Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 novembre 1999
Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Scat 5, in Roma, cantiere di Misterbianco. (Decreto n. 27365).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;
Considerato che il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di integrazione salariale, previa la sussistenza dei necessari requisiti, e' concesso per i primi tre mesi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e che tale trattamento e' prorogabile, per periodi trimestrali, la cui durata massima non puo' essere complessivamente superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera quale risulta dalle clausole contrattuali;
Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista la proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici, che ha trasmesso l'istanza di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Scat 5, impegnati nella realizzazione dei lavori di costruzione del primo gruppo di opere funzionali per la citta' di Catania;
Visto il parere negativo espresso, nella seduta del 25 ottobre 1995, dal comitato tecnico il quale, dall'esame della documentazione istruttoria prodotta a sostegno della citata istanza aveva rilevato che le sospensioni dei lavoratori, per i quali si chiedeva la proroga del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10 della legge n. 2231/1991, erano intervenute dopo la scadenza contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori (gennaio '94) e che nella fattispecie non era, pertanto, possibile concedere ulteriori proroghe del trattamento;
Visto il decreto n. 19836 del 19 gennaio 1996, di reiezione della precitata istanza, adottato in conformita' al predetto parere del comitato tecnico;
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall'azienda avverso il sopra indicato decreto ministeriale del 19 gennaio 1996;
Considerato che, in sede di esame del predetto ricorso straordinario, riesaminando la documentazione aziendale, e' stato ritenuto necessario effettuare approfondimenti istruttori, tramite specifiche verifiche da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Viste le note inviate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Catania, datate 2 febbraio 1999 e 24 maggio 1999, dalle quali si rileva che la competente commissione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha autorizzato, in favore della societa' in questione, il trattamento CIGO ai sensi della legge n. 427/1975, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 21 maggio 1994, e ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991 per il periodo dal 23 maggio 1994 al 20 agosto 1994;
Considerato che, pertanto, le sospensioni dei lavoratori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991, decorrono dal 23 maggio 1994 e non dal 21 febbraio 1994, data dalla quale la societa' Scat 5 ha fatto ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale ad altro titolo (legge n. 427/1975);
Considerato, altresi', che dalle medesime note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, emerge che a seguito del decreto di approvazione della perizia di variante n. 2, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori affidati alla societa' in questione veniva a scadere il 14 dicembre 1994 e non entro gennaio 1994, come emergeva dalla documentazione prodotta in sede di prima istanza;
Considerato, pertanto, che dalla data di decorrenza delle sospensioni (23 maggio 1994) a quella prevista per l'ultimazione dei lavori (14 dicembre 1994), intercorre un periodo di circa sette mesi, che consente di poter autorizzare la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991;
Ritenuto, alla luce dei nuovi elementi istruttori, di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per la concessione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 23 maggio 1994, dipendenti della S.c. a r.l. Scat 5, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione del primo gruppo di opere funzionali per la citta' di Catania, cantiere di Misterbianco-Catania (Catania).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 1999
Il Sottosegretario di Stato: Morese
 
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