire ad una firma definitiva del contratto di raccordo, ormai sospeso oltre ogni ragionevole limite.
Esse dichiarano, fin d'ora, di voler pervenire alla nuova classificazione dell'indennita' di seconda lingua come trattamento fondamentale, come e' giu' avvenuto per tutti gli altri contratti riguardanti il pubblico impiego, con il sostegno della giurisprudenza amministrativa al riguardo. Dichiarazione del consiglio di amministrazione - n. 2
Il consiglio di amministrazione per il personale statale dei ruoli locali ritiene necessario approfondire la natura giuridica dell'indennita' di seconda lingua, con riferimento agli altri contratti collettivi del pubblico impiego ed in considerazione della particolarissima situazione dell'impiego statale in provincia di Bolzano.
Bolzano, 25 novembre 1999
 
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