Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 novembre 1999
Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Scat 5, in Roma, cantiere di Misterbianco. (Decreto n. 27370).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;
Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della S.c. a r.l. Scat 5, inviata per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991, la proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazioni guadagni, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 3 dicembre 1994;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale e' stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui al soprammenzionato art. 10, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 maggio 1994, dipendenti dalla societa' S.c. a r.l. Scat 5;
Ritenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, di poter autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo complessivamente non superiore ad รท della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera;
Considerato che, nella fattispecie, il tempo che intercorre tra la data di sospensione dei lavoratori (23 maggio 1994) e la data prevista per l'ultimazione dei lavori (14 dicembre 1994) e' pari a 206 giorni;
Ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, ai sensi del citato art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, il trattamento ordinario di integrazione salariale sia prorogabile per un periodo massimo di 52 giorni, pari ad un quarto del predetto arco temporale;
Considerato, altresi', che il trattamento in questione, per la sua natura di proroga deve intendersi senza soluzione di continuita' rispetto al periodo precedente, periodo che, nella fattispecie, e' stato autorizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del citato art. 10 della legge n. 223/1991, fino al 20 agosto 1994;
Decreta:
A seguito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge n. 223/1991, intervenuto con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, e' autorizzata la proroga del trattamento ordina-rio di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 23 maggio 1994, dipendenti della S.c.a.r.l. Scat 5, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione del primo gruppo di opere funzionali per la citta' di Catania, cantiere di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 10 ottobre 1994, limite massimo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 1999
Il direttore geneale: Daddi
 
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